Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 19 dicembre 2025
Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 2 «Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici temporanei» - Presa d'atto ed approvazione dell'atto aggiuntivo al protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, estensione del perimetro territoriale e definizione delle tipologie di intervento ammissibili. (Ordinanza n. 122/2025).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;
(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante definizione di milestone, target e modalita' di monitoraggio dei programmi PNRR/PNC;
Vista l'ordinanza n. 10 del 30 dicembre 2021, recante attuazione della sub-misura A2, Linea di intervento n. 2, «Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici temporanei»;
Visto il Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato all'ordinanza n. 10/2021, stipulato tra la struttura di Missione Sisma 2009, il Comune dell'Aquila e l'USRA, che definisce ambito di efficacia, oggetto, ruoli e misure di semplificazione per l'attuazione della sub-misura A2.2;
Visto l'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato al presente provvedimento (di seguito, «atto aggiuntivo»), con il quale le parti:
ampliano le finalita' dell'intervento, ricomprendendo, accanto al Servizio civile universale, iniziative in materia di politiche per i giovani e per lo sport;
aggiornano il perimetro degli immobili oggetto di intervento, includendo insediamenti C.A.S.E./M.A.P./ERP del Comune dell'Aquila;
precisano la natura esclusiva di investimento delle spese a carico della sub-misura A2.2;
Considerato che il Comune dell'Aquila ha rappresentato la necessita' di valorizzare il Centro nazionale del servizio civile universale quale infrastruttura strategica per i giovani, integrando le attivita' di servizio civile con iniziative in materia di politiche giovanili e sportive, in coerenza con le competenze dell'ente e con il ruolo assegnato dal Piano complementare;
Considerato che il patrimonio immobiliare temporaneo (complessi C.A.S.E., M.A.P. ed ERP) di proprieta' pubblica nel Comune dell'Aquila, oggi in gran parte dismesso dalla funzionalita' emergenziale, costituisce una risorsa essenziale per l'insediamento delle funzioni del centro e per processi di rigenerazione urbana e sociale;
Considerato che, ai fini di una piena efficacia dell'intervento, appare opportuno prevedere, entro i limiti delle risorse assegnate e nel rispetto del carattere di investimento delle spese, anche opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di riqualificazione urbana strettamente connessi al funzionamento, alla sicurezza e all'accessibilita' delle aree interessate;
Ritenuto necessario, in accoglimento della richiesta formulata dal Comune dell'Aquila, assumere quale ambito territoriale di riferimento della sub-misura A2.2 l'intero perimetro dei comuni ricompresi nel cratere sismico 2009, individuando nel Comune dell'Aquila il fulcro funzionale e amministrativo dell'intervento e disciplinando, nel contempo, in modo organico le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi nei singoli comuni diversi dall'Aquila, nel rispetto del limite di spesa complessivo e dei vincoli PNC;
Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto dell'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa e integrarne i contenuti nella disciplina dettata dall'ordinanza n. 10/2021; estendere espressamente il perimetro territoriale agli insediamenti C.A.S.E./M.A.P./E.R.P. del Comune dell'Aquila e eventualmente anche in altri comuni del cratere sisma 2009, purche' funzionali all'aione del progetto; definire le tipologie di intervento ammissibili, garantendo coerenza con i principi DNSH e con la natura di investimento delle spese; fissare le condizioni e la procedura per l'eventuale estensione ad altri comuni del cratere 2009;
Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la piu' rapida implementazione dei progetti finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della struttura di Missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza integra e modifica, per quanto di competenza, l'ordinanza n. 10 del 30 dicembre 2021, al fine di:
prendere atto dell'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021 relativo alla sub-misura A2.2;
demandare al soggetto attuatore la definizione dell'ambito territoriale di riferimento della sub-misura A2.2 all'interno del perimetro dei comuni del cratere sismico 2009;
definire le tipologie di interventi di urbanizzazione e riqualificazione urbana ammissibili a finanziamento nell'ambito della sub-misura A2.2;
disciplinare le condizioni e la procedura per l'attuazione degli interventi nei comuni diversi dall'Aquila ricompresi nel cratere sismico 2009, nel rispetto dell'ambito territoriale individuato, subordinandone comunque l'attivazione a successivi provvedimenti e alle intese con gli enti interessati.
2. Restano confermate tutte le altre disposizioni dell'ordinanza n. 10/2021, in quanto compatibili con la presente.
 
Art. 2

Presa d'atto e approvazione
dell'atto aggiuntivo

1. E' presa atto ed approvato l'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato alla presente ordinanza quale allegato 1 e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le finalita' dell'intervento di cui alla sub-misura A2.2 sono conseguentemente integrate, prevedendo che il centro e le connesse attivita' riguardino:
i programmi e progetti del Servizio civile universale;
le politiche per i giovani e per lo sport, in coerenza con le competenze degli enti coinvolti;
iniziative di orientamento, formazione, partecipazione e cooperazione a livello nazionale ed europeo, ferma restando la natura di investimento delle spese a carico della sub-misura A2.2.
3. Le attivita' a carico delle risorse del Piano complementare sisma 2009-2016 devono riguardare esclusivamente investimenti (lavori, servizi e forniture strettamente connessi agli interventi) e non possono in alcun caso finanziare costi di gestione e funzionamento ordinario, nel rispetto delle regole di ammissibilita' PNRR/PNC e del principio DNSH.
 
Art. 3

Estensione del perimetro
territoriale - Comune dell'Aquila

1. Il perimetro territoriale degli interventi di cui alla sub-misura A2.2 e' esteso a tutti gli insediamenti C.A.S.E., M.A.P. ed E.R.P. di proprieta' pubblica ubicati nel territorio del Comune dell'Aquila.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto responsabile trasmette alla struttura di Missione Sisma 2009 ed alla struttura commissariale sisma 2016 le Linee evolutive del progetto e il cronoprogramma delle fasi attuative, individuando per macro-interventi gli ambiti prioritari e le modalita' di implementazione, nel rispetto del principio DNSH, della natura esclusiva di investimento delle spese e dell'invarianza finanziaria a valere sulle risorse della sub-misura A2.2.
3. Il soggetto attuatore, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo ad essa attribuite, assicura un costante flusso informativo e comunica alla cabina di coordinamento integrata apposita informativa sugli ambiti individuati, le attivita' e il cronoprogramma.
 
Art. 4

Attuazione degli interventi nei comuni
del cratere 2009 diversi da L'Aquila

1. L'attivazione di interventi a valere sulla sub-misura A2.2 in favore di insediamenti C.A.S.E./M.A.P./ERP di proprieta' pubblica ubicati in comuni del cratere 2009 diversi dall'Aquila e' subordinata:
a) alla preventiva intesa tra il Comune dell'Aquila, i comuni interessati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio e le altre amministrazioni eventualmente coinvolte;
b) all'adozione di appositi provvedimenti attuativi;
c) alla verifica, in sede istruttoria, della coerenza degli interventi proposti con le finalita' della sub-misura A2.2, con le condizioni di ammissibilita' finanziaria previste dal Piano complementare sisma 2009-2016 e con il principio DNSH, nonche' al rispetto del limite di spesa complessivo pari a euro 60.000.000,00 e all'assenza di nuovi o maggiori oneri di gestione a carico delle risorse del Piano complementare.
 
Art. 5

Tipologie di interventi ammissibili - Urbanizzazione
e riqualificazione urbana

1. Nell'ambito della sub-misura A2.2 sono ammissibili a finanziamento, oltre agli interventi di recupero, riqualificazione, riconversione ed efficientamento energetico degli edifici destinati alle funzioni del centro e alle attivita' giovanili e sportive, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di riqualificazione urbana strettamente funzionali al loro funzionamento, accessibilita', sicurezza e qualita', nelle aree C.A.S.E./M.A.P./ERP direttamente interessate dal progetto, e, nei casi strettamente necessari, le spese di acquisizione aree/immobili di cui al comma 5.
2. Restano in ogni caso esclusi dall'ammissibilita' a carico delle risorse della sub-misura A2.2:
i costi di gestione e funzionamento ordinario (personale, utenze, manutenzione ordinaria, servizi correnti);
spese prive di un nesso di strumentalita' con le finalita' di cui all'art. 2 ovvero non riconducibili a investimenti secondo la disciplina PNRR/PNC.
3. Gli interventi possono valorizzare, senza generare nuovi o maggiori oneri di gestione a carico della sub-misura A2.2, le opportunita' connesse al riconoscimento del Comune dell'Aquila quale Capitale italiana della cultura 2026, in termini di coerenza programmatica, visibilita' e integrazione con le iniziative culturali e sociali previste.
4. Nell'ambito della sub-misura A2.2 sono altresi' ammissibili, nei limiti delle risorse assegnate e previa verifica di indispensabilita', le spese connesse all'acquisizione della disponibilita' delle aree e degli immobili strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti, mediante espropriazione per pubblica utilita' ovvero, ove piu' conveniente, mediante compravendita o altra forma consensuale di acquisizione, fermo restando che:
a) l'acquisizione risulti indispensabile e non surrogabile rispetto alle finalita' della sub-misura A2.2 ed alle funzioni del centro e delle correlate attivita' per i giovani e per lo sport;
b) le aree o gli immobili siano localizzati in posizione limitrofa o funzionalmente connessa agli insediamenti C.A.S.E., M.A.P. ed E.R.P. oggetto di intervento;
c) il valore sia determinato sulla base di apposita perizia estimativa e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di congruita' del prezzo;
d) non derivino in alcun caso nuovi o maggiori oneri di gestione a carico delle risorse del Piano complementare sisma 2009-2016.
5. Resta esclusa ogni attivita' di acquisizione immobiliare non strettamente funzionale alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
 
Art. 6

Monitoraggio, controlli e poteri sostitutivi

1. Restano ferme le disposizioni dell'ordinanza n. 10/2021 in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonche' le misure di semplificazione applicabili agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi e degli adempimenti previsti puo' comportare l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina PNRR/PNC.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' trasmessa al Comune de L'Aquila.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 304

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma