| Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 22 dicembre 2025 |
| Disposizioni urgenti per gli interventi di ricostruzione privata nel centro storico di Arquata del Tronto. Integrazione all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024. (Ordinanza speciale n. 134). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto» e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione sub-commissario»; Vista l'ordinanza speciale n. 121 del 3 luglio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 con riguardo agli interventi nel centro storico di Arquata del Tronto»; Vista l'ordinanza speciale n. 128 del 6 agosto 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021»; Preso atto che, in esito a diverse interlocuzioni l'USR Marche ha proposto con riferimento alla sola delocalizzazione obbligatoria prevista nel centro storico di Arquata del Tronto (Arquata capoluogo), e relativo alla caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto, in deroga al Piano urbanistico attuativo, approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , dal Comune di Arquata del Tronto con d.c.c. n. 43/2022, di consentire anche l'acquisto di edifici o unita' immobiliari equivalenti a destinazione abitativa aventi i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP e ubicati, in deroga al citato articolo, anche in altro Comune non limitrofo purche' facente parte del cratere all'interno del territorio della Regione Marche, previo assenso dei comuni interessati, anche al fine di contenere il consumo di suolo, nonche' di riconoscere al proprietario delle singole unita' immobiliari interessate e localizzate all'interno di uno stesso edificio, la facolta' di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti aventi i requisiti di cui al citato art. 30, comma 1, del TURP non localizzate nel medesimo edificio; Considerato altresi' che tale proposta tiene conto della circostanza che l'intervento in esame rappresenta l'unica delocalizzazione obbligatoria prevista per Arquata capoluogo e che, nella fase attuativa, sono emerse criticita' oggettive rispetto all'assetto fondiario ed alla concreta disponibilita' delle aree interessate; si e' ritenuto pertanto opportuno rimodulare la soluzione localizzativa anche alla luce delle esigenze di razionalizzazione degli spazi urbani e di una diversa organizzazione delle funzioni insediate; la scelta proposta si pone in continuita' con gli indirizzi gia' condivisi a livello comunale e con gli approfondimenti tecnici effettuati; Considerato che la delocalizzazione in questione riveste importanza strategica nell'ambito del programma unitario di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e presenta, dunque, caratteri di criticita' e urgenza; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Arquata del Tronto; Ritenuto, pertanto, di integrare l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Arquata del Tronto senza generare possibili soluzioni di continuita' nella gestione e implementazione degli interventi; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Integrazioni all'ordinanza speciale l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024
1. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione nel centro storico di Arquata del Tronto). - 1. In riferimento all'unica delocalizzazione obbligatoria prevista nel centro storico di Arquata del Tronto (Arquata capoluogo), in deroga al piano urbanistico attuativo approvato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dal Comune di Arquata del Tronto con d.c.c. n. 43/2022, e' consentito anche l'acquisto di edifici o unita' immobiliari equivalenti a destinazione abitativa aventi i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, del TURP e ubicati, in deroga al citato articolo 30 comma 1, anche sul territorio di un altro dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, purche' all'interno della stessa regione, previo assenso dei comuni interessati, anche al fine di contenere il consumo di suolo. 2. Nell'ambito della delocalizzazione di cui al primo comma, e' riconosciuta al proprietario delle singole unita' immobiliari, la facolta' di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti aventi i requisiti di cui al comma precedente, anche se non localizzate nel medesimo edificio». |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 22 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 503 |
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