| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2026 (vai al sommario) |
| CORTE DEI CONTI |
| DELIBERA 5 febbraio 2026 |
| Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2026-2028, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 7/SEZAUT/2026/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nella adunanza del 5 febbraio 2026; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del Tuel, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni; Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2026-2028; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2026-2028, e' stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 2801 del 29 gennaio 2026, a firma del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie; Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, prot. nn. 2809, 2810 e 2811 del 29 gennaio 2026, con le quali la bozza del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2026-2028 e' stata trasmessa ai presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nonche' al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI, con nota acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3657 del 5 febbraio 2026; Vista l'assenza di rilievi o suggerimenti comunicata dal Presidente dell'UPI con nota prot. n. 50 del 3 febbraio 2026, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3538/2026; Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, acquisita al protocollo della Sezione con il n. 3490 del 3 febbraio 2026, in cui si comunica l'assenza di osservazioni sui contenuti del questionario da parte del Consiglio; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilita' di partecipazione all'adunanza da remoto; Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;
Delibera:
Di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 5 febbraio 2026.
Il Presidente: Carlino Il relatore: Di Marco Depositato in Segreteria il 18 febbraio 2026 Il dirigente: Galli |
| | Allegato Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2026-2028 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1. Premessa Le presenti linee guida, adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La loro adozione, con considerevole anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio provvisorio, per gli enti che non abbiano ancora approvato il documento previsionale, consente di rafforzarne in via preventiva la funzione di accompagnamento alla programmazione finanziaria, offrendo agli organi di revisione un quadro di riferimento unitario gia' nella fase di formulazione del parere e, al contempo, alle amministrazioni un supporto operativo nella predisposizione degli schemi contabili. In tale prospettiva, le linee guida e il questionario allegato non assolvono soltanto a una funzione strumentale all'attivita' di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ma si pongono anche come strumenti idonei a orientare le scelte programmatorie, richiamando l'attenzione sugli aspetti di maggiore rilievo ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, della sostenibilita' delle scelte allocative e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Esse rappresentano, pertanto, un supporto essenziale per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo l'omogeneita' delle verifiche sull'intero ciclo della programmazione finanziaria. La presente edizione si colloca nel quadro degli indirizzi generali definiti dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025) e dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR) nell'ambito della programmazione delle attivita' di controllo per l'anno 2026, che individuano, tra le priorita', l'esigenza di rafforzare la funzione del controllo sulla programmazione finanziaria, valorizzando il bilancio quale strumento centrale di governo delle risorse pubbliche e di presidio degli equilibri nel medio periodo. Resta impregiudicata la facolta' delle Sezioni regionali di controllo di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, anche alla luce delle specificita' territoriali e organizzative degli enti esaminati. Le linee guida costituiscono, altresi', ausilio per le attivita' delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate dalla Sezione delle autonomie ai fini del referto al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza territoriale, oltre che per la predisposizione del contributo alle relazioni semestrali al Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, sull'avanzamento dei progetti finanziati con risorse PNRR intestati agli enti territoriali in qualita' di soggetti attuatori. 