Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 19 dicembre 2025
Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2022. (Ordinanza n. 124/2025).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;
(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Vista l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, recante «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Vista l'ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, recante «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
Vista l'ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 15/2021, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;
Vista l'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Modifiche alle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021, nn. 8 e 11 del 30 dicembre 2021 e n. 32 del 30 giugno 2022»;
Vista l'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 «Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 - Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche ed integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici»;
Vista l'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 Macro-misura A, recante «Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023»;
Vista l'ordinanza n. 73 PNC del 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, sub misura A4.3 del Fondo nazionale complementare al PNRR, recante «modifica dell'ordinanza n. 2 PNC del 16 dicembre 2021»;
Vista l'ordinanza n. 85 PNC del 28 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016, recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023»;
Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0047871-A-02/12/2025 con cui Ferrovie dello Stato, in qualita' di responsabile degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2 del 2021, ha trasmesso, con riguardo all'attuazione degli investimenti sulle stazioni del cratere - sub misura A4.3, il prospetto aggiornato relativo alla previsione delle economie residue relative stimate per i CUP Lazio e Umbria, da cui si evincono economie nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Antrodoco e Rieti, CUP J22C21002500008, pari a euro 2.004.558,01, e nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Boiano di Spoleto e di Spoleto, CUP J62C21002560008, pari a euro 1.000.094,73;
Considerato che, pertanto, risultano disponibili nella sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'» economie complessivamente pari a euro 3.004.652,74;
Visto l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022 come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 2022 che prevede che «Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilita' del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessita' strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvedera' a riallocarle»;
Considerato che la rigenerazione della rete viaria dei territori interni dell'Appennino, quale componente fondamentale del sistema di mobilita', costituisce un presupposto imprescindibile per vivibilita', sviluppo e coesione territoriale, anche in applicazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare la qualita' della vita, la sicurezza ambientale e la competitivita' del sistema produttivo;
Considerata inoltre l'opportunita' di estendere l'efficacia delle azioni di rigenerazione viaria gia' avviate con la sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» integrando l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete viabilistica di collegamento interregionale tra le quattro regioni e di distribuzione interna verso i centri abitati che costituiscono il tessuto sociale ed economico dei crateri sismici 2009 e 2016, a cui potranno essere assegnate risorse per il finanziamento della progettazione degli interventi o dei lavori di realizzazione di primi stralci esecutivi, anche risultanti da economie di altri interventi della macro Misura A;
Considerata la necessita' di garantire l'accessibilita' anche da sud ai crateri sismici 2009 e 2016 completando l'adeguamento della Strada statale 578 «Salto Cicolana» che interconnette la Strada statale 4 Salaria a Rieti e l'Autostrada A24 a Torano, assicurando il collegamento interregionale tra Lazio ed Abruzzo, che dalla Piana di Rieti attraversa la valle del Salto e il Cicolano fino alla Marsica, prevedendo gli approfondimenti progettuale finalizzati alla successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'itinerario;
Considerata inoltre la necessita' di garantire l'accessibilita' anche da ovest ai crateri sismici 2009 e 2016 realizzando un collegamento stradale che interconnette, nella Regione Lazio, la Strada statale 4 Salaria a Rieti, tramite la Strada statale 79 «Ternana», all'Autostrada A1 a Stimigliano, attraversando trasversalmente tutto il territorio della Sabina reatina, prevedendo la definizione progettuale e la successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'itinerario Rieti, Monte S. Giovanni, Galantina, Stimigliano;
Considerata infine la necessita' di realizzare interventi di potenziamento e miglioramento funzionale della Strada statale 209 «Valnerina» che interconnette la Strada statale 685 «Tre Valli Umbre» a Sant'Anatolia di Narco con ala Strada statale 79bis alle Marmore, assicurando il collegamento interregionale tra Umbria e Lazio, per garantire il miglioramento della mobilita' di distribuzione e dell'accessibilita' al cratere sismico 2016 nella Regione Umbria, prevedendo gli approfondimenti progettuale finalizzati alla successiva realizzazione dei lavori anche per stralci funzionali dell'itinerario;
Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0048397-A-05/12/2025, con cui la Strada statale 578 «Salto Cicolana» ed il Collegamento Rieti - Stimigliano vengono riconosciuti come itinerari strategici per il rilancio delle aree del cratere sismico 2016 ed individuati quali destinatari delle economie della sub-misura A.4 di competenza della Regione Lazio;
Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con CGRTS-0048397-A-05/12/2025, con cui la Strada statale 209 «Valnerina» viene riconosciuta come itinerario strategico per il rilancio delle aree del cratere sismico 2016 ed individuato come prioritario e destinatario delle economie della sub-misura A.4 di competenza della Regione Umbria, l'adeguamento e messa in sicurezza dell'attraversamento dell'area delle Cascata delle Marmore;
Ritenuto di inserire gli interventi sopra individuati nella Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'» in ragione del loro rilevante valore trasportistico nell'ambito della rigenerazione del sistema di mobilita' delle aree appenniniche ricomprese nei crateri sismici 2009 e 2016, prevedendone il finanziamento di studi progettuali per la definizione e l'aggiornamento delle soluzioni di intervento tramite l'utilizzo di parte delle economie presenti sulla sub-misura A4, nella misura complessivamente pari a euro 3.000.000,00;
Considerata quindi la necessita' di apportare modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022 e n. 43 del 23 marzo 2023, n. 60 del 30 giugno 2023 e n. 85 del 28 dicembre 2023;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuta sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza PNC n. 2
del 17 dicembre 2021

1. Nell'ambito della linea intervento A4.3 intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie», ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del 2022, come modificato dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, parte delle risorse finanziarie relative alle economie accertate dal responsabile degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2 del 2021, nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Antrodoco e Rieti, CUP J22C21002500008, per euro 2.000.000,00, e nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Boiano di Spoleto e di Spoleto, CUP J62C21002560008, per euro 1.000.000,00, sono recuperate dagli interventi e rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore per la loro successiva riallocazione.
2. Per quanto disposto al comma precedente, l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021 viene modificato con l'allegato n. 1 alla presente ordinanza. Conseguentemente, l'art. 4, comma 2, della stessa ordinanza e' sostituito dal seguente: «2. Con la presente ordinanza e' disposto il finanziamento degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 24.300.000, in favore del responsabile dell'intervento».
 
Art. 2

Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC
n. 1 del 17 dicembre 2021

1. E' approvata l'integrazione dell'elenco degli interventi sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», come riportata in allegato 2.
2. Le economie della linea intervento A4.3, di cui all'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021, pari complessivamente ad euro 3.000.000 come disposte al precedente comma 1, sono riallocate nell'ambito delle regioni a cui si riferiscono sulla linea A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021, per il finanziamento di studi progettuali sugli interventi integrativi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per quanto autorizzato ai precedenti commi 1 e 2, l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022, n. 43 del 23 marzo 2023, n. 60 del 30 giugno 2023 e n. 85 del 28 dicembre 2023 viene sostituito con l'allegato n. 2 alla presente ordinanza.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 248

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma