Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2026 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 17 febbraio 2026
Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, per il rafforzamento dello statuto delle opposizioni, delle attivita' di indirizzo, informazione e controllo, per la revisione della disciplina dei Gruppi e delle procedure di collegamento con l'Unione europea e per l'aggiornamento del testo.



All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.»;
b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.».
All'articolo 11, comma 1, le parole: «sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura;» sono soppresse.
All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purche' questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di piu' forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza puo', altresi', autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.»;
b) al comma 5, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.».
All'articolo 15 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
3-bis. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine e' previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che e' ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalita' stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi e' ridotta della meta', rimanendo l'altra meta' assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto e' ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma.».
All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o piu' presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, puo' disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.
2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresi' la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.».
All'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «esprima parere» sono aggiunte le seguenti: «sulla valutazione d'impatto e»;
b) al comma 6 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.»;
c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attivita' consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualita' della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine puo' procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.».
Dopo l'articolo 16-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati e' composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentativita' ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato e' presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.
2. La pubblicita' dei lavori del Comitato e' assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attivita'.»
All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Giunta delle elezioni e' composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalita' e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa.».
All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e' composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalita' e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'articolo 16.».
All'articolo 18-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione e' consentita, secondo termini e modalita' stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.».
All'articolo 19, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono pero' autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.».
All'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ai quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.».
All'articolo 21, comma 2, secondo periodo, le parole: «e controllano la redazione del processo verbale» sono soppresse.
All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «VII - Cultura, scienza e istruzione;» sono sostituite dalle seguenti: «VII - Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria;»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «degli affari» sono aggiunte le seguenti: «e per la valutazione delle politiche pubbliche».
All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'»;
b) il comma 11 e' abrogato.
All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione e' dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non puo' essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non piu' di due volte, il rinvio in Commissione, esso e' iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'»;
c) al comma 5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni, nonche' gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario e' pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.»;
d) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «d'iniziativa del Governo,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione,»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi e' stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale e' assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.».
All'articolo 25 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.».
L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26.

1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.».
All'articolo 30, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dell'Assemblea» sono aggiunte le seguenti: «con votazioni».
All'articolo 32 i commi 2 e 3 sono abrogati.
All'articolo 33 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Del sunto delle petizioni presentate e' dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato puo' prenderne cognizione.».
L'articolo 34 e' abrogato.
All'articolo 40 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«6. Non e' ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.».
All'articolo 41 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalita' della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu' di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.
1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta puo' intervenire, per non piu' di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non puo' comunque essere avanzata piu' di una richiesta di informativa per Gruppo.
1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonche' quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non piu' di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.
1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalita' indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, non puo' essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.».
All'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole: «; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano» sono soppresse.
All'articolo 46, comma 5, le parole: «prima dell'approvazione del processo verbale, ne'» sono soppresse.
Dopo l'articolo 56 e' aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalita', la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.
3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura.».
All'articolo 60, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. E' facolta' del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.».
All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla pubblicita' dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonche' del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti:
a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera;
b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale;
c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonche' di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sempre mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
All'articolo 69, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3.».
All'articolo 74, comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.».
All'articolo 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. E' consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.».
All'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o piu' Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessita' del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti, nonche', ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti gia' presentati puo' essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.
1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo principi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui e' assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facolta' del presidente della Commissione di ridurne progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.»;
b) il comma 10 e' abrogato.
All'articolo 83 il comma 5 e' abrogato.
All'articolo 85-bis, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente, in relazione alla particolare complessita' del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, puo', anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.».
All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma,»;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica» sono sostituite dalle seguenti: «un presidente di Gruppo».
All'articolo 87, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.».
All'articolo 88, comma 2, secondo periodo, le parole: «per non piu' di otto minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di cinque minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento».
All'articolo 89, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere e' reso alla Commissione competente ove cio' sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione e' reso all'Assemblea ed e' annunciato dal Presidente della Camera.»;
b) al comma 7 l'ultimo periodo e' soppresso.
Dopo il Capo XX e' aggiunto il seguente:

«CAPO XX-bis DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI
Art. 100-bis.

1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare e' presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarita' del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione puo' essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione e' favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini piu' brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione e' contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato il progetto.
2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione ne' sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.».
All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 126 della Costituzione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali puo' invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.».
Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati.
All'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con le modalita' stabilite dall'articolo 100-bis.».
L'articolo 111 e' abrogato.
All'articolo 112, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.».
L'articolo 113 e' sostituito dal seguente:

«Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.
2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.
4. Il Governo puo' esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero puo' rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole puo' essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.
5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.».
All'articolo 114 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
All'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «non puo' essere discussa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non puo' essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed e' votata per appello nominale.»;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.».
All'articolo 116, comma 3, primo periodo, le parole: «non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi» sono soppresse.
All'articolo 118 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o piu' presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.».
All'articolo 120, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.
Al Capo XXVIII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITA' DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI.».
All'articolo 125 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.».
L'articolo 126 e' sostituito dal seguente:

«Art. 126.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche.
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea.».
L'articolo 126-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 126-bis.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonche' con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attivita' e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.».
L'articolo 126-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 126-ter.

1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.
2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalita' determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, e' ridotto a quarantacinque giorni.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, cosi' come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.
5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.
6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.».
Dopo l'articolo 126-ter e' aggiunto il seguente:

«Art. 126-quater.

1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonche' al Comitato per la legislazione.
2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.
3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.
4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.».
L'articolo 127 e' sostituito dal seguente:

«Art. 127.

1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonche' le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione e' trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione puo' consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attivita' dell'Unione europea.».
Dopo l'articolo 127 e' aggiunto il seguente:

«Art. 127.1.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformita' al principio di sussidiarieta' dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.
3. La decisione della Commissione e' trasmessa direttamente al Presidente della Camera.
4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o piu' rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarieta' e' discusso dall'Assemblea.
5. La richiesta di rimessione all'Assemblea e' avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarieta' direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.
6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa e' stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi.
7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.
8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. E' ammissibile il rinvio in Commissione, purche' non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, puo' essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o piu' presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non e' presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.
10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformita' del progetto al principio di sussidiarieta', secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.
12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformita' al principio di sussidiarieta', che e' altresi' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea puo' essere altresi' trasmesso il documento contenente la decisione positiva.».
All'articolo 127-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.».
L'articolo 127-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonche' rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attivita' dell'Unione di loro competenza.».
All'articolo 134 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione e' posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non puo' applicarsi a piu' di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.».
All'articolo 135-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilita' del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purche' di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, puo' essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «un minuto» sono sostituite dalle seguenti: «due minuti».
All'articolo 135-ter, comma 1, le parole: «due volte al mese» sono sostituite dalle seguenti: «una volta alla settimana».
All'articolo 138, comma 1, primo periodo, le parole: «quindici minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti».
All'articolo 138-bis il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.».
Dopo il Capo XXXI e' aggiunto il seguente:

«CAPO XXXI-bis
DELLE INFORMATIVE
Art. 139-ter.

1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualita' la discussione e' introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non piu' di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonche' di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facolta' di replicare per non piu' di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, e' individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.».
All'articolo 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Possono altresi' chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente.».
b) al comma 4 il penultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«E' in facolta' della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed e' finalizzata a verificare l'idoneita' del candidato rispetto all'incarico, senza possibilita' di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni e' disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessita', puo' fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine piu' ampio.».
All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, e' sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.»;
b) al comma 4 le parole: «, oltre al processo verbale,» sono soppresse.
Dopo l'articolo 153-sexies e' aggiunto il seguente:

«Art. 153-septies.

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 17 febbraio 2026 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.».
All'articolo 154 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessita' del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, puo' disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non e' comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.».
Roma, 17 febbraio 2026

Il Presidente: Fontana

__________

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 11)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 27 gennaio 2026 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 ottobre 2024, 19 febbraio, 2 e 31 luglio, 18 dicembre 2025, 21 e 27 gennaio 2026.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2026 e da essa approvato nella seduta del 17 febbraio 2026.

