Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2026, n. 30
Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 8);
Vista la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);
Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformita' e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilita';
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1:
1) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;»;
2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:
«n-quater) "asserzione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di societa' o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure e' meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
n-quinquies) "asserzione ambientale generica": qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilita' e la cui specificazione non e' fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
n-sexies) "etichetta di sostenibilita'": qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualita' o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale;
n-septies) "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa e' conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilita' e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, e' aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformita' ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilita' da parte dell'operatore economico in caso di non conformita' ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformita' dell'operatore economico ai requisiti del sistema e' oggetto di una procedura obiettiva ed e' svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;
n-octies) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualita' ecologica di tipo I in conformita' della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;
n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
n-decies) "aggiornamento del software": un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalita';
n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinche' il bene funzioni come previsto;
n-duodecies) "funzionalita'": la capacita' del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o la riciclabilita', l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;»;
2) al comma 2, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
«b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, cosi' come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;
b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o la riciclabilita', dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, cosi' come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;
d) all'articolo 23, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita' che non e' basata su un sistema di certificazione o non e' stabilita da autorita' pubbliche;»;
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non e' in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attivita' del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attivita' del professionista;
d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;»;
3) dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;»;
4) dopo la lettera bb-quater) sono aggiunte le seguenti:
«bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software incidera' negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalita';
bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilita', nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilita' del bene siano a disposizione del professionista;
bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilita' in termini di tempo o intensita' d'uso;
bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo e';
bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
bb-undecies) non informare che la funzionalita' di un bene sara' compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verifichera'.»;
e) all'articolo 45, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»;
2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) "garanzia commerciale di durabilita'": una garanzia commerciale di durabilita' del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore e' responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilita' in conformita' all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita';
p-ter) "durabilita'": la capacita' dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p-quater) "indice di riparabilita'": indice che esprime l'idoneita' di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
p-quinquies) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalita';»;
f) all'articolo 48, comma 1:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;»;
2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;
e-quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;
3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;
h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilita', il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformita' dei beni, informazioni sulla disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»;
g) all'articolo 49, comma 1:
1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) le modalita' di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;»;
2) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;»;
3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;
n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;
4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;
«v-ter) se la lettera v-bis) non e' applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilita', il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformita' del bene, informazioni sulla disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;
h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;
i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV, all'articolo 66 e' anteposto il seguente:
«Art. 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.
2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies, parte 2.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.»;
l) dopo l'allegato II-septies, e' aggiunto l'allegato II-octies di cui all'allegato A al presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti
dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del
codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di
pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui
all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le
sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'allegato A, numero 8), della
legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145
del 25 giugno 2025:
«Omissis.
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le
direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione
verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del
SEE)
Omissis.».
- La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005 Serie L 149/22.
- Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio
di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 gennaio 2010 Serie L 27/1.
- La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 novembre 2011 Serie L 304/64.
- La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 maggio 2019 Serie L 136/28.
- La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le
direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione
verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
sleali e dell'informazione e' pubblicata nella G.U.U.E 6
marzo 2024 Serie L.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della
Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e
al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale
di conformita' e dell'etichetta armonizzata per la garanzia
commerciale di durabilita' e' pubblicato nella G.U.U.E. 2
ottobre 2025 Serie L.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145,
recante: «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla
pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207
del 6 settembre 2007.
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21,
recante: «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti
dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE
e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e
97/7/CE» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 58 del
11 marzo 2014.
- Il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di
beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 25
novembre 2021.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 18, 21, 22, 23,
45, 48, 49, 51, comma 2, del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 18 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per:
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua
attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio,
compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto
digitale, nonche' i diritti e gli obblighi;
c-bis) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da
assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando
sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora,
o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto
digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento
delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi
digitali");
3) gli animali vivi;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori" (di seguito denominate: "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) "microimprese": entita', societa' o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attivita' economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita'
del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una
normativa che non e' imposta dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato
membro e che definisce il comportamento dei professionisti
che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a
una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di
condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado
della specifica competenza ed attenzione che
ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di
attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale
indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in
forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la
comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di
una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la
decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare
o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni,
se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un
prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto
contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo'
portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi
dal compierla;
n) "professione regolamentata": attivita'
professionale, o insieme di attivita' professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali.
n-bis) "classificazione": rilevanza relativa
attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o
comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi
tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o
comunicazione;
n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza
un software, compresi siti web, parte di siti web o
un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
che permette ai consumatori di concludere contratti a
distanza con altri professionisti o consumatori.
