| Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 27 febbraio 2026, n. 31 |
| Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409.
N O T E Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1993. |
| | Allegato
MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE
Preambolo
La Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi) considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata il 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, modificata dall'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 ed approvata con legge 8 giugno 2009, n. 68; visto l'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449; convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e' sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale». |
| | Art. 2
Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 4 della citata legge 5 ottobre 1993, n. 409, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamene, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale ed internazionale. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)". 3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento. 7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.». |
| | Articolo 2
Entrata in vigore
Le modifiche approvate dalla presente intesa decorrono dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione. |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. La modifica apportata dall'articolo 2 alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 si vedano le note alle premesse. |
| | Articolo 3
Norma finale
Il Governo presentera' apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Roma, 17 dicembre 2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
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