| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2026 (vai al sommario) |
| COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
| COMUNICATO |
| Statuto del movimento politico «Rassemblement Valdôtain» |
|
|
Art. 1.
Costituzione
E' costituito, in forma di associazione regolata dagli articoli 36 e ss del codice civile e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, il Movimento politico denominato «Rassemblement Valdôtain» (d'ora in avanti anche semplicemente «Movimento»). La durata del Movimento e' illimitata. |
| | Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2.
Il simbolo
Il simbolo del Movimento e' costituito da cerchio in campo rosso al cui centro si trova un leone rampante rivoltato ritto sulla zampa posteriore destra, con la zampa posteriore sinistra alzata e le zampe anteriori protese in avanti e una lunga coda al cui estremo si distinguono due punte di cui una piu' corta e la seconda, piu' lunga, al di sopra del quale si trova la scritta «RASSEMBLEMENT» e al di sotto del quale la scritta «VALDÔTAIN» tra loro collegate da due linee curve di colore nero, come risulta graficamente nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente Statuto ed al quale si rimanda per completezza descrittiva. |
| | Art. 3.
Sede
La sede legale del Movimento e' sita in Aosta, via Antica Vetreria n. 26. E' facolta' aprire una o piu' sedi di rappresentanza anche al di fuori del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con delibera della Segreteria politica. |
| | Art. 4.
Principi ispiratori e finalita' del Movimento
Il «Rassemblement Valdôtain» si e' costituito con lo scopo di creare un Movimento politico indipendente da qualsiasi altro partito politico esistente per poter difendere liberamente, senza alcuna remora gli interessi di tutti i Valdostani siano essi di nascita, adozione o scelta. Il «Rassemblement Valdôtain» riconosce quali propri principi ispiratori quelli nati dall'esperienza de «La Jeune Vallee d'Aoste», nonche' dal percorso di costruzione dell'Autonomia speciale della Valle d'Aosta nato anche dalle prerogative storiche di autogoverno. Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale tutelare le liberta' primarie dell'individuo come essere dotato del potere di pensare e agire liberamente, rispettando l'essere umano e la famiglia come basi della nostra societa'. Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che ogni organizzazione statuale debba essere considerata come uno strumento della comunita': questo non deve assumere alcun potere che possa entrare in conflitto con i diritti fondamentali dei cittadini e con le condizioni indispensabili per una vita responsabile e creativa, guidata dal buonsenso: la liberta' individuale deve essere garantita da un'amministrazione indipendente della legge e della giustizia in linea con il «Manifesto di Oxford del 1947». Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale salvaguardare il rapporto di leale collaborazione tra la Valle d'Aosta e lo Stato italiano, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'applicazione integrale dello Statuto speciale di Autonomia, nonche' il pieno riconoscimento dell'autodeterminazione della Valle d'Aosta in linea con i principi sanciti dalle Nazioni Unite, nel pieno rispetto della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea, auspicando al contempo una riforma in senso federale dello Stato italiano. Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale promuovere ogni azione culturale, politica ed economica volta a rafforzare la collaborazione con le comunita' e i territori limitrofi alla Valle d'Aosta. Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che la soppressione della liberta' economica conduce inevitabilmente alla scomparsa della liberta' politica, per questo motivo si oppone a tutte quelle forme di monopolio, cartello o altri apparati di concentrazione del potere politico ed economico promuovendo la liberta' di impresa in ogni sua forma. |
| | Art. 5.
Appartenenza al movimento
L'appartenenza al «Rassemblement Valdôtain» e' aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto sedici anni e che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto. L'adesione al Movimento ha validita' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento. Per le revoche presentate in corso d'anno non si da' luogo ad alcun rimborso della quota associativa. Le richieste di adesione si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso la sede del Movimento. L'accettazione e' demandata alla Segreteria politica, che puo', con provvedimento motivato, negare l'iscrizione. L'adesione al «Rassemblement Valdôtain» esclude la contemporanea adesione o iscrizione ad altri gruppi o movimenti politici. Non e' ammessa l'adesione ad altri partiti, movimenti o gruppi che svolgono in qualsiasi modo e forma attivita' politica, ne' che abbiano presentato o presentino liste a consultazioni elettorali. Non e' ammesso da parte degli aderenti al Movimento lo svolgimento di alcuna attivita' a favore di un altro partito, Movimento o gruppo politico, ne' la candidatura, salvo che la stessa sia stata autorizzata dalla Segreteria politica del Movimento. I dati personali degli iscritti e dei sostenitori di cui il Movimento viene in possesso, sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. |
| | Art. 6.
Diritti degli iscritti
Ogni iscritto ha il diritto di partecipare alla sua attivita', di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all'elezione degli organi statutari. Gli iscritti hanno altresi' il diritto di: (1) essere consultati per l'eventuale scelta dei candidati a cariche istituzionali; (2) essere informati anche mediante le piu' moderne tecnologie digitali sugli aspetti della vita interna al Movimento; (3) avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Il diritto di elettorato attivo all'interno del Movimento non puo' esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale. |
| | Art. 7.
Doveri degli iscritti
Ogni iscritto e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari, nello specifico e' tenuto a: (1) contribuire, secondo le proprie possibilita' e disponibilita' alla vita del Movimento e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico; (2) tenere, nei confronti degli altri iscritti, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; (3) concorrere secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il Movimento; (4) versare la quota annuale di appartenenza entro i termini stabiliti dalla Segreteria politica; (5) accettare e rispettare le decisioni prese a maggioranza dagli Organi del Movimento e gli indirizzi politici dello stesso; (6) svolgere ogni attivita' che possa far aumentare la partecipazione al Movimento e incrementare il numero degli iscritti; (7) garantire l'unita' operativa del Movimento e astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa essere di danno al Movimento; (8) non rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Movimento o con quanto stabilito anche a maggioranza dagli organi del Movimento e' considerato fatto dannoso ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari. |
| | Art. 8.
Parita' di genere
Il Movimento si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica. Il Movimento promuove la parita' di genere negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. |
| | Art. 9.
Tutela delle minoranze
Il Movimento garantisce la tutela delle minoranze e l'assicurazione della loro presenza, ove formalmente costituite, in tutti gli organi collegiali, secondo un criterio proporzionale. |
| | Art. 10.
Sostenitori
La Segreteria politica puo' accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attivita' del Movimento e ne condividano i principi ispiratori e le finalita'. I sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attivita' del Movimento e partecipare alle sue iniziative. Su iniziativa della Segreteria politica possono essere invitati alle riunioni della Assemblea dei delegati e al Congresso nazionale, senza diritto di voto. |
| | Art. 11.
Organizzazione territoriale
Il «Rassemblement Valdôtain» promuove la partecipazione democratica e territoriale dei propri iscritti attraverso la costituzione di Sezioni locali del Movimento, strumenti fondamentali di cittadinanza attiva, di confronto e di realizzazione concreta dei principi e delle finalita' sanciti dal presente Statuto. Le Sezioni locali del Movimento possono essere costituite a livello comunale, intercomunale o corrispondente al territorio di una Unite' des Communes, previa delibera della Assemblea dei delegati su proposta della Segreteria politica, qualora ne facciano richiesta almeno tre iscritti dell'area geografica di riferimento Le Sezioni locali operano in piena coerenza con: (1) la linea politica e programmatica definita dagli Organi del Movimento; (2) i principi e le finalita' stabiliti dallo Statuto; (3) il coordinamento con la Segreteria politica, cui spettano le funzioni di indirizzo generale. Le Sezioni locali godono di autonomia organizzativa e di iniziativa, nei limiti del presente Statuto, e provvedono al proprio autofinanziamento attraverso attivita' coerenti con i principi del Movimento. In casi particolari, la Segreteria politica puo' autorizzare specifici contributi economici a sostegno di attivita' di rilievo generale. La Sezione locale si riunisce periodicamente nel proprio territorio o presso la sede del Movimento. Ogni riunione deve essere verbalizzata e il verbale trasmesso alla Segreteria politica. Ogni Sezione elegge, alla prima riunione, un Responsabile scelto tra i propri aderenti, la cui nomina deve essere ratificata dalla Segreteria politica. Il Responsabile rappresenta la Sezione locale e: (1) convoca e presiede le riunioni, favorendo la partecipazione degli iscritti; (2) coordina le attivita' e i progetti locali, in raccordo con la Segreteria politica; (3) cura l'organizzazione delle iniziative di autofinanziamento; (4) mantiene costante informazione con la Segreteria politica sull'andamento delle attivita'; (5) relaziona periodicamente alla Segreteria politica o, se richiesto, alla Assemblea dei delegati sulle attivita' della Sezione. Il Responsabile resta in carica due anni, salvo decadenza per inattivita' della Sezione o per mancata convocazione di riunioni e comunicazioni per un periodo superiore a tre mesi. Una Sezione locale puo' essere dichiarata sospesa quando: (1) non svolge attivita' o progetti nel proprio territorio; (2) non convoca riunioni ne' comunica con la Segreteria politica per oltre tre mesi. La chiusura o lo scioglimento di una Sezione locale possono avvenire su richiesta motivata di almeno il 50% dei suoi componenti, votata nella riunione successiva oppure con provvedimento della Segreteria politica, supportato da pronuncia del Collegio dei probiviri, in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o della linea politica del Movimento. In tali casi la Segreteria politica puo' nominare un Commissario, che assume le funzioni di Responsabile per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile, al fine di ristabilire il corretto funzionamento della Sezione o di gestirne la chiusura. Le Sezioni locali operano nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti; eventuali contestazioni sulla loro attivita' o sulla regolarita' delle loro decisioni possono essere sottoposte al Collegio dei probiviri. |
| | Art. 12.
