| Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
| DECRETO 27 gennaio 2026 |
| Istituzione e accreditamento dell'universita' non statale legalmente riconosciuta denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies». |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull'istruzione superiore) e in particolare, la Sezione IV del titolo I, relativo alle universita' e agli istituti superiori liberi; Visto la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa al finanziamento delle universita' non statali legalmente riconosciute; Visto l'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo, fra l'altro, all'istituzione di nuove universita' non statali legalmente riconosciute nell'ambito della programmazione triennale delle universita', il quale prevede che l'istituzione di nuove universita' non statali, legalmente riconosciute, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale viene disposta con decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle universita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia azionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i relativi decreti attuativi ed in particolare l'art. 5, comma 2, «Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n. 19, recante la previsione di un sistema di accreditamento delle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede, all'art. 7, comma 6, che il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989, adottato in attuazione dell'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 7/2005, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2019/2021, e, in particolare, l'art. 6 (Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi), il quale prevede al comma 3 che «Le proposte di istituzione di nuove universita' non statali, purche' finalizzate all'innalzamento della qualita' del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio gia' attivi nel raggio di almeno 200 km, e comunque con l'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunita' dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresi' il parere delle regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria; c) piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell'attivita', anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento iniziale, dell'universita' e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'universita' non statale legalmente riconosciuta. Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero esclusivamente con modalita' telematica che sara' attiva a decorrere dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione. Con provvedimento della competente Direzione generale, pubblicato sul sito internet del Ministero, sono definite le indicazioni operative per l'invio delle predette istanze e la documentazione da allegare. Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR e tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio...»; Visto il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, n. 147, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle domande per la istituzione delle nuove universita' non statali ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, prot. n. 989; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, con il quale sono stati definiti i criteri e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio che hanno trovato applicazione ai fini della presentazione delle istanze di nuove universita' non statali per il triennio 2019-2021; Vista l'istanza presentata dalla Neuro Education S.p.a., quale ente promotore di una nuova universita' non statale legalmente riconosciuta, denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Medical Sciences and Technologies» con sede in Pozzilli (Isernia) e il seguente corso di studio LM-55 Scienze cognitive - Scienze cognitive e studi sulla mente; Vista la nota ministeriale n. 9450 del 18 agosto 2020, con la quale e' stato comunicato il rigetto dell'istanza presentata, in quanto relativa a un solo corso di laurea magistrale e con la mancanza dell'offerta formativa di corsi di laurea, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 6 del DM n. 989/2019, che prevede che l'offerta formativa proposta sia relativa a «corsi di laurea e corsi di laurea magistrale»; Considerato che avverso il predetto provvedimento e' stato proposto, in data 9 settembre 2020, ricorso al Tribunale amministrativo regionale Lazio con sospensiva dal soggetto promotore, conclusosi, con il rigetto dello stesso; Vista la sentenza del CdS n. 3298 del 27 aprile 2022, con la quale, in riforma della precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9543 del 7 settembre 2021, e' stato accolto il ricorso proposto dal soggetto promotore e, per l'effetto, annullato il provvedimento di rigetto n. 9450/2020; Considerato che si e' data esecuzione alla sopraindicata sentenza n. 3298/2022 chiedendo all'ANVUR, con nota del 13 settembre 2022, n. 10959, di esprimere il proprio parere secondo quanto indicato nella medesima; Visto il parere non favorevole espresso dall'ANVUR con delibere del 21 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023 (nn. 262 e 9), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, con riferimento sia: A. alla sostenibilita' complessiva dell'istanza; B. alla insussistenza del requisito minimo previsto dall'art. l'art. 6, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale n. 989/2019, relativo alla presenza di un'offerta formativa composta da un solo corso di laurea magistrale e non anche da un corso di laurea triennale. Tenuto conto delle controdeduzioni rese dal soggetto promotore Neuro Education S.p.a. a seguito del preavviso di rigetto ministeriale, con le quali quest'ultimo si e', fra l'altro, reso disponibile a integrare l'istanza presentata con il corso di laurea in L - Sc. Mat. - scienza dei materiali, in collaborazione con altri atenei; Considerato che, conseguentemente, e' stato chiesto all'ANVUR di esprimere il proprio parere: A. in ordine alla sostenibilita' dell'iniziativa con riferimento all'unico corso di laurea magistrale contenuto nell'istanza originaria, alla luce dei chiarimenti e della ulteriore documentazione presentata dal promotore Neuro Education S.p.a.; B. in caso di valutazione positiva relativamente