| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25 |
| Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana»; Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonche' gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attivita' economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarieta' dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere, in relazione al rischio «precipitazioni intense», in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilita', al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per lo svolgimento delle attivita' di protezione civile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| | Art. 2
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026: a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026; b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'. 2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dagli altri atti emessi dagli enti impositori. 6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. 8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026. 9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. |
| | Art. 3 Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, e' sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. |
| | Art. 4 Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 e' sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonche' nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. |
| | Art. 5
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. 2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, alla inagibilita' dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. 3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attivita' lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, di cui al comma 1, primo periodo, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate. 4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, secondo periodo, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate. 5. Ai lavoratori agricoli di cui al comma 1, primo periodo, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, e' concessa l'integrazione al reddito di cui al medesimo comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 e' concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. 7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonche' con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 145 del 2018. 9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8. 10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| | Art. 6
Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa dei predetti eventi meteorologici, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1. 3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| | Art. 7
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonche' alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle imprese di cui al primo periodo e' attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro. |
| | Art. 8
Sospensione di termini in favore delle imprese
1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unita' locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026. 2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine. 5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attivita' si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attivita' medesima. |
| | Art. 9
Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4, del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5. 2. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalita' e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unita' da pesca. 3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per le finalita' e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' rifinanziato di 108 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 6. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026». |
| | Art. 10
Misure per il rilancio del turismo
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonche' gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorita' nelle attivita' promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24. |
| | Art. 11
Potenziamento della risposta operativa di protezione civile
1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unita' di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. 2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6. 3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' elevato a sette. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 24. |
| | Art. 12
Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile
1. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a: a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con le modalita' previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile; b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale. 3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacita' assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali. |
| | Art. 13 Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026
1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026. 2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarieta' comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilita' in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza stato citta' ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarieta' spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 nonche' per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e citta' metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e' prorogato di sessanta giorni. |
| | Art. 14 Disposizioni per il recupero della capacita' produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026
1. Nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Alle finalita' del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa. |
| | Art. 15
Commissario straordinario per l'area di Niscemi
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo e degli articoli 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a: a) predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 1) uno o piu' programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonche' per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; 2) uno o piu' programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; b) attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attivita' amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2). Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari. 3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del secondo periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli interventi inseriti nei programmi di cui al presente comma sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. 4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalita', il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento. 5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine e' istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza. 6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere a) e b), pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 24. |
| | Art. 16
Contributi per la delocalizzazione
1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1: a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva. 2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1). 3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza di cui all'articolo 15, comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. 4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026. |
| | Art. 17
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024». |
| | Art. 18
Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 253 e' sostituito dal seguente: «253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonche' a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.»; b) al comma 298: 1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo e' in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»; c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore e' conferito ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»; d) dopo il comma 300 e' inserito il seguente: «300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.». |
| | Art. 19
Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi
1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attivita' di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attivita' vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, e' istituito presso la societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui puo' iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonche' i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente; f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro di cui al presente comma; g) aver superato una prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita', disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento. 2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007. 3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attivita' in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attivita' professionale di esperto assicurativo catastrofale e' esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attivita' di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. 5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneita' di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP. 6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo. 7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione. 8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'. 9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonche' documentino adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresi': a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; b) alle modalita' di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione; c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027. |
| | Art. 20
Sistema di allarme pubblico
1. Le modalita' operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalita' del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in maniera da assicurare l'entrata in operativita' di tale sistema di allarme entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operativita' del sistema IT-Alert di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del medesimo codice. 2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalita' del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati. 3. Al fine di garantire la corretta interoperabilita' dei sistemi di comunicazione di protezione civile «mission critical», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy. |
| | Art. 21 Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis: 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»; 3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui e' ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree gia' urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»; b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata. 3-bis.2. Qualora l'impossibilita' di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione e' ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»; c) al comma 3-ter, la parola: «danneggiati» e' soppressa, dopo le parole: «di cui al comma 3-bis, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, e al comma 3-bis.1» e dopo le parole: «al patrimonio disponibile del Comune, che provvede» sono inserite le seguenti: «, ove necessario». 2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all'articolo 20-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede, quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata. |
| | Art. 22 Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo. 1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. 1-quinquies. L'importo dell'agevolazione e' calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformita' all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettivita' del ristoro e in conformita' all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione e' effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unita' produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unita' produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere: a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unita' produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unita' produttive registrata nell'anno dell'evento; b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamita', corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione; c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonche' gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo; d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti. 1-sexies. L'intensita' dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili cosi' calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente. 1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies. 1-octies. La domanda e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-nonies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive. 1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-nonies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.». |
| | Art. 23
Disposizioni finali
1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi. |
| | Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede: a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario; b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia; d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. 2. Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Garnero Santanche', Ministro del turismo
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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