Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attivita' istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativamente alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente:
«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unita'»;
c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della riduzione dei compensi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 10-ter, relativo agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmentein connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La manca trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario straordinario e restano acquisite all'erario.».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attivita' di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonche' il supporto ai procedimenti di rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata e' prorogata fino al 31 dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attivita' e delle funzioni ancora in corso di definizione gia' avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008.
16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura, di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente e' prorogata fino al 31 dicembre 2026, altresi', l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresi' gli enti locali, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilita' del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, pari a euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volonta' di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2029».
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilita' a presidente della provincia, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e' prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato fino all'anno 2026»; b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: «per il 2025» sono inserite le seguenti: «e di 4 milioni di euro per il 2026».
19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilita' di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre
2024 - S.O. n. 112, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Termine concernente l'attivita' istruttoria
connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni). - 1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e
ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791
a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme
restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3,
della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37,
comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,
l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e
fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino
al 31 dicembre 2026, e' svolta presso il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 11-bis,
13-sexies e 13-septies, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, e convertito, con
modificazioni, dalla 11 novembre 2014, n. 164, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - (Omissis)
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
2026, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a quindici unita' di livello non
dirigenziale e due unita' di livello dirigenziale non
generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle
modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale
non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, fino al 31 dicembre 2026, non piu' di
due sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025
nonche' nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario
trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma
procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di
cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale
applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del
medesimo comma 13-bis.1.
(Omissis)
13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex
area militare denominata Arsenale militare e area militare
contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena,
il Commissario straordinario puo' nominare un
sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi.
La remunerazione del sub-commissario e' pari ad euro
80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al
comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La
remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni
2026 e 2027, e' pari a 80.000 euro annui al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 80.000 euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1. Al fine di
contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, d'intesa con il presidente della Regione
siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere
completato entro il 31 dicembre 2026.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' fissata fino al 31 dicembre 2026.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
degli obblighi internazionali e dei principi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di
legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia
finanziaria per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario
straordinario e' intestata un'apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire,
inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo
destinate o da destinare alla progettazione e alla
realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota
minima del finanziamento a carico della medesima Regione e
previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di cinque unita' di
personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario straordinario
e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. La
struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva
dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario
straordinario. Il personale pubblico della struttura
commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di
appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute
dal personale di cui al presente comma e' corrisposto
direttamente dal Commissario straordinario, previa
presentazione di documentazione, e deve essere
rendicontato. Le spese di missione sostenute dal
Commissario straordinario per lo svolgimento del suo
incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla
normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di
documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri
derivanti dal presente comma provvede il Commissario
straordinario nel limite delle risorse disponibili che
confluiscono nella contabilita' speciale secondo quanto
previsto dal comma 4.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014 - S. O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e
10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante:
«Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 16 agosto 1995 - S. O. n. 101:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - (Omissis)
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di
fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai
commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2021, non si applicano fino al 31 dicembre 2026,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
al 31 dicembre 2026, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -
Omissis
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
si applicano fino al 31 dicembre 2026 agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del
medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' versato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia
di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
29 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2024, n. 67, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei
dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente). - 1. Al
fine di acquisire le informazioni necessarie per il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire
all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo
16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo
che sostengono spese per gli interventi di efficientamento
energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli
interventi agevolati:
a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto
degli interventi;
b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente
saranno sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto negli anni 2024, 2025 nonche'
2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,
comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,
n. 38;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in
relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di
cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi
antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al Portale
nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli
interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto
degli interventi;
b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno
2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente
saranno sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto negli anni 2024, 2025 nonche'
2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,
comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,
n. 38;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in
relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle
informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni
i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato
la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al
comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.
34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i
lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio
lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal
1° gennaio 2024.
4. Il contenuto, le modalita' e i termini delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e
2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di euro
10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo,
per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio
lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la
demolizione e la ricostruzione degli edifici e' presentata
a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e
2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 11 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma
sistemazione). - 1. La regione Campania, avvalendosi dei
comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel
limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per
l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata
sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti
adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3
luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20
maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in
conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15
marzo 2025. Il contributo di cui al precedente periodo
spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata
in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i
quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla
data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento
sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile
2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025
e del 15 marzo 2025. Il contributo e' riconosciuto nella
misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei
monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti
da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre
persone, di euro 800 per quelli composti da quattro
persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i
nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento,
e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200
mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre
il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il
nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile e sino a che si siano realizzate le
condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito
dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo
9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte
in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono
essere erogati oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai
provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31
dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero
adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del
15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora
l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta
a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di
supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1
eventualmente concesse con oneri a carico delle
amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo
Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, entro il limite massimo di euro
3.453.000 per l'anno 2024, di euro 6.906.000 per l'anno
2025 e di euro 4.063.514 per l'anno 2026, a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse
finanziarie di cui al presente comma su un 'apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quaterdecies del
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: «Misure
urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a
controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi
di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano
nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione
e contrasto dei raduni illegali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni
processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai
campionati professionistici e dilettantistici). - 1.Nelle
more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e
conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la
trattazione delle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati
professionistici adottati dalle federazioni sportive
nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2026 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Misure in favore dei territori interessati
da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi). -
1. Per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle
risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata ai
territori colpiti dall'emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul
territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023
e per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e
del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del
19 dicembre 2023.
Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle
risorse disponibili presso la contabilita' speciale 1778,
intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e
l'operativita' delle garanzie dello Stato in relazione ai
finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma
437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1,
comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole:
«e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza
urbana e di controllo del territorio, comprese quelle
derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel
mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della
Regione siciliana, i comuni capoluogo di citta'
metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31
dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento
quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, nonche' quelli per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' in corso l'applicazione della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano
del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui
all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a
partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali
semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante
scorrimento di graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento
delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unita' di
personale non dirigenziale del corpo della polizia locale
di ciascun ente.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate
in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in
deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3
provvede il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
che provvede, con propria delibera, alla individuazione
delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024, a euro 5.850.000 per
l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
7. Per i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi per i quali e' prevista l'iscrizione volontaria
al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, l'entita' del contributo di cui al suddetto comma e'
fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato
articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del
medesimo articolo.
7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi
promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione
ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e
digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a
colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo, e
di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy
le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e
organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7
in tale ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi
oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e per
il risanamento delle baraccopoli di Messina). - Omissis
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente
della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario
straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario
e' fissata al 31 dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
79 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11-ter (Misure urgenti per le baraccopoli di
Messina). - 1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la
demolizione, nonche' la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, il
risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e
ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della
citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di assicurare gli
investimenti necessari per il ricollocamento abitativo
delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto di Messina e' nominato
Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'espletamento delle attivita' necessarie. La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre il 31
dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1,
si provvede alla definizione di una struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di
quanto previsto al comma 3, nonche' dei relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta
alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, e'
composta da un contingente massimo di personale pari a
dieci unita' di personale non dirigenziale appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario
per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale
e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al
personale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico
accessorio sono a carico esclusivo della contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
del comma 10.
4. Per le attivita' strumentali agli interventi di
demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di
uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello
Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del
comune di Messina e delle societa' controllate dal
medesimo, nonche' degli uffici della Regione siciliana, in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita'
di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino
al 31 dicembre 2026.
5. Il Commissario straordinario provvede, con
ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai
fini della successiva individuazione delle strutture
abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla
predisposizione di un piano degli interventi previsti dal
comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili
allo scopo.
6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
codici unici di progetto delle opere che si intende
realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il
profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli
interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le
funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresi'
stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle
informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Il Commissario straordinario puo' assumere le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma
5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del comune di Messina, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in
raccordo con le strutture competenti per le politiche
abitative, effettua gli investimenti utili al
ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al
patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a
unita' abitative.
9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena
compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione
aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonche' le
ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente
destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,
privilegiando, previa modifica delle previsioni
progettuali, ove necessario ai fini del rapido
ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva
di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per
l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni
di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di
funzionamento della struttura si provvede, nel limite di
0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario
straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi con
relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di
realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui
saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della
relazione comporta la revoca automatica delle risorse di
provenienza statale che devono essere versate all'entrata
del bilancio da parte del Commissario straordinario e
restano acquisite all'erario.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono
revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di
cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese
private nel settore radiofonico). - Omissis
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e
la conservazione degli archivi multimediali delle imprese
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Omissis.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 230, recante: «Contributi
alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto
attivita' di informazione di interesse generale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 187 dell'11 agosto1990.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante: «Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale.», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 255
del 31 ottobre 2016:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - S. O. n. 112:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi. al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente comma sono, altresi',
responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo
che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-ter, commi 1 e 2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante: «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
142 del 20 giugno 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
«Art. 6-ter (Disposizioni concernenti gli effetti di
deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di
viabilita'). - 1. Restano fermi gli effetti della
deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in
relazione al settore del traffico e della mobilita'
nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo
autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al
settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli,
rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009,
17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5
gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle
conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n.
3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11
settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17
dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio
2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n.
3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21
agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonche' del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
dicembre 2011.
2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni
commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni
non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, 22 e 26 della
legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante: «Disposizioni in
materia di sicurezza delle attivita' subacquee», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026:
«Art. 19 (Qualifiche professionali e ambiti
operativi). - 1. Per l'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel
mare territoriale nonche', limitatamente ai lavoratori
italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile
organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalita'
italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle
acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e
nell'alto mare e' obbligatoria l'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche
professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale
(OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla
profondita' di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale
(OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla
profondita' di 50 metri anche con il supporto di impianti
iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS
di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50
metri di profondita' con il supporto di impianti
iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
2. Per esigenze particolari e motivate legate al
monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione
specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e
attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attivita'
comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, e' consentita
l'immersione a personale tecnico o scientifico non in
possesso della qualifica professionale di OTS previa
autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al
ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in
possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso
di validita' rilasciato da un'organizzazione nazionale o
internazionale riconosciuta e della relativa idoneita'
sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia
frequentato con esito positivo e documentato apposito corso
di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica
attivita' e sulle procedure tecniche e di sicurezza
applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto
posseduto e in coppia con un OTS.».
Art. 22 (Esercizio della professione sulla base di
titoli conseguiti all'estero). - 1. I cittadini dell'Unione
europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico
europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle
professioni di cui all'articolo 19, in conformita' alla
normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e
seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato
decreto legislativo n. 206 del 2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20,
fermo restando il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia e' l'autorita' competente ad accertare
il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a
pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di
riconoscimento della qualifica professionale conseguita
all'estero.».
Art. 26 (Operatori subacquei e iperbarici
professionali). - 1. Agli operatori subacquei e iperbarici
professionali che omettono di comunicare i dati
identificativi del libretto personale informatico, di cui
all'articolo 24, comma 3, e' fatto divieto di svolgere
qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta
regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali
che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione
nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale
iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma
1, ovvero senza libretto personale informatico di cui
all'articolo 24 o con libretto personale informatico non
vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega
operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti
nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale
iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma
1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di
cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico
non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore
irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del
rispetto della normativa vigente in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono
all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo
16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita'
marittima e' competente per l'irrogazione delle relative
sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n.
689 del 1981.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non
trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o
dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante: «Misure
urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al
fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2023, n. 183:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, coordina il concorso della regione
Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni
interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di
formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE),
nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS)
e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica,
vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di
ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione
territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli
(PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione
di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla
relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare
strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia
esistente e ad individuare priorita' di intervento sul
patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di
cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di
Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della
protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello
3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di
idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo
fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di
misure per la relativa mitigazione, con apposito
cronoprogramma.
111. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi
della vulnerabilita' e del piano di misure puo' essere
svolta anche con il supporto dei centri di competenza di
cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono
l'omogeneita';
d) un programma di implementazione del monitoraggio
sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli
interventi e la migliore conoscibilita' delle iniziative
intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di
cui al comma 1 contiene, altresi', l'indicazione degli
interventi e delle opere in corso o gia' attuati
relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del
piano, nonche' dei finanziamenti a valere su risorse
pubbliche disponibili per tali finalita'. Per le finalita'
di cui al presente articolo, sulla base dei dati di
sollevamento bradisismico e della sismicita' dell'area resi
disponibili dai centri di competenza e con il concorso
operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento
della protezione civile provvede a una prima delimitazione
speditiva della zona di intervento, circoscritta alla
porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e
direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al
comma 2, il piano straordinario e' realizzato:
a) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle
disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale
della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera b), mediante procedure semplificate che non
hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita
ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5
milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla
presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione
Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di
adozione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
c) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di
cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere,
e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023
destinati all'analisi di vulnerabilita';
d) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti
di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di
monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio
vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per
l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali
di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della
protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e
Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite
massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal
presente articolo il Dipartimento della protezione civile
si avvale di una struttura temporanea di supporto posta
alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento,
costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, e che opera
fino al 31 dicembre 2025. Per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla
struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato
un contingente massimo di personale pari a venti unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
diciannove di personale non dirigenziale, selezionate tra
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al
numero massimo di otto unita', di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per la realizzazione delle
attivita' di carattere tecnico-scientifico e
amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il
personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro analogo
istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo'
procedere in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
delle funzioni straordinarie previste dal presente
articolo, il Dipartimento della protezione civile puo'
avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni
centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house,
nonche' di professionisti in possesso di adeguate
professionalita' e competenze individuati dall'ordine
professionale nel rispetto della normativa vigente, cui
compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo
dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione
del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di
109.278 euro per l'anno 2023, di 907.339 per l'anno 2024 e
di 1.159.014 per l'anno 2025. Per l'attuazione del settimo
periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per
l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono
aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate
per l'attuazione del terzo periodo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 2 (Attivita' di protezione civile). - 1. Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle
attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati
di competenza scientifica, tecnica e amministrativa,
dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico,
degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di
allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle
attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte
anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la
possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale,
articolato in attivita' di preannuncio in termini
probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli
scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come
disciplinata dall'articolo 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori
competenze professionali degli operatori del Servizio
nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla
pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di
esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative,
anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile ((, che
possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento,
formazione e qualificazione del personale addetto ai
servizi di protezione civile))
;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte
all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere
l'esercizio integrato e partecipato della funzione di
protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
la pianificazione di protezione civile e la pianificazione
territoriale e le procedure amministrative di gestione del
territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee
di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o
derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro
attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli
interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi,
in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
non strutturale per finalita' di protezione civile di cui
all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,
integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per
ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture
pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio
dell'attuazione delle conseguenti prime misure per
fronteggiarli.».
- Si riporta il testo del comma 694, dell'articolo 1,
della legge 31 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - S.O.
n. 43):
«694. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di
favorire la riduzione della vulnerabilita' sismica del
patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso
residenziale, non oggetto dei contributi di cui
all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo
del presente comma sono destinate alla concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilita'
sismica sulla base degli esiti dell'analisi della
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui
all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del
medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e
in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui
al comma 701.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, recante: «Proroga e definizione
di termini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di editoria e di
durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli
regionali dell'Ordine dei giornalisti). - 1. All'articolo
12-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di
modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della
stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,
n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle
imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a
decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la
tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al
31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo
comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e'
conseguentemente riconosciuto per gli interventi di
adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017,
a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal
medesimo comma 1, come integrate dal comma 335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del
contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre
2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si
applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di
emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2
della medesima legge.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate
postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le
spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese
editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese
editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati
B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine
della determinazione dell'entita' dell'agevolazione
tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge
n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni
postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche
finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento
postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni
d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto,
a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante:
«Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale
non iscritte al registro nazionale delle stampe e non
rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per una durata pari a quella
dell'affidamento del servizio postale universale al fine di
permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle
attivita' necessarie per fornire il servizio, provvede al
rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei
limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili
a legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 26 ottobre 2016, n. 198:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita,
per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota
del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del
Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione
di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle
imprese operanti nel settore dell'informazione e
dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE n. C 306/10 del 17 dicembre 2007.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 marzo 2025, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di cittadinanza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
cittadinanza). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo
l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e
20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21
aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19
della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli
4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio
decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato
all'estero anche prima della data di entrata in vigore del
presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza,
salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della
necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma,
della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della
necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento
comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e'
accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa
applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda
giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma,
della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado
possiede, o possedeva al momento della morte,
esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante e' stato residente in
Italia per almeno due anni continuativi successivamente
all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data
di nascita o di adozione del figlio;
e)
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo
grado" sono inserite le seguenti: "sono o";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale
il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene
cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta'
dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti
requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore
risiede legalmente per almeno due anni continuativi in
Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno
dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e'
stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino
italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se
in possesso di altra cittadinanza".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis,
comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio
1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4,
comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo' essere
presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.
1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di
acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del
genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno
due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni,
dalla nascita".
2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Controversie in materia di accertamento dello stato di
apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis.
Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle
controversie in materia di accertamento della cittadinanza
italiana non sono ammessi il giuramento e la prova
testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento
della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della
cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di
eleggibilita' a presidente della provincia). - 1. Il
termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7
aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025, 2026
e 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-bis,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - Omissis
4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la
gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua
sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e'
tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico,
una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di
assicurazione e' litisconsorte necessario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante: «Modifiche
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
nonche' delega al Governo in materia di funzioni della
Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per
danno erariale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 7 gennaio 2026:
«Art. 1 (Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di
responsabilita' e il controllo della Corte dei conti). - 1.
Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta
delle norme di diritto applicabili, il travisamento del
fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e'
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o
la negazione di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini
della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione
manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene
conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione
delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della
gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la
violazione o l'omissione determinata dal riferimento a
indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle
autorita' competenti»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che
costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto
sottoposto a controllo»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e
alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
a) conclusione di accordi di conciliazione nel
procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte
dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) conclusione di procedimenti di accertamento
con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni
giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;
3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il
potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite
dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e
l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi
previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella
quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale
concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione
del danno medesimo e»;
4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la
buona fede dei titolari degli organi politici si presume,
fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando
gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio
delle proprie competenze, sono proposti, vistati o
sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o
amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o
esterni, di contrario avviso»;
5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i
seguenti:
«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con
dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti
esercita il potere di riduzione ponendo a carico del
responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta
della sua condotta, il danno o il valore perduto per un
importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio
accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della
condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno
immediatamente precedente o successivo, ovvero non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la
funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio.
1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei
conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del
dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla
gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra
sei mesi e tre anni.
L'amministrazione, conseguentemente, avvia
immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
concludere improrogabilmente entro il termine della
sospensione disposta con il passaggio in giudicato della
sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a
funzioni di studio e ricerca.
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti
gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna
determina la cessazione di ogni altro effetto della
condanna medesima»;
6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono
inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in
cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a
conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento
doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato
con una condotta attiva o in violazione di obblighi di
comunicazione»;
7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti
la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la
sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti
e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico,
una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di
assicurazione e' litisconsorte necessario»;
(Omissis)».
- Si riporta il testo dei commi 432 e 433,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2024 S. O. n. 43, come modificato dalla
presente legge:
«432. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo
economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato
ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino all'anno 2026.
433. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per il 2025 e di 4 milioni di
euro per il 2026.».
 
