Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 28 gennaio 2026
Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego» e, in particolare, l'art. 27 concernente istituzione, attribuzioni e ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi e di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 luglio 2022;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2021, recante «Organizzazione della Unita' di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilita' del Ministro per la pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;
Visto, in particolare, l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2023, come convertito, recante disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa del Comune di Caivano, che al comma 3 prevede: «Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.»;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 1-bis del decreto-legge n. 123 del 2023, come convertito, che prevede: «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla 9 maggio 2025, n. 69;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge, come convertito, che stabilisce: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessita' di rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di un contingente costituito da non piu' di 30 unita' di personale non dirigenziale, di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, (pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale «All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la funzione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis. Presso il Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorita' settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del predetto decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l'esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 138 del 2024."; b) al comma 4, le parole: "diciannove servizi" sono sostituite dalle seguenti: "venti servizi".»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 e, in particolare, l'art. 1, lettera b), ai sensi del quale «all'art. 14: 1. alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il Dipartimento svolge, altresi', i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69"; 2. il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: "4. Il Dipartimento si articola in non piu' di dieci Uffici e in non piu' di ventidue servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica";».
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione alle suindicate disposizioni, adeguando l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica alla prevista istituzione delle due rispettive posizioni dirigenziali di livello generale e relative dotazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, e' stata conferita la relativa delega di funzioni;
Ritenuta quindi la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2

Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Art. 3

Ministro per la pubblica amministrazione

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi primo, secondo, terzo ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 
Art. 4

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico ed agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
2. Il Capo del Dipartimento cura le attivita' di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale del Ministro e di valutazione della dirigenza, nonche' il coordinamento delle attivita' del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di incrementarne l'efficienza, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilita' del suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo; coordina la promozione dello sviluppo delle competenze, di tutti i dipendenti pubblici, necessarie per un utilizzo corretto, efficace ed etico degli strumenti di intelligenza artificiale, compreso il loro addestramento; coordina l'attivita' di comunicazione istituzionale e quella interna, la rassegna stampa e la documentazione video-fotografica sulle attivita' istituzionali del Dipartimento.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale, con i dipartimenti, gli uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Capo del Dipartimento puo' affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per la trattazione di particolari questioni.
5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento operano il responsabile del controllo di gestione ed i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza»: cura le questioni di carattere generale relative all'attivita' degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; rapporti con l'ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attivita' degli uffici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; programmazione strategica ed operativa degli uffici e programmazione finanziaria; valutazione dei dirigenti del Dipartimento; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; supporto, anche in collaborazione con gli uffici del Dipartimento competenti per materia, all'esercizio delle funzioni attribuite al Dipartimento ed al Ministro con riferimento al FormezPA ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti attribuite al Dipartimento ed al Ministro o a questi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite, secondo la disciplina propria di ciascun ente, alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti di organizzazione interna, di pianificazione e di programmazione finanziaria; programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e dal Fondo sviluppo e coesione (FSC); selezione degli interventi a regia; partecipazione alle attivita' di sorveglianza (riunioni del comitato di sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di lavoro); controlli di primo livello sugli interventi a titolarita' del Dipartimento. Cura la partecipazione italiana alle attivita' dell'Unione europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attivita' internazionali; diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attivita' internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi; attivita' inerenti la mobilita' temporanea internazionale dei funzionari italiani.
b) «Servizio per il coordinamento delle banche dati, delle piattaforme, dei portali e degli applicativi»: supporta il Capo Dipartimento nel coordinamento degli strumenti informativi e digitali impiegati, cura la progettazione e sviluppo delle banche dati di competenza del Dipartimento; cura la gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento; cura l'attuazione della politica di apertura delle banche dati istituzionali; cura le attivita' relative all'informazione statistica, allo sviluppo ed evoluzione del sistema informativo del Dipartimento e svolge le attivita' connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN.
c) «Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme della Pubblica amministrazione e per il coordinamento delle iniziative per l'attrattivita' della PA»: effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione delle riforme della pubblica amministrazione, anche ai fini della segnalazione degli adempimenti normativi che richiedono interventi per il rispetto dei tempi di attuazione; predispone una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, dei connessi adempimenti e interventi e sulle eventuali criticita' attuative, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, l'Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunita' di pratica, istituite presso il Dipartimento e la Scuola nazionale dell'amministrazione; supporta il Capo del Dipartimento nel coordinamento unitario delle iniziative volte a rafforzare l'attrattivita' della Pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e a favorire l'accesso di nuove generazioni e professionalita' qualificate, indirizzando e raccordando gli uffici competenti del reclutamento, dello sviluppo delle competenze, dell'organizzazione del lavoro pubblico, della qualita' della performance, della semplificazione e digitalizzazione e delle relazioni sindacali. A tal fine supporta la definizione di indirizzi operativi, standard di monitoraggio e linee di azione comuni per: i) la progettazione e l'attuazione di campagne e strumenti di orientamento al lavoro pubblico, anche in collaborazione con scuole, ITS academy, universita' ed enti di ricerca nonche' altre amministrazioni locali e centrali; ii) il miglioramento dei processi di selezione e dei servizi connessi al Portale inPA; iii) l'adozione di misure integrate lungo l'intero ciclo di vita del dipendente (dall'ingresso all'organizzazione allo sviluppo, alla mobilita' e alla permanenza, ai piani di successione) orientate alla valorizzazione del personale in servizio, mediante programmi di formazione continua e sistemi di valutazione coerenti con la pianificazione organizzativa. Il Capo del Dipartimento, avvalendosi del «Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme della Pubblica amministrazione e per il coordinamento delle iniziative per l'attrattivita' della PA», definisce e adotta le direttive e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica sull'avanzamento delle azioni, assicurando il raccordo con gli uffici del Dipartimento secondo le competenze di riferimento.
6. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.
 
