Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 marzo 2026
Modifiche al decreto 17 dicembre 2024, in materia di aggiornamenti dei criteri di metrologia.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;
Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, rubricato «Revisioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, segnatamente, l'art. 238, recante «Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici»;
Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, e in particolare l'art. 239, rubricato «Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi»;
Visto, altresi', l'art. 241, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rubricato «Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, che adotta il «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2000, n. 48), avente ad oggetto «Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 7 settembre 2005, n. 1699/404, avente ad oggetto «Capitolato tecnico di omologazione delle apparecchiature banchi prova freni a piastra per veicoli di massa complessiva massima ≥ 3.5 t»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 19 settembre 2011, n. 607, recante «Capitolato tecnico di omologazione del banco prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 11 agosto 2023, n. 330, recante «Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della difesa del 22 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 2010, n. 20), avente ad oggetto «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Visto il decreto dell'allora Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, recante «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale «Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE;
Visto l'art. 11 del sopracitato decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, rubricato «Impianti ed apparecchiature di controllo», il quale, al comma 2, prevede che «le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformita' metrologica, secondo le modalita' previste dall'autorita' competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III»;
Visto l'art. 14 del predetto decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, recante «Supervisione dei centri di controllo», il quale, al comma 3, dispone che «l'autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3 dell'allegato V»;
Visto l'allegato V al sopracitato decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, e, in particolare, il punto 3 lettera c), in materia di attrezzature e locali, il quale prevede che le norme e le procedure inerenti alla revisione, debbano contenere i «requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446, avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, n. 237, recante «Modifiche al decreto 15 novembre 2021, in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 17 dicembre 2024, n. 563, avente ad oggetto «Modalita' di verifiche della conformita' metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo» e, in particolare, i relativi allegati II, III, IV e V;
Visto il punto 1.5. dell'allegato II al sopra citato decreto direttoriale n. 563/2024, il quale prevede che «Gli strumenti di controllo devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento internazionali, per la grandezza ed il campo di misura che sono destinati a misurare»;
Visto, altresi', il punto 1.7. del predetto allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024, ai sensi del quale «Deroghe rispetto a quanto previsto nel punto 1.5 possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli strumenti di controllo»;
Visto, inoltre, l'art. 12 del decreto direttoriale n. 563/2024, il quale, al comma 1, prevede che «Gli organismi gia' autorizzati ad effettuare le verifiche della conformita' metrologica sulle attrezzature ai sensi del capo II della circolare n. 88/1995 continuano in via transitoria a svolgere le suddette verifiche per un periodo massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento» e, al comma 2, stabilisce che «Decorso il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, le previsioni di cui al capo II della succitata circolare n. 88/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, cessano di produrre effetti unitamente alle prescrizioni in materia di verifica della conformita' metrologica previste nei provvedimenti di omologazione ovvero approvazione del tipo delle attrezzature» e, al comma 5, che «a decorrere dalla data in cui il presente decreto acquisisce efficacia le verifiche sono svolte dagli organismi come definiti alla lettera q) dell'art. 1, secondo le modalita' indicate nel presente decreto»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione del 5 luglio 2024 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 agosto 2024, n. 202), recante «Norma di omologazione dell'attrezzatura di revisione "Analizzatore gas di scarico"», il quale prevede, all'art. 2, comma 1, che «La commercializzazione delle attrezzature "Analizzatore gas di scarico", omologate in conformita' alla circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare n. 88/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002 sara' consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Vista la circolare 22 maggio 1995, n. 88, come integrata dalla circolare 7 agosto 1996, n. 112, e dalla successiva circolare 6 settembre 1999, n. 3997/604, la quale prevede una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'Appendice X del Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e stabilisce che tali accertamenti, relativi alle attrezzature tecniche utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attivita' di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, possono essere effettuati anche da enti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la circolare 27 luglio 2000, n. 6710/604, avente ad oggetto «Approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti»;
Vista la circolare del 29 settembre 2000, n. 7938/604, recante «Procedure di omologazione, visita iniziale e periodica delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di revisione dei ciclomotori e dei motocicli, di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Vista la circolare 1° luglio 2005, n. 1304/404, avente ad oggetto «Caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli con collegamento meccanico o elettronico per prove di velocita' e di complemento alla analisi dei gas di veicoli a tre e quattro ruote (categorie internazionali L2, L5e, L6e, L7e)»;
Considerato che solo per alcuni degli strumenti di controllo attualmente disponibili per le prove di revisione dei veicoli sia possibile soddisfare i criteri di metrologia stabiliti dall'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024;
Considerato inoltre che, come previsto dal decreto direttoriale 5 luglio 2024, a partire dal 13 settembre 2025, gli analizzatori di gas di scarico prodotti dai costruttori devono essere omologati secondo le prescrizioni contenute nella citata direttiva 2014/32/UE;
Ritenuto pertanto opportuno aggiornare le modalita' di verifica della conformita' metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo, di cui al decreto direttoriale n. 563/2024, in considerazione dell'evoluzione della normativa e della prassi di riferimento, anche attraverso una modifica dei relativi allegati II, III, IV e V;

Decreta:

Art. 1

Modifica degli allegati II, III, IV e V
del decreto direttoriale n. 563/2024

1. L'allegato «A» al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, integra l'allegato III del decreto direttoriale n. 563/2024.
2. L'allegato «B» al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sostituisce l'allegato II, l'allegato IV e l'allegato V del decreto direttoriale n. 563/2024.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie in materia
di criteri di metrologia

1. In attuazione di quanto previsto dal punto 1.7. dell'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024 e in deroga a quanto stabilito al punto 1.5. dell'allegato stesso, fino al termine del periodo transitorio stabilito dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto, la verifica della conformita' metrologica puo' essere svolta utilizzando strumenti di controllo anche privi del certificato di taratura per le seguenti categorie di attrezzature:
a) contagiri;
b) opacimetro;
c) prova fari;
d) prova velocita';
e) prova freni rulli e piastre.
2. Tale deroga al punto 1.5. dell'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024 e' consentita per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, decorrente dallo scadere del termine di cui al comma precedente, nel caso in cui non siano stati ancora individuati strumenti di controllo dotati del certificato di taratura.
3. Decorso il periodo transitorio di cui ai commi precedenti, le attrezzature di nuova omologazione prevederanno l'utilizzo di strumenti di controllo che rispondano ai requisiti di riferibilita' previsti dal punto 1.5. dell'allegato II del decreto direttoriale n. 563/2024.
4. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 3, comma 4, del decreto dell'allora Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, le verifiche di conformita' metrologica degli analizzatori di gas di scarico, omologati secondo la direttiva 2014/32/UE, sono svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella scheda tecnica di cui all'allegato «A» al presente decreto, con i relativi errori massimi ammessi.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: Servedio
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Avvertenza:
Il testo del decreto, con i relativi allegati, sara' consultabile alla pagina del sito internet: https://www.mit.gov.it/normativa/Decreto dirigenziale n. 100 del 05/03/2026