__________


Note all'articolo unico:

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
- Il testo degli articoli del Regolamento della Camera
dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni
approvate dall'Assemblea nella seduta del 17 febbraio 2026,
sopra riportate, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Eletto il Presidente, si procede
all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e
di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio
di Presidenza.
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla
propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i
Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che
al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere
rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti
all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di
procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente
promuove le opportune intese tra i Gruppi.
4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma
2, uno o piu' Gruppi non risultino rappresentati, si
procede all'elezione di un corrispondente numero di
Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella
data stabilita dal Presidente della Camera.
5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione
dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2,
qualora non siano gia' rappresentati nell'Ufficio di
Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di
modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un
proprio rappresentante possono chiedere che si proceda
all'elezione di altri Segretari.
6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi
4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune
intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato puo'
scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che,
appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di
Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non e'
ammessa l'elezione di piu' di un Segretario per ognuno di
tali Gruppi.
7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9
decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui
appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in
cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare
gia' rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.
7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i
componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del
comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare
diverso da quello al quale appartenevano al momento
dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non
si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal
Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione
con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione,
all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2.
8. Qualora debbano essere sostituiti componenti
dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che
per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il
Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella
votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione
di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato
puo' scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da
eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in
numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni
i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei
commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di cio'
vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si
procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.
10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati
a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio
di Presidenza.».
«Art. 11. - 1. I Segretari formano, secondo l'ordine
delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare;
danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota
delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano
con il Presidente per assicurare la regolarita' delle
operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli
voti; accertano che il resoconto stenografico sia
pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi
sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare
andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni
del Presidente.».
«Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono
associazioni di deputati la cui costituzione avviene
secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai
Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al
funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla
Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico
del bilancio della Camera le risorse necessarie allo
svolgimento della loro attivita'.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un
numero minimo di quattordici (per effetto della modifica
approvata dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 che
entrera' in vigore dalla XX legislatura) deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la
costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti
inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di
norma, non inferiore a sette purche' questo rappresenti un
partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso
risulti dall'aggregazione di piu' forze politiche, che
abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri
candidati o liste di candidati in almeno venti
circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge
elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo
restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo
precedente, l'Ufficio di Presidenza puo', altresi',
autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da
deputati appartenenti alle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di
insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle
regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della
Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
linguistiche.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati
devono dichiarare al Segretario generale della Camera a
quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la
dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad
alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono
chiedere al Presidente della Camera di formare componenti
politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno sette (per effetto della modifica
approvata dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 che
entrera' in vigore dalla XX legislatura) deputati. Possono
essere altresi' formate componenti di consistenza
inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non
minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento
politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle
elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di
elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche
congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero
candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente
politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi'
costituita da deputati, in numero non inferiore a due (per
effetto della modifica approvata dalla Camera dei deputati
il 30 novembre 2022 che entrera' in vigore dalla XX
legislatura), appartenenti a minoranze linguistiche
tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i
quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con
liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali
minoranze sono tutelate, ove non sia stata autorizzata la
costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma
2.».
«Art. 15. - 1. Entro quattro giorni dalla prima
seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni,
simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun
Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo
misto.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il
presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato
direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il
deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai
quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio
presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal
Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni
successivo mutamento nella loro composizione e' data
comunicazione al Presidente della Camera.
2-bis. Entro trenta giorni dalla propria
costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e'
trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi
cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso
nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare,
a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e
indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa
e contabile del Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le
quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa
e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al
comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della
Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di
pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione
interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti
per il personale.
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi
parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e
attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di
Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad
ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le
dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle componenti
politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere
ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base
comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
3-bis. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun
Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio
della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte
le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il
personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di
Presidenza. A tal fine e' previsto un complessivo
stanziamento finanziario annualmente determinato
dall'Ufficio di Presidenza, che e' ripartito per una parte,
stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non
inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura
uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e
per la restante parte in misura proporzionale alla
consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli
costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalita'
stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si
tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti
allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso
della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella
determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura
proporzionale alla consistenza numerica la quota di
contributo spettante in relazione ai deputati
precedentemente iscritti ad altri Gruppi e' ridotta della
meta', rimanendo l'altra meta' assegnata al Gruppo di
provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto e'
ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in
ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza
numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati
dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attivita' politico-parlamentare di ciascun Gruppo e
alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa
ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento
degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese
quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine
l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria
deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del
presente comma.».
«Art. 16. - 1. La Giunta per il Regolamento della
Camera e' composta di dieci deputati nominati dal
Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari.
Essa e' presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il
quale, udito il parere della stessa Giunta, puo' integrarne
la composizione ai fini di una piu' adeguata
rappresentativita' tenendo presenti, per quanto possibile,
criteri di proporzionalita' tra i vari Gruppi.
1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta
ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o piu'
presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti
della Camera per l'esame di specifiche questioni di
interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione
da parte del Presidente della Camera, la richiesta non
determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle
Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte
relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di
interpretazione del Regolamento medesimo nonche' la
soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni
nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma
4 dell'articolo 93.
2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il
Presidente del Senato, puo' disporre la convocazione della
Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo
organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare
disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e
coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori
parlamentari.
2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei
deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai
quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del
mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro
violazione. Il Codice prevede altresi' la disciplina dei
compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla
condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e
le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri
necessarie.
3-bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo
le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun
deputato puo' presentare una proposta contenente principi e
criteri direttivi per la riformulazione del testo della
Giunta. Al termine della discussione le proposte possono
essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e
sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un
deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno.
Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono
esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal
proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di
tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti
separate in relazione a singoli principi e criteri
direttivi.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi
e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla
votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento
delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali
proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo
testo che recepisce i principi e i criteri direttivi
approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di
Gruppo o quattordici deputati esprimano dissenso sul modo
in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite,
possono presentare proposte interamente sostitutive del
testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai
principi e criteri direttivi approvati. Per
l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza
assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64
della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale
testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le
proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando
dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta.
E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per
Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate.
4-bis. La domanda di votazione nominale o per
scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma
2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione.
Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata,
si procede con votazione nominale allorche' sia necessario
constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della
Costituzione.
5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al
Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.».
«Art. 16-bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e'
composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della
Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni.
2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei
suoi componenti, per la durata di dieci mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui
progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto
previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini
indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno
della richiesta formulata dalla Commissione competente.
All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il
rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto
dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato
i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla
valutazione d'impatto e sulla qualita' dei testi, con
riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza
e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia
di essi per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente. Il parere e' richiesto non prima
della scelta del testo adottato come base per il seguito
dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro
termini compatibili con la programmazione dei lavori della
Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di
legge al quale e' riferita, e non determina comunque
modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o
della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato
esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti
tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e
dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in
sede referente e' stampato e allegato alla relazione per
l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da'
conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo
specifico e testuale, esse si intendono presentate come
emendamenti nella Commissione che procede in sede
referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del
progetto di legge alle condizioni formulate nel parere,
respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni
nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge
sia esaminato in sede legislativa o redigente, si
applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli
93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere
proceduto alla scelta del testo adottato come base per il
seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione
dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2,
trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme
di delegazione legislativa o disposizioni volte a
trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di
altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il
Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e
5 e con gli effetti di cui al comma 6.
6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attivita'
consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della
legislazione, con particolare riferimento alla qualita'
della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal
fine puo' procedere all'audizione di Ministri e utilizzare
le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la
necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per
la legislazione e la Giunta per il Regolamento.».
«Art. 16-ter. - 1. Il Comitato consultivo sulla
condotta dei deputati e' composto da quattro membri
dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal
Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza
e, per quanto possibile, della esigenza di
rappresentativita' ed equilibrio politico, in modo da
garantire comunque la rappresentanza paritaria della
maggioranza e delle opposizioni e la tutela della
rappresentanza di genere. Il Comitato e' presieduto da un
membro designato dal Presidente della Camera.
2. La pubblicita' dei lavori del Comitato e'
assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In
ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della
Camera una relazione annuale sulla propria attivita'.».
«Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta
di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo
criteri di proporzionalita' e in rappresentanza di tutti i
Gruppi parlamentari non appena costituiti. Essa riferisce
all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni,
sulla regolarita' delle operazioni elettorali, sui titoli
di ammissione dei deputati e sulle cause di
ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza
previste dalla legge, formulando le relative proposte di
convalida, annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un
presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due
vicepresidenti e tre segretari. Il requisito
dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere
per tutta la durata della carica di presidente, a pena di
decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie
funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo
esame della Giunta per il Regolamento, deve essere
approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma
4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta
delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il
principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio
sulla contestazione, il principio della pubblicita'.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non
possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni;
quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera
non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti,
su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far
parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un
organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla
convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo
presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso
tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede
a rinnovare la Giunta.».
«Art. 18. - 1. La Giunta per le autorizzazioni
richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e'
composta di quindici deputati nominati dal Presidente della
Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non
appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il
rispetto della proporzionalita' e del criterio della
rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio
della legislatura il Presidente della Camera dispone
l'integrazione della composizione della Giunta. Essa
riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta
giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della
Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento
penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della
liberta' personale o domiciliare riguardanti deputati. Per
ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di
concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta,
prima di deliberare, invita il deputato interessato a
fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza
che la relazione sia presentata, ne' la Giunta abbia
richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i
componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire
oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto
dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a
quella in cui e' scaduto il termine.
2-bis. Abrogato
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi
si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere
abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee
legislative. In tal caso la Giunta puo' incaricare uno o
piu' componenti per un preventivo esame comune con
incaricati della competente Giunta del Senato.
4. La Giunta elegge nella prima riunione un
presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due
vicepresidenti e tre segretari. Il requisito
dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere
per tutta la durata della carica di presidente, a pena di
decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie
funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo
esame della Giunta per il Regolamento, deve essere
approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma
4 dell'articolo 16.».
«Art. 18-bis. - 1. Il Presidente della Camera invia
immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti
trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai fini delle
deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere
previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne
copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il
presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella
Giunta, o un suo delegato, al quale la visione e'
consentita, secondo termini e modalita' stabiliti dalla
Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della
relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.».
«Art. 19. - 1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito
dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle
Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in
ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al
Segretario generale della Camera.
2. Il Presidente della Camera, sulla base delle
proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le
Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia
rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati
che non siano rientrati nella ripartizione a norma del
precedente comma nonche' quelli che appartengono a Gruppi
la cui consistenza numerica e' inferiore al numero delle
Commissioni.
3. Nessun deputato puo' essere designato a far parte
di piu' di una Commissione. I Gruppi composti da un numero
di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono pero'
autorizzati a designare uno stesso deputato in due
Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior
numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i
propri deputati che facciano parte del Governo in carica
con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni
Gruppo puo', per un determinato progetto di legge,
sostituire un commissario con altro di diversa Commissione,
previa comunicazione al presidente della Commissione.
4. Un deputato che non possa intervenire ad una
seduta della propria Commissione puo' essere sostituito,
per l'intero corso della seduta, da un collega del suo
stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero
facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve
essere preceduta da una comunicazione del deputato
interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza,
diretta al presidente della Commissione.
5. Il presidente da' notizia alla Commissione delle
sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
6. La facolta' di sostituzione non e' in alcun caso
ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla
Commissione cui e' destinato il parere.
7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono,
ciascuno non piu' di una volta nel corso dello stesso anno,
chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi
vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La
presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente
della Camera, il quale comunica ai presidenti delle
rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.».
«Art. 20. - 1. Il Presidente della Camera convoca
ciascuna Commissione permanente per la propria
costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione
dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di
due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si
applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.
2. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporti
la maggioranza assoluta dei voti, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti e'
proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come
deputato e, tra deputati di pari anzianita', il piu'
anziano per eta'.
3. Per la nomina, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
nel caso di parita' di voti si procede a norma del comma 2.
4. Le stesse disposizioni si applicano per le
elezioni suppletive.
5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni
permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti
possono essere riconfermati.».
«Art. 21. - 1. Il presidente della Commissione la
rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne
presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza;
puo' convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in
caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i
risultati delle votazioni.».
«Art. 22. - 1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca
ed editoria;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attivita' produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea.
1-bis. Il Presidente della Camera specifica
ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna
Commissione permanente.
2. La Camera puo' sempre procedere alla costituzione
di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei Gruppi.
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per
l'esame delle questioni sulle quali devono riferire
all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in
sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti
di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse
si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere
comunicazioni del Governo nonche' per esercitare le
funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione
secondo le norme della parte terza del presente
Regolamento.
4. Le Commissioni possono istituire nel proprio
interno Comitati permanenti per l'esame degli affari e per
la valutazione delle politiche pubbliche di loro
competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono
distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse
vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta
successiva. Ciascun componente la Commissione puo'
chiedere, entro la seconda seduta successiva alla
distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione
della Commissione plenaria.».
«Art. 23. - 1. La Camera organizza i propri lavori
secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e'
deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un
periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre
mesi.
3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza
dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni
contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che
interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il
Presidente della Camera puo' convocare preliminarmente la
Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il
Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti
dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorita',
almeno due giorni prima della riunione della Conferenza.
Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le
proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e
agli altri Gruppi.
4. Il programma, predisposto sulla base delle
indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi,
contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende
esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorita' e del
periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del
giorno dell'Assemblea. Tale indicazione e' formulata in
modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al
tempo disponibile e alla complessita' degli argomenti.
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in
modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea
abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti
dall'articolo 81 per la presentazione della relazione
all'Assemblea. Puo' derogarsi a tali termini soltanto
qualora la Commissione abbia gia' concluso l'esame, ovvero
su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di
Gruppo, nonche' per i progetti di legge esaminati a norma
degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.
6. Il programma e' approvato con il consenso dei
presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti
della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque
una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai
Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla
consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il
programma e' predisposto dal Presidente secondo i criteri
di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le
proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della
riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24,
comma 3, secondo periodo.
7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene
definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla
comunicazione sono consentiti interventi di deputati per
non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti
complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni
che potranno essere prese in considerazione ai fini della
formazione del successivo programma.
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i
progetti di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i
disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'
gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei
decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei
criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
9. Il programma e' aggiornato almeno una volta al
mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti,
anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento
dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini
dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7
dell'articolo 79.
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina
la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle
Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con
esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la
sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo
119, e' riservata una settimana di sospensione dei lavori
della Camera, destinata allo svolgimento delle altre
attivita' inerenti al mandato parlamentare.
11. (Abrogato).».
«Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per
definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante
l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo,
informato della riunione, vi interviene con un proprio
rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai
presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro
ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle
date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del
giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun
Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al
Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Il calendario e' predisposto sulla base delle
indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il
calendario approvato con il consenso dei presidenti di
Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente
pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera e'
definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. Il Presidente
riserva comunque una quota del tempo disponibile agli
argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in
proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione
sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due
minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese
in considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo
non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il
calendario e' predisposto dal Presidente. Il Presidente
inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di
opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto
degli argomenti da trattare ovvero del tempo
complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea
nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai
progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di
Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo
punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla
loro trattazione. All'esame dei progetti di legge inseriti
nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione e'
dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in
calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un
Gruppo di opposizione non puo' essere successivamente
differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo
che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli
argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione
non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione
dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il
consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di
legge inserito nel programma e nel calendario su proposta
di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea,
comunque per non piu' di due volte, il rinvio in
Commissione, esso e' iscritto nel programma in modo da
consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi
da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di
legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in
Commissione. All'esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge e' destinata non piu' della meta' del
tempo complessivamente disponibile. Il calendario cosi'
formato diviene definitivo dopo la comunicazione
all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti
interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno
e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per
svolgere osservazioni che potranno essere prese in
considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i
progetti di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i
disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'
gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei
decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti
all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai
commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai
suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei
provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame
dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali e dei progetti di legge di
iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate
dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e
delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e
96 della Costituzione
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi
precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute
per la loro trattazione. Sono in esso determinati i giorni
destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea
procedera' a votazioni, nonche' gli orari di inizio e
conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le
votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il
calendario e' pubblicato in formato elettronico sul sito
internet della Camera.
6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte
di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un
presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura
prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni
sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel
calendario anche argomenti non compresi nel programma,
purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione,
stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari
necessarie per la loro trattazione.
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la
maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo
complessivamente disponibile per la discussione degli
argomenti iscritti nel calendario dei lavori
dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa,
detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del
Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per
lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle
operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire
fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra
in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i
quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per
le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato
agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a
titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della
discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e'
ripartito fra le componenti politiche in esso costituite,
avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame
dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonche' degli
argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi
di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo
riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota
del tempo disponibile piu' ampia di quella attribuita ai
Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del
comma 7, e' comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la
discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un
tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica
all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12, per le fasi successive alla
discussione sulle linee generali dei progetti di legge
costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi e'
stabilita distintamente per la discussione degli articoli,
per la quale e' assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo
di trenta minuti, e per le fasi successive.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista
dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per
la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il
Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai
commi 7 e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il
tempo riservato agli interventi dei relatori e' stabilito
distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a
questi ultimi e' determinato in proporzione alla
consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque,
in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al
relatore per la maggioranza.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati
a titolo personale o per richiami al Regolamento sono
fissati dal Presidente.
12. Per le fasi successive alla discussione sulle
linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei
progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle
materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni
di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione
unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero
nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e
il progetto di legge sia iscritto in un successivo
calendario. Il Presidente della Camera dispone che la
disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne
sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per
i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale
rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti
previsti dalla prima parte della Costituzione.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti
sono computate in via tendenziale e con riferimento alle
previsioni formulate all'atto della predisposizione del
calendario.».
«Art. 25. - 1. Il presidente della Commissione
convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del
programma e del calendario, che avviene secondo le
modalita' e le procedure previste dagli articoli 23 e 24.
Il Governo e' informato della riunione per farvi
intervenire un proprio rappresentante.
2. Il programma e il calendario dei lavori di
ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare
l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli
altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei
lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi
previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli
articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli
altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente
riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di
ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel
programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo
punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede
referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei
lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la
comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi
dell'articolo 23.
3. Per l'esame dei progetti di legge in sede
legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e
12 dell'articolo 24.
4. Il programma e il calendario dei lavori di
ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo
tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei
progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli
articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si
applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali
proposte di modifica al programma o al calendario indicate
dal Governo o da un presidente di Gruppo.
6. Il Presidente della Camera puo' sempre invitare i
presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del
giorno uno o piu' argomenti in conformita' ai criteri
stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori
dell'Assemblea. Il Presidente della Camera puo' inoltre,
quando lo ritenga necessario, convocare una o piu'
Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali
iniziative da' notizia all'Assemblea.».
«Art. 26. - 1. Il Presidente, prima di chiudere la
seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta
successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla
base del programma e del calendario approvati a norma degli
articoli precedenti.».
«Art. 30. - 1. Le Commissioni sono convocate per
mezzo del Segretario generale della Camera.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate
almeno quarantotto ore prima delle riunioni.
3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un
quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti
ne domandi la convocazione per discutere determinati
argomenti, il presidente della Commissione provvede che
essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui
gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli
componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di
convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno
cinque giorni.
4. Il Governo puo' chiedere che le Commissioni siano
convocate per dar loro comunicazioni.
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della
Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse
ore nelle quali vi e' seduta dell'Assemblea con votazioni.
In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il
Presidente della Camera puo' sempre revocare le
convocazioni delle Commissioni.».
«Art. 32. - 1. Il Presidente dell'Assemblea o il
presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).».
«Art. 33. - 1. Il Presidente o, per suo incarico, un
Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere;
degli scritti anonimi o sconvenienti non si da' lettura.
2. Del sunto delle petizioni presentate e' dato
annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla
Commissione competente, presso la quale ogni deputato puo'
prenderne cognizione.».
«Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella
cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la
questione sospensiva, quella cioe' che la discussione debba
rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono
essere proposte da un singolo deputato prima che abbia
inizio la discussione stessa. Quando, pero', questa sia
gia' iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da
sette deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede
legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono
discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la
discussione sulle linee generali, se preannunziate nella
Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla
predisposizione del relativo calendario; negli altri casi,
sono discusse e votate al termine della suddetta
discussione.
3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare
la questione per non piu' di dieci minuti. Puo' altresi'
intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli
altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti.
4. Nel concorso di piu' questioni pregiudiziali ha
luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente
ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti
presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo'
intervenire anche piu' di un proponente del medesimo
Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione
decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali
sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con altra
unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate
per motivi di merito.
5. In caso di concorso di piu' questioni sospensive
comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e
l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione
sulla sospensiva e poi, se questa e' approvata, sulla
scadenza.
6. Non e' ammessa la presentazione di questioni
pregiudiziali per motivi di merito e di questioni
sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario
dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai
sensi dell'articolo 24, comma 3.».
«Art. 41. - 1. I richiami al Regolamento o per
l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la
posizione della questione o per la priorita' delle
votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del
Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo
svolgimento e sulle modalita' della discussione in corso o
della deliberazione o comunque del passaggio procedurale
nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia
impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo
il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e
per non piu' di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia
chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da
quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante
procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione
del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un
nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino
questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.
1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il
decorso del tempo necessario prima di procedere alle
votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un
deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta
prima della seduta puo' intervenire, per non piu' di tre
minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di
cui all'articolo 139-terda parte del Governo cui possono
associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di
un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a
due minuti. In tale fase non puo' comunque essere avanzata
piu' di una richiesta di informativa per Gruppo.
1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei
casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva
non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in
modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono
gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti
a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo
ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa,
nonche' quelli volti a chiarire il proprio pensiero
espresso nella seduta precedente, di regola per non piu' di
tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento
sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del
relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione
della seduta.
1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai
fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalita'
indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza
dei presidenti di Gruppo, non puo' essere deliberata per i
progetti di legge costituzionale ed elettorale.
2. Se una questione regolamentare o di
interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute
di Commissioni in sede legislativa, il presidente della
Commissione e' tenuto ad informarne il Presidente della
Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le
relative decisioni.».
«Art. 42. - 1. E' fatto personale l'essere intaccato
nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni
contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la
parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il
Presidente decide.
2. In qualunque occasione siano discussi
provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i
quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno
diritto di ottenere la parola al termine della
discussione.».
«Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e
delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella
discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo
ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni
altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volonta'
definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive
di loro competenza, non sono valide se non e' presente la
maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle
Commissioni nelle altre sedi e' sufficiente la presenza di
un quarto dei loro componenti.
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto
dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del
Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come
presenti per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validita' e' necessaria
la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i
quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano
dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero
legale.
4. La Presidenza non e' obbligata a verificare se
l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero
legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto
rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea
o la Commissione stia per procedere ad una votazione per
alzata di mano.
5. Non puo' essere chiesta la verifica del numero
legale in occasione di votazioni che si debbano fare per
alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione
qualificata, cosi' come i richiedenti la verifica del
numero legale, sono sempre considerati presenti agli
effetti del numero legale.».
«Art. 56-bis. - 1. Quando si deve procedere alla
formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente
della Camera promuove le opportune intese con il Presidente
del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio
della proporzionalita', la rappresentanza del maggior
numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del
Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi
siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.
3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il
Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i
Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica
presso Assemblee internazionali nominate nella precedente
legislatura.».
«Art. 60. - 1. Dopo un secondo richiamo all'ordine
avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi piu' gravi,
anche indipendentemente da un precedente richiamo, il
Presidente puo' disporre l'esclusione dall'Aula per il
resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o piu'
colleghi o membri del Governo.
2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare
all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente
sospende la seduta e da' ai Questori le istruzioni
necessarie perche' i suoi ordini siano eseguiti.
3. Il Presidente della Camera puo' altresi' proporre
all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a
quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla
violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie
di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o
usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni
o del Capo dello Stato. In tali ipotesi l'Ufficio di
Presidenza comunica per iscritto al deputato la
contestazione del fatto addebitato e lo convoca in
audizione. E' facolta' del deputato presentare una memoria
difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove
documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza,
emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate
di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali
decisioni in nessun caso possono essere oggetto di
discussione in Assemblea. Qualora poi il deputato tenti di
rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di
interdizione, la durata dell'esclusione e' raddoppiata.
4. Per fatti di eccezionale gravita' che si svolgano
nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente
della Camera puo' proporre all'Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel comma 3.».
«Art. 65. - 1. Alla pubblicita' dei lavori delle
Giunte e delle Commissioni, nonche' del Comitato per la
legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve
le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti
strumenti:
a) mediante resoconti sommari pubblicati nel
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a
cura del Segretario generale della Camera;
b) per le Commissioni in sede legislativa e in
sede redigente anche mediante la pubblicazione di un
resoconto integrale;
c) delle sedute delle Commissioni in sede
legislativa e in sede redigente, nonche' di quelle dedicate
alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo
svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata sempre mediante la trasmissione sulla web-tv
della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute
in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul
mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi
dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da
almeno tre deputati.
2. (Abrogato).
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori,
nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.».
«Art. 69. - 1. All'atto della presentazione di un
progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un
presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che
ne sia dichiarata l'urgenza.
2. La dichiarazione d'urgenza e' adottata dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza
prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza, la richiesta e' sottoposta
all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti
nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea
delibera con votazione palese mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi. Se il Governo,
contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede
che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un
determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma
3.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono
essere dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge,
se il programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di
tre, se il programma e' predisposto per due mesi. Non puo'
essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge
costituzionale ne' dei progetti di legge di cui
all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.».
«Art. 74. - 1. Tutti i progetti di legge implicanti
entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla
Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati,
e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere
sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo
riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di
programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla
risoluzione parlamentare, e ai principi contenuti nei
trattati dell'Unione europea.
2. Se la Commissione competente introduce in un
progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate
o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla
Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno
dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti
nell'articolo 73.
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e
programmazione e' stampato e allegato alla relazione
scritta per l'Assemblea. Quando un progetto di legge
contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia
espresso parere contrario o parere favorevole
condizionatamente a modificazioni specificamente formulate,
nella Commissione che procede in sede referente s'intendono
presentate come emendamenti e sono poste in votazione le
corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione
del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza
dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non e'
ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta
di votazione per parti separate. Qualora la Commissione che
procede in sede referente non abbia adeguato il testo del
progetto di legge alle condizioni formulate nel parere
stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per
l'Assemblea.».
«Art. 77. - 1. Se all'ordine del giorno di una
Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge
identici o vertenti su materia identica, l'esame deve
essere abbinato.
2. L'abbinamento e' sempre possibile fino al termine
della discussione in sede referente a norma dell'articolo
79.
3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la
Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero
alla redazione di un testo unificato.
4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della
Commissione un progetto di legge inserito nel calendario
dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di
opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con
altri progetti di legge e alla scelta del testo base con
l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di
opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti
approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del
Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella
relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto
dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. E'
consentito il ritiro del progetto di legge anche durante
l'esame in Assemblea.».
«Art. 79. - 1. Le Commissioni in sede referente
organizzano i propri lavori secondo principi di economia
procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la
maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in
mancanza di questa, il presidente della Commissione
determina i modi e i tempi della sua organizzazione,
compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e
istruttorie, incluse quelle richieste da uno o piu' Gruppi
di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un
tempo congruo in relazione alla complessita' del
provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresi',
di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la
presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti,
nonche', ove necessario, i termini per la presentazione da
parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle
proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in
ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione
da parte del relatore e del Governo oltre i termini
stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di
emendamenti gia' presentati puo' essere autorizzata in casi
di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute,
specificamente valutati dal presidente della Commissione,
stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne
sia fatta richiesta, un congruo termine per la
presentazione di subemendamenti.
1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto
al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del
testo degli articoli possono avere luogo secondo principi
di economia procedurale. Ove a tal fine necessario,
l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma
6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della
Commissione determina, secondo principi di economia
procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai
Gruppi di cui e' assicurata la votazione, tra essi
ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in
misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il
procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che
esso si concluda almeno il giorno precedente alla data
stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del
progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea,
ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente
della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la
stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli
emendamenti sono svolte dai soli componenti della
Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti
dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facolta' del
presidente della Commissione di ridurne progressivamente la
durata ove necessario a garantire il rispetto del termine
per la conclusione del procedimento in sede referente.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge
in sede referente e' costituito dall'esame preliminare con
l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla
formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione
sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
3. La discussione in sede referente e' introdotta dal
presidente della Commissione o da un relatore da lui
incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi
informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la
Commissione provvede ad acquisire gli elementi di
conoscenza necessari per verificare la qualita' e
l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo.
L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i
seguenti aspetti:
a) la necessita' dell'intervento legislativo, con
riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante
il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformita' della disciplina proposta alla
Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa
dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle
regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e
la congruita' dei mezzi individuati per conseguirli,
l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della
disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato
delle definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua
sistemazione della materia in articoli e commi.
5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma
4, la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire
dati e informazioni, anche con la predisposizione di
apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale
inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli
articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse
quando ne facciano richiesta almeno tre componenti della
Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della
richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria
legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione stabilisce, sentito il
Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve
comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti
relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle
deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino
a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al
riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di
non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi
stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla
Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei
presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per
la presentazione della relazione all'Assemblea di cui
all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte
del Governo e' dato conto in tale relazione.
8. Nell'esame in sede referente eccezioni
pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire
l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire
all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di
esse dovra' pero' farsi menzione nella relazione della
Commissione.
9. La Commissione puo' nominare un Comitato
ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione
proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore
svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle
proposte relative al testo degli articoli.
10. (Abrogato).
11. La Commissione introduce nel testo norme per il
coordinamento della disciplina da esso recata con la
normativa vigente, curando che siano espressamente indicate
le disposizioni conseguentemente abrogate.
12. Al termine della discussione la Commissione
nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di
riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresi' un
Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la
partecipazione proporzionale delle minoranze, per la
discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato
nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono
designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza.
Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo,
anche parzialmente alternativo al testo della Commissione,
formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle
risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla
Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.
14. La relazione della maggioranza e, se presentate,
quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno
ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne
che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine piu'
breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale,
sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo
della Commissione e i testi alternativi eventualmente
presentati dai relatori di minoranza.
15. Qualora un progetto di legge sia approvato
integralmente da una Commissione permanente all'unanimita',
tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della
sua relazione, la Commissione stessa puo' proporre
all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente
adottandone la relazione.».
«Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori
per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu'
di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per
Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano esporre posizioni
dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi,
stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi.
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione,
possono chiedere al Governo di rispondere su questioni
determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei
disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche'
alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale
derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei
progetti di legge. Il Governo puo' rispondere
immediatamente o chiedere di differire la risposta al
momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta
o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu'
di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere,
indicandone il motivo.
2. Quando quattordici deputati o uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano
specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a
parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36,
44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va
formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero
presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio
della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare al
termine della discussione.
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).».
«Art. 85-bis. - 1. I Gruppi possono segnalare, prima
dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli
articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in
votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 5
dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi.
In tal caso e' garantita, con riferimento al progetto di
legge nel suo complesso, la votazione di un numero di
emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti,
presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi
che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo
precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo,
ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.
2. Per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge, la quota indicata al comma 1 e' elevata ad
un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa
con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di
conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge. Il
Presidente, in relazione alla particolare complessita' del
provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un
presidente di un Gruppo di opposizione, puo', anche tenendo
conto della data di trasmissione del disegno di legge di
conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un
quinto della quota di cui al periodo precedente.
3. Il Presidente puo' inoltre porre in votazione gli
emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti,
dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati
che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione
dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati
nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.».
«Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli
emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in
Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e
quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli
argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti
presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il
giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la
discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti
importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono
trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e
programmazione affinche' siano esaminati e valutati nelle
loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente
della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il
quale deve essere espresso il parere della Commissione
bilancio.
2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica
altresi' agli emendamenti da valutare con riferimento al
riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117
della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla
Commissione affari costituzionali.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si
riunisce prima della discussione con l'intervento del
presidente della Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente
in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne
ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la
Commissione plenaria.
4. I subemendamenti possono essere presentati fino a
un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli
articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma
del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che
possono chiedere un breve rinvio della votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga
disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono
poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3,
le corrispondenti proposte di soppressione o di
modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento
all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della
Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti
separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a
che sia iniziata la votazione dell'articolo o
dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito
degli argomenti gia' considerati nel testo o negli
emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione. Venti deputati o un presidente di Gruppo
possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali
emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della
seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun
relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo
termine, un solo subemendamento riferito a ciascun
emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla
Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per
non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli
aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate,
i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono
essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le
circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo,
entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio
parere.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere
sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al
Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti
alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme,
da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in
emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo
puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la
risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo;
puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto
di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero
dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte,
deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del
progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione
medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente
all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito
dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno
altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza,
per non piu' di cinque minuti ciascuno.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la
ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un
emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto
proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente
di Gruppo.
9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si
distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui si
riferiscono.
10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in
casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile
per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di
modificare i termini per la presentazione e la
distribuzione degli emendamenti in Assemblea.».
«Art. 87. - 1. La votazione si fa sugli emendamenti
proposti e sull'intero articolo.
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi
dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su
richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti
interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente
dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti
all'articolo medesimo.
2. Quando e' presentato un solo emendamento, e questo
e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad
uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da
quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima
quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente
soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli
aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati
prima di quello principale.
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda
all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla
Commissione e dal Governo, nonche', ove contrario, il
parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi
dell'articolo 86, comma 2, a tal fine specificando se il
parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu'
disposizioni o si riferisca a piu' argomenti o sia comunque
suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi
ciascuna un proprio significato logico e un valore
normativo, puo' essere richiesta la votazione per parti
separate.
5. Quando un progetto di legge consiste in un solo
articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa
luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede
direttamente alla votazione finale del progetto stesso,
salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate,
di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione
della questione di fiducia a norma del comma 2
dell'articolo 116.».
«Art. 88. - 1. Nel termine stabilito dal Presidente,
sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato puo'
presentare non piu' di un ordine del giorno formulato
secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza e
recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a
specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente
puo' eccezionalmente consentire la presentazione di un
ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa
appaia come necessaria nel corso della discussione degli
articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un
presidente di Gruppo.
2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli
ordini del giorno presentati il Governo esprime parere
favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da
parte del presentatore di una proposta di riformulazione,
contrario ovvero puo' accogliere l'ordine del giorno come
raccomandazione. Ciascun deputato puo' dichiarare il
proprio voto sugli ordini del giorno con un unico
intervento sul loro complesso per non piu' di cinque minuti
o con non piu' di tre interventi distinti per una durata
complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il
limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento.
Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui
quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche
subordinato ad una riformulazione accettata dal
presentatore, e di quelli accolti dal Governo come
raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il
presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del
giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si
procede al voto previa nuova espressione del parere del
Governo, favorevole o contrario. E' in ogni caso possibile
per il Governo rimettersi all'Assemblea. E' esclusa in ogni
caso la votazione per parti separate.
3. Non sono ammissibili ordini del giorno che
riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.».
«Art. 89. - 1. Il Presidente ha facolta' di negare
l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno,
emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con
frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto
estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano
preclusi da precedenti deliberazioni, e puo' rifiutarsi di
metterli in votazione.».
«Art. 96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna
i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle
Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso
della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne
da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima
seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel
termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I
disegni di legge di cui al presente articolo sono altresi'
assegnati al Comitato per la legislazione di cui
all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni,
esprime parere alle Commissioni competenti, anche
proponendo la soppressione delle disposizioni del
decreto-legge che contrastino con le regole sulla
specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei
decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia
fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione
dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto
dei componenti della Commissione competente in sede
referente, esprime un ulteriore parere sul testo del
disegno di legge di conversione e del relativo
decreto-legge risultante dall'approvazione degli
emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad
oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre
che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato,
come stabiliti dal Regolamento. Il parere e' reso alla
Commissione competente ove cio' sia compatibile con i tempi
previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in
sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere
sul testo del disegno di legge di conversione e del
relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti
approvati in Commissione e' reso all'Assemblea ed e'
annunciato dal Presidente della Camera.
2. Nella relazione del Governo, che accompagna il
disegno di legge di conversione, e' dato conto dei
presupposti di necessita' e urgenza per l'adozione del
decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla
sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate
sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di
legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1,
puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti
nella relazione, anche con riferimento a singole
disposizioni del decreto-legge.
3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea
della presentazione o della trasmissione alla Camera del
disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o
quattordici deputati possono presentare una questione
pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo
decreto-legge. La deliberazione sulla questione
pregiudiziale e' posta all'ordine del giorno entro il
settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le
questioni pregiudiziali sono discusse secondo le
disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la
discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul
complesso delle questioni pregiudiziali presentate.
Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge
di cui al presente capo non possono proporsi questioni
pregiudiziali o sospensive.
4. Il disegno di legge di conversione e' iscritto al
primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della
Commissione cui e' assegnato. La Commissione riferisce
all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il
disegno di legge e' posto all'ordine del giorno
dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3
dell'articolo 24; prima di tale termine, puo' essere preso
in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto
qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede
referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimita'
dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
5. E' in facolta' del Presidente, in casi
particolari, anche in relazione alla data di trasmissione
del disegno di legge di conversione dal Senato, di
modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione
gia' approvati dalla Camera e modificati dal Senato i
termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4
sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano
strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.».
«CAPO XX-bis - DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI».
«Art. 100-bis. - 1. Quando un progetto di legge di
iniziativa popolare e' presentato alla Camera, il
Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone
la verifica e il computo delle firme degli elettori
proponenti al fine di accertare la regolarita' del
progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese
dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione
dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti
di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro
assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione puo' essere
istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato
permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La
Commissione procede in ogni caso all'audizione di
rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di
iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se
la deliberazione e' favorevole, previe intese, se
necessario, con il Presidente del Senato ai sensi
dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione
che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione,
salvi i termini piu' brevi se ne sia dichiarata l'urgenza
ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione e'
contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata
ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato
il progetto.
2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della
Commissione favorevole alla presa in considerazione, il
Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel
calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima
disciplina si applica se, decorsi tre mesi
dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna
deliberazione sulla presa in considerazione ne' sia stata
avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non
superiore ad un mese.».
«Art. 102. - 1. All'inizio di ciascuna legislatura,
il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del
Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di
proporzionalita', i deputati componenti la Commissione
parlamentare per le questioni regionali prevista
dall'articolo 126 della Costituzione.
2. La Commissione parlamentare per le questioni
regionali puo' invitare i rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali a partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute della Commissione
stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali
rappresentanti possono altresi' formulare osservazioni e
proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
3. I progetti di legge che contengano disposizioni
nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione
e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni
adottati con leggi costituzionali, o che riguardino
l'attivita' legislativa o amministrativa delle regioni,
sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei
termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere e'
allegato alla relazione che la Commissione competente
presenta all'Assemblea.».
«Art. 107. - 1. Qualora nei primi sei mesi
dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di
legge che riproduca l'identico testo di un progetto
approvato dalla Camera nella precedente legislatura,
l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, puo' fissare, su
richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un
termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.
2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive
senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea
o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6
dell'articolo 25.
3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della
legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame
preliminare, puo' deliberare di riferire all'Assemblea sui
progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in
sede referente nel corso della precedente legislatura e di
adottare la relazione allora presentata.
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non
e' necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando
tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella
precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito
in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del
Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni
previste nei commi precedenti, diversamente i progetti
stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti
per materia, secondo la procedura ordinaria con le
modalita' stabilite dall'articolo 100-bis.».
«Art. 112. - 1. Piu' mozioni relative ad argomenti
identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola
discussione. Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono
essere presentate nel termine stabilito dal Presidente,
sentiti i presidenti dei Gruppi.
2. In questo caso, se una o piu' mozioni siano
ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo
il proponente della mozione su cui si apre la
discussione.».
«Art. 113. - 1. L'esame di ciascuna mozione comprende
la discussione sulle linee generali, l'espressione del
parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la
votazione finale di ciascun atto di indirizzo.
2. La discussione sulle linee generali si svolge con
iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il
proponente di una mozione ha diritto alla replica.
3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del
giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del
parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei
testi.
4. Il Governo puo' esprimere un parere favorevole o
contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero
puo' rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole puo'
essere subordinato a una riformulazione della sola parte
dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata
limitata e riguardante la stessa materia trattata nella
parte oggetto della riformulazione.
5. Al termine dell'espressione del parere del Governo
e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle
eventuali proposte di riformulazione cui risulti
subordinato il parere favorevole, hanno luogo le
dichiarazioni di voto.».
«Art. 114. - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti
separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un
presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo
firmatario.».
«Art. 115. - 1. La mozione di fiducia al Governo deve
essere motivata e votata per appello nominale. Quella di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un
decimo dei componenti della Camera; il Presidente ne
assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno
dell'Assemblea, fermo restando che essa non puo' essere
discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed e'
votata per appello nominale.
2. Non e' consentita la votazione per parti separate
ne' la presentazione di ordini del giorno.
3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con
le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro; il
Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea
sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei
lavori.
4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di
accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del
loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma
3.».
«Art. 116. - 1. Se il Governo pone la questione di
fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad
articoli di progetti di legge, non e' modificato l'ordine
degli interventi e delle votazioni stabilito dal
Regolamento.
2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul
mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che
tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se
il voto della Camera e' favorevole, l'articolo e' approvato
e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso
modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un
ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il
progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo
puo' porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo,
salva la votazione finale del progetto.
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello
nominale. Ha facolta' di rendere dichiarazione di voto un
deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresi'
la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che
intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello
dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i
limiti di tempo degli interventi.
4. La questione di fiducia non puo' essere posta su
proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del
Regolamento e relative interpretazioni o richiami,
autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni,
nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in
generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento
interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i
quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano
o per scrutinio segreto.».
«Art. 118. - 1. In occasione di dibattiti in
Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni,
ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal
Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta
di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui
al comma 1 dell'articolo 110, che e' votata al termine
della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.
2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo
l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati
che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da
parte di uno o piu' presidenti di Gruppo si ha riguardo
alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi
Gruppi.».
«Art. 120. - 1. Il disegno di legge finanziaria e il
disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello
Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione
bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di
rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione
alle Commissioni competenti per materia.
2. Quando il disegno di legge finanziaria e'
presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente capo, il Presidente della Camera,
prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge
non rechi disposizioni estranee al suo oggetto cosi' come
definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio
e di contabilita' dello Stato. In tal caso, il Presidente
della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle
disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione
bilancio.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione
ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del
disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria
competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e
con la nomina di un relatore che puo' partecipare, per
riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e
programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le
relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un
proponente per ciascuna relazione di minoranza puo'
partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione
bilancio e programmazione.
4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione
bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei
disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo
svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle
esposizioni dei Ministri finanziari.
5. Quando il disegno di legge finanziaria e il
bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le
Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle
parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di
previsione, senza procedere a votazioni, prima
dell'approvazione del Senato.
6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la
Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi
quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di
legge e i documenti connessi e approva la relazione
generale per il disegno di legge finanziaria e per il
bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate
relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono
allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti
per materia.
7. Prima della votazione finale del disegno di legge
di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di
variazione ai bilanci di previsione, presentata dal
Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito
dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota
di variazione e' successivamente votata dall'Assemblea,
intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del
disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in
precedenza votati.
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano
i Ministri competenti per materia.
9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono
stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla
Camera, il termine previsto dal comma 3 e' ridotto a sette
giorni.».
«CAPO XXVIII - DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON
L'ATTIVITA' DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALI».
«Art. 125. - 1. Ogniqualvolta alla Camera siano
formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o
raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle
quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente,
dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne
dispone il deferimento alle Commissioni competenti per
materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e
comunitari.
2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di
Gruppo o di un componente della delegazione della Camera,
la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad
un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il
presidente concede altresi' la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi. Il dibattito puo' concludersi con la votazione
di una risoluzione a norma dell'articolo 117.».
«Art. 126. - 1. La Commissione politiche dell'Unione
europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali
dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e
dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle
loro modifiche.
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione
del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti
dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti
normativi del Governo concernenti l'applicazione dei
trattati relativi all'Unione europea con le loro successive
modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli
schemi di atti normativi del Governo relativi
all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i
progetti di legge limitatamente ai profili di
compatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea.».
«Art. 126-bis. - 1. La Commissione politiche
dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono
disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre
questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio
dell'Unione europea, nonche' con riguardo ad ogni altra
questione concernente l'attivita' e il funzionamento
dell'Unione europea, si svolga un dibattito con
l'intervento del Ministro competente.».
«Art. 126-ter. - 1. Il disegno di legge di
delegazione europea e le relazioni programmatica e
consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede
referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea
e, per l'espressione del parere, alle Commissioni
competenti per materia.
2. La Commissione politiche dell'Unione europea
esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo
modalita' determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge
l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine
di cui all'articolo 81, comma 1, e' ridotto a
quarantacinque giorni.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il
presidente della Commissione politiche dell'Unione europea
dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto
proprio della legge di delegazione europea, come definito
dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la
decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli
emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non
possono essere ripresentati in Assemblea.
4. Al termine dell'esame degli emendamenti la
Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il
testo risultante dalle modifiche introdotte alle
Commissioni competenti per materia per l'espressione dei
pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge,
cosi' come quello delle relazioni programmatica e
consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, si conclude con una relazione generale per
l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati
dalle Commissioni di cui al comma 1.
5. La discussione sulle linee generali del disegno di
legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea
congiuntamente con la discussione delle relazioni
programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal
Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere
presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni
annuali, ai sensi dell'articolo 118.
6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di
delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni
eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per
prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione
di una risoluzione preclude le altre.
7. Salvi i termini specificamente fissati dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano anche all'esame del
disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo
semestre e al disegno di legge europea.».
«Art. 126-quater. - 1. I documenti di programmazione
politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati
alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per
l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle
Commissioni competenti per materia nonche' al Comitato per
la legislazione.
2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal
Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di
cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con
l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono
trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in
Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un
parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis,
comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate
all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.
3. La Commissione politiche dell'Unione europea
conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1,
predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale
sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.
4. Entro il termine della discussione in Assemblea
della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate
risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.».
«Art. 127. - 1. Gli atti e i progetti di atti
dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione
degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi
alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie
dell'Unione europea, nonche' le risoluzioni del Parlamento
europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti
per l'esame alla Commissione competente per materia, con il
parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento,
comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in
caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le
Commissioni competenti esaminano il testo normativo in
questione e possono votare una risoluzione a norma
dell'articolo 117. La risoluzione e' trasmessa dal
Presidente della Camera alle competenti istituzioni
dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e
al Presidente del Consiglio.
3. Su richiesta della competente Commissione per
materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il
Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto
inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di
esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la
Commissione puo' consultare i Consigli e le Assemblee delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria
legislativa.
5. Il Presidente della Camera trasmette alle
istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo
parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo
approvato dalla Camera concernente l'attivita' dell'Unione
europea.».
«Art. 127.1. - 1. La Commissione politiche
dell'Unione europea verifica la conformita' al principio di
sussidiarieta' dei progetti di atti legislativi dell'Unione
europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi
all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 127, comma 4.
3. La decisione della Commissione e' trasmessa
direttamente al Presidente della Camera.
4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei
componenti della Commissione politiche dell'Unione europea
o di uno o piu' rappresentanti di Gruppi che in
Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei
componenti dell'Assemblea ovvero di uno o piu' presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica, il documento motivato
della Commissione politiche dell'Unione europea contenente
la decisione sui profili di sussidiarieta' e' discusso
dall'Assemblea.
5. La richiesta di rimessione all'Assemblea e'
avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione
della Commissione politiche dell'Unione europea, da
adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il
Presidente della Camera iscrive il documento della
Commissione politiche dell'Unione europea contenente la
decisione sui profili di sussidiarieta' direttamente
all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire
che il procedimento si concluda comunque entro il termine
di otto settimane stabilito dai trattati relativi
all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini
dell'eventuale adozione di un parere motivato.
6. Nella discussione, oltre gli interventi del
relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli
eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono
consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti,
di uno dei firmatari della richiesta di rimessione
all'Assemblea se questa e' stata avanzata da un decimo dei
componenti della Camera, del rappresentante del Governo per
dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque
minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi.
7. Al termine della discussione si procede
direttamente al voto del documento della Commissione, senza
dichiarazioni di voto.
8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e
sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti
separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. E'
ammissibile il rinvio in Commissione, purche' non
comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati
dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il
riesame della questione da parte della Commissione, puo'
essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea
della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i
termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del
procedimento.
9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto
una decisione favorevole della Commissione politiche
dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della
discussione quattordici deputati o uno o piu' presidenti di
Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito
ordine del giorno motivato. Se non e' presentato alcun
ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea
si intende ritirata.
10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo,
sono posti in votazione solo ove respinta la decisione
della Commissione di conformita' del progetto al principio
di sussidiarieta', secondo l'ordine di presentazione, salvi
preclusioni e assorbimenti.
11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione
nominale con procedimento elettronico.
12. Il Presidente della Camera trasmette alle
istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la
decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione
europea o dell'Assemblea sulla conformita' al principio di
sussidiarieta', che e' altresi' comunicata al Presidente
del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta
della Commissione politiche dell'Unione europea puo' essere
altresi' trasmesso il documento contenente la decisione
positiva.».
«Art. 127-bis. - 1. Le sentenze della Corte di
giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono
inviate alla Commissione competente per materia e alla
Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione
competente esamina la questione con l'intervento di un
rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla
Commissione politiche dell'Unione europea.
3. La Commissione esprime in un documento finale il
proprio avviso sulla necessita' di iniziative o adempimenti
da parte delle autorita' nazionali, indicandone i criteri
informativi.
4. Il documento e' stampato e distribuito e viene
comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del
Senato e al Presidente del Consiglio.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si
trovi gia' un progetto di legge sull'argomento, o questo
sia presentato nel frattempo, l'esame dovra' essere
congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo.».
«Art. 127-ter. - 1. Le Commissioni, in rapporto a
questioni di loro competenza, previa intesa con il
Presidente della Camera, possono invitare membri del
Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti
attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle
istituzioni dell'Unione europea e componenti della
Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle
politiche dell'Unione europea su materie di loro
competenza, nonche' rappresentanti delle altre istituzioni
e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione
europea o istituiti a norma degli stessi a fornire
informazioni sulle attivita' dell'Unione di loro
competenza.».
«Art. 134. - 1. Nel presentare un'interrogazione, o
successivamente, il deputato puo' dichiarare che intende
avere risposta scritta. In questo caso, entro
quarantacinque giorni, il Governo deve dare la risposta e
comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta e'
inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui e'
annunziata alla Camera.
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel
termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del
Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, l'interrogazione e' posta senz'altro al primo
punto dell'ordine del giorno della prima seduta
dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di
interrogazioni. La disposizione di cui al periodo
precedente non puo' applicarsi a piu' di una interrogazione
per seduta per ciascun Gruppo.».
«Art. 135-bis. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di
norma il mercoledi'. Alle sedute dedicate allo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata intervengono,
nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Ministro o
i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le
interrogazioni presentate. Il Presidente o il
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono
almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei
lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per
l'indisponibilita' del Presidente o del Vicepresidente del
Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella
settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata ha luogo due volte.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a
quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle
interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun
Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del
presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove ne sia fatta
richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede
di definizione del calendario, il numero delle
interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione,
purche' di consistenza numerica superiore a quaranta
deputati, puo' essere raddoppiato una volta al mese sempre
che siano indirizzate a due Ministri diversi.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono
consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e
conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da
urgenza o particolare attualita' politica. Quando sia
previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento
delle interrogazioni presentate deve rientrare nella
competenza propria del Presidente del Consiglio dei
Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma,
della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della
Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri
competenti per le materie sulle quali verta il maggior
numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano
presentato interrogazioni vertenti su differenti materie
possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a
rispondere, entro un congruo termine stabilito dal
Presidente della Camera.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha
facolta' di illustrarla per non piu' di due minuti. A
ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il
rappresentante del Governo, per non piu' di tre minuti.
Successivamente, l'interrogante o altro deputato del
medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di
due minuti.
5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione
televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al
presente articolo.
6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente
dagli articoli 139 e 139-bis.
7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui
al presente articolo non possono essere ripresentate come
interrogazioni ordinarie.».
«Art. 135-ter. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata in Commissione ha luogo una volta alla
settimana, di norma il giovedi'.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a
quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle
interrogazioni di cui al comma 1, un componente della
Commissione per ciascun Gruppo puo' presentare
un'interrogazione per il tramite del rappresentante del
Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione
invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario
di Stato competente.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono
consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e
conciso su un argomento rientrante nell'ambito di
competenza della Commissione, connotato da urgenza o
particolare attualita' politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha
facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A
ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il
Ministro, per non piu' di tre minuti. Successivamente,
l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha
diritto di replicare, per non piu' di due minuti.
5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al
presente articolo e' disposta la trasmissione attraverso
impianti audiovisivi a circuito chiuso.
6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui
al presente articolo non possono essere ripresentate come
interrogazioni ordinarie.».
«Art. 138. - 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha
il diritto di svolgerla per non piu' di cinque minuti e,
dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non piu'
di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no
soddisfatto. Il Presidente puo' concedere maggior tempo
agli interpellanti se la questione riveste eccezionale
rilevanza politica.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e
intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date
dal Governo, puo' presentare una mozione.».
«Art. 138-bis. - 1. I presidenti dei Gruppi
parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un
numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare
interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e
ciascun deputato possono sottoscrivere non piu' di due
interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del
presente articolo entro la seduta del martedi' precedente,
sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del
giovedi' mattina.
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui
al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.».
«CAPO XXXI-bis - DELLE INFORMATIVE».
«Art. 139-ter. - 1. Ove il Governo renda alla Camera
un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e
politica e di stretta attualita' la discussione e'
introdotta dall'intervento del Governo, di durata non
superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un
rappresentante per ciascun Gruppo per non piu' di dieci
minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa
consistenza numerica, nonche' di un rappresentante per
ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo
stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il
Ministro ha facolta' di replicare per non piu' di cinque
minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del
dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario
dei lavori dell'Assemblea, e' individuata una fascia oraria
di una seduta destinata allo svolgimento di tali
dibattiti.».
«Art. 143. - 1. Le Commissioni presentano
all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le
relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla
Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche
su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente
dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.
2. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'intervento
dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di
amministrazione e di politica in rapporto alla materia di
loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente
della Camera, hanno facolta' di chiedere che i Ministri
competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a
settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici
anche con ordinamento autonomo.
3. Possono altresi' chiedere ai rappresentanti del
Governo di riferire, anche per iscritto, in merito
all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del
giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni
semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e
ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di
attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla
Camera nel semestre precedente.
4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a
richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano
nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna
alla Commissione competente per materia la relativa
richiesta, e ne da' notizia all'Assemblea nella prima
seduta successiva alla presentazione della richiesta
stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della
Camera, il Presidente della Camera puo' differire
l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del
termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da
parte del Governo. Se la Commissione competente e'
bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con
il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina,
proposta o designazione, la Commissione delibera il parere
nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile
una sola volta, per non piu' di dieci giorni, dal
Presidente della Camera. E' in facolta' della Commissione
procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo.
L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con
l'omologa Commissione del Senato ed e' finalizzata a
verificare l'idoneita' del candidato rispetto all'incarico,
senza possibilita' di incidere sugli indirizzi gestionali
degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni e'
disposta la trasmissione sulla web-tvdella Camera, salvo
che la Commissione decida diversamente anche su richiesta
dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di
diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le
circostanze e la complessita', puo' fissare, d'intesa con
il Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere
e' comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette
al Governo.».
«Art. 144. - 1. Le Commissioni, nelle materie di loro
competenza, possono disporre, previa intesa con il
Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad
acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle
attivita' della Camera.
1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva
sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della
Commissione essa, previa intesa con il Presidente della
Camera, e' sottoposta alla decisione della Commissione
entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le
Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di
fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un
documento che dia conto dei risultati acquisiti.
4. Delle sedute delle Commissioni e' redatto un
resoconto stenografico, a meno che la Commissione non
decida diversamente.
5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata
disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente
della Camera puo' promuovere le opportune intese con il
Presidente del Senato affinche' le Commissioni dei due rami
del Parlamento procedano congiuntamente.».
«Art. 153-septies. - 1. Le modifiche al Regolamento
approvate dalla Camera il 17 febbraio 2026 entrano in
vigore a decorrere dalla XX legislatura.».
«Art. 154. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8,
9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di
conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non
intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si
applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7
dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione
alla particolare complessita' del provvedimento e ove ne
sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di
opposizione, puo' disporre l'aumento di un terzo del tempo
assegnato al Gruppo stesso. Non e' comunque applicabile il
comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di
conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e
nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui
al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto
previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e
96-bis.
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una
nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale
posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame
di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra
i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in
vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della
questione stessa.
3. Alla discussione dei progetti di legge
costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24
gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni
dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31
dicembre 1997.
4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il
Regolamento presenta all'Assemblea una relazione
sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il
Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano
congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli
16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
5. La Commissione speciale per le politiche
comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la
denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea.
Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi
dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica
il divieto di cui al primo periodo del comma 3
dell'articolo 19.
6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si
applicano ai progetti di legge assegnati dalla data
dell'entrata in vigore di esse.
7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7,
non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla
data della sua entrata in vigore.
8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di
cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono
definiti sulla base delle disposizioni contenute nei
regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data
di entrata in vigore della modifica del comma 6
dell'articolo 12.».