Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2026 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «Italexit per l'Italia»


«ITALEXIT PER L'ITALIA»

Statuto

Art. 1.
Denominazione, sede, durata

1.1. E' costituito il partito politico «ITALEXIT PER L'ITALIA».
1.2. Il Partito ha sede legale in Roma alla Via Casalmonferrato 12.
1.3. La durata e' a tempo indeterminato.

 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Oggetto e finalita'

2.1. ITALEXIT PER L'ITALIA e' un Partito politico/culturale che promuove iniziative di carattere politico, culturale, sociale con l'obiettivo di favorire l'uscita dell'Italia dall'Unione europea e ripristinare la sovranita' monetaria in luogo dell'Euro, nel rispetto della Costituzione del 1948, dello Stato di diritto, della liberta' personale e della solidarieta' sociale.
2.2. ITALEXIT PER L'ITALIA e' fondato sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze e sostenendo il principio delle pari opportunita' tra donne e uomini.
2.3. ITALEXIT PER L'ITALIA ha come scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, eventualmente anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l'elezione dei componenti di enti locali e loro articolazioni, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo oltre che per ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui e' previsto il rinnovo elettivo.

 
Art. 3.
Simbolo

3.1. Il Simbolo di ITALEXIT PER L'ITALIA e' costituito da un logo di forma esagonale ma privo di spigolo e parte dei lati di sinistra, suddiviso in orizzontale in tre fasce rappresentanti il tricolore e precisamente dall'alto il verde, al centro il bianco e in basso il rosso.
La fascia centrale assume a destra forma di freccia e lo spessore e' maggiore rispetto alle due fasce verde e rossa.
Al centro della fascia bianca e dell'intero logo, campeggia su due righe, a tutta larghezza e tutto maiuscolo, la scritta in blu recante la dicitura ITALEXIT PER L'ITALIA, dove la scritta «Italexit» risulta essere piu' grande, e sul primo rigo.
Le parole «Ital» ed «Exit» risultano leggermente sfalsate dove la barretta orizzontale della L si prolunga ad intersecare la E a divenirne il trattino centrale avente forma di punta di freccia.
Le due parole recano una barra, a forma di punta di freccia verso destra, posizionate rispettivamente sotto «Ital», di colore verde e sopra «Exit», di colore rosso, come meglio risultante dalla rappresentazione grafica che si allega al presente Statuto sotto la lettera «A», per costituirne parte integrante, sostanziale ed essenziale.
3.2. Il simbolo e' di titolarita' del Partito e potra' essere utilizzato anche abbinandolo a simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. Le articolazioni territoriali riconosciute ai sensi del successivo art. 7.3, utilizzano il simbolo per lo svolgimento delle attivita' finalizzate al raggiungimento degli scopi del Partito in conformita' al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni della Direzione Nazionale a cui e' riservata ogni decisione in ordine all'utilizzo del simbolo, mentre l'utilizzo del simbolo per la presentazione delle liste nelle tornate elettorali e' subordinato all'autorizzazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

 
Art. 4.
Iscritti

4.1. Possono iscriversi al partito ITALEXIT PER L'ITALIA i cittadini italiani ovvero tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero gli Italiani iscritti all'AIRE che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', che condividano le finalita' politiche del Partito accettando le regole del presente Statuto, del codice etico e dei regolamenti di esecuzione (ove esistenti) e che non risultino, al momento dell'iscrizione e nel corso del relativo procedimento, aderenti ad alcun Partito politico o anche ad associazioni che risultino concorrenziali e/o aventi oggetto o finalita' in contrasto con quelli di ITALEXIT PER L'ITALIA.
Non possono essere iscritti, non possono essere candidati nelle liste elettorali del Partito e non possono partecipare alle assemblee elettive interne al Partito i soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza di condanna per reati di tipo doloso, salvo diversa disposizione della Direzione Nazionale.
4.2. Le domande di iscrizione, cosi' come quelle di rinnovo, vanno presentate alla Sezione Comunale cittadina in cui il richiedente e' domiciliato o, in mancanza, in quella territorialmente piu' vicina alla regione di riferimento.
Non puo' essere presentata piu' di una domanda di iscrizione.
La richiesta di iscrizione dovra' contenere anche la dichiarazione di non appartenenza ad alcun altro Partito e l'eventuale elenco delle altre associazioni a cui la persona risulta iscritta, dovra' inoltre segnalare l'eventuale presenza di procedimenti giudiziari in corso e/o sentenze di condanna.
Detta richiesta verra' in prima istanza valutata dal responsabile politico della sezione che provvedera' o a respingerla o ad inoltrarla al Coordinatore Regionale al quale spettera' di valutarla positivamente o negativamente, con decisione motivata, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Qualora la Regione fosse sprovvista del Coordinatore Regionale l'iscrizione verra' valutata ed eventualmente approvata dal commissario (se nominato) oppure dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).
La verifica riguardera' anche la compatibilita' delle altre associazioni elencate con i principi di «ITALEXIT PER L'ITALIA», con il suo Statuto e con le sue finalita'.
Non possono comunque iscriversi coloro che siano stati precedentemente espulsi dal Partito.
4.3. Accolta la domanda d'iscrizione, l'iscritto assume i doveri e acquisisce i diritti associativi previsti dal presente Statuto.
La qualita' di iscritto deve risultare da apposito registro, anche digitale, che sara' tenuto dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) e conservato presso la sede del Partito.
4.4. Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.
4.5. La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui e' avvenuta, fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata e accettata la domanda.
Le successive iscrizioni, in caso rinnovo, da effettuarsi sempre entro il 28 febbraio di ciascun anno, avranno anch'esse scadenza il 28 febbraio dell'anno seguente, salvo proroghe stabilite dalla Direzione Nazionale.
4.6. L'elenco degli iscritti non e' segreto.
I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall'anagrafica del Partito, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso nel rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni in materia di tutela dei dati personali.
All'atto dell'iscrizione il richiedente accetta i contenuti dello Statuto, del Codice Etico e degli eventuali Regolamenti di ITALEXIT PER L'ITALIA.
All'atto dell'iscrizione il richiedente autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e per il perseguimento degli scopi statutari, cosi' come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 e successive modificazioni.
I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalita':
a) consentire a partecipare alla vita del Partito;
b) censire l'iscritto nel registro degli iscritti del Partito ai fini gestionali e organizzativi;
c) consentire l'effettivo pieno esercizio del presente Statuto;
d) attivare procedimenti disciplinari;
e) provvedere agli adempimenti previsti dagli obblighi di legge;
La protezione dei dati personali e' assicurata in conformita' di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.
4.7. ITALEXIT PER L'ITALIA garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno e ai bilanci compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet.