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa gia' in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilita' di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026».
2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali, presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».
4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esercizio delle facolta' assunzionali, e' prorogato al 31 dicembre 2026.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purche' la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-sexies, comma 3,
del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime
di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15-sexies (Disposizioni in materia di personale
per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto
di asilo e delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale). - Omissis
3. Al fine di semplificare e di accelerare la
riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per
quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della
dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre
2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto fino al 31 maggio 2026
le modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 18, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
del PNRR e dei soggetti attuatori). - Omissis
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse
umane e strumentali per il rafforzamento della capacita'
amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del
PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono
sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni»; al
medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non puo'
essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2026. Il
predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e
alle assegnazioni in corso, nonche' a quelli presso gli
organi costituzionali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 139-ter, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018 (S. O. n. 62), come modificato dalla presente legge:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili
per l'anno 2023. Le risorse residue resesi disponibili a
seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo
2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno
del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle
richieste di contributo, presentate secondo le modalita'
previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre
2025. I comuni beneficiari dei contributi per le annualita'
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i
lavori entro il 30 settembre 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3-bis,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000-S.O. n. 162, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Modifiche territoriali fusione ed
istituzione di comuni). - Omissis
3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori sette anni.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di
lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del
fenomeno migratorio.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 3 ottobre 2025, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Misure per il potenziamento
tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa). - 1.
All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo
2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 2023, n. 50, le parole: "Fino al 31 dicembre 2025"
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».
1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato del personale dipendente
della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di
Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre
2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Misure per il potenziamento
tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei
controlli di frontiera). - 1. Per la realizzazione dei
punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano,
fino al 31 dicembre 2026, le facolta' di deroga di cui al
comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del
presente decreto. Per le finalita' di cui al presente
comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di
cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad avvalersi delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - Omissis
15. La validita' della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata
al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a
norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio
1997, n. 127», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 1998:
«Art. 15 (Nomina e revoca). - Omissis
4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato
nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di
amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i
curricula relativi alle caratteristiche professionali dei
segretari. La nomina del segretario ha effetto
dall'accettazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante:
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita'
culturali, sportive e ricreative, nonche' per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di protezione dei
dati personali). - Omissis
9. In considerazione di quanto disposto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dalla direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente
i requisiti di ammissibilita', le condizioni e le garanzie
relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale,
nel rispetto del principio di proporzionalita' previsto
dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di
impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento
facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di
cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE)
2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte
delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono
sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina
legislativa della materia e comunque non oltre il 31
dicembre 2027.
Omissis.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia di personale
del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita' negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.
2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza e' compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 32, comma 3, 35,
comma 2, e 35-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
31 luglio 2002:
«Art. 32 (Permessi sindacali). - Omissis
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra
le organizzazioni sindacali del personale individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul
piano nazionale ai sensi della normativa vigente
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, sentite le rispettive
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo
2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni
sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale, conferite dal personale alle rispettive
amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente previsto nell'anno
precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo.
(Omissis).
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le
organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso
espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle
quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze
previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della
federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini
dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto
stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione
sindacale federata.
Omissis.»
«Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti
l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni
sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze
concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione
risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si
applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti
disposizioni transitorie:
a) la misurazione della consistenza associativa
delle federazioni sindacali, per gli anni 2022, 2023, 2024,
2025 e 2026, e' effettuata sommando le deleghe conferite a
ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno
adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8,
nella versione determinata dal predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;
b) ai fini dell'accertamento della
rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe
conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali
federate di cui alla lettera a), depositate presso gli
uffici del trattamento economico fino alla data del 31
dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura
informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35,
comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni
interessate.».
 
