| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 19 dicembre 2025 |
| Sub-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» - Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie a seguito di rinunce ai finanziamenti e deroga al punteggio minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dell'allegato n. 1 (Bando) all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022. (Ordinanza n. 119/2025). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 17, rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»; (ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Considerato che, in coerenza con gli equilibri territoriali e con i criteri di riparto definiti dalla Cabina di coordinamento integrata, le risorse della misura B2 sono destinate in proporzioni determinate ai territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, e che ogni operazione di riallocazione o di scorrimento delle graduatorie deve avvenire nel rispetto di tale ripartizione; Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Vista la deliberazione della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021, con cui sono stati individuati e approvati i programmi unitari di intervento del Piano complementare per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ivi comprese le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»; Rilevato che la macro-misura B «Rilancio economico sociale» e' articolata nella misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», al cui interno le sub-misure B2.1, B2.2 e B2.3 costituiscono linee tra loro complementari e funzionalmente coordinate, tutte orientate al rilancio turistico, culturale, sportivo e all'inclusione sociale dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016; Vista l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, che ha approvato, tra l'altro, la sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» e in particolare la sub-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio»; Vista l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante «Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Considerato che la sub-misura B2.2 e' finalizzata a valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che perseguano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, integrando obiettivi di tutela del patrimonio con esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, rilancio occupazionale e contrasto dello spopolamento; Considerato che il bando allegato all'ordinanza n. 30, di cui all'allegato n. 1, all'art. 11, comma 2, prevede che a ciascuna domanda venga attribuito un punteggio compreso tra 0 e 100, individua una soglia minima di sufficienza pari a 60 punti su 100 e stabilisce che siano finanziate le proposte che hanno raggiunto tale soglia, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile; Viste le ordinanze n. 44 del 27 aprile 2023, n. 58, del 28 giugno 2023 e n. 70 del 28 novembre 2023, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 e dell'art. 11, comma 5, dell'allegato n. 1 (bando), gli elenchi degli interventi selezionati nell'ambito della sub-misura B2.2 per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresi gli elenchi relativi al territorio del cratere 2009; Vista l'ordinanza n. 78 del 15 dicembre 2023, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 avente ad oggetto: «Approvazione delle "Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022" e "Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili ..." finalizzate all'attuazione della macro-misura B ..., sub misura B2 ..., linea di intervento B2.2», con funzioni di ordinanza «attuativa» della B2.2, che fissa le regole operative su convenzioni PSPP e costi ammissibili dei partner privati; Vista l'ordinanza n. 92 PNC dell'8 maggio 2024, riportante la riallocazione delle risorse residue non impegnate di varie linee, incluse B2.1, B2.2 e B2.3, nel territorio Abruzzo, con cui la struttura commissariale dispone strumenti di riallocazione e pieno utilizzo delle risorse anche sulla sub-misura B2.2; Vista l'ordinanza n. 102 PNC del 28 giugno 2024, avente ad oggetto «Integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024» e riportante una modifica/integrazione dell'ordinanza 88 sempre sul pacchetto di «Indicazioni» per i PSPP B2.2.; Vista l'ordinanza n. 106 PNC del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto «Disposizioni esecutive relative alle annualita' 2025 e 2026 delle macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC» che collega la sub-misura B2.2 agli obiettivi e tempi 2025-2026; Vista l'ordinanza n. 111 PNC del 9 aprile 2025, avente ad oggetto «Sub-misura B2.2. - Disposizioni in ordine alla finalizzazione degli interventi in relazione agli obiettivi e ai contenuti delle proposte», che riporta chiaramente che l'azione commissariale sulla B2.2 e' orientata alla finalizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e ai contenuti progettuali; Preso atto che, in attuazione delle suddette ordinanze, a seguito delle successive fasi procedimentali, risultano intervenute, da parte di alcuni soggetti proponenti, formali rinunce al contributo concesso ai sensi della stessa sub-misura B2.2 e delle sub-misure B2.1 e B2.3, attivate all'interno della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» della macro-misura B, comportanti la liberazione di quote di risorse non ancora impegnate o comunque nuovamente disponibili nell'ambito della dotazione finanziaria della misura; Preso atto, in particolare, che le risorse rese disponibili per l'attuazione della presente ordinanza sono costituite, in via principale, da economie accertate nell'ambito