 
Art. 5.
Diritti e doveri degli iscritti

5.1. Gli Iscritti hanno diritto di:
1) partecipare all'attivita' del Partito in conformita' al presente statuto;
2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti il Partito in conformita' alle norme di cui allo statuto, ai regolamenti e alle delibere degli organi del Partito;
3) concorrere attivamente all'attivita' del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacita', determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, Nazionale, Europeo e Internazionale;
4) esercitare i diritti riconosciuti dal presente Statuto con la specificazione che il diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee regionali per le elezioni dei delegati all'Assemblea Nazionale competono esclusivamente agli iscritti da almeno nove mesi.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi violazioni dello Statuto e del Codice Etico, per esigenze cautelari e in attesa dello svolgimento del procedimento disciplinare, puo' sospendere l'iscritto con effetto immediato.
L'iscritto che si trova in stato di sospensione, fino all'esaurimento del procedimento disciplinare, non puo' essere convocato in Assemblea Nazionale, in Assemblea Regionale e in Direzione Nazionale.
5.2. Ferme le preclusioni e decadenze di cui all'articolo 4.1. tutti gli iscritti maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo senza alcuna discriminazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.1. n. 4.
Le candidature di ciascun iscritto per le competizioni elettorali possono essere avanzate da parte di quest'ultimo e, comunque, subordinatamente alla verifica con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza, in capo al medesimo, dei requisiti di iscrizione.
Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura alle liste elettorali ad ogni livello purche' abbia gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legislazione Nazionale per il diritto di elettorato passivo per le consultazioni elettorali cui intende partecipare.
ITALEXIT PER L'ITALIA, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, garantisce:
1) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
2) il rispetto della parita' di opportunita' per uomini e donne;
3) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilita';
4) il rispetto delle minoranze.
La scelta delle candidature per le competizioni elettorali ad ogni livello sara' conforme al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014 e successive modifiche, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze.
Anche nella competizione per le cariche elettive e' garantita la pari opportunita' di partecipazione di Uomini e Donne,
Tutti i soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e nei termini stabiliti dallo Statuto.
Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi:
1) fatta eccezione per la nomina del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a 3.
2) risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati.
In caso di parita', viene scelto il Candidato con maggiore anzianita' di iscrizione e nel caso di nuova parita' viene scelto il Candidato piu' anziano.
Non e' previsto alcun quorum minimo di voti.
Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto il rapporto tra il numero dei candidati di sesso maschile e quello delle candidate non rispetti il quorum minimo di 1/3 del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procedera' alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo piu' rappresentato, sostituendoli con il piu' votato o la piu' votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato.
Questa operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di 1/3 del totale.
Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire.
In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, Uomini o Donne, meno rappresentato.
5.3. Gli Iscritti devono:
1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal partito;
2) rispettare le deliberazioni degli Organi del partito;
3) astenersi da comportamenti contrari agli interessi e agli obiettivi del partito;
4) adempiere agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Codice Etico;
5) contribuire economicamente alla vita della Partito, versando regolarmente la quota di iscrizione;
6) attenersi a criteri di lealta' e correttezza, di non discriminazione, di onorabilita', di dignita' e di rispetto nei confronti degli iscritti e della Dirigenza, in ossequio al Codice Etico, ai regolamenti e allo statuto del partito; sono, altresi', tenuti al rispetto delle gerarchie interne e della linea politica e programmatica del partito nonche' alla riservatezza laddove richiesto e previsto, attenendosi esclusivamente al regolare e corretto svolgimento delle proprie funzioni;
7) concorrere attivamente all'attivita' del partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacita', determinandone la linea politica, attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, Nazionale, Europeo ed Internazionale;
8) dare riscontro, entro il termine tassativo di sette giorni dalla ricezione della richiesta formulata dagli organi regionali o nazionali tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell'identita' anche digitale, rendendosi disponibile a presentarsi personalmente davanti al Collegio di Garanzia nell'ipotesi in cui sorga la necessita' di verificare l'identita', anche digitale, del medesimo.

 
Art. 6.
Cessazione del rapporto di Iscritto

6.1. La qualita' di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall'art. 4.1, nei seguenti casi:
1) per recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale del Partito a mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC o a mezzo e-mail; il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Collegio di garanzia;
2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno;
3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione;
4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1.
6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non da' diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.

 
Art. 7.
Organi e articolazioni territoriali

7.1. Sono organi nazionali del Partito:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) la Direzione Nazionale;
c) il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale);
d) il Consiglio di Reggenza;
e) l'Esecutivo Nazionale;
f) il Tesoriere Nazionale;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio di Garanzia;
i) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.
7.2. La durata degli organi di cui all'art. 7.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e' di tre anni salvo quanto previsto dai rispettivi articoli.
I componenti di tali organi durano in carica tre anni e sono rinominabili.
Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri degli organi di cui alle lettere b), g), h) e i), in attesa della successiva Assemblea Nazionale, al fine di garantire la funzione dell'organo e la continuita' delle proprie attivita' nell'ambito delle sue dirette competenze, si procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti, in Direzione Nazionale.
Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri dell'organo di cui alla lettera e) ed f) il Segretario Nazionale (Segreteria Nazionale), nell'ambito delle proprie competenze, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri dell'organo di cui alla lettera d) la Direzione Nazionale procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
7.3. Costituiscono articolazioni territoriali del partito:
a) l'Assemblea regionale;
b) il Coordinamento regionale;
c) l'Assemblea provinciale;
b) il Coordinamento provinciale;
d) le Sezioni comunali;
Compete ai Coordinatori Regionali l'eventuale nomina del Tesoriere regionale previa autorizzazione del Tesoriere Nazionale.

 
Art. 8.
Assemblea Nazionale

8.1. L'Assemblea Nazionale e' composta dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), dai capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, ove esistenti, dal Tesoriere Nazionale, da un numero di venti delegati nominati dalle Assemblee Regionali secondo i seguenti criteri di proporzionalita': un delegato per regione e i restanti in misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per regione, comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione, per un numero complessivo massimo di duecento delegati.
Nell'ipotesi in cui una o piu' regioni non disponessero di almeno un delegato eletto dalle assemblee regionali, l'assemblea nazionale e' comunque validamente costituita mediante la rappresentanza di almeno dieci regioni.
I coordinatori regionali devono far pervenire in tempo utile i nominativi di detti delegati, corredati dei dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione digitale di posta certificata, o e-mail, presso la sede legale Nazionale.
La partecipazione all'Assemblea ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione.
L'Assemblea Nazionale e' presieduta dal Segretario Nazionale o da uno dei membri della Segreteria Nazionale.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, e' inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del delegato, se indicato, o a mezzo e-mail; l'avviso di convocazione e' pubblicato anche sul sito del Partito, www.italexitperlitalia.it, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea Nazionale e' convocata dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o dallo stesso su richiesta di un terzo dei suoi membri.
8.2. L'Assemblea Nazionale determina la linea politica del Partito e approva le eventuali modifiche dello Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, mentre quelle afferenti alle modifiche statutarie, alla modifica della denominazione del Partito e alla modifica del simbolo sono adottate a maggioranza con delibera dell'Assemblea Nazionale mediante il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti, ferme restando le procedure per la convocazione con le modalita' di cui all'art. 8.1.
8.3. L'Assemblea Nazionale e' convocata almeno ogni 3 anni ed e' da ritenersi validamente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
8.4. Elegge il Segretario Nazionale o la Segreteria Nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti presenti.
L'esercizio del voto consente di esprimere una sola preferenza e avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.
8.5. L'Assemblea Nazionale nomina mediante delibera:
1) la Direzione Nazionale;
2) il Segretario Nazionale o la Segreteria Nazionale, nelle forme previste dall'articolo 10;
3) il Collegio di Garanzia;
4) il Collegio dei Probiviri;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
L'Assemblea puo' delegare la Direzione Nazionale a nominare e revocare le cariche di cui ai punti 3),4) e 5).
Delibera, altresi', su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno.
8.6. Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

 
Art. 9.
Direzione Nazionale

9.1. La Direzione Nazionale e' composta:
1) dal Segretario Nazionale o dalla Segreteria Nazionale;
2) dai Componenti del Consiglio di Reggenza, quando l'organo e' nominato;
3) da un delegato per regione nominato dall'Assemblea Regionale come previsto dall'art.19.1;
4) dal Tesoriere Nazionale;
5) dai Capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, ove esistenti;
6) dall' Esecutivo nazionale;
7) dal Responsabile Organizzativo Nazionale.
Non sono ammesse deleghe in sostituzione.
9.2. La Direzione Nazionale delibera sull'attuazione delle linee programmatiche e degli obbiettivi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
Determina le linee politiche dell'attivita' dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.
Si riunisce, eventualmente, con frequenza almeno trimestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni:
1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere Nazionale;
2) decide sugli investimenti patrimoniali;
3) discute i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi vigenti in materia;
4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti;
5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche in ordine alla retribuzione;
6) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto;
7) delibera l'apertura, il trasferimento della sede legale o l'apertura e la chiusura di sedi nazionali secondarie sia nel territorio Nazionale sia all'estero;
8) assume ogni decisione politica in ordine all'utilizzo del simbolo e del nome ITALEXIT PER L'ITALIA;
9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali;
10) nomina, su delega dell'Assemblea Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico o la Societa' di revisione dei conti;
11) approva entro il 31 maggio il rendiconto di esercizio e di stato patrimoniale;
12) nomina e revoca i coordinatori regionali;
13) nomina e revoca l'avvocato del partito o delega tale potere al Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale);
14) nomina e revoca su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Collegio dei Probiviri;
15) nomina e revoca su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Collegio di Garanzia;
16) nomina su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Consiglio Di Reggenza;
17) applica, in attesa dello svolgimento del procedimento disciplinare, in via cautelare, la sospensione degli iscritti in caso di gravi comportamenti tenuti in danno del partito.
9.3. Tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Segretario Nazionale e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.
In caso di parita' prevale il voto del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale che in tal caso dispone di un solo voto).
9.4. La Direzione Nazionale resta in carica fino all'Assemblea Nazionale successiva.
9.5. La Direzione Nazionale e' convocata dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) oppure da quest'ultimo su richiesta di 1/3 dei membri.
9.6. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo e-mail, da inoltrarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza la comunicazione dovra' pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione.
9.7. La Direzione Nazionale e' validamente costituita con la presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione,
9.8. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto del Segretario Nazionale o della Segreteria Nazionale; nel secondo caso la Segreteria Nazionale esprime un voto.
9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato di uno dei membri eletti, ad esso subentrera' il primo dei non eletti, in assenza di questi si provvedera' a nuove elezioni tramite i congressi regionali.

