| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 22 dicembre 2025 |
| Correzione di errori materiali nelle ordinanze speciali n. 118 del 3 luglio 2025 e n. 126 del 4 luglio 2025. (Ordinanza speciale n. 137). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023; Vista l'ordinanza speciale n. 118 del 3 luglio 2025, recante «Ricostruzione del Teatro G. Leopardi del Comune di San Ginesio». Visto, in particolare, l'art. 2, commi da 2 a 13, ai sensi del quale: «2. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi e' stabilito con decreto del Commissario straordinario. 4. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi. 6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. 7. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 8. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 10. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub commissario. 11. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vengono estese all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021, recante «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori nel Comune di San Ginesio (MC) e, in particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del sub commissario), l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e 7, l'art. 8 (Disposizioni comuni ai lotti A, B e C), l'art. 9 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi), l'art. 10 (Conferenza dei servizi speciale), l'art. 11 (Collegio consultivo tecnico). 13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli.»; Verificato che, mero errore materiale, la computazione dei commi del richiamato art. 2 non contiene il comma n. 3; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a una nuova numerazione dei commi attualmente indicati da 4 a 13, muovendo dal comma 3 sino al comma 12; Vista l'ordinanza speciale n. 126 del 4 luglio 2025, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all' ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021». Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale: «2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.088.091,63 trova copertura come segue: a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2021; b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all' ordinanza commissariale del 12 del 2021; b) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021»; Verificato che, mero errore materiale, nell'elenco alfabetico del richiamato comma 2 viene ripetuta due volte la lettera «b)»; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla correzione del richiamato errore materiale, individuando come punto di elenco «c)» quello oggi indicato per la seconda volta con la lettera «b)»; Visto, ancora, l'art. 6, comma 2, della menzionata ordinanza n. 126 del 2025, ai sensi del quale: «2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue: a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 2021; c) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021»; Verificato che, mero errore materiale, nell'elenco alfabetico del richiamato comma 2 viene inserita dopo la lettera «a» la lettera «c», anziche' la lettera «b)»; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla correzione del richiamato errore materiale, individuando come punto di elenco «b)» quello oggi indicato per la seconda volta con la lettera «c)»; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare errori materiali che potrebbero indurre in errori contabili in sede applicativa delle ordinanze in questione; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Correzione errore materiale art. 2 dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025
1. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025 i commi da 4 a 13 devono intendersi riferiti, rispettivamente, ai commi da 3 a 12. Per l'effetto: il comma 4 deve correttamente essere individuato come comma 3; il comma 5 deve correttamente essere individuato come comma 4; il comma 6 deve correttamente essere individuato come comma 5; il comma 7 deve correttamente essere individuato come comma 6; il comma 8 deve correttamente essere individuato come comma 7; il comma 9 deve correttamente essere individuato come comma 8; il comma 10 deve correttamente essere individuato come comma 9; il comma 11 deve correttamente essere individuato come comma 10; il comma 12 deve correttamente essere individuato come comma 11; il comma 13 deve correttamente essere individuato come comma 12. 2. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025 e' corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 2
Correzione errore materiale art. 5 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, il terzo punto dell'elenco alfabetico deve intendersi riferito alla lettera «c)», anziche' alla lettera «b)». Per l'effetto, l'elenco risultera' il seguente: «2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.088.091,63 trova copertura come segue: a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2021; b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all' ordinanza commissariale del 12 del 2021; c) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021.». 2. L'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025 e' corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 3
Correzione errore materiale art. 6 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025
1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, il secondo punto dell'elenco alfabetico deve intendersi riferito alla lettera «b)», anziche' alla lettera «c)». Per l'effetto, l'elenco risultera' il seguente: «2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue: a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 2021; b) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021.»; 2. L'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025 e' corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario - www.sisma2016.gov.it 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del commissario straordinario.
Roma, 22 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 383 |
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