Art. 4

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la Societa' AMCO S.p.A. adempie mensilmente; in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e citta' metropolitane per il trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita' realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 e' prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.
11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' prorogato al 30 settembre 2026.
11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalita' tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.
12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facolta' di applicare un'indennita' di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidita', e' prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento».
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 102 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2024 S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 102 (Decorrenza degli effetti). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 100 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico
dei tributi erariali minori», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 (S.O. n. 40), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 100 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 131 del decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico
della giustizia tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 (S.O. n. 40), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 131 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 243 del decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: «Testo unico in
materia di versamenti e di riscossione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 (S.O. n. 8),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 243 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 (S.O. n. 29),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 205 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di
locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali
entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per
societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita'
organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e
avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di
transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza, per i contratti di locazione
passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, non applicano le riduzioni del canone di
mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile
oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali
di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non
superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non
superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili
non di nuova costruzione con limitata flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere
inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le
amministrazioni statali.
1-bis. Resta ferma la possibilita' per le
amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la Commissione
e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze,
previo accordo con la proprieta', di entrare nel possesso
anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo,
nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di
anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle
porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata
occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del
canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha
effetti sulla durata del contratto di locazione come
prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici
accordi contrattuali tra le parti.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace
svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia
finanziaria e operativa della societa', per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 non si applicano alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa
in materia di gestione, organizzazione, contabilita',
finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui
all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge
n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863,
864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. La societa' rispetta l'obbligo di informazione
preventiva al competente Ministero in relazione alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione
dell'esposizione debitoria della societa' stessa, nonche'
l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui
risultati economici delle societa' derivanti dall'epidemia
da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati
conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono
comunque considerati nel computo delle annualita' in
perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle
societa' a partecipazione pubblica quotate, come definite
all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' alle
societa' da queste controllate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 2009 - S.O. n. 245:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 1,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 24 febbraio 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del demanio a
sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza
di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR,
PNC e PNIEC). - 1. I beni immobili appartenenti al demanio
storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello
Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da
progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o
sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati
da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in
parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di
cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)
nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni,
comuni, province e citta' metropolitane, essere trasferiti
in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti che ne
facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il
31 dicembre 2026, indicando la destinazione finale del bene
e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 56-ter, dell'articolo
36, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
2017 (S.O. n. 30), come modificato dalla presente legge:
«56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2027, in
conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado
stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le
promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo
normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre
aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del
Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di
ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini
dell'avanzamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione).
- 1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto
i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il
termine della cui durata contrattuale non sia ancora
scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono prorogati al 30
giugno 2024. e i relativi importi e quantitativi massimi
complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o
il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari
al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti
strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da
precedenti disposizioni legislative e fatta salva la
facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi
complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del
Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
prorogati al 31 dicembre 2026. Al raggiungimento
dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per
servizi di connettivita' del Sistema pubblico di
connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto
dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni,
in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo
massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da
esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi
importi complessivi residui, i contratti attuativi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad
oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
essere prorogati su richiesta della singola amministrazione
contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre
2026 e nella misura strettamente necessaria a dare
continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di
recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici
giorni dalla richiesta dell'amministrazione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020:
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis,
del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono,
inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo
statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; al predetto rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo
decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti
al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'articolo
135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo ha luogo
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023:
«Art. 1-ter (Disposizioni in materia di formazione
del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali). - 1. Nelle more del riordino della
disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della
valutazione della performance e della formazione iniziale e
continua del personale dirigente e non dirigente delle
pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la
capacita' funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione
della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione,
adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la
pubblica amministrazione e con le modalita' previste a
legislazione vigente, provvede alla formazione superiore,
alla specializzazione e al continuo aggiornamento
professionale in materia di fiscalita' del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche'
al reclutamento mediante specifico corso-concorso di
dirigenti per le predette amministrazioni dotati di
specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale,
tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero
dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle
di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in
particolare:
a) l'articolazione della formazione dedicata, di
carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a
garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di
iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici,
nonche' l'individuazione condivisa delle professionalita'
cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della
formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi
centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
b) l'individuazione dei contenuti della formazione
e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il
personale dirigenziale e del comparto;
c) la predisposizione, l'organizzazione e la
gestione, stabilendone altresi' le materie specialistiche e
i profili organizzativi e logistici, di specifici
corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di
qualifica dirigenziale dotato di specifiche
professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e
catastale.
2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui
al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:
a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere
conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per
l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui
almeno due prove scritte;
c) il contenuto di una o piu' ulteriori prove
scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi
di natura tecnica, per la verifica del possesso delle
capacita' tecniche e delle attitudini afferenti agli
specifici compiti da svolgere presso le articolazioni
interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia
tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o
presso le agenzie fiscali;
d) la composizione e le modalita' di nomina delle
commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al
corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale
di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272;
e) i programmi del corso, mirati a fornire ai
partecipanti una formazione complementare rispetto al
titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.
3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di
cui al comma 1, lettera c), e' stabilito, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione
dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del
corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per
cento destinata al personale dipendente del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in
possesso dei titoli di studio previsti a legislazione
vigente e che alla data di scadenza del bando abbia
maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a
frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del
concorso entro il limite dei posti per dirigente
disponibili, maggiorato del 20 per cento.
4. Per quanto non diversamente disposto, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e
dei magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, con proprio regolamento,
definisce i criteri e le modalita' della formazione
continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e
dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma
1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere
teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di
apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e
corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati
all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle
universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al
primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti
annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione
annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle
finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo
svolgimento dei corsi medesimi";
b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole
da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo
svolgimento dei corsi" sono soppresse;
c) l'articolo 41 e' abrogato.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano, previa definizione in via convenzionale delle
relative modalita' di attuazione, anche all'Agenzia del
demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
7. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma 1 si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
della SNA per la parte corrispondente alla componente
formativa di natura tributaria gia' ordinariamente svolta
dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto
stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti
di bilancio degli enti in favore dei quali e' svolta
l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di
predisposizione e di gestione dello specifico
corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i
corsi-concorsi sono svolti.».
- Si riporta il testo del comma 808, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O.
n. 45), come modificato dalla presente legge:
«808. I soggetti iscritti alla sezione separata di
cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997
devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui
al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31
dicembre 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 10-bis,
del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure in materia di infrastrutture
digitali e di acquisto di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche' di
digitalizzazione dei procedimenti). - Omissis
10-bis. Al fine di contenere l'incremento del
contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche
allo scopo di consentire la prosecuzione delle attivita'
finalizzate all'implementazione del processo di
digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma
2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, si applicano fino al completamento del
processo di transizione digitale da parte dell'Autorita'
ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 2-bis,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - Omissis
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli
assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza
sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare
l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119,
per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001
e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al
31 dicembre 2026, con oneri a carico del bilancio comunale.
Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese,
elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 639 e 640,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2025- S.O. n. 42:
«639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle
regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per
estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di
liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del
bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento
del predetto debito alle scadenze e per gli importi
risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi
contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al
presente comma e al comma 638 non operano in assenza della
richiesta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il
28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia
e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.»
«640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno
beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma
638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di
cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del
bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati
nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio
2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui
al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari
ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione
dei commi 638 e 639, le modalita' di versamento al bilancio
dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare
annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.».
- Si riporta il testo del comma 773, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025- S.O.
n. 42, come modificato dalla presente legge:
«773. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il
Ministro della difesa, con l'Autorita' politica delegata
per le disabilita', con il Ministro della giustizia, con il
Ministro della salute, con l'Autorita' politica delegata
per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle
cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese
e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro
settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse
del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti
beneficiari e per le corrispondenti finalita' previsti con
uno o piu' atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui
al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo
delle risorse, le modalita' di monitoraggio e
rendicontazione nonche' di revoca nel caso di mancato
utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto
capitale oggetto di finanziamento devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP) e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 15-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011- S.O. n. 251:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - Omissis
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191,
recante: «Misure urgenti in materia economica», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per lo sport e lo
svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV
Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»). -
Omissis
7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed
efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali nel cui
territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati
a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi,
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i
componenti della "famiglia olimpica", con cio' intendendosi
gli atleti e i loro familiari nonche' le persone facenti
parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni
sportive partecipanti. In deroga all'articolo 13, comma
15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione
delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del
comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola
pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e
sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale,
ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro
approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito
internet istituzionale del medesimo Dipartimento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni
in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e
imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025:
«Art. 9 (Modifica alla disciplina della rettifica
della detrazione). - 1. All'articolo 19-bis.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
comma 3 e' abrogato.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della salute

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;
b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
c) al comma 8-ter, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».
2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attivita' per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) al comma 8-septies, recante la limitazione della responsabilita' penale degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».
5. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonche' la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilita' degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».
8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 e' prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;
b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».
10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «e le universita' possono» sono sostituite dalla seguente: «puo'» e la parola: «, rispettivamente,» nonche' le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse.
10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalita' di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e si applicano a regime».
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, e' destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita'.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» e' inserita la seguente: «anche».
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualita' 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta,» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi da 7 a
8-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29,
recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore
delle persone anziane, in attuazione della delega di cui
agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Valutazione multidimensionale unificata). -
Omissis
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per
le disabilita', da adottare entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali e della componente tecnica della Rete della
protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017,
sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la
individuazione delle priorita' di accesso ai PUA, la
composizione e le modalita' di funzionamento delle UVM, lo
strumento della valutazione multidimensionale unificata
omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del
sistema nazionale di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo
2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato per
l'accertamento della non autosufficienza e per la
definizione del PAI di cui al comma 12, nonche' le
eventuali modalita' di armonizzazione con la disciplina
sulla valutazione delle persone con disabilita' di
attuazione della legge n. 227 del 2021. 9
8. Lo strumento della valutazione multidimensionale
unificata di cui al comma 7 e le sue modalita' di
funzionamento sono implementati attraverso iniziative
formative integrate tra l'Istituto superiore di sanita' e
la componente tecnica della Rete della protezione e
dell'inclusione sociale.
8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e per le disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
novembre 2026, al fine di introdurre in maniera graduale la
valutazione multidimensionale unificata, sono definite le
modalita' e i territori coinvolti per una prima
sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal
1° gennaio 2027, riferita alle disposizioni sulla
valutazione multidimensionale unificata di cui al presente
articolo, da avviare a campione prevedendo la
partecipazione di una provincia per regione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 41. Ai fini della
sperimentazione il Ministero della salute si avvale del
supporto dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.
8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al
comma 7 si applicano nei territori interessati dalla
sperimentazione di cui al comma 8-bis a decorrere dal 1°
gennaio 2027 e, sul restante territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2028.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante: «Attuazione
dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per
adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di
prevenzione e controllo delle malattie animali che sono
trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Ai sensi
dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento
al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia,
continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del
regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.
2. In vista della piena operativita' delle previsioni
relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati,
si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo
11, possono svolgere le attivita' previste dal medesimo
articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti
gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di
sanita' animale fino al 31 dicembre 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 5-bisa
8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, n.18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
Omissis
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente
con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente
articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal
regolamento recante la disciplina per l'attivita' di
raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati
in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino al 31 dicembre 2027.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«collaborazione volontaria a titolo gratuito ed
occasionale» sono sostituite dalle seguenti:
«collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito
o con contratto libero-professionale,».
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli
incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti
medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo,
nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in
quiescenza, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.».
6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in
servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del
Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente:
"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle
esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto
ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di
formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave
carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in
servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici
e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non
oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero
della salute e le universita' possono applicare le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai
dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti
universitari che svolgono attivita' assistenziali in
medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e
al secondo periodo possono riammettere in servizio, a
domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di
eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale
di cui al presente comma collocato in quiescenza a
decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti
anagrafici e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e
previa opzione da parte del medesimo personale per il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in
godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione
connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e
sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente
comma non possono mantenere o assumere incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa o
dipartimentale o di livello generale".
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo
alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle
qualifiche professionali per medici e operatori
socio-sanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2024".
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione
per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti: «La sperimentazione di cui al primo
periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del
medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti
della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e
all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2021, 2022 e 2024».
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento
delle regioni e delle province autonome alle disposizioni
di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la
possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove
strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
materia di incentivi al processo di riorganizzazione della
rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini
affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma
338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari
a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso
al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in
forma di associazione o fondazione".
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui
all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in
materia di contributo per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti
privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno
2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma
che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento
sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le
autonomie speciali, il concorso della regione o della
provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al
finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della
nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10
milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024".
8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli
casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si
applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2026
nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni
di grave carenza di personale sanitario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 11
gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Ordinamento delle professioni di chimico e
di fisico). - Omissis
7-bis. Fino al 31 dicembre 2027, per l'ammissione ai
concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico
e' considerato requisito d'accesso in alternativa alla
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del
bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo,
con contratti a tempo determinato o indeterminato, con
esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria
di chimico presso le agenzie per la protezione
dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, del citato
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza
sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale). - 1. In ragione del
perdurare delle necessita' organizzative e funzionali
conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da
COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il
raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di
non disperdere le competenze e le professionalita'
acquisite, fino al 31 dicembre 2026 il limite anagrafico
per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e
per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato
a sessantotto anni. Fino al termine di validita' degli
elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si
applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Misure per il personale dei servizi di
emergenza-urgenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, allo
scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza
professionale acquisita, il personale medico, che, nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31
dicembre 2025, abbia maturato, presso i servizi di
emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti
a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o
altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un
documentato numero di ore di attivita', equivalente ad
almeno tre anni di servizio del personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a
partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica
del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di
Medicina d'emergenza-urgenza, ancorche' non in possesso di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai
sensi del presente comma e' certificato, su istanza
dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in
deroga alle incompatibilita' previste dall'articolo 40 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, i
medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al
relativo corso di studi possono assumere, su base
volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla
formazione, incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi
sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture
sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di
8 ore settimanali.
2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, in via sperimentale, il personale medico in
formazione puo' prestare la propria collaborazione
volontaria e occasionale, con contratto
libero-professionale, agli enti e alle associazioni che,
senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di
sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e
fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
3. L'attivita' libero-professionale che i medici in
formazione specialistica possono svolgere ai sensi del
comma 2 e' coerente con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico
di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al
programma formativo seguito e all'anno di corso di studi
superato. Per tale attivita', svolta presso le strutture
del Servizio sanitario nazionale, e' corrisposto un
compenso orario, che integra la remunerazione prevista per
la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi
comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di
ogni altro onere eventualmente previsto a carico
dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
4. L'attivita' svolta ai sensi del comma 3 e'
valutabile nell'ambito del curriculum formativo e
professionale nei concorsi per dirigente medico del
Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2026 il personale, dipendente
e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza
degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso
dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti
dall'ordinamento vigente, puo' chiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno
orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti
previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento
del limite di eta' previsto dall'ordinamento vigente, fermi
rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio
sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del
trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il
primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996, e' riconosciuto, ai fini dell'accesso alla
pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata,
l'incremento dell'eta' anagrafica per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi
per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei
servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo
di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo
periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino
al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in
60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,
400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026,
1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028,
2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a
decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo
24.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, comma 1,
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante:
«Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione
dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di
personale sanitario). - 1. Fino al 31 dicembre 2027, agli
operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al
personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di
servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all'
articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e
comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione
della disposizione di cui al primo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 268, e 688,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021, come modificati dalla presente legge:
«268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale dalla disciplina vigente in
materia:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023, 2024,
2025 e 2026, delle misure previste dagli articoli 2-bis,
limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026,
compatibilmente con le esigenze della formazione, degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2026 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie,
socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti
nelle attivita' dei servizi esternalizzati, che abbia
garantito assistenza ai pazienti o comunque la
funzionalita' dei servizi per almeno sei mesi nel periodo
intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025
e con almeno diciotto mesi di servizio.».
«688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma
687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e'
istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il
contrasto dei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per
l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10
milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2026.».
- Si riporta il testo del comma 361, dell'articolo 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
Omissis
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 nel
rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di
personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il
paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli,
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 42 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante: «Attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Finalita' delle procedure). - 1. Le
procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti
fini:
a) la ricerca di base;
b) la ricerca applicata o traslazionale che
persegue uno dei seguenti scopi:
1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o
la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli
animali o sulle piante;
2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o
le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri
umani, negli animali o nelle piante;
3) il benessere degli animali ed il miglioramento
delle condizioni di produzione per gli animali allevati a
fini zootecnici;
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla
lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o
delle prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei
farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre
sostanze o prodotti;
d) la protezione dell'ambiente naturale,
nell'interesse della salute o del benessere degli esseri
umani o degli animali;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle
specie;
f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini
dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di
competenze professionali;
g) le indagini medico-legali.
2. Non possono essere autorizzate le procedure:
a) per la produzione e il controllo di materiale
bellico;
b) per i test tossicologici con i protocolli della
Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50,
tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o
farmacopee nazionali o internazionali;
c) per la produzione di anticorpi monoclonali
tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano
corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti
obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o
internazionali;
d);
e);
f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte
nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari,
ad eccezione della formazione universitaria in medicina
veterinaria nonche' dell'alta formazione universitaria dei
medici e dei medici veterinari.».
Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d),
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026; la disposizione
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica
fino al 31 dicembre 2016
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 4-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di indennita' una
tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in
materia di personale delle pubbliche amministrazioni
nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario
in quiescenza). - Omissis
4-bis. L'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026,
nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa
di personale.».
- Si riporta il testo del comma 164-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze
di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi
dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione
specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di
personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale,
fino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio,
su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai
limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento
del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la
predetta data del 31 dicembre 2026. Il Ministero della
salute puo' applicare le disposizioni di cui al primo
periodo, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le
amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo
possono riammettere in servizio, a domanda, fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, il personale di cui al presente
comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi
per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle
facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del
medesimo personale per il mantenimento del trattamento
previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I
dirigenti medici e sanitari di cui al presente comma non
possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali
di struttura complessa o dipartimentale o di livello
generale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard
organizzativi e di personale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, attivati mediante
l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni
2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
31 dicembre 2026, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con
provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e'
assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662,
l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23
milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione
dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti
di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai
sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al
comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma
da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla
relativa positiva attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
Omissis
6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi
al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di
utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta
elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884
del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono estese all'invio
del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta
elettronica e si applicano a regime.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
2 marzo 2023, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione temporanea per le persone provenienti
dall'Ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 46, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Proroga delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - Omissis
6. Il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei
dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle
prestazioni anche risultanti nel Sistema tessera sanitaria
del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per
l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti
i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria
sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l'anno 2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202:
«Art. 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle
attivita' di assistenza in essere a favore delle persone
titolari del permesso di soggiorno per protezione
temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7
aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza
degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in
Ucraina). - 1. Tenuto conto della decisione di esecuzione
(UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile
2022, recante «misure di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli
eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti
fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la
prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del
sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o
piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli
26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le
Regioni e le Province Autonome e di concerto con il
Ministero dell'interno, si provvede a regolare il
progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al
termine di cui al comma 1 del presente articolo, delle
ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie
e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile
2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le
medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede,
altresi':
a) al trasferimento delle stesse misure di
assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo
alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche
prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a
cura del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle
persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver
bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche'
l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere
massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle
convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022,
nazionali e regionali, in essere alla data del presente
decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga
delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei
mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del
contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di
permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati
dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini
temporali perentori per la presentazione della relativa
richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per
protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio
2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale,
le modalita' di prosecuzione delle residue forme di
accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio
nazionale, dalle strutture territoriali di protezione
civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del
Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni
ordinariamente competenti, alle quali e' trasferita la
competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di
accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del
richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle
corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili
nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente
eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente
comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di
cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere
adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato
di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi',
ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli
articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei
Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere
sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma
2.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, recante: «Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2022, n. 29, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli
obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica
il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle competenti autorita'
regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi con le medesime prerogative e strutture
regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici; spetta alle societa'
concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle
strade attuare gli interventi necessari per il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali
mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono
al di sotto del solido stradale, quali strade bianche,
tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei
tratti in galleria, previa approvazione da parte del
Commissario straordinario degli interventi e delle
modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per la
messa in opera delle recinzioni e delle strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera
ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti
alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento
dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione
dell'epidemia. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per
l'anno 2025. Per la realizzazione degli interventi di cui
al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario nella quale confluiscono le predette risorse
allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.11
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito
dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2024-2026.
2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle
carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle
barriere artificiali deputate al confinamento dei
cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi'
autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo
di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che,
abilitati al contenimento con metodi selettivi,
conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei
macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario.
2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle
somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni
interessate al depopolamento dei cinghiali, per la
realizzazione delle finalita' del medesimo comma.22 24
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie per un ulteriore periodo fino a
quarantotto mesi. Del conferimento o del rinnovo
dell'incarico e' data immediata comunicazione alle Camere e
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici. Per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027, al Commissario straordinario
e' corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un
compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri
a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a
30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2025-2027.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2,
lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con
le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8 primo
periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi dispese o altri emolumenti comunque
denominati.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 6

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilita' di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche, e' inserito il seguente:
«18-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18, primo periodo, e' prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attivita' di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».
4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale mediante l'istituto del comando, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».
5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernenti la deroga alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».
6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 18 e
18-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante:
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero dell'istruzione e del merito). - Omissis
18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla
base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di
informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche
per le attivita' connesse al riconoscimento dei titoli di
abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione
sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione e del merito.
18-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma
18, primo periodo, e' prorogata per il triennio 2026-2028.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15
aprile 2024, n. 55, recante: «Disposizioni in materia di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e
istituzione dei relativi albi professionali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Formazione degli albi e istituzione degli
ordini regionali e delle province autonome). - 1. In sede
di prima attuazione della presente legge, il presidente del
tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un
commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che,
nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del
proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli
albi dei pedagogisti e degli educatori professionali
socio-pedagogici.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta
giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi
diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che
hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo
2027, indice l'elezione dei presidenti degli albi e
provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione
degli ordini regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformita' a quanto previsto dalla
presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il
commissario nomina un presidente di seggio, un
vicepresidente, due scrutatori e un segretario,
scegliendoli tra funzionari della pubblica
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
dicembre 2012, n. 224, recante: «Modifica all'articolo 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la
disciplina dell'attivita' di autoriparazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme transitorie). - 1. Le imprese che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto
allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122
del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a
quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono proseguire le rispettive attivita' per i tredici
anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale
termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito
positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del
medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative
all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta
frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo
periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In
mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto
non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa
ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano
altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia'
iscritte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, che intendano
conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre
attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la
persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche
se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al
compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina
vigente in materia, per il conseguimento della pensione di
vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di
attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano
ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei
corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data
di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante: «Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - Omissis
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere dal 1°
giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal
2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con
conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023
e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno
2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2027.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al
reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni
scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai
dirigenti scolastici). - 1. Limitatamente ai mesi da
settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la
funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle
scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto
all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la
didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020802 con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contingente di cui
al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni
scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di
ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti, in
tutto o in parte, a conferire, entro il limite di
autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli
incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di
cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.
126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo
determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2021 al 2026, si provvede a valere sulle risorse previste
dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159
del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia'
erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la
dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi
regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di
cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale
"Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4-septies,
del citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione
e merito). - Omissis
4-septies. Sono prorogate fino all'anno scolastico
2026/2027 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma
3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma
3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e le assegnazioni di
cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono
effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del citato
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
2-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e
2026/2027 le assunzioni dei docenti di religione cattolica
sono effettuate per un numero pari a quello dei posti
banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con
la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto
delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico
2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.32
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi da 5 e
5-ter, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante:
«Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 2022, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione). - Omissis
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei
finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre
2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure
nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo
possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di
nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori
e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in
via non esclusiva, dagli ITS Academy.
5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino
all'anno 2026, il cofinanziamento di cui all'articolo 11,
comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli
anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui
all'articolo 11 possono essere utilizzate anche in deroga
alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma
4-quinquies, del citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione
e merito). - Omissis
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta
dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui
all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio
dell'anno scolastico 2025/2026», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. In deroga
alle disposizioni contrattuali sulla mobilita'
interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per
le operazioni di mobilita' degli anni scolastici 2025/2026
e 2026/2027, e' reso disponibile il 100 per cento del
numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i
contingenti regionali dei posti del concorso ordinario
indetto con decreto del direttore generale per il personale
scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n.
2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo
periodo non devono derivare esuberi di personale per gli
anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di
cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli
uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione
richiesta in caso di esubero di personale per il biennio
indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti
giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo
secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma
1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25.».
 
Art. 7

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attivita' relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».
2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge n. 240 del 2010.
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, e' prorogato all'anno accademico 2026/2027.
2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti e' prorogato fino al termine di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 ottobre 2024, n.160, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per
una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253
del 28 ottobre 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2024, n.199, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il
Consiglio universitario nazionale). - 1. Al fine di
consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
istituzionali nelle more della riforma del Consiglio
universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio
2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il
funzionamento alle esigenze di semplificazione e di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di
contenere le spese di funzionamento, per garantire la
tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella
composizione in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni
sino al termine del 30 giugno 2026. Al fine di consentire
la regolare prosecuzione delle attivita' del Consiglio, il
mandato degli attuali componenti e' prorogato sino al
termine di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-novies del citato
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-novies (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di
garantire il regolare svolgimento delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le
politiche di reclutamento del personale docente delle
universita' in attuazione del PNRR, anche in attuazione
dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima
legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e'
istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli
introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal
fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui
all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre
2023, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre
2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono
entro il 10 giugno 2026. Le commissioni nazionali formate
sulla base del decreto direttoriale del Ministero
dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023
restano in carica fino al 17 agosto 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio
2011 - S.O. n. 11:
«Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) definisce gli elenchi dei componenti dei
comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui
all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte
della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di
ricerca istituita presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis
c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo
svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione
dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici
o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato.
L'incarico di componente del CNVR e' di durata
quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un
componente prima della scadenza del proprio mandato, il
componente che viene nominato in sostituzione resta in
carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei
componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina,
nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000:
«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano
eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia
nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal
Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti
in seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge
e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie
e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui
all'articolo 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.».
 
