Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2026, n. 31
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo
della Repubblica italiana e la Tavola valdese

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409.

N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante:
«Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1993.
 
Allegato

MODIFICHE ALL'INTESA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE

Preambolo

La Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)
considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata il 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, modificata dall'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 ed approvata con legge 8 giugno 2009, n. 68;
visto l'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449;
convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e' sostituito dal seguente:
«La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».

 
Art. 2

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 4 della citata legge 5 ottobre
1993, n. 409, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito
dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di
cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30
della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22
novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese
utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai
contribuenti esclusivamente per interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
sia direttamene, attraverso gli enti aventi parte
nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi
associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi
senza fini di lucro a livello nazionale ed internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese
verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica
valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme
relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna
preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro
il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante
dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione
alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al
Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla
utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma
1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare
gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i
soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati
eventualmente operati, con specificazione delle somme
attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal
ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne
trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del
tesoro e delle finanze.».
 
Articolo 2

Entrata in vigore

Le modifiche approvate dalla presente intesa decorrono dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione.

 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La modifica apportata dall'articolo 2 alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi all'articolo 2 della
legge 5 ottobre 1993, n. 409 si vedano le note alle
premesse.
 
Articolo 3

Norma finale

Il Governo presentera' apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Roma, 17 dicembre 2024

Parte di provvedimento in formato grafico