Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 febbraio 2026
Aggiornamento della Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come "boschi vetusti" di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;
Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale e' istituita, altresi', una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto e' conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;
Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160 riguardante le «modalita' di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella rete nazionale dei boschi vetusti»;
Vista la determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025 con cui il competente Servizio foreste e parchi della Regione Abruzzo riconosce al bosco denominato «Abetina di Rosello», di proprieta' del Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;
Considerato che la suddetta determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;
Vista la nota della Regione Abruzzo del 10 febbraio 2026, n. 0053622/26 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, e' giunto a scadenza il giorno 9 febbraio 2026 senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;
Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del bosco vetusto

1. E' istituito il bosco vetusto denominato Abetina di Rosello, esteso per 169,2299 ettari nel Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Abruzzo con deliberazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.
2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversita' caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, e' rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.
 
Art. 2

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco vetusto Abetina di Rosello e' inserito con il numero 1 nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.
2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Abetina di Rosello nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Abruzzo e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.
 
Art. 3

Finalita'

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonche' di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.
2. Nella gestione del bosco vetusto e' assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.
 
Art. 4

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto e' interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, e' vietato:
a) ogni forma di caccia e di pesca;
b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalita' di studio e ricerca nonche' quelli strettamente conservativi purche' autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilita' preesistente;
f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
h) il transito fuori dalla viabilita' forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attivita' agricole e zootecniche;
o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;
p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;
q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;
r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;
s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;
u) ogni altra attivita' antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetusta' del bosco.
 
Art. 5

Pubblicita'

1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.
2. Il presente decreto e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2026

Il direttore: Cerofolini ______ Avvertenza:
Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 90394 del 24 febbraio 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.