 
Art. 10.
Segretario Nazionale o Segreteria Nazionale

10.1 Il Segretario Nazionale e' un organo che puo' essere composto da uno o da tre membri.
Quando l'organo e' composto da tre membri assume la denominazione di «Segreteria Nazionale»; in tal caso i membri possono esercitare le relative funzioni anche in maniera disgiunta, attesa la condivisione a maggioranza delle decisioni.
10.2. Il Segretario Nazionale e' eletto dall'Assemblea Nazionale e ha la responsabilita' politica del Partito e ne e' il rappresentante legale.
Quando l'organo e' composto in maniera collegiale (Segreteria Nazionale) questo nomina il rappresentante legale del partito tra uno dei tre membri.
Quando uno dei membri della Segreteria Nazionale, per un qualsiasi motivo, cessa le sue funzioni, l'organo decade e deve essere rinnovato dall'Assemblea Nazionale.
Resta in carica fino alla prima Assemblea Nazionale successiva alla sua elezione esercitando i poteri di legale rappresentanza in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina del nuovo Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) e rappresenta il Partito in tutte le attivita' finalizzate all'attuazione del programma e degli indirizzi politici stabiliti dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale.
In particolare, il Segretario Nazionale (o la Segreteria Nazionale):
1) coordina le iniziative politiche del Partito;
2) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e Movimenti nonche' nei rapporti con terzi in genere e con gli associati;
3) nomina e revoca i componenti dell'Esecutivo Nazionale di sua competenza;
4) assicura un adeguato Coordinamento tra il Partito, gli eletti e gli amministratori locali a livello Nazionale e locale;
5) approva in ultima istanza i programmi e le liste per le elezioni del Parlamento Europeo, della Camera, del Senato, dei Presidenti di Regione e dei Consigli Regionali, nonche' dei Comuni;
6) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale e sovrintende al rapporto tra gli organi del Partito;
7) nomina e revoca il Tesoriere Nazionale;
8) nomina e revoca il Responsabile Organizzativo Nazionale;
9) rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.

 
Art. 11.
Consiglio di Reggenza

11.1 Il Consiglio di Reggenza e' un organo composto da tre membri nominati dalla Direzione Nazionale nei casi di necessita' e urgenza, ovvero nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o quando, per qualunque ragione, risulti impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni ordinarie e pertanto, al fine di garantire la regolare gestione e la continuita' delle attivita' del partito, il Consiglio di Reggenza assume, in regime di prorogatio ex art. 10, le funzioni politiche assumendone tutti i poteri incluso la sottoscrizione degli atti che potranno essere da essi ratificati e proposti in maniera congiunta oppure disgiunta previa approvazione degli altri membri.
Quando l'Organo entra in funzione nomina il rappresentante legale del partito pro tempore tra uno dei tre membri.