2. Criteri generali di impostazione del questionario L'allegato questionario sui bilanci previsionali 2026-2028 e' stato elaborato da un gruppo di lavoro della Sezione con il contributo attivo dei rappresentanti delle Sezioni territoriali. Il documento e' stato affinato grazie al confronto con esperti in contabilita' pubblica e revisione legale, e preventivamente trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'impostazione complessiva e' orientata all'equilibrio tra esigenze istruttorie e obiettivi di semplificazione, mediante la selezione delle informazioni di maggiore rilevanza ai fini del controllo, la valorizzazione delle fasi programmatorie come momento privilegiato di prevenzione delle criticita' gestionali, la riduzione degli oneri informativi non strettamente funzionali alla verifica degli equilibri. I quesiti sono strutturati in modo da intercettare le principali aree di rischio della programmazione finanziaria, con particolare attenzione alla coerenza interna del bilancio, alla sostenibilita' delle previsioni e alla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile, tenuto conto della permanenza della funzione autorizzatoria della contabilita' finanziaria anche nel contesto evolutivo connesso all'introduzione della riforma accrual. 3. Informazioni generali e domande preliminari La prima parte del questionario e' dedicata alle informazioni generali sull'ente e alle domande preliminari, finalizzate a delineare il contesto istituzionale, organizzativo e finanziario in cui si colloca la programmazione di bilancio. In tale sezione assume rilievo l'individuazione di condizioni di criticita' strutturale quali la deficitarieta' strutturale, il dissesto (la cui sezione specifica si e' ritenuto opportuno spostare all'interno del questionario sul rendiconto 2025) ed il riequilibrio finanziario pluriennale. In relazione a quest'ultima fattispecie, attesi i gravi ritardi nelle istruttorie ministeriali dei piani e la conseguente rilevanza delle gestioni successive all'adozione consiliare del piano, ma precedenti all'esame dello stesso da parte della competente Sezione regionale di controllo, sono state introdotte domande volte ad accertare che gli stanziamenti di bilancio rispettino gli obiettivi programmati nel PRFP, con particolare riferimento ai vincoli relativi al ripiano di disavanzo e/o al finanziamento di debiti fuori bilancio. Si chiede conto, inoltre, dell'adeguatezza degli strumenti di programmazione strategica e gestionale e dell'eventuale ruolo dell'ente quale soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR o PNC. In tal caso, il focus si sposta sulle ricadute sulla programmazione finanziaria, con particolare riferimento al rischio di incremento delle spese correnti per la gestione delle nuove realizzazioni ed alla relativa sostenibilita' finanziaria. 4. Equilibri finanziari e utilizzo del risultato di amministrazione La sezione dedicata agli equilibri finanziari, come di consueto, e' finalizzata a verificare che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 garantisca il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL e del saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio (cfr. art. 1, comma 785, legge n. 207/2024). Particolare attenzione e' riservata all'eventuale applicazione del risultato di amministrazione presunto; alla corretta distinzione tra quote libere, vincolate e accantonate nel risultato; alla incidenza sugli equilibri della copertura finanziaria, mediante risorse proprie di natura stabile ed evitando il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, degli incrementi retributivi del personale previsti per l'anno 2026. E' stato aggiornato il quesito relativo al rispetto dei limiti e delle condizioni normative per l'utilizzo del risultato d'amministrazione, anche in presenza di situazioni di disavanzo al fine di tenere conto dell'ulteriore deroga introdotta dall'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo. La novella normativa amplia il novero delle fattispecie derogatorie rispetto ai limiti ordinari di utilizzazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, incidendo sulle modalita' di gestione e di rappresentazione degli equilibri finanziari degli enti interessati. In considerazione della stratificazione degli interventi legislativi succedutisi nel tempo, il quesito si ritiene possa assolvere all'ulteriore funzione di strumento operativo di verifica del quadro normativo applicabile e delle modalita' concrete di utilizzo del risultato di amministrazione in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dalla legge. L'aggiornamento della domanda risponde all'esigenza di assicurare una corretta lettura sistematica delle deroghe vigenti, nonche' di consentire all'organo di revisione, oltre che alla competente Sezione regionale di controllo, di valutare la sostenibilita' delle scelte effettuate e la loro compatibilita' con il percorso di rientro dal disavanzo e con il mantenimento degli equilibri di bilancio nel medio periodo. Sono stati confermati i quesiti sul FAL e quelli sul Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Anche le misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali sono monitorate in continuita' con il precedente questionario, ma con l'integrazione dei dati analitici relativi ai presupposti in ragione dei quali la legge impone l'obbligo di accantonamento. Queste informazioni di dettaglio, necessarie ai fini di verificare la corretta costituzione del fondo nel bilancio di previsione, risultano altresi' di utilita', alla luce del principio di diritto espresso nella delibera n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, per acclarare la sussistenza delle condizioni che giustificano la liberazione, a rendiconto 2025, delle quote gia' accantonate nel precedente bilancio di previsione. Sono state poi introdotte domande volte a verificare se la previsione iniziale del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale, risulti pari a zero, al fine di intercettare e porre in evidenza il ricorrente fenomeno della mancata o insufficiente programmazione del FPV in sede di bilancio di previsione. La formulazione volutamente incisiva dei quesiti e' finalizzata a stimolare una riflessione consapevole sull'importanza del FPV quale strumento programmatorio essenziale per la corretta rappresentazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili negli esercizi successivi, evitando che la sua valorizzazione sia rinviata esclusivamente a fasi successive della gestione, quali l'assestamento o, in modo ancor piu' critico, il rendiconto, con conseguente depotenziamento della funzione programmatoria del bilancio di previsione. 5. Spesa per il personale La sezione relativa alla spesa per il personale, nel solco della precedente versione, e' orientata a verificare la sostenibilita' delle previsioni in rapporto ai vincoli normativi vigenti e alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno. Restano pertanto invariate le domande volte a verificare il rispetto delle facolta' assunzionali e dell'eventuale superamento delle soglie di spesa, delle conseguenti azioni di riduzione e della congruita' degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro. Le capacita' assunzionali degli enti locali continuano ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita'. Sono stati invece introdotti quesiti rivolti agli enti ricadenti in Regioni a statuto speciale per inquadrare in maniera preventiva e puntuale eventuali normative regionali differenziate che definiscano criteri specifici di sostenibilita' della spesa, in deroga al quadro statale ordinario in materia di gestione della spesa del personale al fine naturalmente di accertarne il puntuale rispetto da parte delle amministrazioni interessate. Si tiene conto, infine, della facolta' introdotta dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, che consente agli enti locali, al ricorrere delle condizioni ivi previste, di incrementare il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. L'inserimento del relativo quesito nel questionario del bilancio di previsione e' finalizzato a verificare se e in quale misura l'ente intenda avvalersi di tale facolta' in sede programmatoria, nonche' la coerenza della scelta con il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli complessivi di spesa del personale, ferma restando la necessita' dell'asseverazione dell'equilibrio pluriennale da parte dell'organo di revisione. La collocazione della domanda in ambito previsionale consente, inoltre, di intercettare tempestivamente gli effetti potenziali della norma sulla dinamica della spesa corrente e sulla sostenibilita' delle politiche di valorizzazione del personale, rafforzando la funzione di prevenzione del controllo. 6. Indebitamento La sezione sull'indebitamento e' finalizzata a verificare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'ordinamento, nonche' la corretta rappresentazione delle operazioni di finanziamento e delle relative modalita' di rimborso. Il questionario, senza discostarsi dalle precedenti versioni, consente di valutare la sostenibilita' dell'indebitamento in relazione agli equilibri di bilancio e alla capacita' dell'ente di far fronte agli impegni assunti nel medio periodo. 7. Cassa Anche per i bilanci 2026-2028 una specifica sezione viene dedicata alla cassa, profilo da sempre centrale nell'analisi degli equilibri, ma che assume un rilievo ancora piu' marcato alla luce dell'evoluzione normativa recente. Merita particolare rilievo al riguardo il recupero di effettivita' del meccanismo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, che impone ai responsabili dei servizi - al momento dell'assunzione dell'impegno - la verifica della compatibilita' dell'obbligazione con il programma dei conseguenti pagamenti, tenendo conto degli stanziamenti di cassa. Tale meccanismo, introdotto nell'ordinamento quale presidio di sostenibilita' della spesa e assistito da un apparato di responsabilita' anche di rilievo erariale e disciplinare in caso di violazione, e' rimasto a lungo sostanzialmente depotenziato nella prassi, soprattutto per effetto della frequente inattendibilita' delle previsioni e della conseguente sovrastima degli stanziamenti, che rendeva «evanescente» il limite cui la norma ancora la verifica di compatibilita'. Il quadro normativo e' mutato in modo significativo per effetto delle misure adottate per il rafforzamento della tempestivita' dei pagamenti dei debiti commerciali, in attuazione degli impegni connessi al PNRR, che hanno inciso direttamente sul momento programmatorio della cassa e sulla qualita' delle relative previsioni. In tale prospettiva, la programmazione deve tener conto, ormai a regime, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC), da redigere con la collaborazione dei responsabili dei servizi e caratterizzato dall'impiego di dati oggettivi di riferimento (quali i flussi registrati in SIOPE nell'esercizio n-2), con l'obiettivo di innalzare l'affidabilita' del quadro autorizzatorio di cassa e rendere coerente la programmazione con i vincoli di liquidita'. In questo contesto, lo stanziamento di cassa si pone come un limite effettivo e controllabile alla capacita' di assumere impegni e, quindi, alla stessa dinamica della gestione di competenza (cfr. art. 183, comma 8, TUEL). Gli enti sono pertanto chiamati a prevenire - gia' in fase programmatoria - fenomeni di espansione della spesa non assistita da effettiva sostenibilita' di cassa, anticipando il presidio correttivo rispetto a fasi patologiche della gestione, in cui la crisi di liquidita' produce ricadute piu' gravi sulla continuita' dei servizi e sull'equilibrio complessivo. Le domande della sezione «Cassa» sono quindi orientate a verificare che i controlli dell'Organo di revisione si concentrino, in via prioritaria sulla coerenza tra previsioni di cassa del bilancio e la programmazione dei flussi risultanti dal PAFC; sulla motivazione degli eventuali scostamenti rispetto ai flussi storici; sull'emersione, gia' nella fase previsionale, di condizioni che rendano necessario il ricorso a strumenti di regolazione dei flussi (utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate e/o anticipazioni di tesoreria), distinguendo le fisiologiche sfasature temporali dalle situazioni sintomatiche di tensione strutturale di liquidita'. 8. Organismi partecipati La sezione dedicata agli organismi partecipati, come di consueto, e' finalizzata a verificare la coerenza tra la programmazione finanziaria dell'ente e gli impegni derivanti dalla partecipazione in societa', enti e organismi strumentali, con particolare riferimento ai riflessi sugli equilibri di bilancio e sugli accantonamenti. Il questionario allegato al bilancio di previsione 2026-2028 recepisce, per la prima volta in sede previsionale, la domanda volta a verificare l'adozione, da parte delle societa' controllate dall'ente, del Programma di valutazione del rischio di crisi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Tale quesito, gia' presente nei precedenti questionari relativi al rendiconto della gestione, e' stato ricollocato nel contesto del bilancio di previsione in considerazione della tempistica di adozione e pubblicazione del Programma, che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016, deve essere reso disponibile unitamente al bilancio di esercizio della societa' controllata. Ne consegue che, alla data di approvazione del rendiconto dell'esercizio, l'ente puo' disporre, di regola, soltanto di informazioni riferite a esercizi precedenti, con un inevitabile disallineamento temporale rispetto alle esigenze del controllo. La collocazione della domanda nel questionario relativo al bilancio di previsione consente, invece, di anticipare l'acquisizione dell'informazione, rendendola coerente con la funzione programmatoria del documento contabile e con la possibilita', per l'ente, di valutare tempestivamente gli esiti del monitoraggio del rischio di crisi delle proprie partecipate. Sotto il profilo sostanziale, la scelta risulta, altresi', coerente con la natura intrinsecamente prospettica del Programma di valutazione del rischio di crisi, strumento funzionale all'emersione anticipata di situazioni di squilibrio, in linea con la definizione di «crisi» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, quale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. In tale prospettiva, l'inserimento del quesito nel questionario del bilancio di previsione rafforza la capacita' dell'ente di integrare le informazioni provenienti dal sistema delle partecipazioni nel processo decisionale e programmatorio, favorendo l'adozione di eventuali misure correttive in una fase antecedente all'emersione di criticita' conclamate. 9. Istruzioni per l'invio del questionario Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di previsione 2026-2028 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della Home page di BDAP: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/ Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della Home page. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione dei questionari di finanza territoriale «QFIT - Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID /CIE. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella Home page della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche nell'apposita sezione del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni». Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. I nuovi utenti che non sono ancora profilati sul sistema FiTNet, ma che dispongono delle credenziali SPID/CIE, verranno guidati alla procedura di profilazione al loro primo accesso. Questa procedura informatica assistera' l'utente nella compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID/CIE sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione e le Sezioni regionali fisseranno il termine finale per l'invio dei questionari. |
| | LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. QUESTIONARIO
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