Art. 5

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in dieci uffici di livello dirigenziale generale, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica, e in ventidue servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione;
b) Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze;
c) Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico;
d) Ufficio per la qualita' della performance e le riforme;
e) Ufficio per le relazioni sindacali;
f) Ufficio per la gestione amministrativa;
g) Ufficio per i concorsi e l'accesso alla pubblica amministrazione;
h) Ufficio per l'attivita' istruttoria normativa e regolamentare e per l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;
i) Ufficio per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali;
l) Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici competenti nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, curano la gestione amministrativa degli interventi e le relative operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione; nelle materie di propria competenza, curano la gestione amministrativa degli interventi, delle spese e delle relative operazioni di pagamento a valere sui fondi nazionali.
4. Gli uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto per le attivita' di comunicazione e curano le attivita' per il rafforzamento della capacita' amministrativa.
5. Nelle materie di loro competenza, gli uffici del Dipartimento collaborano al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali curano la verifica e l'analisi dei dati.
6. Per le attivita' di loro competenza, gli uffici del Dipartimento si avvalgono anche del personale di cui all'art. 60-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 6

Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione

1. L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualita' della regolazione, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitivita' e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attivita' di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra Stato, regioni ed enti locali. L'ufficio promuove interventi normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura le attivita' di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione e promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Tramite il servizio di cui al comma 2, lettera c), svolge le funzioni di Autorita' settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, quale responsabile della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni di cui al medesimo decreto, per gli ambiti e i settori di competenza con riferimento alla strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; cura le funzioni e i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3 e 4 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, anche mediante il supporto allo svolgimento delle attivita' individuate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 40, comma 2, lettera c) del predetto decreto legislativo.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la semplificazione, la misurazione e le relazioni con i cittadini»: cura delle attivita' di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni in materia; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini; cura della predisposizione e dell'attuazione del programma di misurazione degli oneri e dei tempi; cura della predisposizione della relazione sugli oneri introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio degli oneri; cura delle iniziative di consultazione telematica dei cittadini e delle imprese.
b) «Servizio per il rafforzamento della capacita' amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione»: cura delle iniziative per l'implementazione delle politiche di semplificazione e per il rafforzamento della capacita' amministrativa; pianificazione, promozione e cura delle attivita' relative ai progetti finanziati dai fondi nazionali ed europei; cura delle attivita' di reingegnerizzazione dei processi, standardizzazione, semplificazione delle procedure e della modulistica e delle attivita' coordinate con regioni e enti locali, anche attraverso un'agenda condivisa; monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi di semplificazione.
c) «Servizio per la resilienza dei soggetti critici nella PA(RSC)»: svolge le funzioni di Autorita' settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, quale responsabile della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni di cui al medesimo decreto, per gli ambiti e i settori di competenza con riferimento alla strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; cura le funzioni e i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3 e 4 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, anche mediante il supporto allo svolgimento delle attivita' individuate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 40, comma 2, lettera c) del predetto decreto legislativo.
 
Art. 7
Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo
delle competenze

1. L'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze promuove gli interventi di modernizzazione e l'innovazione delle competenze nelle amministrazioni pubbliche ed esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di formazione, nell'ambito degli indirizzi del Capo del Dipartimento, anche in raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione e con FormezPA. Cura il miglioramento della qualita' e dell'efficacia del sistema formativo pubblico, svolge l'analisi qualitativa dei programmi formativi e definisce standard, indicatori e criteri di monitoraggio degli esiti, avvalendosi di un osservatorio sulla formazione per la misurazione e la valutazione dei risultati e degli impatti delle iniziative di sviluppo del personale pubblico. Nell'ambito degli indirizzi del Capo del Dipartimento, l'Ufficio contribuisce al rafforzamento dell'attrattivita' della PA facendo della formazione la leva centrale: verso l'esterno, mediante iniziative di informazione e orientamento al lavoro pubblico e percorsi con istituzioni scolastiche, ITS Academy, universita', altre istituzioni del sistema terziario, altre amministrazioni ed enti di ricerca; verso l'interno, tramite azioni integrate lungo il ciclo di vita del dipendente (inserimento/onboarding, aggiornamento continuo, percorsi di crescita e mobilita', comunita' di pratica), con attenzione alle connessioni intergenerazionali e ai valori del servizio pubblico. L'Ufficio cura la gestione delle piattaforme digitali e degli spazi «multi-community» del Dipartimento, garantendone l'integrazione operativa, l'accessibilita' e la qualita' editoriale dei contenuti, a servizio delle attivita' di formazione, orientamento e coordinamento. Coordina inoltre gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione energetica, alla mobilita' sostenibile e alla promozione degli acquisti verdi (Green Public Procurement), nonche' all'innovazione e alla partecipazione dei cittadini nell'ambito dei processi di open government. Per favorire la transizione demografica e generazionale del personale pubblico, l'Ufficio progetta e promuove iniziative di mentoring e socializzazione professionale, nonche' tirocini, contratti di apprendistato e di formazione-lavoro.
2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la formazione e lo sviluppo delle competenze»: cura la progettazione, la promozione e l'attuazione degli interventi dedicati allo sviluppo delle competenze del personale pubblico. Supporta l'elaborazione di indirizzi e direttive in materia di formazione, anche in raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione e con FormezPA, e promuove iniziative volte a migliorare la qualita' e l'efficacia del sistema formativo pubblico. Nell'ambito delle direttive del Capo del Dipartimento e in coerenza con gli obiettivi di attrattivita' della PA, il Servizio promuove percorsi e iniziative di sensibilizzazione rivolti soprattutto alle nuove generazioni, per far conoscere il lavoro pubblico e i principi fondamentali del servizio pubblico. A tal fine sviluppa attivita' formative in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, ITS, universita', enti di ricerca e istituzioni del sistema formativo terziario.
b) «Servizio per l'innovazione amministrativa»: cura l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni in materia di innovazione amministrativa; cura gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione energetica, alla mobilita' sostenibile e della promozione degli acquisti verdi (Green Public Procurement) nelle pubbliche amministrazioni, all'innovazione e alla partecipazione dei cittadini nel contesto dei processi open government. Cura la promozione e il monitoraggio, nell'ambito delle direttive del ministro, delle forme di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e cura la relativa reportistica. Cura e promuove gli strumenti innovativi di avvicinamento alla Pubblica amministrazione, assicurando il coordinamento delle iniziative rivolte alla formazione avanzata, all'alta specializzazione e alle esperienze professionalizzanti, in un'ottica di rafforzamento delle competenze e di ricambio generazionale.
 
Art. 8

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

1. L'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico cura l'elaborazione di indirizzi in materia di organizzazione degli uffici, trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione delle assunzioni e del reclutamento; disciplina la mobilita' del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; definisce le corrispondenze professionali; cura la disciplina generale in materia di contratti flessibili e condizioni di lavoro; coordina tutte le attivita' istruttorie per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale; verifica dei regolamenti di organizzazione e dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche e degli interventi di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; definizione dei fabbisogni standard e nuovi modelli organizzativi per la pianificazione degli organici; cura la gestione degli affari legali e del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilita' e i profili professionali»: supporto ai processi di programmazione dei fabbisogni di personale e di definizione dei profili professionali e dei relativi modelli di competenze; predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e delle assunzioni e di assegnazione del personale per la mobilita', nonche' di utilizzo di forme flessibili di lavoro; predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; monitoraggio delle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed adozione dei relativi provvedimenti; gestione della mobilita'.
b) «Servizio per il trattamento del personale pubblico»: attuazione della normativa inerente il trattamento giuridico, economico, previdenziale e le corrispondenze professionali del personale delle pubbliche amministrazioni; attivita' relative alla gestione del personale, nonche' ai riflessi sul rapporto di lavoro dei sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; attuazione della normativa sulle condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunita', disabilita' e prevenzione del mobbing; cura della segreteria tecnica della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita'.
c) «Servizio per gli affari legali e il contenzioso»: gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento; consulenza legale agli uffici del Dipartimento per gestione del contenzioso dipartimentale; monitoraggio e analisi dell'andamento del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.
 
Art. 9

Ufficio per la qualita' della performance e le riforme

1. L'Ufficio per la qualita' della performance e le riforme svolge le funzioni relative al ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; coordina le attivita' di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 e ne monitora la corretta implementazione; assicura le attivita' di indirizzo, coordinamento e promozione della misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, adeguandole alla successiva evoluzione normativa; assicura il raccordo con le attivita' delle esistenti agenzie di valutazione; cura le attivita' inerenti gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); attivita' di indirizzo e promozione di misure volte a migliorare la qualita' della performance; assicura il monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative e delle attivita' finalizzate alla riforma della pubblica amministrazione in raccordo, laddove insediati, con i Comitati consultivi nominati dal Ministro, e cura la predisposizione di una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, l'Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunita' di pratica, istituite presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance»: cura le attivita' di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113; cura lo sviluppo e la progettazione di interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, nonche' la loro integrazione con i sistemi di risk management; fornisce sostegno alla sperimentazione e disseminazione di buone pratiche e indirizzi per la semplificazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la programmazione finanziaria e con il sistema dei controlli interni; si raccorda con le attivita' di misurazione delle esistenti agenzie di valutazione; effettua il monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato e, a campione, delle altre amministrazioni pubbliche in raccordo con gli altri uffici dipartimentali, e, limitatamente agli ambiti di competenza, con la Commissione tecnica performance; predisposizione di una relazione periodica sulla valutazione della performance delle amministrazioni centrali.
b) «Servizio per la misurazione e la valutazione della qualita' della performance»: cura la definizione e l'implementazione di indicatori di performance comuni a tutte le amministrazioni o a gruppi di amministrazioni omogenee e categorie di indicatori specifici per tipologia di amministrazione, con l'obiettivo di definire metodologie di valutazione dell'impatto delle innovazioni organizzative in termini di miglioramento della performance individuale e organizzativa; cura le azioni di accompagnamento delle singole amministrazioni nell'applicazione degli indicatori di misurazione, anche attraverso apposite azioni di assistenza e formazione.
 
Art. 10

Ufficio per le relazioni sindacali

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali svolge le attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti. L'Ufficio svolge le attivita' inerenti i procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; svolge attivita' di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle liberta' sindacali, nonche' in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attivita' istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; attivita' di accertamento della compatibilita' economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attivita' connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi.
b) «Servizio per i procedimenti negoziali e per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi»: attivita' inerenti i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; coordinamento delle amministrazioni coinvolte, attivita' istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale ad ordinamento pubblicistico; attivita' inerenti la rappresentanza sindacale, il controllo delle prerogative e dei diritti sindacali, nonche' le procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni e con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore pubblico.
 
Art. 11

Ufficio per la gestione amministrativa

1. L'Ufficio per la gestione amministrativa cura la gestione amministrativa, finanziaria e del personale del Dipartimento. Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e dei rispettivi adempimenti contabili; la predisposizione dei provvedimenti riguardanti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'attivita' amministrativa riguardante gli esperti del ministro; la gestione degli affari generali e delle risorse strumentali e del personale del Dipartimento. L'Ufficio assicura il presidio della gestione amministrativa e finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, garantendo la coerenza dell'attivita' con la programmazione attuativa, nonche' la separazione delle attivita' di gestione dalle attivita' di controllo; assicura il necessario raccordo con i beneficiari esterni per l'attuazione efficace degli interventi a regia.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la gestione degli affari generali e del personale e per gli interventi a titolarita'»: gestisce gli affari generali e finanziari, inclusi gli adempimenti contabili e di bilancio, gli impegni e i pagamenti di competenza del Dipartimento. Gestisce il personale in servizio presso il Dipartimento. Gestisce i servizi, anche di carattere strumentale, per il personale del Dipartimento, l'archivio generale, la biblioteca, i servizi ausiliari di carattere generale; cura le attivita' connesse alle procedure di affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi dei quali il Dipartimento e' beneficiario, cosiddetti a titolarita', cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE); esegue i controlli sulle procedure finalizzate a selezionare i beneficiari esterni, per gli interventi a regia.
b) «Servizio per gli interventi a regia e i controlli» : cura le attivita' amministrative e finanziarie relative alle procedure di affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi i cui beneficiari sono diversi dal Dipartimento, cosiddetti a regia, cofinanziati dai fondi SIE o da fondi nazionali; assicura il necessario raccordo con i beneficiari per l'attuazione efficace degli interventi e garantisce il coordinamento tra gli interventi a regia con le attivita' del Dipartimento; esegue i controlli di primo livello sugli interventi a regia; coordina e supporta la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi realizzati a valere sui fondi SIE.
 
Art. 12

Ufficio per i concorsi
e l'accesso alla pubblica amministrazione

1. L'Ufficio cura l'elaborazione di indirizzi in materia di procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione e l'organizzazione dei concorsi del Dipartimento della funzione pubblica tramite la Commissione RIPAM, secondo la normativa vigente; assicura il supporto alle funzioni in materia di reclutamento delegate al Ministro con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione; gestisce il Portale unico del reclutamento inPA. L'Ufficio presidia il reclutamento quale leva primaria di attrattivita' della PA verso risorse strategiche, assicurando la coerenza tra i fabbisogni professionali delle amministrazioni e l'evoluzione del mercato del lavoro; svolge attivita' di analisi del lavoro e delle competenze (labour and skills intelligence), incluse l'analisi dei fabbisogni, delle tendenze occupazionali, dei profili critici e degli scenari demografici e territoriali, traducendone gli esiti in bandi chiari e mirati, calendarizzati e gestiti secondo standard omogenei.
Promuove interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento, con particolare riguardo alla riduzione dei tempi di svolgimento, anche mediante automazione e digitalizzazione delle fasi procedurali, nel rispetto di accessibilita' digitale, trasparenza e protezione dei dati; riduce le barriere all'accesso (chiarezza dei requisiti, semplificazione delle procedure, accomodamenti ragionevoli, pari opportunita') e amplia la partecipazione, in raccordo con scuole, Istituti tecnici superiori (ITS), universita', altre istituzioni del sistema terziario ed enti di ricerca. Collabora con l'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze per l'allineamento tra requisiti concorsuali, iniziative di orientamento, percorsi formativi finalizzati all'accesso al lavoro pubblico e all'inserimento; cura la pubblicazione degli avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale; propone la relazione annuale di cui all'art. 35, comma 4-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da trasmettere al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per l'attuazione degli interventi di attrattivita' della PA e il supporto alla Commissione RIPAM (SEPAC)»: cura le attivita' amministrative connesse alla programmazione e allo svolgimento dei concorsi pubblici e delle procedure selettive indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche assicurando il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione RIPAM; fornisce supporto difensivo nell'ambito del contenzioso relativo ai concorsi indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il Formez PA ai fini della definizione degli atti e dei provvedimenti di competenza della Commissione RIPAM di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; assicura il supporto alle funzioni in materia di reclutamento delegate al Ministro con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione; assicura l'attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento per la progettazione e la programmazione di interventi innovativi volti a migliorare l'attrattivita' della PA, ad accrescere l'accesso al lavoro pubblico delle nuove generazioni e a favorire la permanenza e la valorizzazione del personale in servizio in raccordo con gli altri uffici dipartimentali per gli ambiti di competenza; cura la pubblicazione degli avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale.
b) «Servizio per il portale InPA e l'organizzazione dei concorsi (SOC)»: cura la gestione del portale del reclutamento InPA e definisce interventi volti al rafforzamento della digitalizzazione dei processi di selezione del personale al fine di semplificare le procedure e migliorare la qualita' dei servizi; cura le attivita' organizzative e logistiche connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici e delle procedure selettive indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il Formez PA ai fini dell'organizzazione e della logistica dei concorsi pubblici e delle procedure selettive e ai fini della definizione delle attivita' di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (legge n. 69 del 2025); assicura il monitoraggio e l'analisi delle misure organizzative e logistiche connesse allo svolgimento delle predette procedure di reclutamento; assicura la progettazione e la programmazione di interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; predispone la relazione annuale di cui all'art. 35, comma 4-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da trasmettere al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.
 
Art. 13
Ufficio per l'attivita' istruttoria normativa e regolamentare e per
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico

1. L'Ufficio per l'attivita' istruttoria normativa e regolamentare e per l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico cura l'analisi, lo studio e la verifica degli atti, in raccordo e a supporto del Capo del Dipartimento, degli uffici del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di attivita' di analisi e istruttoria normativa; svolge attivita' di consulenza e studio sull'attuazione, normativa ed amministrativa, delle misure, delle azioni e degli atti adottati nelle materie di competenza del Dipartimento, anche supportando la cura dei rapporti con gli altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la formulazione di proposte organizzative e gestionali, e, in linea con le relative finalita', l'analisi e lo studio di soluzioni per l'individuazione di percorsi e azioni idonei ad accelerarne l'attuazione; svolge le funzioni di segreteria tecnica e supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 6, comma 8-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con gli uffici del Dipartimento; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nelle attivita' di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, nella formulazione di proposte in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonche' in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, garantendo ogni opportuno raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, anche ai fini della predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nella promozione di eventi seminariali, iniziative e incontri per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per l'analisi, lo studio e la verifica degli atti e delle attivita' di istruttoria normativa e regolamentare»: cura l'analisi, lo studio e la verifica degli atti e delle attivita' di istruttoria normativa e regolamentare, a supporto del Capo del Dipartimento, degli uffici del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione; svolge attivita' di consulenza e studio sull'attuazione, normativa ed amministrativa, delle misure, delle azioni e degli atti adottati nelle materie di competenza del Dipartimento, anche supportando la cura dei rapporti con gli altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la formulazione di proposte organizzative e gestionali, e, in linea con le relative finalita', l'analisi e lo studio di soluzioni per l'individuazione di percorsi e azioni idonei ad accelerarne l'attuazione.
b) «Servizio per la segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico»: cura le funzioni di segreteria tecnica e supporto dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico di cui all'art. 6, comma 8-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con gli uffici del Dipartimento; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nelle attivita' di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, nella formulazione di proposte in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonche' in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, garantendo ogni opportuno raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento, anche ai fini della predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nella promozione di eventi seminariali, iniziative e incontri per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 14
Ufficio per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni locali

1. L'Ufficio per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali cura e promuove la definizione di indirizzi e azioni rivolte al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio e con gli altri uffici territoriali dello Stato, altresi' mediante l'elaborazione di proposte di modelli e buone pratiche finalizzate, nel rispetto delle rispettive autonomie, a rispondere alle esigenze di confronto tecnico e di supporto giuridico delle amministrazioni locali e a rendere piu' efficaci ed efficienti le rispettive azioni nonche' piu' uniforme, efficiente e razionale il sistema complessivo della pubblica amministrazione. Nelle materie di competenza, anche in raccordo con i citati uffici statali, fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni locali e agli altri uffici del Dipartimento, per i rispettivi ambiti. Coordina e supporta l'intervento del Dipartimento presso gli enti locali nei cui riguardi siano stati emanati provvedimenti di scioglimento degli organi ordinari o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario o di dissesto finanziario ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo. Cura i rapporti e le relative attivita' di comunicazione istituzionale con il Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ANCI, UPI, e Conferenza delle regioni e delle povince autonome con riferimento alle materie di competenza nell'ambito del sistema delle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; coordina, in raccordo con le altre amministrazioni statali competenti e con gli altri uffici dipartimentali, le iniziative di analisi e di riordino legislativo nelle materie di interesse delle amministrazioni locali e dei relativi compiti e servizi; promuove l'efficace ed efficiente attuazione, da parte delle amministrazioni locali, dei progetti di competenza del Dipartimento rivolti alle stesse. Definisce altresi', nel quadro delle indicate attribuzioni, gli indirizzi funzionali all'intervento dei soggetti pubblici nei servizi resi ai cittadini e alle imprese, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza del Dipartimento, il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. L'Ufficio e' articolato nel seguente servizio:
a) «Servizio per il coordinamento degli indirizzi alle amministrazioni locali e per i progetti del Dipartimento rivolti alle amministrazioni locali»: cura la definizione di indirizzi e azioni rivolte al rafforzamento della capacita' amministrativa delle Amministrazioni; fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni locali e agli altri uffici del Dipartimento, nei rispettivi ambiti; cura i rapporti e le relative attivita' con il sistema delle conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 con riferimento alle materie di competenza; coordina le iniziative di analisi e riordino legislativo per gli ambiti di competenza; promuove l'efficace ed efficiente attuazione, da parte delle amministrazioni locali, dei progetti di competenza del Dipartimento rivolti alle stesse, anche mediante la valutazione della previsione di forme di supporto di natura tecnica, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze. Coordina e supporta l'intervento del Dipartimento presso gli enti locali nei cui riguardi siano stati emanati provvedimenti di scioglimento degli organi ordinari o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario o di dissesto finanziario ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo.
 
Art. 15

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, vigila sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attivita', l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo della concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal fine, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del citato art. 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive.
3. Di ogni sopralluogo e visita e' redatta una relazione, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche' le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive. L'amministrazione, nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
4. Con cadenza annuale, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite al Ministro per la pubblica amministrazione. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere.
 
Art. 16

Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR.

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri opera l'Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101 e costituita con il decreto interministeriale 4 ottobre 2021.
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° gennaio 2026.
2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, come modificato dal decreto 15 luglio 2022, nonche' ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.
3. Nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali previste dal presente decreto continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti alla data di cui al comma 1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2026

Il Ministro: Zangrillo

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 491