della sub-misura B2.1 e, ove necessario, potranno essere integrate da ulteriori economie che dovessero rendersi disponibili sulla sub-misura B2.3, tutte comunque interne alla misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» della macro-misura B «Rilancio economico sociale»; Preso atto altresi' che, in taluni casi, la mancata sottoscrizione degli accordi di partenariato speciale pubblico-privato o l'emersione di criticita' sopravvenute nella fase esecutiva hanno determinato la necessita' di revocare o ridurre i finanziamenti originariamente disposti, con conseguente ulteriore disponibilita' di risorse; Considerato che le graduatorie approvate con le citate ordinanze riportano l'insieme delle proposte progettuali ammesse e valutate dal comitato di valutazione, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna, ivi comprese le proposte che non hanno raggiunto la soglia di 60/100 ma sono state oggetto di esame di merito secondo i criteri di selezione di cui all'art. 10 del bando; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del bando, i criteri di valutazione attengono, tra l'altro, all'impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento, alla coerenza con gli obiettivi della misura e con le caratteristiche del territorio, alla sostenibilita' economico-gestionale, al coinvolgimento del territorio e alla qualita' delle reti e dei partenariati attivati; Rilevato che, in coerenza con tali criteri, numerose proposte collocate in posizione utile nella graduatoria, ma con punteggio inferiore a 60/100, presentano comunque caratteristiche di elevata coerenza con la strategia della sub-misura B2.2 e con gli obiettivi di rilancio socio-economico, turistico-culturale e di contrasto allo spopolamento dei territori, pur risultando penalizzate da margini di differenziale valutativo rispetto alle proposte gia' finanziate; Considerato che il permanere di risorse non pienamente utilizzate sulla linea di intervento B2.2, in presenza di progetti gia' istruiti e valutati, comporterebbe il rischio di mancato conseguimento di parte dei target e milestone del programma unitario di intervento finanziato a valere sul Piano nazionale complementare, nonche' di una inefficiente allocazione delle risorse, in contrasto con i principi di economicita', efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Rilevato che l'eventuale indizione di nuove procedure selettive, al solo fine di riutilizzare le risorse rese disponibili da rinunce e revoche, esporrebbe la struttura commissariale al rischio di non rispettare i tempi stringenti di attuazione del PNC per le aree sisma, oltre a determinare un aggravio procedimentale non giustificato in presenza di graduatorie gia' formate e validate; Considerato che, per la natura della sub-misura B2.2, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico attraverso partenariati speciali e progetti di sviluppo locale integrato, la perdita di risorse determinerebbe un danno non solo in termini di mancato conseguimento dei target finanziari, ma soprattutto in termini di opportunita' di sviluppo per i territori e di rafforzamento dell'offerta culturale e turistica, di inclusione sociale e di nuove occasioni occupazionali; Ritenuto che le risorse eventualmente rese disponibili a seguito delle rinunce e delle revoche dei contributi debbano essere prioritariamente destinate a finanziare ulteriori progetti gia' valutati nell'ambito delle graduatorie approvate, in modo da massimizzare l'effetto di leva sulla ripresa economica e sociale e assicurare la piena realizzazione della strategia della sub-misura B2.2 e nelle graduatorie delle sub-misure ad esso strutturate all'interno della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; Ritenuto che, a tal fine, sia necessario autorizzare lo scorrimento delle graduatorie degli interventi della sub-misura B2.2 approvate con le ordinanze PNC n. 44 del 2023, n. 58 del 2023 e n. 70 del 2023, consentendo il finanziamento di proposte progettuali che, pur non avendo raggiunto la soglia di 60/100 prevista dall'art. 11, comma 2, del bando, risultino comunque ammissibili e coerenti con gli obiettivi della misura; Ritenuto che tale intervento, da adottare ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sia funzionale a garantire l'effettiva utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del PNC per le aree sisma, nel rispetto dei vincoli europei, del principio DNSH e delle regole in materia di aiuti di Stato, senza alterare i criteri di valutazione originariamente applicati ne' l'ordine di graduatoria risultante dall'attivita' del Comitato di valutazione; Considerato che, per gli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la tempestiva programmazione delle modalita' esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonche' l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il Fondo PNC sisma, al fine di assicurare il rispetto dei target temporali e finanziari e il pieno conseguimento degli obiettivi della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;
Dispone:
Art. 1
Scorrimento delle graduatorie della sub-misura B2.2
1. Per le finalita' di completo utilizzo delle risorse assegnate alla sub-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» e di massimizzazione dell'impatto degli interventi sullo sviluppo dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, su indirizzo del territorio di competenza, e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie degli interventi approvate con le ordinanze PNC n. 44 del 27 aprile 2023, n. 58, del 28 giugno 2023 e n. 70 del 28 novembre 2023 e seguenti, e nei limiti delle risorse che risultino disponibili a seguito di rinunce formali al finanziamento intervenute da parte dei soggetti beneficiari, di revoche o riduzioni dei contributi originariamente concessi e di eventuali economie accertate in sede di rimodulazione degli interventi finanziati, in ordine di posizione decrescente, considerando, successivamente agli interventi gia' ammessi a finanziamento, le proposte che, pur non avendo raggiunto la soglia minima di 60/100 di cui all'art. 11, comma 2, del bando allegato all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022, risultano: a) formalmente ammissibili ai sensi dell'art. 9 del medesimo bando; b) oggetto di valutazione di merito da parte del comitato di valutazione, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del bando; c) coerenti con gli obiettivi della sub-misura B2.2 e rispettose dei vincoli del PNC. 2. Il soggetto gestore, d'intesa con la Struttura commissariale, conferma gli interventi da finanziare a seguito dello scorrimento, sulla base della posizione in graduatoria e nel limite delle risorse effettivamente disponibili, documentando per ciascun intervento: a) il punteggio originariamente attribuito; b) la coerenza con gli obiettivi della sub-misura B2.2 e con le esigenze di sviluppo del territorio; c) il rispetto delle condizioni di ammissibilita' e degli ulteriori vincoli di cui al presente articolo. 3. La presente disposizione opera, in via derogatoria rispetto all'art. 11, comma 2, del bando, esclusivamente in relazione al requisito del punteggio minimo di 60/100, ferma restando la validita' della valutazione di merito effettuata dal comitato di valutazione. 4. Restano ferme, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del bando approvato con l'ordinanza PNC n. 30 del 2022 e delle ordinanze PNC n. 44 del 2023, n. 58 del 2023 e n. 70 del 2023, in particolare con riferimento alle modalita' di attuazione degli interventi, alla sottoscrizione degli accordi di partenariato speciale pubblico-privato e agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo. |
| | Art. 2
Deroga al punteggio minimo di cui all'art. 11, comma 2, del bando
1. La deroga al requisito del punteggio minimo di cui all'art. 11, comma 2, del bando, prevista dall'art. 1, comma 1: a) non modifica i criteri di valutazione fissati dall'art. 10 del bando, ne' incide sul punteggio attribuito a ciascuna proposta dal comitato di valutazione; b) opera esclusivamente sul requisito del punteggio minimo, ai soli fini della possibilita' di finanziare, in via sussidiaria e nei limiti delle risorse residuali, progetti gia' valutati e collocati in graduatoria; c) non comporta la riapertura dei termini del bando, ne' la possibilita' di presentare nuove proposte progettuali. 2. Resta fermo che non possono in alcun caso essere finanziate, mediante lo scorrimento di cui alla presente ordinanza, proposte che siano state dichiarate inammissibili sotto il profilo formale o sostanziale, ovvero che presentino profili di incoerenza con le finalita' della sub-misura, di non conformita' alla normativa in materia di aiuti di Stato e alle restanti disposizioni europee e nazionali applicabili. |
| | Art. 3
Coerenza con gli obiettivi del PNC e tutela della par condicio
1. Il soggetto attuatore e il soggetto gestore, nell'attuare lo scorrimento delle graduatorie ai sensi della presente ordinanza, garantiscono il rispetto: a) dei principi di trasparenza, imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti proponenti; b) dell'ordine di graduatoria risultante dalle relative ordinanze; c) degli equilibri territoriali e della ripartizione percentuale delle risorse tra i territori come definita dalla Cabina di coordinamento integrata e richiamata dalle precedenti ordinanze attuative. 2. Lo scorrimento delle graduatorie non incide sulla posizione relativa dei progetti gia' finanziati, ne' comporta alcuna forma di redistribuzione delle risorse gia' impegnate; esso opera esclusivamente sulle risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche, economie o riallocazioni disposte nell'ambito della sub-misura B2.2 e delle sub-misure B2.1 e B2.3, tutte interne alla misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», nel rispetto della ripartizione territoriale delle risorse tra i territori interessati dai sismi del 2009 e del 2016, come definita dalla Cabina di coordinamento integrata e dalle precedenti ordinanze attuative, fermo quanto disposto dalle precedenti ordinanze in merito ai rispettivi scorrimenti nelle due misure. 3. La presente ordinanza e' adottata in coerenza con gli obiettivi e il cronoprogramma stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e successive modifiche e dai documenti di attuazione del PNC, al fine di assicurare il pieno conseguimento dei target finanziari e fisici assegnati alla sub-misura B2.2 e al Programma unitario di intervento per le aree sisma. |
| | Art. 4
Attuazione e monitoraggio
1. Il soggetto gestore adotta gli atti necessari per dare attuazione alla presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni tutte ad oggi in vigenza, e provvedendo in particolare: a) ad un primo esame e ad una piu' articolata istruttoria degli eventuali progetti pari punteggio da presentare al Comitato di valutazione; b) all'aggiornamento degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dello scorrimento; b) alla comunicazione ai soggetti proponenti interessati degli esiti dello scorrimento e delle conseguenti determinazioni; c) all'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione, inclusi i sistemi informativi dedicati. |
| | Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 467 |
| |
|
|