al punto A, con riferimento al corso di laurea a seguito di successiva integrazione dell'istanza originaria; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, come modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, con il quale sono stati definiti i criteri e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio in sostituzione del decreto ministeriale n. 6/2019; Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR con delibera del 6 agosto 2025 (n. 181), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, in ordine alla sostenibilita' dell'iniziativa di una nuova universita' non statale denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Medical Sciences and Technologies» con riferimento al corso di laurea magistrale contenuto nell'istanza originaria; Vista la nota ministeriale n. 10439 del 28 agosto 2025, con la quale e' stato consentito al soggetto promotore di integrare la proposta presentata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, con riferimento al corso di laurea; Considerato che il soggetto promotore Neuro Education S.p.a. ha provveduto a integrare l'istanza con il corso di laurea in scienza dei materiali (L-Sc. Mat.); Considerato il parere del CUN, espresso nell'adunanza del 25 settembre 2025, limitatamente al regolamento didattico di ateneo -parte generale; Considerato l'ulteriore parere del CUN in data 16 ottobre 2025, in merito agli ordinamenti didattici dei corsi di studio; Visto il parere favorevole espresso, da ultimo, dal CUN nell'adunanza del 5 novembre 2025 in merito al Corso di studio in scienza dei materiali (L-Sc. Mat.); Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR con delibera n. 318 del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, in ordine al nuovo corso di laurea triennale in Scienza dei materiali (L-Sc. Mat.) e alla sostenibilita' complessiva della proposta di istituzione della nuova universita' non statale Unineuromed; Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento delle universita' del Molise espresso in data 20 maggio 2020 e in data 30 ottobre 2023; Visto lo statuto del soggetto promotore, cosi' come in ultimo modificato in data 30 dicembre 2025 relativamente alla denominazione dell'ateneo modificata in Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies; Visto il decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023; Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2024-2026; Ritenuto che la sopraindicata istanza di istituzione di una nuova universita' non statale risulta adeguata rispetto agli obiettivi di innalzamento della qualita' del sistema universitario previsti dal decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' dai successivi decreti ministeriali n. 289/2021 e n. 773/2024; Considerato che il decreto ministeriale n. 989/2019, all'art. 6, comma 4, prevede che le universita' non statali istituite e accreditate in attuazione dello stesso decreto «possono richiedere il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attivita', di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a "soddisfacente" e conservando tale giudizio nelle successive valutazioni»; Considerato che il decreto ministeriale n. 1154/2021, come modificato dal decreto ministeriale n. 1835/2024 prevede all'art. 4, comma 3, la possibilita' di accreditamento di nuovi corsi di studio «anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'Allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A» e che «non si puo' in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un terzo dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'ateneo»;
Decreta:
Art. 1
1. Su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono disposti l'istituzione e l'accreditamento iniziale dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies» con sede a Pozzilli (Isernia) (promotore: Neuro Education S.p.a.), con i seguenti corsi di studio: a) Corso di laurea in scienza dei materiali (cl. L-Sc. Mat.); b) Corso di laurea magistrale in scienze cognitive e studi sulla mente (cl. LM 55). 2. I corsi di studio di cui al comma 1 possono essere attivati a decorrere dall'a.a. 2026/2027 sulla base dei piani di raggiungimento, entro la durata normale dei corsi, dei requisiti minimi di docenza necessari all'accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021. Fino al conseguimento dei piani di raggiungimento per tali corsi, non possono essere accreditati ulteriori corsi di studio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 1154/2021. |
| | Statuto dell'universita'
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto. L'universita' e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale per i corsi autorizzati di cui all'art. 1, nonche' per gli ulteriori corsi accreditati dal Ministero ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 1, comma 2. |
| | Art. 3
1. Al termine del primo triennio di attivita' l'ANVUR procede alla verifica delle attivita' dell'universita', valutando altresi' la sostenibilita' complessiva dell'offerta formativa attivata. Al termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo ai fini della conferma dell'accreditamento iniziale e dell'accreditamento periodico della sede e dei corsi. 2. La durata massima dell'accreditamento periodico e' di cinque anni per la sede e di tre anni per i corsi di studio. La durata dell'accreditamento periodico puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse a seguito delle attivita' di verifica e di monitoraggio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1154/2021 e successive modifiche e integrazioni. Ove l'entita' e la gravita' delle criticita' riscontrate sulla sede o sui corsi di studio determinino un giudizio «non soddisfacente», con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, se ne dispone la revoca dell'accreditamento e la soppressione. 3. Il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 puo' essere attribuito all'universita' solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attivita', di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a «soddisfacente» ed a condizione che tale giudizio sia conservato nelle successive valutazioni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 195 |
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