Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 28
Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonche' disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 1);
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, gli articoli 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23;
Visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita';
Visto il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012;
Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita';
Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;
Visto il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) 575/2013 e (UE) 2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini;
Vista la direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-undecies:
1) al comma 3, le parole: «uno o piu' banche italiane» sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' banche o depositari centrali italiani»;
2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.»;
4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24»;
5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 79-duodecies:
1) al comma 4:
1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»;
1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 79-noviesdecies:
1) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate»;
d) all'articolo 82, al comma 2:
1) alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.»;
e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» e' sostituita dalla seguente: «alle»;
f) l'articolo 90-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.
2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:
a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.»;
g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
h) all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
i) all'articolo 190.2, comma 3:
1) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) alla lettera g), le parole: «previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).



Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre1988 - Suppl. Ordinario n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'Allegato
A, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2022-2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.46 del 24 febbraio 2024:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19,
comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del
SEE.
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive
1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda
la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE)
2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle societa' quotate e relative misure
(Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva
2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai
requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione
marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio.»
- Si riporta il testo degli articoli 13, commi da 8 a
11, 21, 22 e 23 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 13. - Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129,
(UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati
pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le
societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie
imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo
nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione
delle loro azioni in un sistema multilaterale di
negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE)
2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per
rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu'
attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle
piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la
direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto
concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni
eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi
terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della
compensazione dell'Unione, per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva
2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
e per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e
2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la
gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini
di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di
depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi
di investimento alternativi, nonche' per il recepimento
della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva
2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la
qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
alle garanzie a lungo termine, gli strumenti
macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e
2013/34/UE.
1.-7. Omissis
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2024.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri e
garantire il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori
interessati dal medesimo regolamento;
b) attribuire:
1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i
poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie
funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non
finanziarie, in coerenza con quanto gia' previsto dal
riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari
per l'esercizio:
2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei
partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di
questi ultimi, in coerenza con quanto gia' previsto
dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis
e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato
dal regolamento (UE) 2024/2987;
3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di
vigilanza necessari per l'esercizio:
3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle
controparti centrali, in coerenza con quanto gia' previsto
dal riparto di competenze recato dagli articoli
79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter
del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal
regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive
competenze;
c) apportare le opportune modifiche alla disciplina
delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla
Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le
rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:
1) per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal
regolamento (UE) 2024/2987;
2) per le violazioni delle disposizioni di
attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle
disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni;
d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia,
all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla
disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle
stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e
dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale
disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione
degli atti delegati da parte della Commissione europea.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
febbraio 2024.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del
regolamento (UE) 2024/791, nonche' dei pertinenti atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
implementazione che richiedono un intervento normativo da
parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con
le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale
per i settori interessati dalle anzidette normative
dell'Unione europea;
b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i
poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori
necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza
con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra
le predette autorita';
c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il
potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel
rispetto delle competenze alle stesse spettanti e
nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti
dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE)
2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB
adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 10;
d) non avvalersi della facolta', di cui
all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44),
del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati
membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di
investimento soggette alla propria giurisdizione dal
divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis,
qualora tali imprese di investimento prestino servizi di
investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale
Stato membro.
Omissis.»
«Art. 21 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni
commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le
obbligazioni legate alla sostenibilita'). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e
integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e
delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le
disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative
all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di
prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
b) attribuire alla CONSOB, quale autorita'
nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza,
di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18,
paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto
dei poteri di cui essa gia' dispone ai sensi della
legislazione vigente;
c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal regolamento (UE) 2023/2631:
1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare
le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative
previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631
per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo
articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie
di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631
prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati,
minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;
3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito
dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni
sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo
regolamento con quelle nazionali vigenti;
d) disciplinare forme di coordinamento e di
collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni,
tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai
sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle
competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le
finalita' previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento, anche al fine di stabilire le modalita'
procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai
sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2023/2631.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico
europeo che fornisce un accesso centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
che modifica taluni regolamenti per quanto concerne
l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico
europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto
concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di
accesso unico europeo). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE)
2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva
(UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in
particolare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni
necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione
del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE)
2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori
interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo
svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del
medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea
richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento
(UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente
spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori
interessati e assicurare che gli stessi organismi
dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a
garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al
presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione
normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE)
2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e
peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei
benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di
garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale
e la tutela dei destinatari di tali informazioni
finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la
qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico
europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate,
secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di
coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo
scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la
COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 23 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014
per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la
prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in
materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori
di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE)
n. 236/2012). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le
abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare
attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845
e garantire il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori
interessati dal predetto regolamento;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i
poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE)
2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della
parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le
predette autorita';
c) individuare la CONSOB quale autorita' competente
a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo
24-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto
dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845,
qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo
di costituzione;
d) individuare la CONSOB quale autorita' competente
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione
all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n.
909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del
regolamento (UE) 2023/2845;
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi
nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi
dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di
liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente,
apportando le necessarie modifiche alla legislazione
vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai
sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresi'
la posizione del titolare dello strumento finanziario;
f) apportare alla disciplina della crisi dei
depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato
trasferimento a un altro depositario centrale delle
attivita' dei clienti, in caso di apertura della procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in
materia di crisi delle controparti centrali previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni,
apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine
di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal
regolamento (UE) 2023/2845;
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al
presente articolo entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/2845.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Il Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni
verdi europee e sull'informativa volontaria per le
obbligazioni commercializzate come obbligazioni
ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L del 30.11.2023.
- Il Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il
regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la
disciplina di regolamento, la prestazione di servizi
transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza,
la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i
requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi
terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
del 27 dicembre 2023.
- Il Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico
pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L del 20 dicembre 2023.
- La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune
direttive per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
del 20 dicembre 2023.
- Il Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) 575/2013 e (UE)
2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare
le esposizioni eccessive nei confronti di controparti
centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei
mercati della compensazione dell'Unione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 4 dicembre
2024.
- La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai marcati degli strumenti
finanziari e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024.
- Il Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024.
- La direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 429 del 1º dicembre 2021.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68,
S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge e della direttiva
2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2015, n. 205.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021,
che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito
da parte di talune imprese e succursali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2024, n. 214.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2845 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 79-undecies,
79-duodecies, 79-noviesdecies, 82, comma 2, 83-quinquies,
169, 189, 190.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79-undecies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sui depositari centrali). - 1. La
Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali
competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei
depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai
capi I e II.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
autorizza la prestazione dei servizi in qualita' di
depositario centrale di titoli da parte di persone
giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica,
nonche' l'estensione delle attivita' o l'esternalizzazione
a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del
regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista
dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione
quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del
regolamento di cui al comma 1.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio
della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori
di tipo bancario, nonche' a designare una o piu' banche o
depositari centrali italiani o UE e a estendere i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e
secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del
regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la
Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato
regolamento.
4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito
del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile della
cooperazione con le autorita' competenti e le autorita'
rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La
medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti
di competenza di questa ultima.
6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18,
paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del regolamento
di cui al comma 1.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4,
del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca
d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca
d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del
regolamento di cui al comma 1 in qualita' di autorita'
competente dello Stato membro d'origine e in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la
Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato
membro d'origine o di quello ospitante e scambiano
informazioni, ai sensi dell'articolo 24, del regolamento di
cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal
paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare
ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo'
chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.
8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il
collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del
regolamento di cui al comma 1.
9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca
d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25,
paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.
9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca
d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del
regolamento di cui al comma 1.»
«Art. 79-duodecies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Le
autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della
disciplina in materia di scritture contabili, prevista
dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli
obblighi a carico delle controparti di un contratto di
garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione
all'ingrosso dei titoli di Stato;
b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a
carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.
2. Le autorita' competenti a vigilare
sull'applicazione della disciplina in materia di data
fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5
del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto
riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un
sistema di regolamento titoli;
b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli
obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso
dei titoli di Stato;
c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a
carico delle altre sedi di negoziazione.
3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte
delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento.
4. Le autorita' competenti a vigilare
sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi,
prevista dall'articolo 7-bis del regolamento di cui al
comma 1, sono:
a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi
relativi alle operazioni compensate mediante controparte
centrale, di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera
a), del regolamento di cui al comma 1;
b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi
alle operazioni non compensate mediante controparte
centrale ma eseguite in una sede di negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le
operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di
cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera b), del
regolamento di cui al comma 1;
c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi
alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante
controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di
negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle
operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui
all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera c), del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati
trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento
di cui al comma 1.
6. La Consob e' l'autorita' competente per vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38,
paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte
dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.
6-bis. La Consob e' l'autorita' competente
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA
ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del
regolamento di cui al comma 1.»
«Art. 79-noviesdecies (Violazione della disciplina
sulle partecipazioni qualificate). - 1. In caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis
del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di
partecipazioni qualificate nei depositari centrali di
titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto
inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle medesime partecipazioni, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.»
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione
accentrata). - 1. Omissis
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
con regolamento nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche
del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B,
punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono
detenere conti titoli presso il depositario centrale e le
attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari
sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari
indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini
dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della
sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo
83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e
l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca
delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la
rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i
depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo
83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e
dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di
segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su
richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal
regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo
83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta
salva la possibilita' per i titolari degli strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei
propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al
comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per
la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione
delle operazioni societarie da parte degli intermediari,
dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
finalita' indicate nella prima parte del presente comma;
i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di
apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di
liquidazione controllata o di liquidazione coatta
amministrativa a carico dell'emittente o in casi che
comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione
del titolare degli strumenti finanziari.
Omissis.»
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto).
- 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto
indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la
legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
relativi agli strumenti finanziari in esso registrati,
secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le
norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli
strumenti finanziari registrati nel conto in conformita'
con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da
comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli
intermediari, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
82, comma 2.
4. Le certificazioni e le comunicazioni non
conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra
indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a
oggetto le certificazioni suddette.
4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,
ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli
stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o
comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio
degli stessi diritti.»
«Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste
dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in
quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente
decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-bis,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con
l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei.»
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi
dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti dall'articolo
31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti
dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis,
commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma
1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.»
«Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei
depositari centrali e delle banche designate ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso
di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si
applica altresi' in caso di inosservanza delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.
2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato
al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non
esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in
violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo
3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
b) alle controparti di un contratto di garanzia
finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento di cui al comma 1;
c) alle imprese di investimento, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle
relative disposizioni attuative;
d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e
4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di
cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
e) ai depositari centrali, alle controparti
centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7,
paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11, del
regolamento di cui al comma 1, e delle relative
disposizioni attuative;
f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6,
del regolamento di cui al comma 1;
g) a chiunque non osservi le disposizioni previste
dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10, e
dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
5.»
 
Art. 2
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-quinquies, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.»;
b) all'articolo 79-sexies:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»;
2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»;
3) al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»;
c) all'articolo 79-octies:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. 1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:
a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/2987, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
in materia di controparti centrali si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 79-quinquies,
79-sexies, 79-octies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per
l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali,
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi
seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo
79-novies.1.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione europea,
l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle
Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e
84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di
autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE)
n. 648/2012, e lo gestisce e co-presiede insieme a uno dei
membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di
cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera b), del
medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura
per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi
terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob.»
«Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo
svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di
controparte centrale da parte di persone giuridiche
stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli
14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 o
dall'articolo 17-bis del regolamento (UE) n. 648/2012. La
medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento
di servizi da parte di una controparte centrale quando
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del
collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione
dell'adozione di un parere comune negativo
sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e'
esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
nei confronti delle controparti centrali e dei
partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei
servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
perseguimento delle finalita' previste nel presente comma,
possono imporre alle controparti centrali di adottare le
azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto
del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' del presente titolo.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca
d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob,
all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche
centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze
specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del
regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la
Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli
31, paragrafi 1, 5 e 7, 35, paragrafo 1, e 45-bis,
paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del
regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la
Consob individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella controparte centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto
periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il
trasferimento di partecipazioni qualificate nelle
controparti centrali, non possono essere esercitati i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al
comma precedente, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma,
sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
la Consob, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
12. Ove non diversamente specificato dal presente
decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al
comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali
sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
con particolare riferimento alle posizioni rappresentate
nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di
emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di
piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in
generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di
informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse
stabilite.»
«Art. 79-octies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di
vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1.
La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo
3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del
regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti
centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come
definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato
regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del
medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali.
1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale competente
per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli
7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle
relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti
delle controparti finanziarie e delle controparti non
finanziarie.
1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il
rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del
regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme
tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di
servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione
del rischio post-negoziazione sono:
a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati
ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti
autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e
20-bis.1.»
 
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024,
relativi ai mercati degli strumenti finanziari

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 5-bis.1, e' sostituito dal seguente: «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.»;
2) il comma 5-ter, e' sostituito dal seguente: «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.»;
b) all'articolo 4-terdecies, al comma 1, alla lettera d), il numero 2), e' sostituito dal seguente: «2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entita' non finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che siano parte della gestione della liquidita' o che siano oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»;
c) dopo l'articolo 62-decies e' inserito il seguente:
«Art. 62-undecies (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.»;
d) l'articolo 63 e' abrogato;
e) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente «;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.»;
f) all'articolo 65-bis, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;»;
g) all'articolo 65-sexies:
1) al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «le negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di emergenza o»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.
2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o piu' sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»;
3) al comma 5, la lettera a) e' abrogata;
h) all'articolo 65-septies:
1) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.»;
2) il comma 6 e' abrogato;
i) alla parte III, titolo I-bis, al capo II, la rubrica della sezione V e' sostituita dalla seguente: «Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;
l) all'articolo 68-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea, e' sostituita dalla seguente: «Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entita' e la finalita' di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' o passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;
m) all'articolo 68-quater:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica:
a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformita' al comma 4;
b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a).»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente centrale o, qualora non esista un'autorita' competente centrale, all'autorita' competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonche' di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;
4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati su merci ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su», e le parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse;
n) all'articolo 71:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
o) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente:
«Art. 71-bis (Individuazione dell'Autorita' competente ai fini dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014). - 1. La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. La Consob puo' disciplinare con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.»;
p) all'articolo 74:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob puo' esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e 8-ter del citato regolamento nonche' revocare le esenzioni concesse.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
q) all'articolo 76:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituto dal seguente: «1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli articoli 6 e 10 del citato regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «, stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;»;
1.3) la lettera b) e' abrogata;
2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.»;
3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita' nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione differita»;
r) all'articolo 77:
1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014»;
s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»;
t) all'articolo 79:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4-terdecies,
65, 65-bis, 65-sexies, 65-septies, 68-bis, 68-quater, 71,
74, 76, 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h) ;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il
proprio patrimonio;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr
aperto costituito in forma di societa' per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 50
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in
gestione esterna;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in
gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la
societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il
gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
e il gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
in gestione esterna, le azioni e altri strumenti
partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni
verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come
ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2,
numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie
di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese
le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I,
compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono
strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari
che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di
cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),
nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,
lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":
i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3.
4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si
intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema multilaterale come definito dall'articolo 2,
paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente e sistematico negozia per conto proprio in
strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale,
ovvero che opta per lo status di internalizzatore
sistematico.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende
la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o
piu' operazioni relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un
sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
da un sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o
un sistema organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono
i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies.
5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o
giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla
relazione esistente tra un'impresa controllante e
un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o
relazione analoga esistente tra persone fisiche e
giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa
controllata di un'impresa controllata e' considerata
impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le
suddette persone e uno stesso soggetto che sia una
relazione di controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si
intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un
algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si
intende un accordo in base al quale un membro o un
partecipante o un cliente di una sede di negoziazione
consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via
elettronica direttamente alla sede di negoziazione di
ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso
in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo
dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si
intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto
i depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri
beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
di cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;95
b) ;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) ;
e) .
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c) .
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato
regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato
membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico
all'ingrosso" si intende un prodotto energetico
all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di
cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e
XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i
prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende
uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro
della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta."
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione, ad eccezione delle entita' non finanziarie
che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che
siano parte della gestione della liquidita' o che siano
oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre
i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale o
all'attivita' di finanziamento della tesoreria o del gruppo
di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati sulle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo;
1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo
la cui attivita' principale sia la prestazione di servizi
di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio
di qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/UE o l'attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino alla Consob, su
richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno
valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale, in conformita' a
quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,
della direttiva 2014/65/UE.
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto;
p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi
di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»
«Art. 65 (Requisiti organizzativi dei mercati
regolamentati). - 1. Il mercato regolamentato dispone di:
a) misure per identificare chiaramente e gestire le
potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del
mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti,
di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato
regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del
mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare
quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per
l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato
regolamentato dall'autorita' competente;
b) procedure per gestire i rischi ai quali sono
esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II
del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi
adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne
il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali
rischi;
c) ;
d) regole e procedure trasparenti e non
discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione
corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che
consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento
efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del
sistema;
f) risorse finanziarie sufficienti per renderne
possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della
natura e dell'entita' delle operazioni concluse nel
mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai
quali esso e' esposto;
f-bis) misure per assicurare il rispetto dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui
all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente
attivi, ciascuno dei quali con la possibilita' di
interagire con tutti gli altri per quanto concerne la
formazione dei prezzi.
2. La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con
regolamento, i requisiti organizzativi del mercato
regolamentato e puo' dettare la metodologia di
determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie
previste nel comma 1, lettera f).
3. Per le operazioni concluse su un mercato
regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad
applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i
partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti
obblighi per quanto concerne i loro clienti quando,
operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini
su un mercato regolamentato.»
«Art. 65-bis (Requisiti dei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione). -
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o
di un sistema organizzato di negoziazione dispone di
a) regole e procedure trasparenti che garantiscono
un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di
criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente
degli ordini;
b) misure per garantire una gestione sana
dell'operativita' del sistema, compresi dispositivi di
emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione
del sistema;
c) misure atte ad individuare puntualmente e a
gestire le potenziali conseguenze negative per
l'operativita' dei sistemi da essi gestiti o per i loro
membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra
gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione,
del sistema organizzato di negoziazione, dei loro
proprietari, del gestore del sistema multilaterale di
negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il
sano funzionamento dei sistemi;
c-bis) misure per assicurare il rispetto dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui
all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
d) almeno tre membri o partecipanti o clienti
concretamente attivi, ciascuno dei quali con la
possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto
concerne la formazione dei prezzi.
2. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
adotta altresi' le misure necessarie per favorire il
regolamento efficiente delle operazioni concluse nel
sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato
di negoziazione e informa chiaramente i membri o
partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per
quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate
nel sistema.
3. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
fornisce alla Consob:
a) una descrizione dettagliata del funzionamento
del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 65-quater, commi 2, 3 e 4, gli eventuali
legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un
sistema multilaterale di negoziazione, un sistema
organizzato di negoziazione o un internalizzatore
sistematico di proprieta' dello stesso gestore;
b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.»
«Art. 65-sexies (Requisiti operativi delle sedi di
negoziazione). - 1. I mercati regolamentati e i gestori di
un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la
loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi
stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:
a) siano resilienti e abbiano capacita' sufficiente
per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
b) siano in grado di garantire negoziazioni
ordinate in condizioni di mercato critiche;
c) siano pienamente testati per garantire il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) siano soggetti a efficaci disposizioni in
materia di continuita' operativa, compresi politica e piani
di continuita' operativa delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino
relativi alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuita'
dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di
negoziazione.
2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e
meccanismi efficaci:
a) per garantire che i sistemi algoritmici di
negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti
non possano creare o contribuire a creare condizioni di
negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per
gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale
causata dagli stessi;
b) per identificare, attraverso la segnalazione di
membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati
mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi
utilizzati per la creazione degli ordini e le
corrispondenti persone che avviano tali ordini;
c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie
predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente
errati;
d) per sospendere o limitare temporaneamente le
negoziazioni in situazioni di emergenza o qualora si
registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno
strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato
correlato in un breve lasso di tempo;
e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare
o correggere qualsiasi operazione;
f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le
cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o
partecipanti o clienti, per identificare le violazioni
delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione
anormali o gli atti che possono indicare comportamenti
vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni
del sistema in relazione a uno strumento finanziario.
2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web
le informazioni relative alle circostanze che portano alla
sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai
principi per stabilire i principali parametri tecnici
utilizzati a tal fine.
2-ter. Qualora il gestore di un mercato
regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione
o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o
limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d),
nonostante una significativa variazione dei prezzi che
incide su uno strumento finanziario o su strumenti
finanziari correlati abbia determinato condizioni di
negoziazione anormali su una o piu' sedi di negoziazione,
la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di
negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono
adottare misure adeguate per ristabilire il normale
funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando
i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi
1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).
3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti
con i membri o partecipanti o clienti che perseguono
strategie di market making sul sistema, e si adoperano
affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali
accordi, in virtu' dei quali sono tenuti a trasmettere
quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il
risultato di fornire liquidita' al mercato su base regolare
e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla
natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di
negoziazione in questione.
4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci,
tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare
dell'ottemperanza alle proprie regole.
5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione:
a) (abrogata);
b) adottano regole trasparenti, eque e non
discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;
c) adottano una struttura delle commissioni,
incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le
commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e
non discriminatoria;
d) adottano regimi in materia di dimensioni dei
tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito,
fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti
finanziari analoghi.
6. La Consob approva gli accordi che il gestore di
una sede di negoziazione intende concludere per
l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle
funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede
da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica,
intendendosi come funzioni operative critiche quelle
indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).
7. La Consob individua con regolamento i requisiti
operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono
dotarsi con riguardo a:
a) il contenuto minimo degli accordi scritti
richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo
del gestore della sede di negoziazione in merito ai
medesimi;
b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in
materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal
comma 2, lettere a) e b);
c) i criteri in base ai quali fissare i parametri
per la sospensione delle negoziazioni e le relative
modalita' di gestione;
d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto
alle sedi di negoziazione;
e) i requisiti della struttura delle commissioni di
cui al comma 5, lettera c);
f) i parametri per calibrare i regimi in materia di
dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b),
sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per
i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi
organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e
banche italiane.»
«Art. 65-septies (Obblighi informativi e di
comunicazione). - 1. La Consob, con proprio regolamento,
individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei
propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione,
indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le
sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob,
su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione,
anche mediante accesso allo stesso.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1,
i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza
indugio alla Consob le violazioni significative delle
regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali
o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento
finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte.
4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano
altresi' senza indugio alla Consob gli atti che possono
indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento
(UE) n. 596/2014.
5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano
senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le
indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei
sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione
agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro
tramite.
6. (abrogato).»
«Art. 68-bis (Controlli del gestore della sede di
negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci
e strumenti derivati sulle quote di emissione). - 1. Il
gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su
merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un
sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli
consenta di:
a) controllare le posizioni aperte delle persone;
b) ottenere dalle persone informazioni, compresa
tutta la documentazione pertinente, circa l'entita' e la
finalita' di una posizione o esposizione assunta,
informazioni sui titolari effettivi o sottostanti,
eventuali misure concertate e eventuali attivita' o
passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso,
le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o
le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso
sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di
negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i
partecipanti;
c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una
posizione in via temporanea o permanente e di adottare
unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la
riduzione della posizione nel caso in cui la persona non
ottemperi;
d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente
liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti,
con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una
posizione elevata o dominante.»
«Art. 68-quater (Notifica dei titolari di posizioni
in base alle categorie). - 1. Il gestore di una sede di
negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
derivati su quote di emissione pubblica:
a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate
le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali
senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute
dalle differenti categorie di persone per i differenti
derivati su merci o derivati su quote di emissione,
negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il
numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie,
le modifiche intervenute rispetto alla relazione
precedente, la percentuale del totale delle posizioni
aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di
persone che detengono una posizione in ciascuna categoria
in conformita' al comma 4;
b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni
non sono negoziate, una relazione settimanale sugli
elementi di cui alla lettera a).
1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
alla Consob e all'AESFEM.
2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
su merci o derivati su quote di emisione al di fuori di una
sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente
centrale o, qualora non esista un'autorita' competente
centrale, all'autorita' competente della sede in cui i
derivati su merci o derivati su quote di emissione sono
negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione
completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC
economicamente equivalenti, nonche' di quelle dei loro
clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere
il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso,
dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si
riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui
all'allegato I, sezione C), punto 10.
3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei
sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore
della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle
loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella
sede di negoziazione in oggetto, almeno su base
giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei
clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente
finale.
4. La Consob prevede con regolamento:
a) i tempi e le modalita' di invio da parte del
gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati
inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i
membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di
negoziazione;
b) le modalita' di classificazione, da parte dei
gestori delle sedi di negoziazione, ai fini
dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
su merci ovvero in strumenti derivati su quote di
emissione.»
«Art. 71 (Obblighi dell'internalizzatore
sistematico). - 1. L'impresa di investimento che soddisfa
le caratteristiche richieste dalla definizione di
internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma
5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale
regime, ne informa la Consob.
2. Ai fini della verifica della permanenza delle
caratteristiche richieste dalla definizione di
internalizzatore sistematico, la Consob puo' chiedere agli
internalizzatori sistematici, con le modalita' e nei
termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica
di dati, notizie, atti e documenti.
3. (abrogato).»
«Art. 74 (Esenzioni dai requisiti di trasparenza
pre-negoziazione delle sedi di negoziazione). - 1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a
quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9,
paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
la Consob puo' esentare il gestore di una sede di
negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni
pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e
8-ter del citato regolamento nonche' revocare le esenzioni
concesse.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto
e le modalita' di presentazione della domanda di esenzione
da parte del gestore di una sede di negoziazione.
3. (abrogato).
4. I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di
trasparenza pre-negoziazione sono adottati dalla Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori
delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.
Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle
sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di
titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di
esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su
titoli di Stato ricevute, nonche' dell'adozione dei
provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza
pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.»
«Art. 76 (Pubblicazione differita). - 1. In
conformita' a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:
a) autorizzare il gestore di una sede di
negoziazione o un'impresa di investimento che concluda,
anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto
o per conto dei clienti, operazioni in strumenti
finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni
post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dall'articolo
6 del citato regolamento;
b) (abrogata);
c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del
presente comma.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto
e le modalita' di presentazione della domanda di
autorizzazione alla pubblicazione differita.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli
strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o
a loro categorie.
4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob
delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo
4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte
dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo
comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita'
nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai
titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.»
«Art. 77 (Provvedimenti di temporanea sospensione
degli obblighi di trasparenza post-negoziazione). - 1. Al
ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 11,
paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea
sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni
post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del
regolamento citato, per gli strumenti finanziari non
rappresentativi di capitale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta
della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente
agli obblighi di pubblicazione delle informazioni
post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi
provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca
d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione
delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute diversi dai
derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui
all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014.»
«Art. 78 (Informazioni da fornire ai fini della
trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e
obblighi di pubblicazione). - 1. Al fine dell'applicazione
dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione
imposti dagli articoli da 3 a 11-bis e da 14 a 21 del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'implementazione del
regime previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento
in connessione con l'obbligo di negoziazione su strumenti
derivati, nonche' per determinare se un'impresa di
investimento e' un internalizzatore sistematico, la Consob,
secondo le modalita' e i termini dalla stessa determinati
con regolamento, puo' chiedere informazioni:
a) alle sedi di negoziazione;
b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e
c) ai fornitori di un sistema consolidato di
pubblicazione.
2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle
disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento
(UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob
attraverso la messa a disposizione dei dati e delle
informazioni sul proprio sito internet.
3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle
funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo,
ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob
alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalita' e i
tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto
dall'articolo 62-ter, comma 4.»
«Art. 79 (Individuazione dell'autorita' competente).
- 1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte della Consob, in
conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti
delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai
sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di
cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 600/2014.
1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i
servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi
rispettino le condizioni di esercizio previste dal
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
a), b) e d). I soggetti incaricati della revisione legale
dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti
sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio
negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.
2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»
 
Art. 4
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate
come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita'

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1:
1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-septies e' aggiunta, in fine, la seguente: «w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del presente articolo.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate al comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»;
c) dopo l'articolo 191-ter e' inserito il seguente:
«Art. 191-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.
5. La Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.
6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 3.
 
Art. 5
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo
3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti
per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita'

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;
b) «informazioni regolamentate»: le informazioni di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859;
f) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;
h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP.
3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025;
3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
4) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
5) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
6) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni.
5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta e' l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative.
6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta e' l'autorita' competente a norma del presente articolo. Le informazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;
2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
3) il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1338 trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
7. La Consob e' l'autorita' competente per le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 113-ter del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58:
«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di
informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni
regolamentate si intendono quelle che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti
che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente
Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute
equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e il gestore del mercato per il quale
l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla
negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni
attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente
all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni
regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma
3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
per gli utenti finali, procedure allineate con quelle
previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso
dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le
informazioni regolamentate richieste dalla normativa
comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i
soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
66-quater, comma 1, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato
regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei
valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato,
ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla
lettera a) sono state violate.»
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della
Commissione, del 10 luglio 2025 che stabilisce norme
tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le funzionalita' del punto di accesso unico
europeo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2025, Serie
L.
- La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
dicembre 2004, n. L 390.
 
Art. 6
Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal
decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento
della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio e' chiamato a esprimere un giudizio e circa l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».
2. All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi
di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio;
e-bis) un giudizio sulla conformita' della
relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la
sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di
revisione legale, circa l'eventuale identificazione di
errori significativi nella relazione sulla gestione;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale;
g-bis) per la relazione di revisione del bilancio
d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo
di redigere la comunicazione di cui all'articolo
5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui
bilancio e' chiamato a esprimere un giudizio e circa
l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale
comunicazione da parte degli amministratori. Per la
violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la
sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo
5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139
del 2015.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata
effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di
revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
della revisione legale dei conti e presentano una relazione
e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni
revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito
di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo
comma, del codice civile. Si osservano i termini e le
modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo
comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale sul bilancio consolidato deve
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel
giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa' di revisione legale
considerano il bilancio consolidato e la relazione
consolidata sulla gestione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-octies del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (Attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del
bilancio di esercizio e di quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali) come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5-octies (Dichiarazione del revisore legale). -
1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti delle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
5-ter, verifica:
a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la
comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e'
chiamato ad esprimere un giudizio;
b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da
parte degli amministratori della comunicazione di cui
all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2
gia' lo prevede.
2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.
39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a)
e b) del comma 1.
3. (abrogato).»
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 6, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio