| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| DECRETO 13 gennaio 2026 |
| Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025. |
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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; Visto l'art. 45 del citato codice di protezione civile con cui e' istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice; Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»; Visto in particolare l'art. 2, commi da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per euro 20 milioni il citato Fondo regionale di protezione civile; Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla lettera a), la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali nonche', alla lettera b), la destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Considerato che il comma 6 del citato art. 2 prevede che la quota del 40 per cento, di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonche' dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base di tali criteri, la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse; Considerato che il comma 7 del citato art. 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, vengano disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i termini e le modalita' di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), nonche' la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al sopra citato art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2025; Considerato che dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95/2025 alcune regioni hanno provveduto o stanno provvedendo a dichiarare lo stato di emergenza per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018, sulla base dei rispettivi ordinamenti; Tenuto conto che le risorse di cui al presente decreto hanno natura di concorso per gli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti derivanti dalla dichiarazione del citato stato di emergenza regionale e prioritariamente relativi: a) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Assegnazione risorse
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il 60% delle risorse di cui all'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 95/2025, pari a 12 milioni di euro, sono assegnate, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 2, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarato o riconosciuto uno stato di emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |
| | Allegato 1 Tipologie riferibili all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 1/2018 Le misure previste dal presente decreto sono destinate al concorso agli eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del codice di protezione civile, anche se diversamente denominati dalle singole regioni. Lettera a) Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento. Tale voce si riferisce all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari ed indispensabili nella fase di prima emergenza o per il superamento della stessa, da parte di enti e strutture operative del sistema di protezione civile che intervengono nell'immediatezza dell'evento calamitoso al fine di prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite. Gli interventi di cui a questa fattispecie possono essere ricondotti, di massima, alle macro-categorie di seguito elencate: ===================================================================== | Macro-categorie | Dettaglio (elenco esemplificativo | +===========================+=======================================+ | |alloggio in strutture ricettive quali | | |alberghi, strutture pubbliche e | | |private; oneri sostenuti per | | |l'assistenza sanitaria a persone | | |fragili; fornitura di beni diretti al | | |soccorso ed all'assistenza della | | |popolazione, quali, ad esempio, scorte | | |alimentari, coperte, indumenti, | | |materiale per pulizia e sanificazione | | |ambienti, prodotti farmaceutici, | | |strumenti medicali e per l'igiene | | |personale; fornitura di alimenti per | | |animali nell'impossibilita' acclarata | | |di seguire le normali filiere di | | |approvvigionamento e distribuzione; | | |lavori, noleggi o forniture di beni | | |diretti all'allestimento di centri | | |operativi, di aree/strutture temporanee| | |di accoglienza della popolazione | | |colpita dall'evento calamitoso, quali | | |tende, brandine, container, | | |apparecchiature per cottura cibi, | | |servizi igienici mobili, | | |apparecchiature per riscaldamento | | |locali, gruppi elettrogeni e lavori | | |connessi; servizio straordinario di | | |assistenza e soccorso sanitario e di | | |supporto psicologico; noleggio o | | |fornitura di mezzi d'opera necessari | | |per prestare soccorso, quali idrovore, | | |pompe, mezzi meccanici e gruppi | | |elettrogeni comprensivo del | | |combustibile; acquisto di carburante | | |per i mezzi e le attrezzature | | |direttamente coinvolti nelle attivita' | | |emergenziali e di soccorso; fornitura | | |di attrezzature, di beni di consumo, di| | |dispositivi di protezione individuale e| | |di strumenti da lavoro strettamente | | |necessari nella fase di prima | | |emergenza, quali guanti, sacchi, | | |caschi, transenne, cartelloni, sistemi | | |di allertamento e semaforici; | | |estensione dei contratti di servizi | | |gia' in essere ovvero nuova stipula, | | |relativi ad attivita' dirette | | |all'assistenza, al soccorso ed alla | | |tutela della popolazione; fornitura di | | |combustibile per gruppi elettrogeni ed | | |energia elettrica per le strutture | | |finalizzate all'assistenza della | | |popolazione; noleggio o fornitura di | | |materiale vario, incluse le opere | | |provvisionali, diretto all'assistenza | |Assistenza alla popolazione|alla popolazione. | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Prioritaria modalita' di assistenza nel| | |caso in cui l'abitazione principale | | |abituale e continuativa sia stata | | |sgomberata in esecuzione di | | |provvedimenti delle competenti | |Contributo per l'autonoma |autorita' adottati a seguito degli | |sistemazione (CAS) |eventi. | +---------------------------+---------------------------------------+ |Organizzazioni di |Rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 | |volontariato |del decreto legislativo n. 1/2018. | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Sistemi di monitoraggio strumentale ai | | |fini dell'allertamento e della messa in| | |sicurezza della popolazione (esclusa la| |Sistemi di allertamento |progettazione). | +---------------------------+---------------------------------------+
In tema di acquisti e noleggi, quest'ultimo e' da preferire in luogo dell'acquisto dei beni di cui alle precedenti voci di spesa, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, tuttavia, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente conveniente, il bene acquistato potra' essere compensato anche in quota parte, tenuto conto dell'utilizzo che il soggetto acquirente ne potra' fare cessata l'emergenza. In caso di acquisto di mezzi e attrezzature che rimangono nella disponibilita' degli enti pubblici, viene di prassi riconosciuto il 50% della spesa sostenuta. Lettera b) Ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, Tale fattispecie include categorie di interventi tra loro differenti che possono riassumersi come segue: 1) ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; 2) attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi; 3) misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. Sul punto 1), sotto il profilo operativo, si considerano interventi di «Ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche» quelli riferiti ai lavori, servizi e forniture, aventi carattere d'urgenza, che hanno avuto concreto avvio o la cui esecuzione si renda necessaria a seguito del verificarsi dell'evento calamitoso, da parte delle regione, degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilita', al fine di eliminare situazioni di pericolo imminente e di ripristinare la funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (servizi pubblici, viabilita', acquedotti, fognature, linee elettriche e gas, ecc.). Sul punto 2), sotto il profilo operativo, si intendono gli interventi comprendenti «attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi», messi in atto con urgenza al fine di rimuovere una condizione di pericolo e/o l'ostruzione di alvei, canali, sottopassi, nonche' la gestione delle macerie e dei rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati ecc. Gli interventi di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere ricondotti alle macro-categorie di seguito elencate a titolo esemplificativo: versanti (sistemazione frana, barriere paramassi, muri di contenimento, rimozione materiale detritico, disgaggi, ecc.); viabilita' (pulizia detriti, ripristino carreggiata, regimazione acque superficiali, ecc.); reticolo idrografico (officiosita' idraulica, pulizia alveo, argini, briglie, ecc.); opere di difesa costiera (rifioriture scogliere a protezione viabilita', ecc.); strutture pubbliche strategiche (municipio, scuola, ospedale, edificio contenente funzioni di protezione civile, ecc.); infrastrutture connesse a servizi pubblici (depuratore, impianto fognario, pubblica illuminazione, condotta idrica, gas, elettrica, discarica, ecc.); verde pubblico su viabilita'/infrastruttura strategica (taglio alberi pericolanti, asportazione legname, fanghi, detriti, ecc.); sgombero di aree momentaneamente individuate per la gestione di macerie e rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati. Sul punto 3), sotto il profilo operativo, con «Misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea» si intendono quelle volte alla continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, intesa sia come opere per il ripristino delle strutture che svolgono funzioni amministrative a scala territoriale, che come supporto tecnico-amministrativo con personale esperto proveniente da zone non danneggiate. Inoltre, si riportano le seguenti indicazioni: ai fini dell'ammissibilita' degli interventi assume particolare importanza la tempistica realizzativa degli interventi; ai fini della valutazione dell'effettiva urgenza dell'intervento su infrastrutture viarie rileva, ad esempio, la presenza di ordinanze di chiusura (totale o parziale) delle stesse e/o l'assenza di percorsi alternativi, a servizio di comunita' altrimenti non raggiungibili a seguito di valutazione dell'esposizione (n. residenti, tipologia e destinazione d'uso degli edifici, condizioni di rischio); ai fini della finanziabilita' con il Fondo per le emergenze regionali ex-art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018, non sono inclusi interventi eseguiti o da eseguirsi da parte di soggetti gestori di servizi o infrastrutture pubbliche previsti nei compiti istituzionali, disciplinati da convenzioni, accordi, concessioni e piu' genericamente in qualsiasi atto stipulato per la gestione ordinaria dei medesimi servizi e infrastrutture. Non sono, in genere, considerati ammissibili i finanziamenti di interventi aventi ad oggetto strutture pubbliche ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali cimiteri (salvo eventuali interventi connessi a situazioni di rischio igienico-sanitari ovvero di continuita' del servizio o di rischi