| Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 22 dicembre 2025 |
| Modifiche all'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, recante: «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli - Area di via Po». (Ordinanza speciale n. 135). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli - Area di via Po»; Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, che individua ed approva approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento in Comune di Ascoli Piceno, area di via Po, come meglio descritto nell'allegato sub 1) della citata ordinanza, consistente nel «Consolidamento di via Po, demolizione aggregati prospicienti, sistemazione e messa in sicurezza di versante e spazi pubblici»; Vista la Sezione III «Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo» del Capo II della Parte II del TURP e, in particolare, l'art. 23 - che reca la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie - e l'art. 29 che individua le modalita' di determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attivita' produttive; Considerato che, per quanto consta alla documentazione agli atti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche, la pratica di delocalizzazione e' stata oggetto di esame e, su tale base, si e' proceduto ad avviare interlocuzioni con il Commissario per la ricostruzione 2016; il sub-commissario Gianluca Loffredo, ha proceduto ad integrazione dell'istruttoria nella relazione acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0030694-A-04/08/2025, ed ha rappresentato l'urgente necessita' di disciplinare le modalita' di delocalizzazione obbligatoria dei due aggregati edilizi, suddivisi ciascuno in due unita' strutturali, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e commerciale, la cui presenza costituisce un pericolo e un ostacolo fisico e logistico all'esecuzione di opere di consolidamento o presidio della strada, al fine di consentire una rapida definizione dell'attivita' propedeutiche per poter intervenire efficacemente sul versante, stabilendo che la delocalizzazione degli immobili di proprieta' privata inagibili, individuati nel citato allegato sub 1) della ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, possa avvenire mediante ricostruzione in altra area edificabile del Comune di Ascoli Piceno previa acquisizione del titolo abilitativo ovvero mediante acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, anche al fine di contenere il consumo di suolo, che la delocalizzazione delle attivita' produttive, attive al momento del sisma, possa avvenire, in analogia con quanto previsto all'art. 30 del TURP e secondo la disciplina ivi recata, mediante acquisto di edifici o unita' immobiliari esistenti equivalenti a quello preesistente, all'interno del territorio comunale; Considerata la funzione strategica degli interventi di cui sopra e la loro criticita' e urgenza; Ritenuto, pertanto, di stabilire che la delocalizzazione degli immobili inagibili, individuati nell'allegato sub 1) della ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, possa avvenire mediante ricostruzione in altro sito ovvero mediante acquisto di un nuovo immobile o unita' immobiliare presente sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, anche al fine di contenere il consumo di suolo consentendo, per le unita' immobiliari a destinazione commerciale, con attivita' produttiva attiva al momento del sisma, la possibilita' di acquisto di edifici o unita' immobiliari esistenti equivalenti a quello preesistente, all'interno del territorio comunale in analogia con quanto previsto al citato art. 30 del TURP e secondo la disciplina ivi prevista; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Ascoli Piceno; Ritenuto, pertanto, di modificare l'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025 «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli - Area di via Po»; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Ascoli Piceno; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025. Interventi urgenti nel Comune di Ascoli - Area di via Po
1. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, recante «Interventi urgenti nel Comune di Ascoli - Area di via Po», sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione). - 1. La delocalizzazione delle unita' immobiliari di proprieta' privata a destinazione commerciale con attivita' produttiva operante al momento dell'accadimento degli eventi sismici, puo' avvenire, in analogia a quanto previsto all'art. 30 del TURP e secondo quanto disciplinato dal richiamato articolo, anche mediante acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili ubicati nello stesso comune, anche al fine di contenere il consumo di suolo. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP». «Art. 5-ter (Contributo per spese di trasloco e deposito temporaneo dei mobili). - 1. Esclusivamente per ogni unita' immobiliare ricompresa nel perimetro e nell'ambito di applicazione della presente ordinanza, ai soggetti aventi titolo che, in conseguenza dei provvedimenti di sgombero, debbano sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e delle suppellettili effettivamente presenti nelle medesime unita' immobiliari, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 21 del 28 aprile 2017, a prescindere dalla destinazione d'uso dell'unita' immobiliare e senza che assumano rilevanza le condizioni soggettive o di utilizzo dell'immobile previste dall'art. 1, comma 2, lettera c), della medesima ordinanza. 2. Resta inteso che la presente disposizione opera esclusivamente per le unita' immobiliari sopra indicate e limitatamente al riconoscimento del contributo per le spese di trasloco e/o deposito temporaneo dei beni mobili. 3. Restano fermi tutti gli ulteriori presupposti e requisiti previsti dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, ivi inclusi massimali, documentazione ammissibile, termini di presentazione delle domande, modalita' di istruttoria ed erogazione, nonche' i controlli, le procedure e la rendicontazione. 4. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016, con le modalita' finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 21/2017.» |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 22 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 382 |
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