 
Art. 12.
Esecutivo Nazionale

12.1. L'Esecutivo Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) nell'azione politica del Partito e nella gestione amministrativa e organizzativa dello stesso.
L'Esecutivo Nazionale e' presieduto dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) ed e' composto da un numero minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri dallo stesso scelti.
I membri sono nominati, ed eventualmente revocati, dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).
12.2. L'Esecutivo Nazionale e' convocato dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) presso la sede legale ovvero presso altra eventuale sede, senza particolari forme.

 
Art. 13.
Il Tesoriere Nazionale

13.1. Il Tesoriere Nazionale e' il responsabile della gestione economico/finanziaria e patrimoniale del Partito nonche' dell'organizzazione amministrativa ed e' nominato dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) .
Amministra i fondi destinati alla struttura Nazionale del Partito.
E' abilitato ad assumere impegni di spesa e puo' delegare terzi per gli adempimenti.
13.2. Il Tesoriere Nazionale resta in carica per anni tre; l'incarico si rinnova automaticamente fatto salvo il potere di revoca del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).
13.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di natura economica e finanziaria ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura, previa approvazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).
Redige il bilancio di esercizio e lo sottopone alla approvazione della Direzione Nazionale.
13.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari.
13.5. Per l'espletamento dell'attivita' puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altre.
13.6. Coordina i Tesorieri regionali, quando nominati, e puo' svolgere le funzioni di Tesoriere regionale laddove fosse necessario.
13.7. Ogni anno il Tesoriere Nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, presenta alla Direzione Nazionale una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta.
La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovra' tenere conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al trenta per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per Statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.
Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto Nazionale del Partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997.

 
Art. 14.
Collegio di Garanzia

14.1. Il Collegio di Garanzia e' composto da tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessita', dalla Direzione Nazionale; i membri non possono avere incarichi elettivi nel partito ne' ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art.li 7.1. e 7.3.
I membri del Collegio di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di tre mandati e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi membri del Collegio di garanzia.
Il Collegio di Garanzia elegge il Presidente al proprio interno.
Qualora dovessero mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessita', la Direzione Nazionale, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
14.2. Il Collegio di Garanzia e' competente a dirimere i conflitti tra gli iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento nonche' avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri, pronunciandosi anche in merito all'eventuale all'interpretazione dello Statuto.
14.3. Il Collegio di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso effettua opportune verifiche, istruttorie e audizioni.
In ogni caso, l'esito del ricorso deve essere comunicato entro il termine di sessanta giorni dall'inizio della procedura.
La comunicazione alla parte e' effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l'interessato potra' ricorrere al Tribunale entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

 
Art. 15.
Il Collegio dei Probiviri

15.1. Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessita', dalla Direzione Nazionale; i membri non possono avere incarichi elettivi nel partito ne' ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art.li 7.1. e 7.3.
15.2. Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto in misura proporzionale al danno recato al Partito e alla gravita' della condotta.
Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente al proprio interno.
Qualora dovessero mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessita', la Direzione Nazionale, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
Le sanzioni irrogabili sono: il richiamo scritto, la sospensione per un periodo da un mese a sei mesi, l'espulsione.
Il procedimento disciplinare e' avviato dal Collegio dei Probiviri su segnalazione di qualunque membro degli organi statutari per gravi violazioni dello Statuto e del Codice Etico.
Qualora il Collegio dei Probiviri non ritenga manifestamente infondata la segnalazione comunica all'iscritto le contestazioni di rilevanza disciplinare a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC ovvero mediante posta elettronica, contenente la specifica indicazione del termine di trenta giorni dal ricevimento per far pervenire memorie difensive, nonche' per richiedere la propria audizione al Collegio dei Probiviri per esporre personalmente le proprie osservazioni e difese.
Il Collegio dei Probiviri garantisce il diritto di difesa ed il contraddittorio consentendo al soggetto deferito l'accesso agli atti del provvedimento e l'eventuale l'estrazione di copie.
L'iscritto ricorrente dovra' essere convocato entro giorni trenta dalla richiesta.
All'esito del procedimento, che avra' durata massima di novanta giorni, il Collegio dei Probiviri potra' emettere uno dei seguenti provvedimenti:
1. archiviazione;
2. richiamo scritto;
3. sospensione per un periodo da un mese a sei mesi;
4. espulsione.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri che stabiliscano l'applicazione di una sanzione disciplinare, e' ammesso ricorso al Collegio di Garanzia entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio.
Il ricorso interno va proposto con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Collegio di Garanzia presso la sede legale del Partito o a mezzo PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata del Partito.

