| Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2025 |
| Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che prevede, tra l'altro, forme associative tra enti locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», che detta disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, l'art. 9, concernente l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento; Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto, inoltre, il comma 2, primo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014, che svolgono attivita' di centrale di committenza, richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; Visto, altresi', il comma 2, quarto periodo, del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ricorrono a Consip S.p.a. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; Visto, da ultimo, il comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'art. 19 che sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», che ha introdotto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e ha stabilito la verifica del possesso di determinati requisiti; Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale dispone che «Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori»; Visto, altresi', l'art. 63, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale dispone che «e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori [...]»; Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale dispone che «sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione»; Visto l'allegato II.4 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita' di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015, recante i «Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi» volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 n. 66 del 2014; Ritenuto, pertanto, di procedere a un aggiornamento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, al fine di tenere conto delle novita' introdotte dal codice dei contratti pubblici in tema di sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 novembre 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, di seguito denominato «elenco», di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti diversi da Consip S.p.a. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei beni e servizi. 2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.a. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014. |
| | Art. 2
Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco, oltre ai soggetti aggregatori gia' iscritti all'elenco in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione per acquisizioni di forniture e servizi di terzo livello (SF1), i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che al momento della presentazione della richiesta risultino centrali di committenza in possesso del livello di qualificazione di terzo livello (SF1), ai sensi dell'allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province; b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, oltre al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, il valore complessivo delle procedure di acquisizione di beni e servizi del soggetto richiedente e del relativo bacino territoriale di riferimento deve essere superiore a 200.000.000 euro nel triennio e a 50.000.000 euro per ciascun anno. Ai fini della determinazione dei valori di cui al periodo precedente rilevano le procedure con un importo a base di gara superiore alla soglia di 150.000 euro avviate nel triennio successivo rispetto al periodo utilizzato per l'aggiornamento del precedente elenco. 3. Per l'individuazione del bacino territoriale di riferimento si tiene conto delle procedure avviate: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e delle province; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'. |
| | Art. 3
Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco. 2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco. |
| | Art. 4
Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, previsto dal comma 2 dell'art. 3, l'ANAC verifica il possesso dei requisiti indicati all'art. 2 tramite l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 2. Successivamente, l'ANAC, sentita la Conferenza unificata, procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti, seguendo un ordine decrescente determinato da una media aritmetica ponderata basata su due criteri: a) il punteggio attribuito in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, con un peso dell'80%; b) il valore di cui all'art. 2, comma 2, con un peso del 20%. 3. Per l'attribuzione del punteggio complessivo e la formazione della graduatoria espressa in centesimi, si assegna il punteggio massimo di 100 al criterio con il valore piu' elevato nella distribuzione, riparametrando di conseguenza tutti gli altri valori. L'iscrizione e' effettuata fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di soggetti aggregatori previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, inclusi quelli gia' presenti nell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello stesso decreto-legge. |
| | Art. 5
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori
1. L'ANAC, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip S.p.a. e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di cui all'art. 3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4. 2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, puo' formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2. 3. Se in sede di aggiornamento dell'elenco l'iscrizione del soggetto aggregatore viene meno, le procedure in corso e l'esecuzione dei contratti stipulati, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere comunque portate a compimento e il soggetto non piu' iscritto mantiene la qualificazione di diritto per novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco. |
| | Art. 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione, sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014. Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 475 |
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