Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2025
Modifiche al decreto 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze» e al decreto 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del Sistema informativo per la salute mentale».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n. 1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del NSIS;
Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271/CSR), la quale dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del NSIS sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del NSIS e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2017, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2010, recante «Istituzione del Sistema informativo sanitario per la salute mentale» (SISM);
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2024, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze» (SIND);
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» che all'art. 6-bis dispone che il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilita', i dati rilevati con alcuni dei propri flussi informativi fra cui il SIND e il SISM, in particolare per il «costante monitoraggio dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN»;
Tenuto conto che il sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND) di cui al citato decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, rileva i dati con periodicita' annuale con scadenza per il conferimento da parte di regioni e provincie autonome il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
Tenuto conto che il sistema informativo nazionale per la salute mentale (SISM) di cui al citato decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, rileva i dati con periodicita' semestrale con scadenza per il conferimento da parte di regioni e provincie autonome il 31 luglio dell'anno di riferimento per i dati relativi al primo semestre e il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per i dati relativi al secondo semestre;
Ritenuto necessario modificare la periodicita' di trasmissione delle informazioni contenute nei tracciati del Sistema SIND e del sistema SISM al fine di garantire dati aggiornati per le finalita' di cui al citato art. 6-bis del decreto-legge n. 92 del 2024;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella riunione del 6 novembre 2025 (Rep. Atti n. 198/CSR);

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023,
recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le
dipendenze»

1. All'art. 5, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le informazioni relative al flusso informativo "strutture" e al flusso informativo "attivita'" sono trasmesse al NSIS con cadenza trimestrale, entro i trenta giorni successivi al periodo di riferimento»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La trasmissione con cadenza trimestrale delle informazioni relative al flusso informativo "strutture" e al flusso informativo "attivita'" ha inizio a partire dal mese di gennaio 2027. La trasmissione delle informazioni relative al flusso informativo "strutture" e al flusso informativo "attivita'" riferite al primo trimestre 2027 e' da considerarsi sperimentale».
c) Il paragrafo 5.4 del disciplinare tecnico e' modificato come riportato nell'allegato al presente decreto.
 
Allegato

Il seguente paragrafo sostituisce il paragrafo 5.4 del disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze»
5.4 Tempistiche delle trasmissioni
In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto, le tempistiche di trasmissione dei diversi dataset dei contenuti informativi, descritti nei paragrafi precedenti, sono definite nella tabella che segue:
===================================================================== | Dataset | Paragrafo | Scadenza messa a disposizione delle | | | | informazioni | +=============+=============+=======================================+ |Strutture | 5.1 | entro i trenta giorni al trimestre | | | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Anagrafica | 5.2.1 | entro i trenta giorni al trimestre | |soggetto | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Esami | 5.2.2 | entro i trenta giorni al trimestre | |sostenuti | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Patologie | 5.2.3 | entro i trenta giorni al trimestre | |concomitanti | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Dati | 5.2.4 | entro i trenta giorni al trimestre | |di contatto | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Sostanze | 5.2.5 | entro i trenta giorni al trimestre | |d'uso/compor-| | di riferimento | |tamento/be- | | | |vande | | | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Gruppi | 5.2.6 | entro i trenta giorni al trimestre | |di presta- | | di riferimento | |zioni omoge- | | | |nee | | | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Monitoraggio | 5.2.7 | entro i trenta giorni al trimestre | |HIV | | di riferimento | +-------------+-------------+---------------------------------------+ |Attivita' dei| 5.2.8 | entro i trenta giorni al trimestre | |Servizi | | di riferimento | |presso stru- | | | |tture Ospe- | | | |daliere e | | | |Universitarie| | | |per l'alcol- | | | |dipendenza | | | +-------------+-------------+---------------------------------------+


 
Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010,
recante «Istituzione del sistema informativo per la salute mentale»

1. All'art. 5 del decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del sistema informativo per la salute mentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I termini dell'invio sono i seguenti: il flusso informativo "attivita'" ha cadenza trimestrale; i dati devono essere messi a disposizione entro trenta giorni dalla fine del periodo di rilevazione.»
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La trasmissione con cadenza trimestrale delle informazioni relative al flusso informativo "attivita'" ha inizio a partire dal mese di gennaio 2027. La trasmissione delle informazioni relative al flusso informativo "attivita'" riferite al primo trimestre 2027 e' da considerarsi sperimentale».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 142