| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29 |
| Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 29; Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE; Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»; Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, recante «Definizione delle modalita' di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana: il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. 2. Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e' pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. - Si riporta l'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 29 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542; b) adeguare lo schema di responsabilita' estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi; c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; d) regolamentare le attivita' di gestione del prodotto, prevedendo modalita' per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonche' le attivita' di gestione dei relativi rifiuti; e) prevedere modalita' per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta; f) individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalita' organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti; g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilita' estesa del produttore; h) individuare gli organismi di valutazione della conformita' e la relativa autorita' di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157; l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale; m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542; n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita; o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche' dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione; p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.». - Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 (relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, n. L 191. - La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 (relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266. - Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2028 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169. - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994. - Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. - Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008, e' abrogato dal presente decreto. - Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235 recante: «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49» e' pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312/3. - Per il regolamento (UE) 2019/1020 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/66/CE si vedano le note alle premesse. |
| | Allegato I
(articoli 20 e 21) PARTE A Modalita' di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Produttori. 1) La domanda di registrazione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro dei produttori attraverso un proprio rappresentante autorizzato, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante autorizzato. 2) La domanda di registrazione e' trasmessa esclusivamente per via telematica. Il modulo di registrazione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante autorizzato. 3) All'atto della domanda di registrazione il produttore indica: a) i dati di cui all'articolo 55, comma 3, del Regolamento; b) la data della domanda di registrazione; c) la modalita' (forma individuale o collettiva) con cui il produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa. 4) I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di registrazione. PARTE B Modalita' di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Sistemi collettivi. 1) La domanda di registrazione deve essere effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo. 2) La domanda di registrazione e' presentata esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato. 3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto della domanda di registrazione le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di batterie gestite. 4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro trenta giorni dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di registrazione. PARTE C Comunicazioni annuali da presentare all'autorita' competente tramite il Registro produttori di batterie. ===================================================================== | OGGETTO | SOGGETTI TENUTI | +=================================+=================================+ | |- Produttori di batterie iscritti| | | o rappresentante autorizzato | | |iscritto - Sistemi di gestione se| | Quantita' immesse sul mercato | "incaricati" da produttore / | | nell'anno precedente (in base |rappresentante autorizzato per la| |alle categorie di batterie e alla| responsabilita' estesa del | | composizione chimica) | produttore | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | |rappresentante autorizzato per la| | | responsabilita' estesa del | |Quantita' di rifiuti di batterie |produttore - Sistemi di gestione | | raccolti | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | Tasso di raccolta raggiunto dal |rappresentante autorizzato per la| |produttore o dall'organizzazione | responsabilita' estesa del | | per l'adempimento della | produttore -Sistemi di gestione | | responsabilita' del produttore | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | |rappresentante autorizzato per la| |Quantitativo di rifiuti raccolti | responsabilita' estesa del | | e conferiti agli impianti |produttore - Sistemi di gestione | | autorizzati per il trattamento | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ |Quantitativo di rifiuti raccolti | - Nel caso di sistemi | | ed esportati in paesi terzi per | individuali: produttore o | | il trattamento, la preparazione |rappresentante autorizzato per la| | per il riutilizzo o la | responsabilita' estesa del | | preparazione per il cambio di |produttore - Sistemi di gestione | | destinazione | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ |Quantitativo di rifiuti raccolti | - Nel caso di sistemi | | e conferiti agli impianti | individuali: produttore o | | autorizzati per la preparazione |rappresentante autorizzato per la| | per il riutilizzo o la | responsabilita' estesa del | | preparazione per il cambio di |produttore - Sistemi di gestione | | destinazione | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+
PARTE D CATEGORIA Reg. 1542/2023 Codice TIPOLOGIA Pz kg Batterie Portatili 1.1 BATTERIE ZINCO CARBONE 1.2 BATTERIE ZINCO CLORURO 1.3 BATTERIE ALCALINA 1.4 BATTERIE PRIMARIE/NON RICARICABILIAL LITIO 1.5 BATTERIE ZINCO ARIA 1.6 BATTERIE ZINCO ARGENTO 1.7 BATTERIE AL PIOMBO 1.8 BATTERIE NICHEL CADMIO 1.9 BATTERIE NICHEL IDRURI METALLICI 1.10 BATTERIE SECONDARIE/ RICARICABILI AL LITIO 1.11 ALTRO Batterie Industriali 2.1 PIOMBO 2.2 NICHEL CADMIO 2.3 LITIO 2.4 NICHEL IDRURI METALLICI 2.5 ALTRO Batterie Starting Lightning Ignition (SLI) 3.1 PIOMBO 3.2 NICHEL CADMIO 3.3 LITIO 3.4 NICHEL IDRURI METALLICI 3.5 ALTRO Batterie Light Means of Transport (LMT) 4.1 PIOMBO 4.2 NICHEL CADMIO 4.3 LITIO 4.4 NICHEL IDRURI METALLICI 4.5 ALTRO Batterie Electric Vehicle (EV) 5.1 PIOMBO 5.2 NICHEL CADMIO 5.3 LITIO 5.4 NICHEL IDRURI METALLICI 5.5 ALTRO |
| | Allegato II
(Articolo 10) Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui all'articolo 10, comma 3. 1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 e' indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'interno. 2) L'istanza, firmata dal legale rappresentate dell'organismo di valutazione della conformita', comprende i seguenti elementi e documenti redatti in lingua italiana: a) esplicita indicazione della normativa comunitaria di riferimento; b) esplicita indicazione categorie di batterie e modulo/i di verifica della conformita' per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione; c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del Regolamento; d) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; e) indirizzo della sede legale del richiedente; f) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato; g) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo; h) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche; i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione; l) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011; m) elenco e dichiarazione di disponibilita' delle norme di riferimento; n) polizza di assicurazione di responsabilita' civile di cui all'articolo 8; o) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attivita' oggetto della notifica richiesta; p) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento. 3) Verificata la regolarita' della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, se del caso, il Ministero dell'interno, provvede all'adozione del decreto di designazione di cui all'articolo 10, comma 2. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542, nonche' le seguenti definizioni: a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE; b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformita' con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti; c) «statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 13.
Note all'art. 2: - Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2008/98/CE si vedano le note all'articolo 1. - Per il regolamento (UE) 2019/1020 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/66/CE si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 178-ter e 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita' estesa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8; d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu' svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su: 1. proprieta' e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c); b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilita' economica del regime di responsabilita' estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. 5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza; b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie; c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3; d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita' di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro. 9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.». «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree piu' proficue. 2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuita' dei servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche' adeguata attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi. 3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilita' finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4. 4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unita' o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformita' ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti, nonche' da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno. 5. Il contributo e' inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, mediante attivita' di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti. 6. Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantita' di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta: a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema; b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale; d) le finalita' per le quali e' utilizzato il contributo ambientale; e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale; f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato nell'esercizio finanziario successivo. 8. Il contributo ambientale versato in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva. 9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023. 10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo statuto tipo. Il riconoscimento e' effettuato secondo le modalita' contenute nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile.». - Si riporta il testo dell'articol0 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante: «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014: «Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. 2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo. 4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'. 4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e 8. 5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione. 7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e' condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale. 8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformita' dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attivita'. 9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma. 10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. 10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita' di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. 10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis. 10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1. 10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.». |
| | Art. 3
Autorita' competenti
1. L'autorita' di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformita', e' il Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. L'autorita' competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorita' di notifica, III e IV del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi, che svolge altresi' le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di attivita' di interesse comune. 3. L'autorita' competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche. 4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Note all'art. 3: - Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157: «Art. 3 (Autorita' di vigilanza del mercato). - 1. Le autorita' di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali, nelle autorita' designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate: a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attivita' di cui all'allegato I del presente decreto; b) il Ministero della salute, per le attivita' di cui all'allegato II del presente decreto; c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attivita' di cui all'allegato III del presente decreto; d) il Ministero dell'interno, per le attivita' di cui all'allegato IV del presente decreto; e) il Ministero della transizione ecologica, per le attivita' di cui all'allegato V del presente decreto; f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le attivita' di cui all'allegato VI del presente decreto; g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attivita' di cui all'allegato VII del presente decreto; h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attivita' di cui all'allegato VIII del presente decreto. 2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorita' incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici. 3. Le autorita' di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso. 4. I siti internet delle autorita' di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.» «Art. 4 (Autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea. 2. Le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e, se del caso, sulla base dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Quando le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio, coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorita' di vigilanza competente ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998: «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - (Omissis). 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. (Omissis).». «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. 2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.». |
| | Art. 4
Tavolo nazionale batterie
1. E' istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonche' dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA); h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie; i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI); l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); o) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria; p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio; q) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato; r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale; s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale; t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Il Tavolo di cui al presente articolo puo' organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e universita'. 3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| | Art. 5
Immissione sul mercato e libera circolazione
1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento. 2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. 3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento e' consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finche' non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone. 4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 6
Autorita' di notifica
1. L'autorita' di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, e' responsabile della notifica degli organismi di valutazione della conformita'. |
| | Art. 7
Requisiti relativi all'autorita' di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorita' di notifica nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Regolamento e dei seguenti criteri: a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita'; c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitare di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnare a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 8 Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformita'
1. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione e' fissato in 2.500.000 euro. 2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformita' sia un organismo di diritto pubblico. |
| | Art. 9 Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate
1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 10
Procedura di autorizzazione ai fini della notifica
1. La valutazione degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorita' competenti e della relativa notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformita' al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento» designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attivita' di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo. 2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualita' di terzi, compiti della valutazione di conformita' al Regolamento e' rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle autorita' coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto. 4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, nonche' i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformita' richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini, le modalita' di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 11
Procedura di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformita' che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 12
Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati
1. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da ACCREDIA. 2. Ciascun organismo notificato definisce le modalita' di gestione dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura di cui al comma 1. |
| | Art. 13
Lingua della dichiarazione di conformita' UE
1. La dichiarazione di conformita' UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, e' tradotta in lingua italiana.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 14
Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici
1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorita' di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana. 2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 15 Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE 1. La marcatura CE e' apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE e' apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria. 2. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 16
Obblighi di diligenza
1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attivita', al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. 2. L'autorita' competente in materia di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1. 3. Qualora l'autorita' di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformita' e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni. Acquisite le osservazioni, l'autorita' di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformita'. 4. Se la non conformita' permane e non vi sono altri mezzi efficaci per porvi fine, l'autorita' di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e puo' disporre il ritiro o il richiamo delle stesse.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 si vedano le note all'articolo 5. |
| | Art. 17
Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicita' agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. 2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica. 3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere: a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalita' di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura; b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese; c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilita' e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati. 4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente. 5. Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformita' agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa. 6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attivita' formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 18
Appalti pubblici verdi
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e aggiorna i criteri ambientali minimi gia' in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 77 del 31 marzo 2023: «Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita' energetica e ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformita' con l'articolo 11. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. 2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate.». |
| | Art. 19
Obiettivi di raccolta
1. I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: a) 63 per cento entro il 31 dicembre 2027; b) 73 per cento entro il 31 dicembre 2030. 2. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento. 3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: a) 51 per cento entro il 31 dicembre 2028; b) 61 per cento entro il 31 dicembre 2031. 4. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento. 5. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 20
Registro dei produttori
1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del capo VIII del Regolamento, e' istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, e' parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 55, paragrafo 9, del Regolamento. 2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalita' di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalita' operative di funzionamento. 3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonche' ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito internet dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonche' sul portale del Registro nazionale dei produttori. 5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilita' estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalita' previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove attivate. 6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento e' presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori gia' iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il termine di cui al comma 10. 7. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorita' competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo comunicano ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. 8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, puo' rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie e' pubblicato nel sito internet del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti. 9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, puo' immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attivita' (ATECO) che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, e' la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato. 10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori gia' iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore puo' adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce. 12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilita' estesa del produttore che rappresenta piu' di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati. 13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonche' le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente. 14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. 15. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. 16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto. 17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorita' competente puo' chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie. 18. L'autorita' competente puo' rifiutare di registrare un produttore o puo' revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta piu' i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorita' competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere. 19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilita' estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilita' del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorita' competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione. 20. Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorita' competente provvede affinche' i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei produttori, abbiano accesso mediante interoperabilita' e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni relative all'iscrizione nel Registro. Lo standard dell'accordo operativo viene pubblicato nel portale del Registro.
Note all'art. 20: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all' articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recate: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 16 maggio 2005: «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 178-quater del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152: «Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale e' istituito un regime di responsabilita' estesa del produttore e' soggetto alla responsabilita' medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo. 2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa. 3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalita' semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237. 4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalita' di adempimento degli obblighi di: a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237; b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione; c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4; d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e). 5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3. 6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, puo' chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato. 8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, e' istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme. 9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo. 10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico. 11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non e' tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188: «Art. 14 (Registro nazionale). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13. 2. I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. 4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5. 5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al comma 2.». |
| | Art. 21 Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore e modalita' operative di funzionamento 1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorita' competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalita' il Comitato puo' anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 2. Il Registro dei produttori di batterie e' uniformato alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. 3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma. 4. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori; b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3; c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, mediante il Registro di cui all'articolo 20; d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 22
Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento. 2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformita' allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non gia' aderenti al Centro di coordinamento alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie. 3. In caso di mancata adesione, l'autorita' competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantita' di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico. 5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.
Note all'art. 22: - L'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recava: «Centro di coordinamento». - Si riporta l'articolo 2602 del Codice civile: «Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 23
Compiti del Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformita' con gli accordi previsti dal presente decreto. 2. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il compito di: a) definire modalita' omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento; b) fornire, se richiesto, all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalita' di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento; c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca; d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno; e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore; f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici; g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio; h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo; i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento; l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento; m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione collettivi e individuali; n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla lettera m); o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro di cui all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto; p) fornire all'autorita' competente tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini della verifica dei dati comunicati; q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie, per quanto di competenza; r) collaborare, ove necessario, con l'autorita' competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento; s) fornire supporto, ove necessario, all'autorita' competente nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli; t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'articolo 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Il Centro di coordinamento batterie puo' stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non puo' compromettere le attivita' del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento. 4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validita' triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo e' volto a stabilire le modalita' di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia' stipulati. 6. Il Centro di coordinamento batterie puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi e altri soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni; d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione; f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. 2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. 3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6. 4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e' composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita' dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti e le agenzie di cui esso puo' avvalersi. 6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.». - Per i riferimenti all'articolo 178-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note all'articolo 20. - Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 183 (Modalita' per adempiere agli obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonche' quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attivita' di impresa; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita' all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; d-ter) "rifiuti accidentalmente pescati": rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita' strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.». - Si riporta il testo degli articoli 208, 210, del citato decreto legislativo 3 aprile n. 152 del 2006: «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. 12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis. 17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attivita' di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; f) quantita' autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi. 18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. 20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.». «Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; i) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12. 4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. 6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliere di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14. 7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che le rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - La parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «L'autorizzazione integrata ambientale». |
| | Art. 24
Comitato di vigilanza e di controllo
1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie» e, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, svolge i seguenti compiti: a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21; b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilita' o meno del presente decreto; c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze. 2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attivita' ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attivita' dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attivita', nonche' i termini e le modalita' di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: «Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti: a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6; c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29; f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV; h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA.». |
| | Art. 25
Responsabilita' estesa del produttore
1. Sui produttori grava una responsabilita' estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale. 2. E' considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione. 3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi. 4. Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilita' estesa del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento. 5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, provvedono affinche' tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento. 6. Il produttore versa un contributo finanziario, determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i prodotti che mette a disposizione sul mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi: a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati; b) i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento; c) i costi di fornitura delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le previsioni dell'articolo 74 del Regolamento; d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorita' competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento. 7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, lettere a), c), e d), del Regolamento. 8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a piu' di una responsabilita' estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7. 9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, provvedono affinche' vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Regolamento.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti agli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 2. |
| | Art. 26 Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore
1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema: a) rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento; b) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza; c) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di raccolta di cui al Regolamento; d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie; e) e' in grado di garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 61 del Regolamento; f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo individuale agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore. 3. Il riconoscimento e' concesso solo se e' dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento. 4. Il riconoscimento da parte dell'autorita' competente avviene entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22. 5. L'autorita' competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorita' competente con il supporto di ISPRA. 6. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie. 7. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorita' competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attivita' svolte come sistema individuale. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda. 9. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformita' allo statuto di quest'ultimo. 10. I sistemi individuali trasmettono all'autorita' competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d), del Regolamento, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. 12. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, le attivita' di controllo e di verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e controllo della medesima societa'. 13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorita' competente e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorita' competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni. 14. L'autorita' competente puo' decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001. |
| | Art. 27 Adempimento in forma collettiva della responsabilita' estesa del produttore
1. I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e non puo' esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza. 2. I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entita', senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantita' di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. 3. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinche' tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili. 4. Ciascun sistema collettivo garantisce che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori: a) siano modulati conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 178-ter, comma 3, lettera b), e 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152; b) siano modulati almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della ricaricabilita', del livello di contenuto di riciclato nella fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione; c) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati. 5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del produttore. 6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro di coordinamento batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendono pubblico, almeno ogni anno, sui loro siti internet, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di segretezza delle informazioni commerciali e industriali, quanto segue: a) il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie; b) le efficienze di riciclaggio; c) i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori che hanno aderito al sistema collettivo; d) le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti selezionati conformemente al comma 7. 7. I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese. 8. I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio. 9. Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo puo' essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorita' competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorita' competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti. 10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy. 11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'. 12. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di batterie da gestire. 13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17. 14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo. 16. L'autorita' competente puo' revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento. 17. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo. 18. I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19. 19. Unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono all'autorita' competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema: a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento; b) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza; c) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento; d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie; e) e' in grado di garantire la conformita' ai requisiti e le condizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, in quanto applicabili al sistema; f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo collettivo agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore. 20. Lo statuto e' approvato nei successivi centoventi giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione e' subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attivita' di verifica si concludono entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed e' condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22. 21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta giorni, verificano la conformita' dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attivita'. 22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attivita' di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma. 23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche. 24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi dimostrano di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. 25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 26. I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si uniformino anche a quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione applicabile ai sistemi collettivi di cui al medesimo articolo 10 decreto legislativo n. 49 del 2014. 27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.
Note all'art. 27: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e' pubblicata nella GUUE del 20 maggio 2003, serie L n. 124 - Per i riferimenti all'articolo 2602 del codice civile si vedano le note all'articolo 22. - Per i riferimenti agli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si vedano le note all'articolo 26. - Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 si vedano le note all'articolo 2. |
| | Art. 28
Comunicazioni all'autorita' competente
1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento. 3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonche' i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie puo' comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle gia' in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilita'. 4. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.
Note all'art. 28: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23. |
| | Art. 29
Garanzia finanziaria
1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria. 2. La garanzia e' prestata dal singolo produttore nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La garanzia finanziaria e' destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attivita' o per insolvenza.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 recante: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982: «Art.10 (Requisiti e specifiche tecniche). - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.». |
| | Art. 30
Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.
Note all'art. 30: - La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e' pubblicata GUUE n. L 269 del 21/10/2000. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003. - La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella GUUE n. L 197 del 24/07/2012. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 31
Punti di raccolta
1. I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilita' dei rifiuti, previsto dall'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 2. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, e' accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne' all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo. 3. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma 2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati. 4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2. 5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte quarta, titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2. 6. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 188-bis, 189, comma 3, 190, 212, 213 e 216 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6. 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualita' per la progressiva iscrizione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale. 6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.». «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - (Omissis). 3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita', dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. (Omissis).». «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193. 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita' , che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. 7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo. 8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti. 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto. 11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis. 12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.». «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e); f). 4. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183. 19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.». «Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali). - 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.». «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo. 8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.». - Il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «L'autorizzazione integrata ambientale». - Per i riferimenti all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23. |
| | Art. 32
Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta
1. La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, e' assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie. 2. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA. 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 33
Comunicazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento, secondo le modalita' ivi stabilite.
Note all'art. 33: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 34
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che: a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme; b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo prescritto, ovvero con simbolo non conforme; c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 7; d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, del Regolamento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorita' competente: a) le non conformita' formali di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento; b) le non conformita' agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000: a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22; b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22, comma 4; c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta'; d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta'; e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta'; f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7; g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del Regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che: a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento; b) in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacita' superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio; c) in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato; d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal 18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilita'; e) in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacita' superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilita'; f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento. 5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000: a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di competenza; b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente decreto. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto di batteria, il distributore che: a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento; b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato; c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero non informa l'utilizzatore finale delle modalita' di ritiro. 7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500. 8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento. 9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario alla spesa, per le finalita' di miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del restante 50 per cento alle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni. 11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente, nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi specifici: a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate; b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione; c) entita' del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157: «Art. 11 (Sistema sanzionatorio). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che: a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro; b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. L'attivita' di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza. 3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorita' di vigilanza. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 259, 259-bis, 259-ter, 262 e 263 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152: «Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti). - 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.». «Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.». «Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.». «Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». «Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981: «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.». |
| | Art. 35
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi gia' esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 3. I sistemi individuali gia' esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e' interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20. 5. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6. 6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita' estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformita' alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea. 8. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,» sono soppresse.
Note all'art. 35: - Per i riferimenti al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note all'articolo 20. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). - (Omissis). 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. (Omissis).». |
| | Art. 36
Modifica all'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157
1. All'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, il punto 19 «Pile e accumulatori» e' sostituito dal seguente: «19. Batterie e rifiuti di batterie. - regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo allegato V al citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 157 del 2022, come modificato dal presente decreto: «Allegato V Art. 3, comma 1, lett. e). Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della transizione ecologica. 1. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. - direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. - decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262. - Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della Salute. 2. Equipaggiamento marittimo. - direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio. - decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. - Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio. 3. Sostanze chimiche. - regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. - decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133. - Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico. 4. Imballaggi e rifiuti di imballaggio. - Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. 5. Benzina e diesel. - Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. - Decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 novembre 2000, n. 434 e decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51. 6. Veicoli fuori uso. - direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 e dalla direttiva (UE) 2017/2096. - decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 7. Inquinanti organici persistenti. - regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti. - legge 12 luglio 2022, n. 93. 8. Solventi organici. - direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. - decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161. 9. Sostanze che riducono lo strato di ozono. - regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. - decreto legislativo 23 settembre 2013 n. 108 10. Marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). - regolamento (CE) n. 5/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). - decreto del Ministero dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413. 11. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). - direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). - decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 12. Gas fluorurati a effetto serra. - regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. - Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, e decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. 13. Mercurio. - regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. - decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 189. 14. Vetro cristallo. - direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo. - legge 26 novembre 1973, n. 827. 15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs. - direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e decreto del Ministero della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2022. 16. Prodotti connessi all'energia - progettazione ecocompatibile. - direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. - decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15. 17. Prodotti connessi all'energia - etichettatura energetica. - regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. - decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104. 18. Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. - direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi. - decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. 19. Batterie e rifiuti di batterie. - regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.». |
| | Art. 37
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento; b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento; c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento; d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188: «Art. 29 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997, recante "Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997; b) "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose"; c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste; e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475; f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT); h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in vigore fino al 18 febbraio 2027: «Art. 9 (Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori). - 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.». - Si riporta il testo degli articoli, 10, comma 4, 15, commi 2, 3 e 5, lettera e), e 24, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto, in vigore fino al 30 giugno 2027: «Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011. 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato) 8. (abrogato).». «Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). - 1. (abrogato) 2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B. 3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma. 4.(abrogato) 5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) (abrogato); b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2; c) (abrogato); d) (abrogato); e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.». «Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3. 3. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal presente decreto, in vigore fino al 18 agosto 2026: «Art. 23 (Etichettatura). - 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. Entro il 26 settembre 2009 In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.». - Per i riferimenti all'articolo 14 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note all'articolo 20. - Si riporta il testo degli articoli 27, commi 4 e 5, e dell'Allegato III del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto: «Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di cui agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento.». «Allegato III (articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3) PARTE A Modalita' di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia. 3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica: a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro; b) indirizzo/i del produttore: codice postale e localita', via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili; c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli; d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilita': individualmente o mediante un sistema collettivo; e) data della domanda di registrazione; f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro; g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. 4) I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione. PARTE B Modalita' di iscrizione presso le camere di commercio dei sistemi collettivi tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo. 2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato. 3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite. 4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 38
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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