per la pubblica e privata incolumita'), impianti sportivi e edifici pubblici o privati non strategici (non aventi finalita' di protezione civile, biblioteche, sedi di associazioni, musei, stabilimenti balneari, ecc..), viabilita' in genere non a servizio di utenti abituali e continuativi, viabilita' vicinale non a uso pubblico, viabilita' forestale non utilizzata per fini antincendio, passerelle pedonali senza finalita' di protezione civile, piste ciclabili. Per dette fattispecie possono eventualmente essere considerati ammissibili gli interventi che ancorche' non finalizzati al ripristino del servizio non essenziale, scongiurano danni maggiori. Non sono, inoltre, considerati ammissibili interventi volti alla rimozione di alberature in parchi pubblici/aree verdi, senza pericolo per l'incolumita' pubblica o privata, alla sistemazione di arenili, a meno di casi in cui ci siano problemi di carattere igienico-sanitario e/o di incolumita' pubblica o privata, alla posa di recinzioni di aree pubbliche non strategiche, ovvero che non abbiano funzione di protezione civile. Gli interventi urgenti potranno essere attuati ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici», agli articoli n. 76 «Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando», n. 140 «Procedure in caso di somma urgenza» e 140-bis «Procedure di protezione civile» questi ultimi due come modificati dall'art. 2 del decreto-legge Infrastrutture 21 maggio 2025, n. 73. Le circostanze di urgenza, nonche' le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure per avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi (nesso di causalita'). Lettera c) Attivazione di misure di sostegno al tessuto ed economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le piu' urgenti necessita'. Le misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale sono da intendersi quali contributi per garantire la fruibilita' dell'immobile e non come ristoro totale del danno. Tali contributi, aventi natura indennitaria, possono non coprire l'intera somma necessaria per garantire la fruibilita' dell'immobile e il loro utilizzo e' soggetto a rendicontazione. Si evidenzia che, per le attivita' economiche e produttive, il recente obbligo della copertura assicurativa per i danni derivanti da calamita' naturali (rif. legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-107 e regolamento attuativo, adottato con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), impone il raccordo con la norma vigente. Mutuando dall'approccio utilizzato nelle ordinanze di riferimento adottate a seguito di deliberazioni di stato di emergenza di rilievo nazionale, le misure di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi, possono essere definite secondo i seguenti criteri e massimali: misure economiche di sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; misure economiche di sostegno per la ripresa della capacita' produttiva delle imprese e degli esercenti una libera professione sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attivita' economica e produttiva. Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi e' la sussistenza del nesso di causalita' diretto tra danni subiti e gli eventi calamitosi oggetto della dichiarazione di stato di emergenza, nonche', per le sole attivita' economiche e produttive, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali, come previsto all' art. 1, commi 101-107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La regione, in fase istruttoria, non puo' accogliere richieste inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformita' delle stesse, non iscritti al catasto fabbricati alla data dell'evento calamitoso o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto, collabenti o in corso di costruzione, nonche' alle aree esterne al fabbricato o le sue pertinenze e parimenti non possono essere accolte istanze prodotte dal titolare dell'attivita' economica, produttiva, agricola o zootecnica condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia Di norma, la misura di sostegno alla popolazione e' rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrita' funzionale. Per abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (esempio usufrutto) o personale di godimento (esempio locazione, comodato). Pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi di ripristino strutturale e funzionale realizzati sull'abitazione danneggiata, relative pertinenze e parti comuni, purche' il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilita' dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilita' o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Il contributo non e' ammissibile per il ripristino dei danni ai beni mobili registrati. In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovra' essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso. Per ogni nucleo familiare e' ammissibile una sola domanda di contributo. Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrita' funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto il beneficiario non puo' fruire, dalla data di effettivo rientro, di altre forme di assistenza alloggiativa. La misura di sostegno agli esercenti di attivita' economiche e produttive e', di norma, specificatamente rivolta alle attivita' economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa della capacita' produttiva ricorre quella dell'integrita' funzionale degli immobili sede dell'attivita'; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile sede dell'attivita', e delle relative pertinenze), purche' il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilita' dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilita' o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione, di ripristino o sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita', di ripristino o sostituzione di beni mobili aziendali (macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici), di ripristino o sostituzione degli impianti, mobili o immobili, relativi al ciclo produttivo, per l'affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea. Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e/o misure, tra quelli ammissibili, riportati nella propria istanza per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni subiti, il contributo sara' corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa e fino al massimale previsto. |