Art. 8

Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilita' ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
4. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla possibilita' di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non puo', comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo nazionale di fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento
di attivita' culturali). - Omissis
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici
dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a
uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le
disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro
intestate entro il 31 dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201 recante «Misure
urgenti in materia di cultura», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.16, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale). - Omissis
4. La contabilita' ordinaria intestata al
Segretariato regionale del Ministero della cultura per il
Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2026, al fine
di consentire l'esaurimento delle relative disponibilita'
residue.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 566, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i
propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle
sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al
controllo di prevenzione degli incendi.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004 - S. O. n. 28.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006- S.O. n. 83:
«Art. 15 (Norme tecniche di prevenzione incendi
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577)). - 1. Le norme tecniche di prevenzione
incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti
tecnico-scientifici Generali in relazione alle situazioni
di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi,
sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate
operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e
delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di
emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative
ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto
dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di
assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in
cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti
dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti
della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per
singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2026.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 19 e 21,
della legge 14 novembre 2016, n. 220 recante: «Disciplina
del cinema e dell'audiovisivo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo» della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per
il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'
destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle
sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del
Piano per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026
e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA,
nei seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di
contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui
al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di
attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II,
al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento
degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del
presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove
inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento
del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.».
«Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di
produzione). - 1. Alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le
aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle
risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e'
prevista nella misura massima del 40 per cento. E' fatta
salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere
aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito
d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma
4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in
relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese,
nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o
soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura
massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota massima del
40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le
opere realizzate per essere distribuite attraverso
un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in
coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive
di produzione internazionale. E' fatta salva la
possibilita', nello stesso decreto, di prevedere
differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al
credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo
12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di
imprese, nonche' in relazione a determinati costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12.».
«Art. 19 (Credito d'imposta per l'attrazione in
Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi). - 1.
Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di
post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti
di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando
manodopera italiana, su commissione di produzioni estere,
in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al
40 per cento della spesa sostenuta nel territorio
nazionale.».
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. Il decreto di cui all'articolo 13, comma
5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti
d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando
quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il
credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario
incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale
incremento non puo', comunque, superare il limite massimo
complessivo previsto per i crediti di cui alla presente
sezione. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto
delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti
previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua
il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e
del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente
legge e ne comunica le risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla
conclusione di ciascun trimestre.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non si applica il limite di utilizzo di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa
adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da
parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero
dell'importo corrispondente al credito d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di
concorso nella violazione, oltre all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente
per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per
impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di
imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica,
nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla
base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera
b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie
di costo eleggibile; la base di commisurazione del
beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e
in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei
beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma
giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia'
svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione
dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti
incaricati della certificazione dei costi; le
caratteristiche delle polizze assicurative che tali
soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I
decreti possono altresi' prevedere, a carico dei
richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le
somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
della cultura, di pertinenza della Direzione generale
cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo
15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile
al compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di
regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale
indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a
riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle
prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione
dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale). - Omissis
3. Al fine di contribuire al funzionamento della
Fondazione Museo nazionale di fotografia, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della
legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - Omissis
13. Entro cinquantaquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono adottate disposizioni
modificative e integrative del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi e opere di lieve entita' e di operare altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare,
introducendo la relativa disciplina nell'ambito del
predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.».
 
Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».
2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16- bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, e' suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro e' ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo e' ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».
3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa gia' in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilita' di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' delle scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attivita' alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attivita' di variazione.
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalita' di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».
3-sexies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore eta' per lo svolgimento dell'attivita' di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena operativita' del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2027».
3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;
2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;
4) dopo le parole: «Il contributo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «e' erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;
c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;
d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilita' (ESG), a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, le parole: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facolta' delle Autorita' di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 497, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022- S.O.
n. 43, come modificato dalla presente legge:
«497. In considerazione dell'eccezionale situazione
economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026
e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni
amministrative pecuniarie in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista
all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il decreto
previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
adottato entro il 1° dicembre 2026 per l'aggiornamento
delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027,
aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio
2025-2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 4-undecies
e 4-duodecies del citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, come modificato dalla presente legge:
«7 Proroga di termini in materie di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Omissis
4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del
servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025,
l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al
decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma
3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di
assistente bagnanti, e' sospesa dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga
dei termini di accesso al finanziamento assegnato,
corredata della documentazione attestante lo stato di
avanzamento degli interventi, il quadro economico
aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a
garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il
termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base
delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo,
previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter
approvativo dell'opera e delle relative procedure di
affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria
graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere
all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del
fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del
relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 30
giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine
comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza
statale che sono versate all'entrata del bilancio per
restare acquisite all'erario. Eventuali risorse
inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere
ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del
secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto
conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento
dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei
prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo
decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli
interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle
risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati
contenuti nei predetti sistemi informativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-septies del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante: «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia
privata). - 1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei
materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro
prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2025, purche' i suddetti
termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della
presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione del
soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025, purche'
non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela
dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi da
2-quater a 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96- S.O. n. 20, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
Omissis
2-quater. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025,
al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di
cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
primo periodo del presente comma. Per l'anno 2026, al
riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma
1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede
sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis, e' suddivisa tra
tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali
utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro e' ripartita
proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario
che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei
costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano
percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive
percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo e' ripartita tra
tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai
costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a);
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi.
La relativa erogazione alle regioni a statuto
ordinario e' disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di
procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si
avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici,
relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di
indagini conoscitive e approfondimenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale, prodromici
all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale
scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da
acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 31 dicembre 2026, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli
indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e
le modalita' di applicazione degli stessi al fine della
ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2027.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al
fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al
medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95
del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del
medesimo Fondo con le modalita' di cui al comma 2, lettera
a), del presente articolo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma
2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2025,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025,
n. 69- S.O. n. 16, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici). - Omissis
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' adeguato
con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi
2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono
adottate entro il 31 marzo 2026 con le modalita' previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di
cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo
alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31
dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49-septies, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante:
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 31 agosto 2005- S.O. n. 148:
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - 1. Le scuole
per l'educazione marinaresca, la formazione e la
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma
dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza
amministrativa e tecnica delle province, delle citta'
metropolitane e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le
eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Le province, le citta' metropolitane e le province
autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli
sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla
permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno
triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata,
per il tramite dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente
per territorio di ubicazione della sede principale da
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in
consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale
della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo'
essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o
di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti
dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad
eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza
fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di
una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti
che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non
sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in
concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al
comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto
un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui
ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale.
Per la sede principale il responsabile didattico puo'
coincidere con il titolare o con il legale rappresentante
della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
didattico e' un dipendente della scuola nautica o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di
persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un
amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo'
essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi
ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta'
metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di
impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il
tramite dello sportello unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla
provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia
autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio
di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono
attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle
categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente
codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori
di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto
adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni
complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto
delle singole scuole nautiche consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica
dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e,
per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o
piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che
cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni
possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale
rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella
SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di
variazione del personale docente in organico e' indicato il
personale insegnante e istruttore impiegato ed e'
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento
teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e
delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che
hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni
la patente nautica di categoria B. L'attivita' di
insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale
di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente
codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno
luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita'
previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica
al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i
soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che
il candidato aspira a conseguire.
L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di
base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del
presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono
presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al
comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto
fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti
contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di
certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le
loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la
segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza
dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata
ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita'
di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione
pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica
di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai
commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola
nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di
cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare
motivato di diffida e di eventuale sospensione
dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione
dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e'
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale
rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla
provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia
autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie,
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 2;
b) modalita' per la presentazione della
segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di
capacita' patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle
dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche'
caratteristiche delle unita' da diporto nella
disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto
ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli
esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra
scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma
15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica.».
- Il decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 agosto 2023, n. 142 recante: «Regolamento
recante la disciplina delle scuole nautiche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023.
- Si riporta il testo del comma 509, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«509. Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere
il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale,
ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza
utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in
favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria
che operano al servizio dell'area portuale, sulla base
degli obiettivi di traffico ferroviario definiti
dall'Autorita' di sistema portuale interessata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, primo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - Omissis
15. Per gli anni dal 2019 al 2026, per gli interventi
di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36)), le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo
sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini
della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione
da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,
qualora non superino del 50 per cento il valore del
progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal
CIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto
aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rende una informativa al CIPESS.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante: «Misure
urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di
infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti
pubblici, il corretto funzionamento del sistema di
trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del
demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di
indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione
europea in materia di infrastrutture e trasporti.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2025, n. 105:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di
ordinamento portuale e demanio marittimo). - Omissis
2. Al fine di individuare misure di sicurezza della
balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di
ordinato governo del territorio, la stagione balneare e'
fissata dalla terza settimana di maggio alla terza
settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti
locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine
della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della
stagione balneare e' sempre consentita l'apertura delle
strutture balneari che intendono attivare il servizio di
assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i
soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le
finalita' ivi previste.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato
dalla presente legge:
«7-bis Disposizioni urgenti in materia di trasporti
in condizioni di eccezionalita'
1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241";
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione
per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale".
2. Fino alla piena operativita' del sistema
centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n.130, all'aggiornamento delle linee guida ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre
il 31 dicembre 2027, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10,
comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ((...)). ((Fino alla
medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in
condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui
all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti
in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre
le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli
con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle
eventuali misure, anche di natura organizzativa o
gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo
codice))
. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro
scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia'
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la
partecipazione delle amministrazioni interessate, degli
enti proprietari delle strade e delle associazioni di
categoria, per la definizione del Piano nazionale per i
trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto
Piano, da adottare entro il 30 giugno 2027 con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi
dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che
garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate
del Paese e i principali poli logistici e industriali, le
modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni
necessarie per risolvere le criticita' anche di natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a
carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro
novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito
ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita'
per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di
cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo del comma 471, dell'articolo 1,
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come
modificato dalla presente legge:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per
l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale,
con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno
2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, di un contributo,
denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della
spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di
autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente
ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16, 17 e 18 della
legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327. Il contributo di cui al primo periodo e' erogato
nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato ed e' destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle
patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei
veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di trasporto
ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno
delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal
fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo
pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola
tipologia di patente e abilitazione professionale»;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione
come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a
tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo
massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare
modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna
impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
c) incentivare azioni di riqualificazione del
personale attraverso modelli di formazione funzionali alla
riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei
livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di
automazione, digitalizzazione sostenibilita' (ESG), a tal
fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo
pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli
anni 2026 e 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32-bis (Disposizioni concernenti la
realizzazione della Linea 2 della metropolitana della
citta' di Torino). - 1. Il termine per la comunicazione del
cronoprogramma concernente gli interventi per la
realizzazione della Linea 2 della metropolitana della
citta' di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2023, recante la nomina del Commissario
straordinario per la realizzazione dell'intervento
denominato "Linea 2 della metropolitana della citta' di
Torino", e' prorogato di centottanta giorni. Il Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma
5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, presenta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una proposta di
rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al
fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali
con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal
fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del
citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n.
13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
41 del 2023, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per
ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 di cui euro
100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per
le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma
restando la possibilita' di avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di
cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater
dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al
terzo periodo, nonche' per la liquidazione del compenso
spettante al Commissario straordinario, il medesimo
Commissario e' autorizzato all'apertura di una contabilita'
speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 199, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16
novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il
proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti
dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In
conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante
dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina e della
recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, le
Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri
di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue
di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di
contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo
periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e
dei requisiti di cui ai precedenti periodi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 recante: «Riordino della legislazione
in materia portuale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1994- S.O. n. 21:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo
16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del
lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato
personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione
di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni
portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente
le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita'
svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o
indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi
giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi
2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196
del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si
applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle
attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'
gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie
di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, come
modificato dalla presente legge:
«Art.1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di
politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di
assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita'
immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata
rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31
dicembre 2026 sono prorogati fino a tale data ai medesimi
termini e condizioni.
2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente
prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31
dicembre 2026 il proprietario che intende trasferire a
titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo
comma 1 deve notificare la proposta di alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di
prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo'
essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in
caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della
notificazione della volonta' di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto
con contratto preliminare o contratto definitivo di
compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o
traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha
adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di
occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono
rinnovati sino al 31 dicembre 2026, ai medesimi termini e
condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento
passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste
a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma
1.».
 
Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale). - 1. La disposizione di cui all'articolo
72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per i servizi in rete del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai
cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del
30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2026 e al 31
marzo 2027.».
 
Art. 11

Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), e' aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totale 54.»;
2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» e' sostituita dalla seguente: «m-septies)».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 619, 2229 e 2230,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
«Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010- S.O. n. 84,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte
corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha
facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere
esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di
personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230
e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e
583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere
portate in aumento nell'altra, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo
precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e'
equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a
qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento
pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso
sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al
limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e
i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti,
per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia
di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o
altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del
comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di
appartenenza, da parte del personale interessato, entro il
1° marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno
in corso. In caso di accoglimento della domanda, il
personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta
entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita',
negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di
personale, il numero di domande e' superiore al contingente
di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria
l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano
e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu'
anziano in grado.
6. Fino all'anno 2033, il collocamento in ausiliaria
puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che
abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.
Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.
«Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in
ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in
ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo
2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale:
368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale:
583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale:
630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale:
630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale:
688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale;
630;
g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale:
708;
h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale:
895;
i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale:
311;
l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale:
352;
m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale:
255.
m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200;
totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206;
totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265;
totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284;
totale 344;
m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75;
totale 107;
m-septies) ((2026: ufficiali: 16; marescialli: 38;
totale 54.))

1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di
ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-septies), e'
riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti
colonnelli e' inferiore alla quota riservata, le posizioni
residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - 1. Fino al 31 dicembre 2022
le disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale e per la semplificazione delle attivita' di
deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli
articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto
compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il
Consiglio della magistratura militare in funzione di
giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili
per le attivita' di cui al comma 1 e per quelle previste
dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal
responsabile della struttura tecnica del Ministero della
difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti,
i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del
decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n.
76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante
invio da indirizzo di posta elettronica certificata,
risultante dal Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di
posta elettronica certificata degli uffici giudiziari
militari destinatari, inserito in apposito provvedimento
adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al
comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet
del Ministero della difesa, definisce altresi' le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla
sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di
invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto
per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di
impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione
nonche' i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26
luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di
posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario
militare competente.».
 
Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilita' volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria , indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e' prorogata fino al 31 gennaio 2027.
4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facolta' assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante: «misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per
l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
Omissis
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2026 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, recante: «Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016 e convertito, con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - 1. All'articolo 68, comma 2, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al
periodo precedente non puo' essere destinato
temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario
di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del
tribunale di sorveglianza».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2026, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano
relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni
in corso nonche' a quelli presso gli organi
costituzionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di processo penale,
di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,
nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Istituzione delle infrastrutture digitali
centralizzate per le intercettazioni nonche' modifica alla
disciplina in materia di registrazione delle spese per
intercettazioni
Omissis
8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali
iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2026
sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui
al comma 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi da 2 a 4,
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
Art. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione
penale esterna e rideterminazione della dotazione organica
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). -
Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la
dotazione organica del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e' aumentata di 1.092 unita' di
personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unita'
dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di
personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie
in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non
anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti
all'Area III, posizione economica F1 e 197 unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i
relativi oneri sostenuti.
Omissis.».
 
Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilita' per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.
2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all' obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e alla relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;
c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;
d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' di 75.600 euro per l'anno 2026».
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresi' informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
4-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonche' dell'adozione degli atti di scelta della modalita' di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a societa' in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalita' previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti puo' continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilita' di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, e' differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalita' che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attivita' di trasporto, per le finalita' di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei for- mulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Misure urgenti per gli enti locali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -
Omissis
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2026, le
regioni possono procedere, nell'ambito delle rispettive
dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso
le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione
degli interventi per il contrasto del dissesto
idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio
per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella
qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito
della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa
svolta. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
giugno 2023, n. 68, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad
uso irriguo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica,
garantendone una gestione razionale e sostenibile, il
riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque
reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia'
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui
all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE)
2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 dalla
regione o dalla provincia autonoma territorialmente
competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come
modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999
e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Obbligo di incremento dell'energia
rinnovabile termica nelle forniture di energia). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa' che effettuano
vendita di energia termica sotto forma di calore per il
riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per
quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche'
una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante: «Disposizioni
urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione
del territorio della citta' di Taranto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Per assicurare l'attuazione degli interventi
previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di
seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato un Commissario straordinario, di seguito
denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il
compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario resta in
carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31
dicembre 2026 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' definita la struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle
dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a dieci unita' di
livello non dirigenziale, e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, per gli anni dal 2024 al 2026, non piu'
di due subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai
quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.
La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti
da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un
meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario
straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel
limite di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese di
personale della struttura commissariale di cui al presente
comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021
e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Agli oneri relativi alle spese di personale della
struttura commissariale e dei subcommissari di cui al
presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per
l'anno 2024 e di 545.946 euro per ciascuno degli anni 2025
e 2026, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per le esigenze
di funzionamento della struttura commissariale di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di 37.800 euro per
l'anno 2025 nonche' di 75.600 euro per l'anno 2026.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
recante: «Riordino della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 13 e 17
del decreto 4 aprile 2023, n. 59 recante: "Regolamento
recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei
rifiuti e del registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023:
«Art. 13 (Tempistiche di iscrizione). - 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione
al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche: a) a
decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni
successivi, per enti o imprese produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di
cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti
diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di
cui all'articolo 18; b) a decorrere dal ventiquattresimo
mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o
imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi con piu' di dieci dipendenti; c) a decorrere dal
trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per
tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di
rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si
iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto
delle tempistiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e'
calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.».
«Art. 17 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali). - 1. A decorrere dal diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la disponibilita' delle tecnologie di cui
all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica per
l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori
ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Comitato nazionale, con propria delibera,
definisce le modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento
delle iscrizioni in essere.».
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Modifiche alla disciplina dell'inviato
speciale per il cambiamento climatico). - 1. All'articolo
17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di consentire una piu' efficace
partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul
cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale nominano l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico
e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra
estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza per ricoprire
l'incarico, e' corrisposto un compenso determinato dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo
restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro.
L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente
appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di
comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga
posizione secondo l'ordinamento di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla
pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno.
La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la
possibilita' di revoca anticipata da parte dei Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per cessazione
del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e'
autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa
di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e'
autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli
oneri di missione. Agli oneri di cui al presente comma,
pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
- Si riporta il testo degli articoli 188-bis, commi 3 e
3-bis, e 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - S.O. n. 96:
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei
rifiuti). - Omissis
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in
qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non
pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3,
sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale
di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi
dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico
nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma
individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
Omissis.».
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma
3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro.
Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al
comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da
due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si
applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I,
Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi'
la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali
di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se
il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a
dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di
unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni
sono quantificate nelle misure minime e massime da
millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il
formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti e' punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica
anche a chi nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e
terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato
per la commissione del reato, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2
e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o
inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri
cronologici di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute per legge, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni
formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli
elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai
sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle
autorita' competenti e di mancata conservazione dei
registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario
di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla
presente disposizione si applica alla omessa o incompleta
tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da
parte del produttore quando siano presenti i formulari di
trasporto, a condizione che la data di produzione e presa
in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida
con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano
a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza
passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
10-bis. In sede di prima applicazione delle
disposizioni relative alla trasmissione dei dati
informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le
sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con
esclusivo riferimento alla mancata o incompleta
trasmissione dei dati contenuti nei formulari di
identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15
settembre 2026.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202 «Disposizioni
urgenti in materia di termini normativi» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, convertito
con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
«Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Omissis
2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di
cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di sessanta giorni
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, e'
aumentato a centoventi giorni.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 11, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni concernenti termini in materie
di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo
di incremento della quota di energia rinnovabile termica
nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla
riperimetrazione dei siti contaminati di interesse
nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,» sono soppresse.
2-bis. (abrogato)
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui
all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato,
limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e
agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di
palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di
cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano
ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il
trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "si applica fino al
31 dicembre 2024 e" sono soppresse.
2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto
dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi
da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
da parte dei produttori di energia elettrica e calore da
combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono
prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che
entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per
la certificazione della sostenibilita' da parte di un
organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' oppure operante presso
un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla
Commissione dell'Unione europea, fatta salva la
possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per
il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno
2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025».
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2025, il puntondi cessione del gas prodotto di cui
al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS)
gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, «Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). -
Omissis
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi
delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e,
in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel
rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e
dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di
emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti
autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti
quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il
quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai
quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo
precedente, previa comunicazione all'autorita' competente
che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale
per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 31 dicembre 2026.».
 
Art. 14
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made
in Italy

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalita' operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonche', per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita', le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' destinare le risorse stanziate ai sensi del primo periodo anche alle finalita' di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 bis, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, «Misure urgenti
in materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito, con modificazioni, legge
15 dicembre 2023, n.191, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, il Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di
impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge
di bilancio, opera con le seguenti modalita':
a) l'importo massimo garantito dal Fondo per
singola impresa e' pari a euro 5.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e
fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione
alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up
innovative e di incubatori certificati, la garanzia e'
concessa, mediante applicazione del modello di valutazione
di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti
nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino
alla misura massima del 50 per cento per le operazioni
finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che
rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di
piccola e media impresa di cui all'allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'. La misura massima
e' altresi' innalzata all'80 per cento nel caso di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento, nonche' per le operazioni
finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le
operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel
capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la
predetta misura massima e' pari al 50 per cento;
c) in relazione alle operazioni finanziarie di
importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 100.000 nel
caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di
riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in
relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di
cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro
50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura
massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello
di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove
possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del
presidio dei rischi assunti dal Fondo;
d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli
enti del Terzo settore, purche' iscritti al registro unico
nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle
notizie economiche e amministrative presso il registro
delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di
importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione
del modello di valutazione di cui alla parte IX delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo
quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo
settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie
economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi
civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del
Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata
interamente a valere su apposita sezione speciale, allo
scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita'
e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse
apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione
promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi
versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le
modalita' definite con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui
alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere
concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione
finanziaria annua del medesimo Fondo;
e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei
limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua
del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di
dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e
di collegamento con altre imprese, non superiore a 499
oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di
finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta
esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel
capitale di rischio. In favore delle predette imprese la
garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di
valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del
30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta
percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento nonche' per le operazioni
finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che
abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni
prima della richiesta della garanzia del Fondo;
f) in relazione alle garanzie rilasciate in
favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti
richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalita'
previste dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a
pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25
per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;
g) in favore delle microimprese, come definite ai
sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo
gratuito.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n.95, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Bonus Giovani). - 1. Al fine di
incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di
lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 30
aprile 2026 assumono personale non dirigenziale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
effettuano la trasformazione del contratto di lavoro
subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella
misura del 100 per cento per le assunzioni o le
trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70
percento per le assunzioni o le con decorrenza successiva
alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal
comma 4-bis, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo
pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero
spetta con riferimento ai soggetti che, alla data
dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati mai occupati
a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente
articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei
casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di
apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES
unica e di contribuire alla riduzione dei divari
territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1,
ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono
lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna nonche', per le assunzioni o le
trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31
dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria, nel
limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile
per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di
cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qua-lora le
medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale
netto, calco-lato sulla base della differenza tra il
nu-mero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e
il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici
mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto
tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che
costituiscono l'orario normale di la-voro dei lavoratori a
tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli
occupati verificatesi in societa' controllate o collegate
ai sensi dell'arti-colo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4
milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro
per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita'
di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
10.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in
via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa,
anche tenendo conto dei vincoli territoriali della
copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento
delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di
cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo
periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3
milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per
l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e
lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per
i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo,per le assunzioni o le trasformazioni effettuate
con decorrenza entro il 31 dicembre 2025.
Omissis.»
«Art. 23 (Bonus Donne). - 1. Al fine di favorire le
pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici
svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ai datori di
lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre
2026 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650
euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e
nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e
dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il
Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle
professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4),
lettera f), del predetto regolamento, annualmente
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta'
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare
un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il
calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero
delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di
cui al presente articolo non si applica ai rapporti di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di
cui al comma 7. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge,
anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente
articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a
copertura degli interventi previsti per i beneficiari del
medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo
stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma
1 e' compatibile senza alcuna riduzione con la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di
nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articoloper le assunzioni effettuate con decorrenza entro
il 31dicembre 2025.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 4.»
«Art. 24 (Bonus Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Al fine di sostenere lo
sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei
divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1°
settembre 2024 al 30 aprile 2026 assumono personale non
dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate
fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le
assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla
medesima data ,fermo restando quanto stabilito dal comma
4-bis con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo
pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di
cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti
che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque
anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro
mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica
ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di
cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le
medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale
netto calcolato sulla base della differenza tra il numero
dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi
precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto
tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che
costituiscono l'orario normale di la-voro dei lavoratori a
tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli
occupati verificatesi in societa' controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2
milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro
per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze secondo le
modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se
dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via
prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS
non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni
per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni
di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno
2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni
di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo
Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo per le assunzioni effettuate con decorrenza entro
il 31 dicembre 2025.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a
10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 33-bis del
citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33-bis (Semplificazione Fase di
sperimentazione). - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine
di assicurare il progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento,
e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di
ventiquattro mesi, volta all'applicazione provvisoria e a
campione, secondo il principio di differenziazione
geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di
differenziazione di dimensioni territoriali, delle
disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata
dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del
presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con
le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono
stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS.3-bis Fino al 31 dicembre 2026, le visite di
revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti
con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi
dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, ferma restando la facolta' dell'istante di
chiedere la visita diretta.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di
revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti
con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi
dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, ferma restando la facolta' dell'istante di
chiedere la visita diretta.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
«Art. 33-bis (Semplificazione dei procedimenti di
accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita'). -
1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli
accertamenti di invalidita' civile, cecita' civile,
sordita', sordocecita' e disabilita' ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68,
nonche' di invalidita' e inabilita' di cui agli articoli 1,
2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo
1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre
2026, l'INPS e' tenuto a effettuare l'accertamento dei
requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove
necessario, la composizione della commissione medica
competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano
anche alle visite di revisione delle prestazioni gia'
riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31
dicembre 2026, a condizione che l'intervallo temporale tra
i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.».
- Si riporta l'articolo 53-ter del citato decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
- Si riporta il comma 165, dell'articolo 1, della
citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificato
dalla presente legge:
«165. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100
milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' destinare le risorse stanziate, ai
sensi del primo periodo, anche alle finalita' di cui
all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle
disponibilita' finanziarie assegnate, l'INPS effettua il
controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da'
riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
almeno semestralmente.».
 
Art. 15
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

1. (soppresso)
2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».
2-bis. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».
3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-quater,
del citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni concernenti termini in materia
di agricoltura). - Omissis
1-quater. Per le imprese della pesca e
dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma
101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al
31 marzo 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - Omissis
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle
somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita'
responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli
obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e
degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due
anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini
decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle
specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica
degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421,
422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31
dicembre 2027.».
- Si riporta il testo del comma 837-bis, dell'articolo
1, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica
di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31
dicembre 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole
disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque
interne di specie non autoctone la cui immissione era
autorizzata in data antecedente all'applicazione del
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 15 maggio 2025 convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi -
Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla
peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella
fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa'
AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). -
Omissis
7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle
relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2028,
le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e'
attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun
prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle
transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in
forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria
tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine
della predisposizione dei report informativi di cui
all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione
del presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 1-quater
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - Omissis.
1-quater. In considerazione del perdurare della crisi
energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento
dei tassi di interesse bancario, nonche' degli eccezionali
eventi metereologici, verificatisi nel corso degli anni
2023, 2024 e 2025, che hanno procurato danni alle
coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle
imprese agricole nonche' a quelle della pesca e
dell'acquacoltura", fino al 31 dicembre 2026, qualora per
l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a
carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a
titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni
competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti
di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78; c) articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) articolo 87
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2002:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). -
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e
nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti
dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti
finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla
legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza
nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le
forme associate di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla
realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.».
 
Art. 16

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del turismo

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1-bis. Al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina e' autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonche' per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, e' prorogato al 31 marzo 2026.
3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - Omissis
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
fino al 31 dicembre 2026 i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture
piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di
strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree siano situate
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono
essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo
136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i
manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che
hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.».
- La legge 14 marzo 2001, n. 80 recante: «Interventi a
favore del comune di Pietrelcina», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
- Si riporta il comma 498, dell'articolo 1, della
citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificato
dalla presente legge:
«498. Al fine di potenziare il sostegno alle
esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese
italiane, rafforzando la promozione del made in Italy
all'estero e le iniziative di promozione in campo
economico, sportivo, della scienza, dello spazio e
dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, anche mediante la rete
diplomatico consolare, rafforzando le attivita' di
diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta
di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di
studenti stranieri, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di
35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da
ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6
milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo
periodo e' attribuita alla prosecuzione delle attivita'
previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili
internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della
citta' di Napoli e per la realizzazione di attivita' di
promozione della citta' e del suo territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 recante: «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
publicata in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre
1991:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la
commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo'
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto
alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per
cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 recante: «Misure urgenti
in materia di assicurazione dei rischi catastrofali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
2025, n. 78:
«Art. 1 (Misure urgenti in materia di polizze
catastrofali). - l. termine previsto all'articolo 1, comma
101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' cosi'
differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come
definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, commi
da 3 e 7, del citato decreto-legge 9 agosto 2024, n.113,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-quinquies (Irrilevanza catastale degli
allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto). -
Omissis
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui
al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano,
entro il 15 dicembre 2026, atti di aggiornamento geometrico
ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche'
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza
con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata
presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma
3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative
necessarie per le attivita' di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al
presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2026, le
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°
gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 6 novembre 2021 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo). - Per
l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo
imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sono concessi contributi diretti alla spesa per gli
interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore
a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro
realizzati entro il 31 marzo 2026, in combinazione con i
finanziamenti di cui al comma 4.
Omissis.».
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.