| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201 |
| Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonche' per la sicurezza dei giornalisti freelance». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 ((Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonche' dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini))
1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ((e di difesa civile)), con priorita' per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabiliti. 2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini gia' presenti nel territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022: «Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023: «Art. 7 (Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamita' naturali). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate; b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "558-bis,"; c) all'articolo 19: 1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 2) al comma 1.2: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,"; 2.2) il secondo periodo e' soppresso; 3) al comma 2, lettera d-bis): 3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine"; 3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse; d) all'articolo 20-bis: 1) al comma 1, la parola: "grave" e' sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale"; 2) al comma 2: 2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi"; 2.2) la parola: "grave" e' sostituita dalla seguente: "eccezionale"; 2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.». - La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e' pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2025, Serie L. |
| | Art. 2
Sicurezza dei giornalisti freelance
1. I giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 e' concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, assegnato su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore puo' ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015: «Art. 19-bis (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.». |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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