Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 302 del 31 dicembre 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 43.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200

All'articolo 1:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: «modificazioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «relativo» e' sostituita dalla seguente: «relativamente»;
alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «di rilevante interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «del comprensorio»;
alla lettera e), le parole: «infine, e' aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in fine,», la parola: «consiglio» e' sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» e' inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» e' sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e la parola: «sanzione» e' sostituita dalle seguenti: «riduzione dei compensi»;
al comma 6:
alla lettera a), la parola: «prescrizionali» e' sostituita dalle seguenti: «di prescrizione»;
alla lettera b), le parole: «alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
al comma 8:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;
alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;
al comma 11, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,» e la parola: «servizio» e' sostituita dalla seguente: «Servizio»;
al comma 13:
all'alinea, le parole: «11-ter, del» sono sostituite dalle seguenti: «11-ter del» e le parole: «relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,» sono soppresse;
alla lettera a), dopo le parole: «al comma 4,» sono inserite le seguenti: «relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,»;
alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: «Commissario», ovunque ricorre, e' inserita la seguente: «straordinario», la parola: «consiglio» e' sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» e' inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» e' sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e dopo le parole: «di provenienza statale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 14, dopo le parole: «commi 12 e 13» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attivita' di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al comma 15:
al primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le forme contrattuali flessibili,», dopo le parole: «n. 935 del 14 ottobre 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022,», la parola: «metereologici» e' sostituita dalla seguente: «meteorologici», le parole: «con delibera» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione», le parole: «rientro in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rientro nell'ordinario» e dopo le parole: «stato di emergenza di rilievo nazionale con» sono inserite le seguenti: «deliberazione del»;
al terzo periodo, la parola: «quantificati» e' soppressa, le parole: «articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento» e le parole: «che e' prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata e' prorogata»;
al comma 16, dopo le parole: «28 luglio 2008» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 3702 del 5 settembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008»;
dopo il comma 16 e' inserito il seguente:
«16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
al comma 17:
al primo periodo, dopo le parole: «termine di durata della medesima struttura» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, le parole: «e' prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogata» e le parole: «il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto,»;
al comma 18, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al», le parole: «decreto-legge n. 140 del 2023 citato» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183» e le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;
al comma 19, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;
dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volonta' di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2029".
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilita' a presidente della provincia, le parole: "e 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", 2026 e 2027".
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e' prorogato fino all'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato fino all'anno 2026";
b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: "per il 2025" sono inserite le seguenti: "e di 4 milioni di euro per il 2026".
19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilita' di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;
al comma 2, dopo le parole: «di personale» sono inserite le seguenti: «dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"»;
al comma 5, le parole: «decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 6, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purche' la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «all'articolo 35-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;
al comma 2, le parole: «, come modificato dal comma 2,» sono soppresse;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza e' compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026».
All'articolo 4:
al comma 6, le parole: «16-sexies, del» sono sostituite dalle seguenti: «16-sexies del»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «legge 30 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Societa' AMCO S.p.A. provvede mensilmente e» sono sostituite dalle seguenti: «del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la societa' AMCO S.p.A. adempie mensilmente;»;
al comma 8, le parole: «PNRR, PNC o PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;
al comma 9, dopo le parole: «di colonnello» sono inserite le seguenti: «del Corpo»;
al comma 10, le parole: «da Consip» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Consip»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 e' prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalita' tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026»;
al comma 12, le parole: «30 aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facolta' di applicare un'indennita' di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidita', e' prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro settantacinque giorni".
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento".
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera c), le parole: «comma 8-ter:» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8-ter,»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
alla lettera b), le parole: «delle responsabilita' penale» sono sostituite dalle seguenti: «della responsabilita' penale» e le parole: «esercenti di una professione» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti una professione»;
al comma 4, la parola: «anagrafici» e' soppressa e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 5, dopo le parole: «articolo 8-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «articolo 12, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del»;
alla lettera a), le parole: «ai concorsi del personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «del personale medico ai concorsi»;
al comma 7, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 8, le parole: «dicembre 2025"» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2025,"»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 e' prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026»;
al comma 10, alinea, le parole: «recante i divieti» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente ai divieti»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al secondo periodo, le parole: "e le universita' possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'" e la parola: ", rispettivamente," nonche' le parole: ", e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: "e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse.
10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalita' di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: "sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e" sono soppresse e dopo le parole: "sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano a regime".
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, e' destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita'.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: "Entro il 30 aprile 2023, il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero" e dopo le parole: "e dei dati aggregati delle prestazioni" e' inserita la seguente: "anche".
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualita' 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "per una sola volta," sono soppresse e le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: "Per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 18-bis:
al primo periodo, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della disposizione» e dopo le parole: «comma 18» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;
al secondo periodo, le parole: «delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: "entro il 31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027".
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attivita' di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: "dodici anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni e sei mesi"»;
al comma 3, alinea, dopo le parole: «dirigenti tecnici» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «21 febbraio 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'istituto del comando»;
al comma 6, le parole: «relativo alla natura obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «concernente la deroga alla natura obbligatoria»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: "dell'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027"».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010.
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, e' prorogato all'anno accademico 2026/2027.
2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti e' prorogato fino al termine di cui al primo periodo».
All'articolo 8:
al comma 3, dopo le parole: «dei beni culturali e del paesaggio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «quarto periodo,» e dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41,» sono inserite le seguenti: «relativo alla possibilita' di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non puo', comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: "Fondazione Museo di fotografia contemporanea" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Museo nazionale di fotografia" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: "Entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinquantaquattro mesi"».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «dalle seguenti: "entro e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: "entro» e dopo le parole: «di provenienza statale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, e' suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro e' ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo e' ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" e le parole: "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attivita' alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attivita' di variazione.
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel limite di 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalita' di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2026,".
3-sexies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore eta' per lo svolgimento dell'attivita' di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla piena operativita' del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2027".
3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato "buono portuale", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: "dal 2023 al 2026" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2027";
2) le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
3) dopo le parole: "ai sensi degli articoli" sono inserite le seguenti: "6, comma 10,";
4) dopo le parole: "Il contributo di cui al primo periodo" sono inserite le seguenti: "e' erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed";
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale";
c) alla lettera b), le parole: "pari a 10.000 euro per ciascuna impresa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027";
d) alla lettera c), le parole da: "automazione e digitalizzazione" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "automazione, digitalizzazione e sostenibilita' (ESG), a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, le parole: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facolta' delle Autorita' di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «totali» e' sostituita dalla seguente: «totale»;
al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle disposizioni»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185»;
al comma 3, alinea, le parole: «e della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «e alla relativa»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «consiglio» e' sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» e' inserita la seguente: «delle», e la parola: «ragioneria» e' sostituita dalla seguente: «Ragioneria»;
al secondo periodo, dopo le parole: «al Comitato» e' inserita la seguente: «interministeriale» e dopo le parole: «programmazione economica e» e' inserita la seguente: «lo»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonche' dell'adozione degli atti di scelta della modalita' di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a societa' in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato»;
al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2026» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalita' previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti puo' continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2023 al 2027";
b) al secondo periodo, le parole: "degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilita' di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, e' differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalita' che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attivita' di trasporto, per le finalita' di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026".
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».
All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «fondo» e' sostituita dalla seguente: «Fondo»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) al comma 3, dopo le parole: "e Sardegna," sono inserite le seguenti: "nonche', per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,";
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025".
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita', le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' inserito il seguente: "Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalita' di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».
All'articolo 15:
il comma 1 e' soppresso;
al comma 2, la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione»;
al comma 3, le parole: «ai i termini» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: "nel corso del 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025" e le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento».
All'articolo 16:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina e' autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
al comma 2, le parole: «turistico ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricettive» e la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».