| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| ORDINANZA 16 dicembre 2025 |
| Disposizioni per la tracciabilita' delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di Popillia japonica Newman Europhyt-Outbreaks n. 574 gestito con misure di contenimento. (Ordinanza n. 11). |
|
|
IL DIRETTORE del Servizio fitosanitario centrale
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto in particolare l'art. 69, del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alla tracciabilita'; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311, recante «Adozione del Piano di emergenza nazionale per Popillia japonica Newman»; Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025; Considerato che l'area delimitata nella quale sono in vigore le misure fitosanitarie per il contenimento di Popillia japonica e' stata inserita sul portale Europhyt-Outbreaks della commissione UE con la notifica n. 574 e comprende, in parziale continuita', il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; Considerato che nella citata zona infestata in contenimento di Popillia japonica sono presenti numerosi operatori professionali, registrati ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e autorizzati all'emissione del passaporto delle piante; Considerato che gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto delle piante e operanti all'interno della zona infestata in contenimento, sono tenuti ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in particolare dall'allegato VIII, dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311; Ritenuto necessario differenziare le piante movimentate verso l'esterno della zona infestata in contenimento da quelle movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della stessa, al fine di operare una piu' efficace controllo del materiale vegetale in circolazione e una riduzione del relativo rischio fitosanitario; Preso atto che il Comitato fitosanitario nazionale ha definito, nella seduta del 9 dicembre 2025, le modalita' per la tracciabilita' piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di Popillia japonica Europhyt-Outbreaks n. 574, gestito con misure di contenimento, introducendo accanto al codice di tracciabilita', di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031, dell'indicazione «Zona infestata - Popija»; Ritenuto necessario dare attuazione alla decisione del Comitato fitosanitario nazionale, circa la tracciabilita' delle piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di Popillia japonica gestito con misure di contenimento, mediante ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
Dispone:
Art. 1
Finalita'
1. La presente ordinanza definisce condizioni supplementari di tracciabilita' da riportare sul passaporto delle piante, di cui all'art. 78 del regolamento (UE) 2016/2031, per le piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata per Popillia japonica Newman del focolaio notificato in Europhyt-Outbreaks n. 574, nel quale sono applicate le misure fitosanitarie di contenimento. |
| | Art. 2
Codice di tracciabilita'
1. Le piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata in contenimento di cui all'art. 1, fermo restando i requisiti previsti all'allegato VIII, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, sono accompagnate dal passaporto delle piante dove e' riportata, accanto al codice di tracciabilita' di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031, la dicitura «Zona infestata - Popija». 2. Nel caso in cui si applicano le condizioni previste al comma 1, il passaporto delle piante, apposto su ogni singola unita' di vendita, non potra' essere sostituito con il passaporto ordinario. |
| | Art. 3
Applicazione
1. I servizi fitosanitari competenti per i territori interessati danno applicazione alla presente ordinanza e ne garantiscono la massima diffusione. |
| | Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'operatore professionale che movimenta fuori dalla zona infestata piante accompagnate dal passaporto delle piante con la dicitura «Zona infestata - Popija» e' soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2025
Il direttore: Faraglia
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 177 |
| |
|
|