Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 gennaio 2026
Riparto delle risorse incrementate dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per l'anno 2025), per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;
Visto il decreto-legge n. 75 del 2023, art. 43, comma 4-bis, che assegna alla Regione Lazio per il Giubileo 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio;
Visto il decreto-legge n. 132 del 2023, art. 9, comma 1-septies, che assegna alla Regione Calabria 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Calabria;
Considerato il finanziamento del suddetto programma che al netto delle riduzioni, risulta essere 33,787 miliardi di euro;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67/1988;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera CIPE n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)», con la quale sono state devolute al Ministero della sanita', oggi Ministero della salute, le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n. 67/1988;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 che individua gli importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022, recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», il quale definisce la ripartizione delle risorse ai soggetti attuatori regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi a regia del Ministero della salute, ivi compresi quelli di cui alla linea di investimento «2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000,00;
Visto l'art. 1, comma 13 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al primo capoverso, ha disposto che: «Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.»;
Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) il quale prevede che «Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'art. 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell'art. 9, comma 1-septies, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2023, n. 170, e' incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato»;
Visto il successivo comma 878, il quale dispone che «La ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania»;
Considerato l'art. 1, commi 877 della legge n. 207/2024, che ripartisce le risorse complessive pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato altresi' che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 878 della legge n. 207/2024, la ripartizione avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle regioni le risorse complessivamente pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, sulla base «del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania» fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 ottobre 2025 (rep. atti n. 188/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'incremento ai sensi dell'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, complessivamente pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, viene ripartito e assegnato alle regioni, sulla base «del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania» come da tabella A allegata al presente decreto, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di accordi di Programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' e le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita' definite dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2026
Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 132