Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2026 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2026
Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale. (Regolamento n. 58).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere m) e n);
Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralita' pregressa;
Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Considerata la necessita' di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtu' delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalita' di calcolo del premio;
Considerata l'esigenza di mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuita' della storia assicurativa gia' previsti dal regolamento IVASS n. 9/2015 e dal provvedimento IVASS n. 72/2018;

Adotta il seguente regolamento:

Indice

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Capo II - Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione
universale

Art. 3 (Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)
Art. 4 (Assegnazione della classe di CU)
Art. 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali)
Art. 6 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)
Art. 7 (Tabella di conversione della classe di merito interna)
Art. 8 (Validita' dell'attestazione)
Art. 9 (Rilevazione della sinistralita')
Art. 10 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 11 (Pubblicazione)
Art. 12 (Entrata in vigore)
Art. 1

Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento individua le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuita' della storia assicurativa.
3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:
a) «attestazione di sinistralita' pregressa» o «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
b) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);
c) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
e) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistralita' pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia prestata;
f) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e' assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative r.c.auto;
g) «Codice identificativo univoco del rischio» o «IUR»: codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprieta' o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
h) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula per conto proprio o di terzi il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
i) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico;
j) «forma tariffaria»: condizione di polizza che prevede il pagamento a tariffa fissa, o la variazione in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
k) «franchigia»: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio piu' contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro;
l) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;
m) «regole evolutive»: modalita' definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di merito CU di cui alla lettera f);
n) «tabella di sinistralita' pregressa»: una tabella riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e del numero dei sinistri con responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita';
 
Art. 3
Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa
di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione
(UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024.

1. L'attestazione di sinistralita' pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, le seguenti informazioni:
a. Codice identificativo univoco del rischio;
b. tipo veicolo;
c. proprietario o altro avente diritto, se diverso dal contraente:
c.1. persona fisica o persona giuridica;
c.2. nome;
c.3. cognome o denominazione sociale;
c.4. codice fiscale o partita IVA;
d. forma tariffaria;
e. eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
f. classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva;
g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
h. stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis del CAP; tale indicazione dovra' essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
i. tabella di sinistralita' pregressa.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle attestazioni di sinistralita' pregressa sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.
 
Art. 4

Assegnazione della classe di CU

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private.
2. Nel caso di veicoli gia' assicurati il contratto e' assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5.
 
Art. 5

Disciplina della classe di CU - Regole generali

1. Per le annualita' successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione di sinistralita' pregressa e' indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.
2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualita' successiva, determinata sulla base della sinistralita' pregressa registrata nel periodo di osservazione, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. La responsabilita' principale, nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilita' non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo ne' all'annotazione nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o piu' veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subira' l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si dara' luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilita' attribuita poiche', qualora a seguito di piu' sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita' venga raggiunta la percentuale di responsabilita' "cumulata" pari almeno al 51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Tabella 1

(Criteri di attribuzione della classe di CU)
===================================================================== | Provenienza | Assegnazione | +=============+=============+=========+=========+=========+=========+ | | | | | | 4 | | | 0 | 1 | 2 | 3 |sinistri | |Classe di CU | sinistri |sinistro |sinistri |sinistri | o piu' | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+ | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | +-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+

 
Art. 6

Decorrenza e durata del periodo di osservazione

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa.
2. In caso di contratto con durata annuale piu' frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
 
Art. 7

Tabella di conversione della classe di merito interna

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralita' pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-bis, del CAP.
2. La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker).
3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.
 
Art. 8

Validita' dell'attestazione

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione e' consentito previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata inferiore all'anno.
3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l'assicurato sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa, questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.
4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o piu' rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potra':
produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validita'.
In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o piu' rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
 
Art. 9

Rilevazione della sinistralita'

Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno piu' frazione, i sinistri con responsabilita' relativi alla prima polizza, comunicati alla banca dati degli Attestati di rischio di cui all'articolo 134, comma 2 del CAP, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumera' il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.
 
Art. 10

Disciplina della classe di CU - Regole specifiche

1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione ovvero il documento unico di proprieta' e circolazione, il foglio complementare/certificato di proprieta', ovvero l'appendice di cessione del contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa «Tabella di sinistralita' pregressa» contenuta nell'attestazione di sinistralita' pregressa, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli gia' assicurati all'estero, il contraente consegna:
per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione europea, l'attestazione di sinistralita' pregressa di cui al regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855;
per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralita' pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, considerando la 14ª classe CU quale classe d'ingresso.
In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralita' pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto e' assegnato alla classe di CU 14;
b) in caso di mutamento della titolarita' di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o piu' di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterra' lo IUR e la sinistralita' pregressa. Gli altri soggetti gia' cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o piu' di essi, su un altro veicolo di proprieta' o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente e' attribuita la classe di CU gia' maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprieta' puo' conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprieta' o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralita' maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprieta';
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprieta' dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU gia' maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e' attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprieta', di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validita' della stessa:
vendita;
demolizione;
furto di cui sia esibita denuncia;
certificazione di cessazione della circolazione;
definitiva esportazione all'estero;
consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato e' attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione e' applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato e' riconosciuta al locatario purche' le sue generalita' siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata e' riconosciuta allo stesso purche' le sue generalita' siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU e' riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
g) nel caso di veicolo intestato a persona con disabilita', la classe di CU maturata sul veicolo e' riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purche' le generalita' degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Allo stesso modo la persona con disabilita' che acquisti un veicolo potra' godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprieta' del conducente abituale annotato sul documento di circolazione;
h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a titolo ereditario.
Se l'erede, gia' convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validita' dell'attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente;
k) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone al socio con responsabilita' illimitata o dalla societa' a responsabilita' limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilita' illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/societa' di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una societa' in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sara' conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualita' di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralita' maturata sul veicolo;
l) qualora una societa' di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprieta', quest'ultima usufruira' della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del decrfeto legislativo n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata.
3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralita' pregressa del veicolo beneficiario e' mantenuta e riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.
 
Art. 11

Pubblicazione

Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.
 
Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2026

Per il direttorio integrato:
Il Presidente
Signorini