Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2026 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato


Il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter legge n. 240/2010 di cui all'art. 178, comma 1, lettera e) del CCNL 18 gennaio 2024.
Per l'A.Ra.N. il Presidente cons. Antonio Naddeo - firmato.
Per le:


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| Organizzazioni sindacali | Confederazioni |
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| CISL FSUR (firmato) | CISL (firmato) |
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| FLC CIGL (firmato) | CGIL (firmato) |
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|FED. UIL SCUOLA RUA (firmato)| UIL (firmato) |
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| SNALS CONFSAL (firmato) | CONFSAL (firmato) |
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| FED. GILDA UNAMS (firmato) | CGS (firmato) |
+-----------------------------+-----------------------------+
| ANIEF (firmato) | CISAL (firmato) |
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Allegato

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE
PER I TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO
EX ART. 24-TER LEGGE N. 240/2010
(ART. 178, COMMA 1, LETTERA E DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Sommario

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione, effetti
Art. 2 Tecnologo a tempo indeterminato
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Struttura della retribuzione
Art. 5 Premi correlati alla performance
Art. 6 Posizioni stipendiali all'interno del profilo
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Allegato A Tecnologo

 Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto e' sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021. Conseguentemente, con il termine «tecnologo» ci si riferisce esclusivamente al personale «con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato» di cui all'art. 24-ter della legge n. 240/2010.
3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
5. I riferimenti all' «art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79» sono indicati come «art. 24-ter legge n. 240/2010».

 
Art. 2.
Tecnologo a tempo indeterminato

1. Nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Universita', in applicazione dell'art. 24-ter della legge n. 240/2010, e' istituito il profilo di tecnologo.
2. I contenuti professionali ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nel profilo di tecnologo sono indicati nell'Allegato A.
3. Al tecnologo si applica il trattamento giuridico del personale del comparto Istruzione e Ricerca, settore Universita', con le precisazioni di cui al presente contratto. Il trattamento economico e' interamente disciplinato dal presente contratto.

 
Art. 3.
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro dei tecnologi e' di 36 ore settimanali ed e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita', in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attivita' del tecnologo:
a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attivita' tecnologica o dei progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo;
b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 e' rilevato come media del quadrimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non puo' essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo quadrimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore entro il termine massimo di quattro mesi dell'anno successivo a quello di maturazione; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;
c) il personale puo' impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attivita' destinate ad arricchimento professionale quali attivita' di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilita' di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;
d) e' ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che cio' comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).
3. L'articolazione dell'orario di lavoro e' definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, e' elevato a 6 mesi.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Atenei, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

 
Art. 4.
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del tecnologo si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'allegata Tabella A;
b) premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.

 
Art. 5.
Premi correlati alla performance

1. I premi correlati alla performance organizzativa e individuale sono attribuiti a valere sulle risorse:
a) derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell'attivita' conto terzi adottati dall'Ateneo in attuazione della predetta disposizione legislativa;
b) eventuali ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge.

 
Art. 6.
Posizioni stipendiali all'interno del profilo

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai tecnologi nell'effettivo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella A, sulla base dell'accertata valutazione positiva dell'attivita' effettivamente svolta.
3. Sono valutabili tutti coloro che maturano nell'anno di riferimento il periodo di attivita' richiesto per il passaggio alla posizione stipendiale immediatamente superiore a quella in godimento, come previsto dall'allegata Tabella A. La valutazione avviene nel mese di dicembre dell'anno di riferimento ed il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.
4. In caso di valutazione non positiva, il tecnologo sara' oggetto di nuova valutazione alla maturazione di un ulteriore anno di attivita'.
5. Qualora il tecnologo, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio il passaggio alla posizione stipendiale superiore e' ritardato:
a.: di due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una durata superiore a cinque giorni;
b.: un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni.

 
Art. 7.
Clausola di salvaguardia

1. Il personale «dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati» vincitore delle procedure concorsuali allo stesso riservate dall'art. 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertivo in legge dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, mantiene, a titolo di assegno ad personam riassorbibile, la differenza tra lo stipendio in godimento, comprensivo degli eventuali differenziali stipendiali maturati, e il nuovo stipendio tabellare di cui all'allegata tabella A - posizione stipendiale da 0 a 5.
2. L'assegno ad personam di cui al comma 1 continua ad essere finanziato con le risorse del Fondo risorse decentrate ed e' riassorbito con i successivi incrementi stipendiali, inclusi quelli conseguenti al passaggio alle posizioni stipendiali superiori.
 
Allegato A

Tecnologo

Il tecnologo, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attivita' poste in essere dall'Ateneo e in collaborazione con altro personale, svolge attivita' professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonche' di tutela della proprieta' industriale.
Svolge le proprie attivita' con ampia discrezionalita' operativa assumendo la responsabilita' diretta delle attivita' cui e' preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo di Ateneo.
Requisiti di base per l'accesso: per i requisiti di accesso si fa rinvio al decreto previsto dall'art. 24-ter, comma 3, legge n. 240/2010.
 
Tabella A

Stipendio tabellare annuo

Valori in euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13ª mensilita'



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| | Valore annuo x 12 |
| Posizioni stipendiali | mesi |
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| da 0 a 5 | 33.000,00 |
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| da 6 a 11 | 36.940,00 |
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| da 12 a 17 | 40.880,00 |
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| da 18 a 23 | 44.820,00 |
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| da 24 a 30 | 48.760,00 |
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| da 31 in poi | 52.700,00 |
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