| | Art. 2
Istruttoria regionale
1. In presenza di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018, le regioni nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa, possono deliberare lo stato di emergenza di rilievo regionale attraverso gli strumenti normativi adottati in coerenza con l'art. 24, comma 9 e 25, comma 11 del medesimo decreto legislativo. 2. Per l'accesso alle risorse di cui al presente decreto, le regioni svolgono preliminarmente un'istruttoria, anche attraverso lo svolgimento di sopralluoghi sul campo, volta a verificarne i presupposti sotto il profilo tecnico secondo i seguenti criteri: a. nesso di causalita' di ciascuna misura e intervento segnalato con l'evento emergenziale; b. assimilabilita' delle misure e interventi segnalati alle fattispecie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018. c. rilevanza di protezione civile di ciascuna misura o intervento, verificando l'importanza strategica dell'elemento danneggiato per la salvaguardia della vita umana o per la ripresa delle ordinarie condizioni di vita; d. la tempistica di realizzazione di ciascuna misura e intervento, coerente con la tipologia di intervento da realizzarsi in conseguenza dell'evento; e. l'eventuale presenza di finanziamenti o cofinanziamenti gia' stanziati, dal soggetto attuatore o da altre amministrazioni centrali ovvero da rimborsi assicurativi. 3. Con riferimento al precedente comma 2, lettera b), in allegato 1 sono riportate, a titolo indicativo ma non esaustivo, le misure e gli interventi, relative anche a spese gia' sostenute, riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere dell'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018. 4. Gli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 2 e la quantificazione del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, sono riportati in una specifica relazione tecnica istruttoria regionale, redatta nel rispetto di quanto prescritto dal presente decreto e allegata alla richiesta di accesso al fondo trasmessa al Dipartimento della protezione civile. 5. Le regioni dichiarano lo stato d'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti e, sulla base dell'esito dell'istruttoria regionale, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 gennaio 2026, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e il fabbisogno ammissibile, attestando di aver provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo n. 1/2018. |
| | Art. 3 Istruttoria del Dipartimento della protezione civile e trasferimento delle risorse
1. Il Dipartimento della protezione civile, ricevuta la relazione tecnica istruttoria regionale di cui all'art. 2, comma 4, effettua un'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal presente decreto nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entita' del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo. 2. Il riparto delle risorse del fondo regionale per l'anno 2025 avviene in misura proporzionale al fabbisogno ammissibile accertato. 3. Con successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si provvede a ripartire e assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 1 alle regioni interessate, per l'annualita' 2025, entro il 30 marzo 2026. 4. Le eventuali risorse finanziarie residue all'esito del riparto di cui al comma 3 restano nella disponibilita' del Fondo regionale di protezione civile. |
| | Art. 4 Dichiarazione di stato di emergenza nazionale per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del codice di protezione civile
1. Le regioni che hanno beneficiato delle risorse di cui al presente decreto per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del codice di protezione civile, possono richiedere lo stato di emergenza nazionale per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del codice di protezione civile, esclusivamente nel caso in cui sopravvengano ulteriori situazioni emergenziali o eventi calamitosi idonei ad aggravare in modo rilevante la situazione per la quale e' stato deliberato lo stato di emergenza regionale e che giustifichino la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 del codice di protezione civile. Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si tiene conto delle risorse gia' erogate al fine di evitare il cumulo di finanziamenti per gli stessi interventi, azioni o finalita'. |
| | Art. 5
Attivita' di monitoraggio
1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale. 2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non e' prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. 3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalita' operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile |
| | Art. 6
Controlli e pubblicazione
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2026
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 455 |
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