Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 22 dicembre 2025
Approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio. (Ordinanza n. 250/2025).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;
Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere pubbliche della Regione Lazio trasmesso con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0020092-A-27/05/2025, successivamente integrata con nota prot. n. CGRTS-0046496-A-24/11/2025 ed infine con nota prot. CGRTS-0050227-A-17/12/2025;
Preso atto delle risultanze del Comitato istituzionale della Regione Lazio di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 del 15 dicembre 2025;
Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere pubbliche della Regione Abruzzo trasmesso con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0046601-A-25/11/2025 e successivamente rettificato con nota prot. n. CGRTS-0049526-A-12/12/2025;
Viste le risultanze del Comitato istituzionale della Regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 21 ottobre 2025;
Considerata la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, stabilita nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2025;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli interventi di cui ai menzionati elenchi costituenti il «Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio», destinando per la loro esecuzione una somma complessiva pari a rispettivamente a euro 50.000.000,00 e a euro 60.046.455,00 a copertura della spesa relativa ai suddetti interventi, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto di prevedere delle modalita' operative, delle disposizioni organizzative e procedimentali analoghe a quelle previste da (e gia' in uso per l'attuazione degli interventi inseriti ne) la ordinanza n. 137 del 2023;
Ritenuto, conseguentemente, di fissare in una successione temporale analoga a quella originariamente prevista dalla medesima ordinanza n. 137 del 2023, le scadenze temporali per: (i) produzione del cronoprogramma; (ii) nomina del RUP; (iii) avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni; (iv) avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;
Considerato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 49 del 2023 stabilisce le seguenti modalita' procedurali semplificate e deroghe per l'esecuzione degli interventi connessi alla ricostruzione e al ripristino delle opere pubbliche contenute negli elenchi delle richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023:
(i) art. 1, comma 2, «Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti responsabili degli interventi, possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, quindi, per un importo massimo di euro 215.000, con le modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina.
(ii) art. 1, comma 2-bis, «Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione»;
(iii) art. 1, comma 3, «Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, e' comunque consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;
(iv) art. 2, comma 1, «Fatte salve le procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione", approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate dei controlli concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;
(v) art. 2, comma 1-bis «Per l'affidamento dei contratti di lavori, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli «atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli concordati con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;
(vi) art. 2, comma 2, «I soggetti responsabili degli interventi motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti tipo di cui ai precedenti commi»;
Ritenuto, anche per garantire una uniformita' delle disposizioni applicabili alla ricostruzione delle opere pubbliche nell'ambito dell'intero cratere dei terremoti a far data dal 24 agosto 2016 e un piu' rapido ed efficace esercizio dei poteri di alta sorveglianza da parte di ANAC, di confermare queste deroghe alla normativa vigente e le correlate modalita' esecutive anche per l'esecuzione degli interventi contenuti negli elenchi approvati con la presente ordinanza;
Ritenuto, sempre a garanzia dell'uniformita' delle disposizioni applicabili alla ricostruzione pubblica, di confermare, anche per gli ulteriori interventi di cui alla presente ordinanza, quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come introdotto dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, per cui al fine di accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarita' delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attivita' di nuova costruzione bensi' interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalita' delle singole amministrazioni competenti e ai singoli attuatori, l'applicabilita' delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717;
Considerato, altresi', che tale opzione di facoltativita' applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresi', come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;
Ritenuto opportuno, per il resto e per quanto non diversamente previsto nella presente ordinanza, fare riferimento a quanto disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e successive modifiche, relativamente alle modalita' attuative ed esecutive, di gestione e di monitoraggio, nonche' alle responsabilita' e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi di interventi allegati;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24 novembre 2025 e' pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilita' di dare copertura agli interventi sopra richiamati;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare nel piu' breve tempo possibile le attivita' di ricostruzione o comunque adeguamento delle ulteriori opere pubbliche individuate come essenziali con la presente ordinanza, il tutto in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, cosi' da garantire la prosecuzione della ripresa sociale dei territori dell'Italia centrale coinvolti;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

Dispone:

Art. 1
Approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della
Regione Lazio.

1. E' approvato il nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Lazio e della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 e contenuti rispettivamente negli elenchi di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 alla presente ordinanza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica dei territori interessati, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi sismici.
 
Art. 2

Termini

1. Entro il 31 gennaio 2026, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi allegati alla presente ordinanza, i soggetti attuatori inviano all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'allegato 3 alla presente ordinanza, nonche' i CUP degli interventi che non dovessero essere gia' stati in precedenza comunicati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.
3. Entro 31 marzo 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.
4. Entro il 30 novembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.
5. Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il vice-Commissario, valuta l'eventuale necessita' di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.
6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalita' specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara.
 
Art. 3

Disposizioni organizzative e procedimentali

1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i vice-Commissari, per il tramite degli USR sono delegati all'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei fondi per la realizzazione degli interventi ricompresi negli elenchi allegati alla presente ordinanza.
2. I provvedimenti adottati dai vice-Commissari ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte.
3. I vice-Commissari trasmettono con cadenza trimestrale il quadro di attuazione aggiornato di ogni intervento ricompreso negli elenchi allegati alla presente ordinanza.
 
Art. 4

Disposizioni acceleratorie e deroghe normative

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, nell'attuazione della presente ordinanza e nella realizzazione degli interventi ricompresi negli elenchi allegati, vigono le seguenti disposizioni acceleratorie e derogatorie.
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere all'affidamento diretto:
(i) dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina;
(ii) dei contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione.
3. Al fine di consentire una velocizzazione delle procedure di affidamento di contratti di servizi e lavori, nonche' per consentire un piu' efficace controllo da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito dell'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti attuatori si attengono preferibilmente agli Atti e procedure tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione, e per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica approvati con decreti del Commissario straordinario e previamente condivisi con l'ANAC. I soggetti attuatori motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti e procedure tipo di cui al presente comma.
4. In attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' comunque consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Le amministrazioni competenti e i soggetti attuatori dei singoli interventi hanno la facolta' di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa discendente dall'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 110.046.455,00, si provvede mediante risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 946.377.007,74.
2. Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilita' speciale intestata al presidente della regione/vice-Commissario con le modalita' di seguito indicate:
(a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attivita' di progettazione da parte del soggetto attuatore;
(b) una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 50%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del soggetto attuatore;
(c) un'ulteriore somma pari al 30% della somma concessa, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme gia' trasferite ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
(d) la residua somma pari al 20% al collaudo tecnico amministrativo avvenuto e dopo la verifica della rendicontazione amministrativa da parte degli USR.
3. L'USR dispone il trasferimento dalla contabilita' speciale del vice-Commissario ai singoli soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 2 e secondo i criteri di cui ai seguenti commi.
4. Ai fini dell'erogazione del primo acconto di cui al precedente comma 2, lettera a), il soggetto attuatore deve comprovare l'avvenuto affidamento della progettazione e la successiva stipula del relativo contratto con l'affidatario.
5. Ai fini dell'erogazione del secondo acconto di cui al precedente comma 2, lettera b), il soggetto attuatore deve comprovare l'avvenuto affidamento dei lavori e la successiva stipula del relativo contratto mentre l'erogazione del saldo finale deve essere corrisposto all'atto dell'approvazione dello stato finale. E' facolta' del soggetto attuatore richiedere un SAL straordinario per la sola copertura dei lavori svolti e per i quali non sono ancora state trasferite le risorse necessarie, per un importo comunque complessivamente inferiore al 90% del valore complessivo del quadro economico, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme gia' trasferite ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 e previo nulla osta da parte del Commissario straordinario.
6. Qualora il soggetto attuatore dell'intervento sia lo stesso ufficio speciale per la ricostruzione, le verifiche sulla congruita' economica e la completezza documentale sono svolte dagli uffici del Commissario straordinario.
7. L'erogazione degli acconti e del saldo e' subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto attuatore di aver inserito nei contratti con gli affidatari di servizi, opere e forniture, la previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura di cui all'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
8. Il Commissario, su proposta del vice-Commissario, puo' revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi.
 
Art. 6

Disposizioni di coordinamento

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente ordinanza, relativamente alle modalita' attuative ed esecutive, di gestione e di monitoraggio, nonche' alle responsabilita' e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi di interventi approvati ai sensi dell'art. 1, si fa riferimento a quanto disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e successive modifiche.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 249

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Avvertenza:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze.