Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 dicembre 2025
Modalita' semplificate di espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 33, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come, da ultimo, modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», cosi' come modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, recante «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, recante «Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, lettera d), relativo alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di perito industriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, recante «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 dicembre 2016, n. 987, come modificato dal decreto 29 novembre 2017, n. 935, art. 8, comma 2, concernente la sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale e, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Vista la Convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari al fine dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sottoscritta il 12 aprile 2018 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della giustizia e dal Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella Tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, precede la LP-03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;
Visti i decreti interministeriali nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687 del 24 maggio 2023, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, del d.i. n. 684 del 2023, recante l'adeguamento della disciplina della classe LP 03 con obiettivi formativi qualificanti di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 12 agosto 2020, n. 446, come modificato dallo stesso;
Vista la deliberazione n. 150/16 approvata il 16 aprile 2025 del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, che ha approvato la tabella di confluenza delle precedenti ventisei specializzazioni all'interno delle nuove otto sezioni dell'albo professionale;
Viste le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 270 del 2004 con il decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96;
Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista l'istanza presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca da parte del CNPI, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 163 del 2021, di rendere abilitanti i titoli accademici ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2021, che danno accesso alla professione di perito industriale laureato;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonche' la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto direttoriale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 834 del 30 giugno 2025, con cui e' stato costituito il tavolo tecnico di lavoro, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, composto da rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, oltre che dell'ufficio legislativo del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dal citato art. 6, comma 2, della legge n. 163 del 2021, con nota prot. n. 1316/GE/df del 22 ottobre 2025;
Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 24 ottobre 2025;
Ritenuto necessario, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 163 del 2021, definire le modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di perito industriale;

Decreta:

Art. 1

Modalita' semplificate di espletamento
dell'esame di Stato

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, nelle more dell'attuazione di quanto disciplinato all'art. 4 della medesima legge, si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea in base all'ordinamento didattico non abilitante afferente alle classi di cui all'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o a una delle classi di laurea magistrale elencate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'abilitazione di cui al primo periodo e' subordinata al superamento dell'esame di Stato, da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente decreto, per l'accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione dell'albo professionale, come specificati nell'allegato in relazione alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica; design. Con le stesse modalita' si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
2. L'esame di cui al comma 1 e' volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione nei settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attivita' di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente. E', altresi', accertata la conoscenza delle norme deontologiche.
3. La valutazione della prova e' espressa in centesimi. L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. Per sostenere l'esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino all'attuazione dell'ordinamento didattico abilitante alla professione di perito industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, puo' chiedere all'universita', sede del corso di laurea professionalizzante LP-01, per il settore costruzione, ambiente e territorio, LP-02 per il settore tecnologie alimentari e LP-03 per i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design, al fine di abilitarsi nei corrispondenti settori di specializzazione dell'albo professionale, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
5. La Commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno quattro membri. I componenti della Commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra meta', professionisti laureati di comprovata esperienza designati dall'ordine professionale territorialmente competente. Per i primi tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno cinque anni nella relativa professione.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2025

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 250
 
Allegato
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle classi presenti all'art. 55, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 possono iscriversi all'albo dei periti industriali laureati nel corrispondente settore di specializzazione.
Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004) e delle lauree professionalizzanti che rilasciano i titoli di studio validi per l'abilitazione alla professione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle classi magistrali indicati nella seguente tabella, da ritenersi assorbenti rispetto ai titoli di cui alle classi presenti all'art. 55, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi all'albo dei periti industriali laureati nel corrispondente settore di specializzazione.
Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004) che rilasciano i titoli di studio validi per l'abilitazione alla professione.

Parte di provvedimento in formato grafico