| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 27 gennaio 2026 |
| Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 4/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023; (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023; (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023; (iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024; Viste le seguenti ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile: a) n. 987 del 20 aprile 2023; b) n. 991 del 3 maggio 2023; c) n. 1164 del 26 settembre 2025; d) n. 1166 del 29 ottobre 2025; Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visti, in particolare, i commi 677, 678 e 678-bis dell'art. 1 della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui: «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»; Viste le ordinanze commissariali, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: n. 1 del 2 luglio 2025; n. 2 del 18 dicembre 2025; n. 3 del 19 dicembre 2025; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; Visti, in particolare, i commi 592, 593 e 594 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 secondo cui: «592. A decorrere dal 1º gennaio 2026 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e' riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al secondo periodo e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 593. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, dcl decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'; 594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.»; Preso atto che la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha: a) disposto la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale far data dal 1° gennaio 2026; b) istituito il «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore: (1) dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottarsi entro il 28 febbraio 2026, di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo, emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; (2) dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione; c) disposto la cessazione di qualsiasi forma di contributo nei confronti dei soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; d) attribuito alla competenza del Commissario straordinario la disciplina del nuovo contributo mediante ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per la individuazione della decorrenza, dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo; e) stabilito che l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 dell'art. 1 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026; Ritenuta dunque la necessita' di: a) disciplinare i criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione; b) determinare la decorrenza delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento; c) evitare soluzioni di continuita' con l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nell'immediatezza dell'entrata in vigore della nuova disciplina; d) introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all'emergenza e l'istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione; e) introdurre un trattamento diverso per situazioni soggettive diverse; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di garantire l'avvio del nuovo sistema disciplinato dalla presente ordinanza dal 1° gennaio 2026 senza generare soluzioni di continuita' con la disposta cessazione del sistema del contributo per l'autonoma sistemazione erogato dal Dipartimento della protezione civile; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa con la Regione Umbria, con nota prot. CGRTS-0002674-A-22 gennaio 2026, e con la Regione Marche, con nota prot. CGRTS-0003090-A-23 gennaio 2026;
Dispone:
Art. 1
Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione
1. Dal 1° gennaio 2026 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, nonche' nei territori dei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione o che abbia formato oggetto di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 o si trovino nei termini previsti dalle menzionate ordinanze ai fini della presentazione, e' riconosciuto il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. 2. Il contributo e' stabilito rispettivamente in: (a) euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unita'; (b) euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unita'; (c) euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre unita'; (d) euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da quattro unita'; (e) euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. 3. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 4. La presenza di un lavoratore impegnato in attivita' di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unita' immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici e occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza e un impegno lavorativo non inferiore alle venticinque ore settimanali, e' considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare. 5. In continuita' con l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 987 del 20 aprile 2023 e 991 del 3 maggio 2022, dal 1° gennaio 2026 il contributo di cui al presente articolo e' erogato dai Comuni in favore dei nuclei familiari gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in regola con le disposizioni e le prescrizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 6. Il contributo di cui al presente articolo e' riconosciuto, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. Gli interessati presentano apposita domanda ai Comuni i quali curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo secondo le modalita' di cui al presente articolo con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile. 7. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non e' riconosciuto ai soggetti e/o ai nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica. 8. I benefici economici di cui al presente articolo sono riconosciuti sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, come disciplinate dal successivo art. 3. Il beneficiario perde il diritto al contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' o abbia comunicato l'inizio dei lavori per gli interventi in rassegna in assenza del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione. 9. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario straordinario con la presente ordinanza. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari alla ricostruzione, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente ordinanza, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. |
| | Art. 2 Condizioni per l'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione 1. Entro il 31 marzo 2026 i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione presentano ai Comuni una dichiarazione riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di: a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unita' immobiliari agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 e successive modifiche e integrazioni; b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione conseguenti agli eventi sismici in rassegna; c) trovarsi nei termini previsti dalla normativa di settore e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento; d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato gia' locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneita' all'uso di cui alla presente lettera e' valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti (40 mq = 2 persone; 60 mq = 4 persone; 80 mq = 6 persone); e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma; f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva; g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio delle Regioni Marche e Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5; h) trovarsi nella condizione di non poter far rientro nell'abitazione o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza. 2. I Comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che: a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1. 3. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni che abbiano impedito il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono alla rimessione in termini dei richiedenti. 4. Coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione successivamente alla data di adozione della presente ordinanza unitamente alla domanda producono le dichiarazioni di cui al comma 1. 5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unita' immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi. 6. I comuni effettuano i controlli circa la sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed entro il 30 giugno di ogni anno ne danno comunicazione al Commissario straordinario; e dispongono la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che non possiedono i requisiti predetti. 7. A pena di decadenza immediata del diritto al contributo, i nuclei familiari comunicano al comune presso il quale e' stata depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione. |
| | Art. 3
Condizioni per il rientro nell'abitazione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilita' dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e' riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilita' dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione circa la raggiunta piena agibilita' dell'edificio da parte del direttore dei lavori. |
| | Art. 4
Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui alla presente ordinanza sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulle contabilita' dei Presidenti delle Regioni, anche in qualita' di vice Commissari alla ricostruzione, i quali procedono alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri delle modalita' e delle condizioni definite dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza. |
| | Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Per le ragioni espresse in premessa, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo e (http://www.sisma2016.gov.it/). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo. Roma, 27 gennaio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 391 |
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