Organi
Sono organi del Movimento «Rassemblement Valdôtain»: (1) il Congresso nazionale («Congres national»); (2) il Presidente del Movimento; (3) il Segretario politico; (4) il Segretario amministrativo; (5) la Segreteria politica («Bureau politique»); (6) l'Assemblea dei delegati («Assemblee des delegues»); (7) il Collegio dei probiviri; (8) l'Organo di Revisione contabile. |
| | Art. 13.
Il Congresso nazionale - Le Congres national
Il Congresso nazionale e' l'organo competente a: (1) definire la linea politica del Movimento; (2) definire gli indirizzi programmatici; (3) eleggere il Presidente nonche' il suo Vicepresidente; (4) eleggere il Segretario politico nonche' il suo Vicesegretario politico; (5) eleggere i membri dell'Assemblea dei delegati non gia' di diritto; (6) eleggere il Collegio dei probiviri; (7) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento, nel limite delle previsioni di cui all'articolo 27. Al Congresso nazionale partecipano gli iscritti e i sostenitori del Movimento. Il Congresso nazionale puo' essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria: (1) la seduta ordinaria e' convocata di norma una volta all'anno. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti della Segreteria politica, il Congresso nazionale puo' essere differito di un anno; (2) la seduta straordinaria puo' essere convocata su richiesta della Segreteria politica a maggioranza dei suoi componenti. Gli organi del Movimento sono eletti ogni due anni dal Congresso nazionale convocato in seduta ordinaria, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato preventivamente dall'Assemblea dei delegati. Il Congresso nazionale e' l'organo plenario e sovrano e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti. E' convocato dal Presidente del Movimento. Il Congresso nazionale, in sede di valida convocazione, elegge il proprio Presidente, su proposta della Segreteria politica, che ne dirige i lavori. Il Congresso nazionale decide a maggioranza dei voti espressi. Hanno diritto di voto gli iscritti che siano in regola, da almeno due mesi antecedenti la convocazione, con il tesseramento e con i versamenti dovuti al Movimento. Le decisioni devono essere adottate con voto palese, salvo le votazioni riguardanti nomine o persone, che devono essere espresse in forma anonima. E' ammesso il conferimento di deleghe di partecipazione, nel limite massimo di due deleghe per ciascun partecipante. I membri della Segreteria politica non possono raccogliere deleghe. Il Congresso nazionale e' validamente costituito quando partecipano - in proprio o per delega - la meta' piu' uno degli iscritti. Trascorsa mezz'ora dall'orario previsto nella convocazione, il Congresso nazionale si considera validamente costituito quando risultino presenti - in proprio o per delega - almeno un terzo degli iscritti. |
| | Art. 14.
Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente e' il garante dello Statuto e rappresenta legalmente il Movimento in tutte le sedi. Possono essere candidati ed eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente gli iscritti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti al Movimento da almeno diciotto mesi. Il Presidente e' eletto dal Congresso nazionale, convocato in seduta ordinaria, a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Contestualmente all'elezione del Presidente, il Congresso nazionale elegge il Vicepresidente, con votazione congiunta o mediante la medesima scheda di voto. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, sino alla successiva riunione del Congresso nazionale. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei delegati, ne stabilisce l'ordine del giorno e assicura il regolare svolgimento dei lavori nel rispetto dello Statuto. |
| | Art. 15.
Il Segretario e il Vicesegretario politico
Il Segretario politico rappresenta il «Rassemblement Valdôtain» e cura i rapporti con gli organismi politici, istituzionali, sociali ed economici a livello regionale, nazionale e sovranazionale. Possono essere candidati ed eletti alla carica di Segretario politico e di Vicesegretario politico gli iscritti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti al Movimento da almeno diciotto mesi. Il Segretario politico e' eletto dal Congresso nazionale, convocato in seduta ordinaria, a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Contestualmente all'elezione del Segretario politico, il Congresso nazionale elegge anche il Vicesegretario politico, con votazione congiunta o mediante la medesima scheda di voto. Il Vicesegretario politico collabora con il Segretario nelle attivita' di indirizzo e organizzazione e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, fino alla successiva riunione del Congresso nazionale. Il Segretario politico convoca e presiede la Segreteria politica, ne coordina i lavori e impartisce le direttive necessarie all'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi del Movimento. Una volta eletto, il Segretario politico nomina il Segretario amministrativo. |
| | Art. 16.
Il Segretario amministrativo
Il Segretario amministrativo e' nominato dal Segretario politico ai sensi dell'articolo 15, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. Il Segretario amministrativo, il cui ruolo ha carattere esecutivo, deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. Il Segretario amministrativo e' il responsabile dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, nonche' il soggetto preposto alla gestione di tutte le attivita' a questa annesse assicurandone il rispetto dei principi di economicita' ed equilibrio finanziario. Il Segretario amministrativo ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa, previa autorizzazione del Presidente, la prestazione di fidejussioni, avalli, e/o altre garanzie nell'interesse del «Rassemblement Valdôtain». Il Segretario amministrativo e' responsabile della predisposizione del rendiconto annuale di esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento. Il rendiconto annuale dovra' essere oggetto di presentazione all'Assemblea dei delegati e copia dovra' essere resa pubblica secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio dei partiti e movimenti politici. Il Segretario amministrativo e' responsabile della verbalizzazione e della conservazione degli atti degli Organi in cui si compone il Movimento. In caso di assenza o di qualsiasi impedimento il ruolo del Segretario amministrativo viene assunto da colui che, individuato all'interno della Segreteria politica, ne abbia le competenze. |
| | Art. 17.
La Segreteria politica - Bureau politique
La Segreteria politica si compone dei seguenti cinque membri: a) il Presidente del Movimento; b) il Vicepresidente del Movimento; c) il Segretario politico; d) il Vicesegretario politico; e) il Segretario amministrativo. La Segreteria politica deve riunirsi almeno una volta al mese con la finalita' di: a) concretizzare il programma politico e le attivita' nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso nazionale e dall'Assemblea generale dei delegati; b) coadiuvare il Segretario politico nei rapporti con le altre forze politiche; c) stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attivita' del Movimento; d) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie dell'Assemblea dei delegati che deve ratificare le decisioni entro quindici giorni; e) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari; f) determinare l'ammontare di eventuali indennita' e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonche' garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti. Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono partecipare alle riunioni della Segreteria politica senza diritto di voto. I membri della Segreteria politica che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica. La loro sostituzione e' deliberata dall'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica, entro dieci giorni dalla dichiarazione di decadenza. |
| | Art. 18.