 
Art. 16.
Esercizio sociale e bilanci

16.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, la Direzione Nazionale sara' convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.
16.2. Il Partito, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivita', nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da:
quote di iscrizione versate dagli iscritti;
risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge;
erogazioni liberali (eredita', donazioni, legati);
erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a quanto previsto dalla legge e comunque compatibili con le finalita' del Partito.
16.3 Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale.
16.3 Il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) puo' disporre contributi per l'attivita' politica o organizzativa.

 
Art. 17.
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti

17.1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della Legge 27 novembre 1982 n. 22, devono essere iscritti nel relativo Registro dei Revisori Contabili istituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.
17.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dal Partito.
17.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri nominati dalla Assemblea Nazionale o su delega di questa, in caso di necessita', dalla Direzione Nazionale, e puo' essere anche nominato in formazione monocratica, nel qual caso assume la denominazione di "Revisore dei Conti".
Qualora dovessero mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessita', la Direzione Nazionale, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
17.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, resta in carica tre anni ed e' rieleggibile per non piu' di tre mandati.

 
Art. 18.
L'Assemblea regionale

18.1. L'Assemblea Regionale e' composta dal Coordinatore Regionale e dai Coordinatori Provinciali.
L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali all'Assemblea Nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1. ed e' convocata almeno ogni tre anni.
18.2. L'Assemblea Regionale e' convocata dal Coordinatore regionale o da quest'ultimo su proposta di 1/3 dei membri.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, e' inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Delegato, se indicato, o a mezzo e-mail o a mezzo di servizio di messaggistica telematica con conferma di lettura.
Nel caso in cui il Coordinatore Regionale non provveda ad adempiere, l'Assemblea Regionale verra' convocata da un Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.
Per le determinazioni urgenti la convocazione potra' essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalita' sopra indicate.
18.3. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed e' necessariamente presieduta dal Coordinatore Regionale o dal Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.
Non sono ammesse deleghe in sostituzione.
18.4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del Coordinatore Regionale o del Commissario.
L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.
Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

 
Art. 19.
Il Coordinamento Regionale

19.1. Il Coordinamento Regionale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento alle politiche della Regione.
Elabora il programma regionale, approva la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali con l'autorizzazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), e coordina le campagne elettorali.
E', altresi', responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altri partiti, movimenti o associazioni previa approvazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).
19.2. Sono membri di diritto del Coordinamento Regionale tutti i Coordinatori Provinciali della Regione.
E' presieduto da un Coordinatore Regionale che viene nominato dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 9.2. n. 12.
Il Coordinamento Regionale dispone di un Responsabile Organizzativo nominato dal Coordinatore Regionale.
19.3. Il Coordinamento Regionale, su autorizzazione del Tesoriere Nazionale, pio' annoverare al suo interno un Tesoriere Regionale.
Il Tesoriere Regionale, se nominato, resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato per non piu' di tre mandati con funzione di amministrazione dei fondi destinati alla struttura regionale.
Il Tesoriere Regionale puo' essere revocato in qualsiasi momento dal Tesoriere Nazionale.
Il Tesoriere Nazionale puo' svolgere le funzioni di Tesoriere Regionale laddove fosse necessario.
Il Tesoriere Regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.
La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal Coordinatore Regionale.
Il Tesoriere Regionale viene periodicamente convocato dal Tesoriere Nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto a revisione dei conti.
19.4. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni, mentre i membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
In ogni caso e' esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisti di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.

 
Art. 20.
L'Assemblea provinciale

20.1. L'Assemblea Provinciale e' composta dagli iscritti della Provincia di riferimento ed elegge il Coordinatore Provinciale.
20.2. L'Assemblea Provinciale e' convocata dal Coordinatore provinciale o, in mancanza, da un Commissario nominato dalla Direzione Nazionale).
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, e' inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, se indicato, o a mezzo e-mail o a mezzo di servizio di messaggistica telematica con conferma di lettura.
Per le determinazioni urgenti la convocazione potra' essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalita' ante esposte.
20.3. l'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed e' necessariamente presieduta dal Coordinatore Provinciale o dal Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.
Non sono ammesse deleghe in sostituzione.
20.4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del Coordinatore provinciale o del Commissario.
L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.
Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

 
Art. 21.
Il Coordinamento Provinciale

21.1. Il Coordinamento Provinciale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento in linea con l'orientamento politico del Partito e collabora con il Coordinamento Regionale per la stesura delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali in relazione alla Provincia di riferimento.
Il Coordinamento provinciale promuove l'apertura delle Sezioni Comunali nella Provincia di appartenenza, collabora all'organizzazione delle competizioni elettorali territoriali e promuove, altresi', le campagne promozionali di iscrizione del Partito.
21.2. Sono membri del Coordinamento Provinciale tutti i Responsabili delle Sezioni Comunali della Provincia di appartenenza.
21.3. Il Coordinatore Provinciale rende conto del proprio operato al Coordinatore Regionale con la predisposizione di una relazione annuale che dovra' essere trasmessa entro il 28 febbraio di ciascun anno.
21.4. Il Coordinamento Provinciale puo' ricevere finanziamenti a norma di legge, gestiti e regolamentati dalla Tesoreria Nazionale.
21.5. Il Coordinatore Provinciale viene eletto dai Responsabili di Sezione attraverso l'Assemblea Provinciale e resta in carica fino all'Assemblea Nazionale successiva.
Il Coordinamento Provinciale dispone di un Responsabile Organizzativo nominato dal Coordinatore Provinciale.
Gli incarichi possono essere revocati dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o dal Coordinatore regionale con l'autorizzazione del primo.

 
Art. 22.
Le Sezione comunali

22.1. Le Sezioni Comunali sono le articolazioni territoriali del partito e la loro apertura deve essere proposta dal Coordinatore Provinciale e autorizzata dal Coordinatore Regionale che riferisce alla Direzione nazionale.
Ogni Sezione Comunale elegge a maggioranza dei suoi iscritti un proprio Responsabile di Sezione.
22.2.Le Sezioni comunali possono ricevere finanziamenti a norma di legge, gestiti e regolamentati dalla Tesoreria Nazionale.

 
Art. 23.
Commissariamenti

23.1. In casi di necessita' ed urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) puo' intervenire nei confronti delle strutture territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento e di nomina dell'organo commissariale determinandone le prerogative.
Il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullita', dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento.
In ogni caso entro un anno dall'adozione del provvedimento dovra' essere avviato il procedimento di rinnovo dell'organo commissariato.
23.2. Analoga funzione, nei confronti dei Coordinamenti Provinciali e delle Sezioni Comunali, e' attribuita al Coordinatore Regionale con il parere vincolante del Segretario Nazionale e con la medesima procedura prevista all'articolo 23.1.
Anche in questo caso il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullita', dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento.
In presenza di irregolarita' evidenti dell'iscrizione degli associati, il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafiche delle articolazioni territoriali del Partito.
23.3. Avverso i provvedimenti di commissariamento e' ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia, cosi' come previsto dall'art. 14.

 
Art. 24.
Scioglimento e liquidazione del Partito

24.1. Lo scioglimento del Partito e' deliberato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata del 75% (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea.
24.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, che puo' anche essere il Tesoriere, determinandone i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito, ad altra organizzazione avente finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art. 25.
Sito, dominio e piattaforme tecnologiche

25.1. Il sito del Partito e' da individuarsi in quello coincidente con l'indirizzo www.italexitperlitalia.it.
Il sito, le pagine dei social network e qualsiasi altra piattaforma informatica e telematica, utilizzati per la propaganda e/o per l'attivita' politica devono essere intestati e di proprieta' del Partito e possono essere aperti e gestiti esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati.

 
Art. 26.
Disposizioni finali

26.1. Per quanto in questo statuto non disposto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.