| Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2026 (vai al sommario) |
| SENATO DELLA REPUBBLICA |
| DELIBERA 4 marzo 2026 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio. |
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Art. 1
Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione dura in carica fino alla fine della XIX legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 6, comma 8. |
| | Art. 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione, anche tenendo conto della risoluzione Doc. XXIV, n. 33, adottata dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª il 15 ottobre 2025, a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati, ha il compito di: a) indagare sulle attivita' di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati o dolosamente ingannevoli, nonche' di indebita acquisizione, sia attraverso i media tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attivita' di disinformazione», anche mediante la creazione di identita' e contenuti digitali falsi o la produzione e la comunicazione di informazioni in forma personalizzata da parte di soggetti che, a questo fine, utilizzano i dati degli utenti, nonche' sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attivita'; b) verificare se l'attivita' di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri, con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; c) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo e dall'implementazione dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attivita' di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo, nonche' verificare le attivita' di illecita raccolta e catalogazione dei predetti dati da parte di soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono a informazioni riservate e il cui impiego puo' rivelarsi strumentale a finalita' di natura politica e di disinformazione; d) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attivita' previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione e repressione delle attivita' di disinformazione e, in particolare, se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorita' e alle pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia; e) verificare l'esistenza e l'idoneita' delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonche' delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della liberta' di espressione e di stampa; f) elaborare programmi di intervento, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare la capacita' critica e il livello di consapevolezza e resilienza delle comunita' rispetto all'attivita' di disinformazione, nonche' iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti, verificando, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale, nell'ambito di quello dell'educazione civica, e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica; g) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una piu' adeguata prevenzione e a un piu' efficace contrasto all'attivita' di disinformazione e alla commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali, anche al fine di salvaguardare la crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei minori; h) proporre l'adozione di iniziative, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, volte ad assicurare l'elaborazione di misure di coordinamento e di armonizzazione delle attivita' di contrasto e prevenzione della disinformazione; i) elaborare proposte di intervento normativo volte a garantire la piena riconoscibilita' e l'imputabilita' dei soggetti che pongono in essere condotte illecite attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, nonche' dei promotori di attivita' di disinformazione che istighino all'odio e si propongano di compromettere l'incolumita' e la sicurezza pubblica; l) verificare che la diffusione di informazioni attraverso la rete internet sia coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, come definiti dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e a tal fine proporre l'adozione di iniziative volte a prevedere che i servizi prestati da fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di antisemitismo e altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa; m) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo che, all'esito delle azioni di verifica poste in essere ai sensi del presente articolo, consentano di contrastare efficacemente il cosiddetto «deep fake» e identificarne gli autori, favorendo la piena applicazione della normativa sanzionatoria degli illeciti connessi alle specifiche fattispecie di reato riconducibili a tale categoria; n) proporre ed elaborare, per i profili di propria competenza e anche in coordinamento, cooperazione e raccordo con le Commissioni e gli organi parlamentari competenti per materia, proposte normative volte al contrasto delle forme di bullismo e cyberbullismo connesse alla diffusione massiva di informazioni false attraverso la rete internet. |
| | Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 2. Nella propria attivita' la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. Qualora la Commissione nella sua attivita' di indagine rilevi che nella diffusione di informazioni false e' coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Negli altri casi, qualora la Commissione ritenga di avere identificato un soggetto o un'entita' promotori di attivita' di disinformazione, ovvero ritenga di avere elementi rilevanti per addivenire a tale identificazione, ne informa l'autorita' giudiziaria. 4. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall' art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 5. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. La Commissione ha altresi' facolta' di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 7. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 4, 5 e 6 siano coperti da segreto. 8. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente deliberazione. 9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. 10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 11. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 12. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 13. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. |
| | Art. 4
Composizione
1. La Commissione e' composta da sedici senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo in ogni caso l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita', e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. |
| | Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto concerne tutti gli atti e i documenti di cui all'art. 3. |
| | Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. 3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato. 4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Qualora la legislatura termini prima della scadenza naturale, il predetto importo e' ridotto proporzionalmente. Il Presidente del Senato puo' autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attivita'. 6. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, puo' avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione puo' altresi' avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on-line e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione puo' avvalersi. 7. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 1. 8. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale, nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.
Roma, 4 marzo 2026
Il Presidente: La Russa |
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