L'Assemblea dei delegati - L'Assemblee des delegues
L'Assemblea dei delegati e' composta da quindici membri, cosi' individuati: a) tutti i cinque membri della Segreteria politica, di diritto; b) dieci membri ulteriori, dei quali fanno parte di diritto sino a tre eletti del Movimento nelle istituzioni regionali, nazionali o europee (Consiglio regionale, Parlamento nazionale, Parlamento europeo). Qualora gli eletti siano piu' di tre, essi individuano al loro interno, con procedura concordata e comunicata al Congresso nazionale, i tre componenti che entrano di diritto nell'Assemblea dei delegati; i restanti posti, fino al totale di dieci componenti, sono eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti in regola con il tesseramento e con i versamenti dovuti al Movimento, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale. Qualora uno o piu' componenti dell'Assemblea dei delegati cessino dal loro incarico o vengano meno per cause sopraggiunte, la Segreteria politica provvede a integrarli temporaneamente nominando uno o piu' iscritti in regola con il presente Statuto, sino all'individuazione del nuovo titolare secondo le previsioni del presente articolo. I membri dell'Assemblea dei delegati che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica. La loro sostituzione e' deliberata dall'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica, entro dieci giorni dalla dichiarazione di decadenza. Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono comunque partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei delegati senza diritto di voto. L'Assemblea dei delegati e' convocata e presieduta dal Presidente del Movimento e provvede a: a) approvare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto di esercizio e lo stato patrimoniale, assumendone la responsabilita'; b) elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. L'Assemblea, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti, dei criteri di rappresentanza territoriale e dei profili personali; c) deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilita', dimissioni o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Congresso nazionale; d) verificare e determinare eventuali finalita' politiche o ideali contrastanti con lo Statuto e con le deliberazioni degli organi del Movimento; e) indire il Congresso nazionale e approvarne il relativo regolamento; f) provvedere alla cooptazione del Segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessita'; g) deliberare sul trasferimento dell'indirizzo della sede legale. L'Assemblea dei delegati, entro trenta giorni dal proprio insediamento, attribuisce ai propri membri, su proposta della Segreteria politica, specifiche deleghe tematiche o organizzative, tra cui, in particolare, la Sezione giovanile, la Sezione femminile e la Sezione Propaganda, assicurando il coordinamento e la promozione delle rispettive attivita'. |
| | Art. 19.
Trasparenza e tutela dei dati personali
Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il segretario amministrativo pubblica, ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto di esercizio del Movimento corredato dalla propria relazione di esercizio del legale rappresentante ai sensi delle vigenti norme, nonche' la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del bilancio di previsione. Tutti i dati pubblicati sul sito del Movimento o diversamente divulgati sono esclusivamente quelli di coloro che hanno prestato il loro consenso in conformita' a quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (reg. 2016/679/UE - GDPR). Tutte le attivita' amministrative del Movimento dovranno essere effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti che mirano a proteggere la riservatezza dei dati personali nonche' in maniera tale da garantire la massima trasparenza. |
| | Art. 20.
Il Collegio dei probiviri
Composizione e durata. Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale, e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Movimento. Il Presidente del Collegio e' eletto a maggioranza tra i membri effettivi. Competenze generali. Il Collegio dei Probiviri decide su ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e su ogni altra questione ad esso demandata dall'Assemblea dei delegati o, in caso di urgenza, dalla Segreteria politica. Il Collegio: a) garantisce il rispetto delle regole della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; b) si pronuncia sulle questioni concernenti l'elezione e il corretto funzionamento degli organi del Movimento; c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto o dei regolamenti; d) verifica la conformita' delle candidature ai criteri previsti dallo Statuto; e) decide sulle controversie tra iscritti e/o tra iscritti e il Movimento; f) delibera l'espulsione degli iscritti condannati per reati incompatibili, in modo sostanziale, con le finalita' e gli obiettivi del Movimento. Validita' delle deliberazioni. Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Avvio del procedimento. Il Collegio procede esclusivamente a seguito di deferimento scritto presentato da qualunque iscritto o da un organismo rappresentativo del Movimento; puo', altresi', procedere d'ufficio in caso di violazioni manifeste. Le contestazioni devono essere formulate in modo chiaro e puntuale e presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. Contestazione degli addebiti e diritto di difesa. Il Presidente del Collegio contesta per iscritto, mediante lettera raccomandata, gli addebiti all'iscritto interessato. E' garantito il diritto di difesa, sulla base dei principi della contestazione specifica degli addebiti e del contraddittorio. L'iscritto puo' presentare le proprie deduzioni per iscritto entro quindici giorni; di tali deduzioni e' redatto verbale controfirmato dall'interessato. Decisione del Collegio e tipologia delle sanzioni. Il Collegio adotta la decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza o entro sessanta giorni in caso di procedimento avviato d'ufficio. Il procedimento si conclude con un provvedimento motivato che puo' consistere in: a) archiviazione; b) richiamo scritto: dichiarazione motivata di biasimo per lievi trasgressioni; c) rimozione dagli incarichi; d) sospensione temporanea: irrogata per trasgressioni ai doveri morali e politici; non puo' superare i dodici mesi; e) espulsione: adottata per gravi violazioni dei doveri morali e politici o per condanne penali incompatibili con le finalita' del Movimento. I provvedimenti sono comunicati alla Segreteria politica. Comunicazioni e notifiche. Le decisioni del Collegio sono adottate in forma scritta e motivata, e sono notificate all'interessato. Impugnazioni. L'interessato puo' proporre ricorso avverso la decisione del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il ricorso e' presentato alla Segreteria politica, che, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, decide in via definitiva entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. |
| | Art. 21.
Organo di Revisione contabile
Il Movimento affida il compito della revisione legale dei conti ad un professionista o ad una societa' dotata dei requisiti di legge. La scelta dell'Organo di Revisione contabile e' affidata all'Assemblea dei delegati su proposta del Segretario politico sentito il Segretario amministrativo. L'Organo di Revisione contabile relaziona all'Assemblea dei delegati in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. L'incarico e' oneroso e richiede la terzieta' tra lo stesso ed il Movimento. |
| | Art. 22.
Candidature
Le liste dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, al Consiglio regionale e ai Consigli comunali sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica. Le candidature o le autocandidature sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore eta', privilegiando gli iscritti che si sono impegnati all'interno del Movimento (partecipazione ai gruppi territoriali, commissioni o altri impegni) e la territorialita' del candidato quando si tratta di elezione di carattere comunale. L'Assemblea dei delegati affida al Collegio dei probiviri in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente articolo. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte dell'Assemblea dei delegati. Il Collegio dei probiviri decide entro le successive quarantotto ore; il giudizio e' inappellabile. |
| | Art. 23.
Fonti di finanziamento, trasparenza e tutela dei dati personali
Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il Segretario amministrativo, pubblica ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto del Movimento. Le entrate del Movimento derivano: a) dalle quote ordinarie degli iscritti; b) da iniziative di autofinanziamento promosse dai tesserati; c) dai contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone e soggetti organizzati e non, che decidano in tal senso; d) dalle somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale; e) dal contributo previsto sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta sia essa elettiva o di nomina; f) da ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. Il sostegno alle attivita' promosse dal Movimento viene deliberato dal Comitato centrale, tenendo conto del numero degli iscritti, delle quote versate e delle eventuali scadenze o manifestazioni legate al territorio. Nel provvedimento di assegnazione delle somme all'attivita' designata, sono indicate le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione. |
| | Art. 24.
Scioglimento
Lo scioglimento del «Rassemblement Valdôtain» puo' avvenire con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, previo parere del Congresso nazionale. L'Assemblea dei delegati decide con proprio provvedimento motivato la destinazione del patrimonio del Movimento. |
| | Art. 25.
Disposizioni attuative
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia di associazioni di diritto comune. |
| | Art. 26. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni)
E' vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi o riserve di capitale o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento del Movimento per qualunque causa, ogni decisione sul patrimonio viene deliberata dall'Assemblea dei delegati e sottoposta all'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La redazione del rendiconto annuale deve seguire i principi della chiarezza, veridicita' e correttezza e trasparenza, da rappresentare la situazione economico-finanziaria del Movimento nella sua realta'. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili. |
| | Art. 27.
Modifiche allo statuto, al simbolo e alla denominazione del movimento
Le proposte di modifica dello Statuto, del simbolo o della denominazione del Movimento sono presentate al Congresso nazionale dal Presidente o dal Segretario politico, previa illustrazione alla Segreteria politica e all'Assemblea dei delegati. Il Congresso nazionale delibera sulle modifiche allo Statuto, al simbolo e alla denominazione con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto. Ogni modifica allo Statuto, al simbolo o alla denominazione richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Partiti Politici, istituita dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e' deliberata dall'Assemblea dei delegati con maggioranza semplice ed e' immediatamente efficace. Tutte le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, del simbolo o della denominazione del Movimento sono adottate mediante atto pubblico; le sedute del Congresso nazionale o dell'Assemblea dei delegati aventi all'ordine del giorno tali modifiche si tengono pertanto con atto pubblico. |
| |
|
|