Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 19 dicembre 2025
Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 3/2025).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:
(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023;
(iii) 31 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023;
(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;
Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»;
Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;
Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;
Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;
Considerato che il testo dell'art. 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, modificato dall'art. 21-bis del richiamato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di ricostruzione sono quelli ricompresi nei Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-bis all'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il quale - in aderenza a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 - ha fissato le condizioni affinche' possano essere oggetto di interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;
Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»; n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»; n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia' interessati da precedenti eventi sismici»; n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e ulteriori disposizioni»;
Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;
Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del 2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di building information modeling - BIM»;
Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;
Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;
Considerato che il legislatore (con l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'art. 21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime disposizioni - derogatorie e non - che gia' oggi disciplinano l'attivita' del Commissario straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;
Vista l'ordinanza n. 2 del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;
Visto, in particolare, l'art. 2 rubricato «Ricostruzione privata», che stabilisce il termine del 31 dicembre 2025 per:
(a) la presentazione di manifestazioni di volonta' a presentare richiesta di contributo (comma 3);
(b) la presentazione della domanda all'USR competente per territorio una valutazione preventiva in ordine alla definizione del livello operativo (commi 4 e 5);
Considerato opportuno e ragionevole prorogare i suddetti termini al 31 marzo 2026, al fine di consentire ai cittadini di avviare alla ricostruzione gli immobili di propria proprieta' e cosi' agli USR interessati di meglio valutare la portata delle successive attivita' da porre in essere al fine di emettere i relativi decreti di riconoscimento dei contributi;
Visto, altresi', l'art. 3 rubricato «Ricostruzione pubblica» e, in dettaglio, gli i commi da 5 a 7, che stabiliscono:
«5. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:
a. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;
b. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.
6. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;
7. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessatati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione gia' predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonche' tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;
Visti gli articoli 41, 43, 62, 63 e gli allegati I.7 e II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;
Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per gli Uffici speciali per la ricostruzione - USR termina il 31 dicembre 2025;
Ritenute ancora sussistenti - in linea con quanto anche stabilito nell'ambito della ricostruzione pubblica post-sisma 2016 - le ragioni che hanno giustificato la richiamata deroga al regime di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento agli USR, anche in considerazione dell'elevato numero di interventi di cui gli stessi sono individuati come soggetti attuatori;
Considerato, dunque, che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operativita' degli USR, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2026 e comunque - salvo modifiche dello stato giuridico fattuale - sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»;
Ritenute, tuttora, sussistenti le ragioni che avevano giustificato l'introduzione - con il richiamato art. 3, comma 5, lettera a), dell'ordinanza n. 1 del 2025 - di un regime derogatorio generale al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con esclusivo riferimento alla fase dell'esecuzione contrattuale, allo scopo di evitare una concentrazione - a partire dal 1° gennaio 2026 - della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati che rischierebbe di rallentare, se non addirittura di bloccare, le esecuzioni dei contratti e le correlate attivita' di ricostruzione che partiranno proprio nella annualita' entrante;
Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2026;
Considerato, dunque, che - nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica - sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato puo' eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;
Ritenute, quanto alla disposizione derogatoria di cui al citato comma 6, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 1 del 2025, ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento delle azioni di ricostruzione che confliggerebbero con il perseguimento del risultato, assunto a primo principio informatore dell'azione pubblica nell'ambito del diritto dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2026, ferma restando la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM;
Ritenuto, quanto al disposto di cui all'art. 1, comma 7, della citata ordinanza, opportuno e ragionevole prorogare al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i soggetti interessatati debbono trasmettere all'USR competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione gia' predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il piu' rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestivita' nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Proroga termini in materia di ricostruzione privata

1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla successiva ordinanza n. 2 del 18 dicembre 2025, le parole «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026».
2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2026».
 
Art. 2

Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica

1. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».
2. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».
2. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2026».
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 250