n-quater) "asserzione ambientale": nel contesto
di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o
rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma
del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi
forma, compresi testi e rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi
di societa' o nomi di prodotti, che asserisce o implica che
un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore
economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente
oppure e' meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri
prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori
economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso
del tempo;
n-quinquies) "asserzione ambientale generica":
qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in
forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non
inclusa in una etichetta di sostenibilita' e la cui
specificazione non e' fornita in termini chiari ed evidenti
tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
n-sexies) "etichetta di sostenibilita'":
qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualita' o
equivalente, pubblico o privato, avente carattere
volontario, che mira a distinguere e promuovere un
prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue
caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe,
esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto
dell'Unione europea o nazionale;
n-septies) "sistema di certificazione": un
sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un
prodotto, un processo o un'impresa e' conforme a
determinati requisiti, che consente l'uso di una
corrispondente etichetta di sostenibilita' e le cui
condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al
pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni
trasparenti, eque e non discriminatorie, e' aperto a tutti
gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi
ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal
titolare dello stesso in consultazione con gli esperti
pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare
i casi di non conformita' ai requisiti del sistema e
prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta
di sostenibilita' da parte dell'operatore economico in caso
di non conformita' ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformita'
dell'operatore economico ai requisiti del sistema e'
oggetto di una procedura obiettiva ed e' svolto da un terzo
la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare
del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su
norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o
nazionali;
n-octies) "eccellenza riconosciuta delle
prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema
nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualita'
ecologica di tipo I in conformita' della norma EN ISO
14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri,
oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai
sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto
dell'Unione europea;
n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni di
mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni
attraverso un uso normale;
n-decies) "aggiornamento del software": un
aggiornamento necessario per mantenere conformi agli
articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi
digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso
un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento
delle funzionalita';
n-undecies) "materiali di consumo": componente di
un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che
deve essere sostituito o reintegrato affinche' il bene
funzioni come previsto;
n-duodecies) "funzionalita'": la capacita' del
bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione
del suo scopo.».
«Art. 21 (Azioni ingannevoli). - 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,
quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche
ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi
alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o
la riciclabilita', l'assistenza post-vendita al consumatore
e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita'
allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione,
l'origine geografica o commerciale o i risultati che si
possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli
effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta'
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del
presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce
o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di
commercializzazione del prodotto che ingenera confusione
con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri
segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la
pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing che
promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea,
come identico a un bene commercializzato in altri Stati
membri, mentre questo bene ha una composizione o
caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove
cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.
b-ter) a formulazione di un'asserzione ambientale
relativa a prestazioni ambientali future senza includere
impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e
verificabili stabiliti in un piano di attuazione
dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e
con scadenze precise, cosi' come altri elementi pertinenti
necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione
delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un
terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a
disposizione dei consumatori;
b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i
consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle
caratteristiche del prodotto o dell'impresa.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E' considerata scorretta la pratica
commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto
corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi.
Art. 22 (Omissioni ingannevoli). - 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di
cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per
prendere una decisione consapevole di natura commerciale e
induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata
un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1,
tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non
indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora
questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la
pratica commerciale imponga restrizioni in termini di
spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata
un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette
restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono
considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le
informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti
dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove
questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico
e l'identita' del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la
natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna ed
esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi
imposti dalla diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se
il terzo che offre i prodotti e' un professionista o meno,
sulla base della dichiarazione del terzo stesso al
fornitore del mercato online.
4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la
possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti
diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto
forma di parola chiave, frase o altri dati,
indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi
effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le
informazioni generali, rese disponibili in un'apposita
sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e
facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati
i risultati della ricerca, in merito ai parametri
principali che determinano la classificazione dei prodotti
presentati al consumatore come risultato della sua ricerca
e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad
altri parametri. Il presente comma non si applica ai
fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi
dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150
del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1,
gli obblighi di informazione, previsti dal diritto
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali,
compresa la pubblicita' o la commercializzazione del
prodotto.
5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle
recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate
rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il
professionista garantisce che le recensioni pubblicate
provengano da consumatori che hanno effettivamente
acquistato o utilizzato il prodotto.
5-ter) Quando il professionista fornisce un servizio di
raffronto fra prodotti e comunica al consumatore
informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o
sugli aspetti relativi alla circolarita', quali la
durabilita', la riparabilita' o la riciclabilita', dei
prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate
rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui
prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti,
cosi' come sulle misure predisposte per tenere aggiornate
le informazioni.».
«Art. 23 (Pratiche commerciali considerate in ogni
caso ingannevoli). - 1. Sono considerate in ogni caso
ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte
di un professionista, di essere firmatario di un codice di
condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di
qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione;
b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita' che
non e' basata su un sistema di certificazione o non e'
stabilita da autorita' pubbliche;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice
di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di
altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un
professionista, le sue pratiche commerciali o un suo
prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da
un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica
per la quale il professionista non e' in grado di
dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni
ambientali pertinenti all'asserzione;
d-ter) formulare un'asserzione ambientale
concernente il prodotto nel suo complesso o l'attivita' del
professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto
un determinato aspetto del prodotto o uno specifico
elemento dell'attivita' del professionista;
d-quater) asserire, sulla base della compensazione
delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha
un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in
termini di emissioni di gas a effetto serra;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di
ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per
ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
da un altro professionista quei prodotti o prodotti
equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della
pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato
ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o
di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,
oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un
campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il
prodotto sara' disponibile solo per un periodo molto
limitato o che sara' disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a
consumatori con i quali il professionista ha comunicato
prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa
dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il
professionista e' stabilito e poi offrire concretamente
tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo
impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare
comunque l'impressione che la vendita del prodotto e'
lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori
dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta
fatta dal professionista;
l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul
mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti
appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto
distintivo dell'offerta del professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per
promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione
siano stati sostenuti dal professionista senza che cio'
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a
una ricerca online del consumatore senza che sia
chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario
a pagamento o pagamento specifico per ottenere una
classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali
risultati;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per
quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello
fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di
promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore
fornisce un contributo in cambio della possibilita' di
ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il
professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o
traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare
la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un
prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o
malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle
condizioni di mercato o sulla possibilita' di ottenere il
prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si
organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire
i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza
alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento
di prezzo rispetto al normale costo necessario per
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi
recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura
o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,
contrariamente al vero, al consumatore di aver gia'
ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente
al vero, che il professionista non agisce nel quadro della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come
consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che
i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano
disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
venduto il prodotto.
bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per
eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti
utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi
limite imposto riguardo al numero di biglietti che una
persona puo' acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
all'acquisto di biglietti;
bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto
sono inviate da consumatori che hanno effettivamente
utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure
ragionevoli e proporzionate per verificare che le
recensioni provengano da tali consumatori;
bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona
giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori
false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni
in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti
sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.
bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto
che un dato aggiornamento del software incidera'
negativamente sul funzionamento di beni che comprendono
elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei
servizi digitali;
bb-sexies) presentare come necessario un
aggiornamento del software che si limita a migliorare
alcune caratteristiche di funzionalita';
bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale
relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta
per limitarne la durabilita', nonostante le informazioni
sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilita'
del bene siano a disposizione del professionista;
bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni
d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilita'
in termini di tempo o intensita' d'uso;
bb-novies) presentare il bene come riparabile
quando non lo e';
bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o
reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto
sarebbe necessario per motivi tecnici;
bb-undecies) non informare che la funzionalita' di un
bene sara' compromessa dall'utilizzo di materiali di
consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal
produttore originale, o asserire falsamente che tale
compromissione si verifichera'.».
«Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da
I a IV del presente capo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
b-bis) "produttore": il fabbricante di un bene,
l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore
apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno
distintivo;
c) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da
assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando
sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora,
o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto
digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento
delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con
elementi digitali");
3) gli animali vivi;
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del
consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in
base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
d-bis) "dato personale": dato personale quale
definito dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016;
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in
base al quale il professionista trasferisce o si impegna a
trasferire la proprieta' di beni al consumatore, inclusi i
contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto
diverso da un contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio,
compreso un servizio digitale, al consumatore;
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto
concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro
di un regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea
del professionista e del consumatore, mediante l'uso
esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali
commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e
il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai
locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del
consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza
immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato
personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai
locali del professionista, alla presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale
organizzato dal professionista e avente lo scopo o
l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita
al dettaglio in cui il professionista esercita la sua
attivita' su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita
al dettaglio in cui il professionista esercita la propria
attivita' a carattere abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta
al consumatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti
in formato digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di
natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi
pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o
servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che
partecipano o cui e' data la possibilita' di partecipare
all'asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui
l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un
professionista o di un produttore (il "garante"), assunto
nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle
caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
della conclusione del contratto;
p-bis) "garanzia commerciale di durabilita'": una
garanzia commerciale di durabilita' del produttore di cui
all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il
produttore e' responsabile direttamente nei confronti del
consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni
nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia
commerciale di durabilita' in conformita' all'articolo
135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita';
p-ter) "durabilita'": la capacita' dei beni di
mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni
attraverso un uso normale;
p-quater) "indice di riparabilita'": indice che
esprime l'idoneita' di un bene ad essere riparato sulla
base di requisiti armonizzati stabiliti a livello
dell'Unione europea;
p-quinquies) "aggiornamento del software":
aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di
sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo
130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti
elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali,
compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un
aggiornamento delle funzionalita';
Omissis.».
«Art. 48 (Obblighi d'informazione nei contratti
diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei
locali commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto diverso da un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e
comprensibile, qualora esse non siano gia' apparenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o
servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o
servizi;
b) l'identita' del professionista, l'indirizzo
geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono e,
ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identita' del professionista per conto del
quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo
delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi
comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e,
se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione,
consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalita' di pagamento,
consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare
il servizio e il trattamento dei reclami da parte del
professionista;
e) un promemoria dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per i beni e dei suoi elementi
principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi
dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso
armonizzato di cui all'articolo 65-ter;
e-bis) se il produttore offre al consumatore una
garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi,
che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata
superiore a due anni e mette tali informazioni a
disposizione dell'operatore economico, l'informazione che
tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della
garanzia legale di conformita', in modo visibile, mediante
l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi
digitali;
e-quater) se applicabili, l'esistenza e le
condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie
commerciali;
e-quinquies) per i beni comprendenti elementi
digitali, per i contenuti digitali e per i servizi
digitali, se il produttore o il fornitore mette a
disposizione dell'operatore economico le informazioni, il
periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con
riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se
il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del
contratto;
g) se applicabile, la funzionalita' dei beni con
elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi
digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
h) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita'
pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista
sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente
attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili;
h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita'
dei beni;
h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e a
condizione che il produttore metta le informazioni a
disposizione dell'operatore economico, informazioni
concernenti la disponibilita', il costo stimato e la
procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari
per mantenere la conformita' dei beni, informazioni sulla
disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la
manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla
riparazione;
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di
cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di
cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano
transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente
al momento della loro conclusione.
4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o
mantenere obblighi aggiuntivi di informazione
precontrattuale per i contratti ai quali si applica il
presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli da 6 a 12 del presente Codice.
Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni
seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o
servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o
servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo
elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce
qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che
garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una
corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei
relativi messaggi, su un supporto durevole, il
professionista deve fornire anche le informazioni relative
a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione
forniti dal professionista devono consentire al consumatore
di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente
con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo' indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del
professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi
comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
servizi comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro
costo oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale
include i costi totali per periodo di fatturazione; quando
tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa
fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili
totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalita' di calcolo del prezzo;
e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo
e' stato personalizzato sulla base di un processo
decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di
comunicazione a distanza per la conclusione del contratto
quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
g) le modalita' di pagamento, consegna, incluse ove
disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente,
esecuzione, la data entro la quale il professionista si
impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se
del caso, il trattamento dei reclami da parte del
professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il
modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se
del caso, le informazioni circa l'esistenza e la
collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo
54-bis;
i) se applicabile, l'informazione che il
consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione
dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a
distanza qualora i beni per loro natura non possano essere
normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi
dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8,
egli e' responsabile del pagamento al professionista di
costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore
non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le
circostanze in cui il consumatore perde il diritto di
recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per i beni e dei suoi elementi
principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi
dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso
armonizzato di cui all'articolo 65-ter;
n-bis) se il produttore offre al consumatore una
garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi,
che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata
superiore a due anni e mette tali informazioni a
disposizione dell'operatore economico, l'informazione che
tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della
garanzia legale di conformita', in modo visibile, mediante
l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi
digitali;
n-quater) per i beni comprendenti elementi
digitali, per i contenuti digitali o per i servizi
digitali, se il produttore o il fornitore mette a
disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il
periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con
riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni
dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti,
come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del
presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se
del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se
il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal
contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi
del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di
depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' dei beni con
elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi
digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
u) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita'
pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista
sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente
attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di
un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista e' soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita'
dei beni;
v-ter) se la lettera v-bis) non e' applicabile e a
condizione che il produttore metta tali informazioni a
disposizione del professionista, informazioni concernenti
la disponibilita', il costo stimato e la procedura di
ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere
la conformita' del bene, informazioni sulla disponibilita'
di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e
informazioni sulle restrizioni alla riparazione.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di
cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di
cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere
sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i)
e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo
sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il
professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione
di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato
dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I
riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni
nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I,
parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di
recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52,
comma 1-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte
integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di
informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di
cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione
dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non
deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni
di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo
richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella
presente sezione si aggiungono agli obblighi di
informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione
aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso
di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio
delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento
degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione
incombe sul professionista.».
«Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a
distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza
il professionista fornisce o mette a disposizione del
consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma
1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella
misura in cui dette informazioni sono presentate su un
supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere
concluso con mezzi elettronici impone al consumatore
l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo
49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente
prima che il consumatore inoltri l'ordine. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione
analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con
obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente
inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica
l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista
non osserva il presente comma, il consumatore non e'
vincolato dal contratto o dall'ordine.
Omissis.».
 
Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera lb)

«Allegato II-octies
Parte 1

AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'

Parte di provvedimento in formato grafico
Parte 2

ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITA'

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio