Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 21 gennaio 2026
Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 9, 116 e 117 della Costituzione;
Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto 13 febbraio 2001 adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016);
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023 «Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 novembre 2023 «Modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 14 febbraio 2025 «Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 26 maggio 2025 «Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Misure minime per la protezione degli animali negli allevamenti»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali del 30 aprile 2021» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con cui e' stato conferito al dott. Fabio Ciciliano l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 3081 del 22 novembre 2022, recante «Costituzione del gruppo di lavoro inter-istituzionale per le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali»;
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento, concernente «Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalita' di funzionamento della rete veterinaria nazionale»;
Sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Sentiti la Commissione protezione civile e la Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome, l'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che il soccorso e l'assistenza agli animali sono parte integrante dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, come sancito all'art. 1 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione di specifiche indicazioni operative in merito alla pianificazione e la gestione delle attivita' di soccorso e assistenza agli animali, in seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1

Adozione delle indicazioni operative

1. Sono adottate le «Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali» che costituiscono parte integrante del presente decreto, predisposte secondo gli allegati 1, 2 e 3.
2. Gli allegati di cui al comma 1 si articolano come segue:
Allegato 1 - documento concernente «Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali»;
Allegato 2 - Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali - azioni principali da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al capitolo 5 - enti responsabili ed enti concorrenti (fase di pianificazione);
Allegato 3 - Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali - azioni principali da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al capitolo 5 - enti responsabili ed enti concorrenti (fase di emergenza).
 
Allegato 1

Indicazioni operative concernenti le attivita' di protezione civile
in materia di soccorso e assistenza agli animali

Capitolo 1
Principi generali

Il soccorso e l'assistenza agli animali sono parte integrante dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, come sancito all'art. 1 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Gli animali sono definiti come esseri senzienti all'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato di Lisbona). Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Il Servizio nazionale della protezione civile deve concorrere ad assicurare, compatibilmente con la situazione in atto e con le risorse disponibili, tutte le misure atte a ridurre al minimo l'impatto sugli animali domestici dei disastri di origine naturale o antropica.
La tutela della salute e del benessere degli animali contribuisce alla protezione della salute umana, sia che si tratti di animali da compagnia, sia che si tratti di animali da allevamento (destinati alla produzione di alimenti e non); le relazioni uomo-animale sono un fattore non trascurabile per il benessere e l'equilibrio delle singole persone, dei nuclei familiari ma anche delle comunita', che deve essere considerato nel quadro piu' ampio dell'assistenza alla popolazione di un territorio interessato da una calamita' naturale o da un evento di origine antropica.
L'azione del Servizio nazionale della protezione civile, in previsione o in seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, concorre al mantenimento e alla ripresa delle attivita' connesse anche all'allevamento e custodia degli animali. La tutela del patrimonio zootecnico e della vita di tutti gli animali costituisce pertanto parte integrante della strategia per il superamento dell'emergenza, sin dalle prime fasi operative in risposta o in previsione di una calamita'.

Capitolo 2
Finalita'

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a fornire alle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile gli indirizzi per le attivita' di pianificazione e gestione dell'emergenza in materia di soccorso e assistenza agli animali, in seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, si ritiene necessario delineare il quadro generale degli obiettivi, delle azioni e dell'organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali.
Il presente documento si articola come segue:
a) la definizione degli obiettivi minimi del Servizio nazionale della protezione civile in relazione al soccorso e all'assistenza agli animali;
b) l'indicazione delle azioni minime necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), sia in fase di pianificazione, sia in fase di gestione dell'emergenza, dei soggetti responsabili e dei soggetti concorrenti per ciascuna di tali azioni;
c) l'indicazione della struttura di coordinamento centrale, regionale e locale per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b);
d) l'indicazione degli strumenti operativi minimi per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b).

Capitolo 3
Ambito di applicazione

Le presenti indicazioni operative si applicano a tutti gli eventi connessi ai rischi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Le indicazioni operative non si applicano alla gestione di emergenze connesse alla diffusione di malattie trasmissibili nelle popolazioni animali (epizoozie), per le quali si rimanda alla normativa specifica.
Le attivita' di soccorso e di assistenza agli animali in ambito di protezione civile sono rivolte prioritariamente verso gli animali da compagnia o da allevamento, come definiti al Capitolo 4.
Specifiche procedure potranno essere previste per la gestione di animali ospitati presso stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto 4 marzo 2014, n. 26.

Capitolo 4
Definizioni

Animale da compagnia: «un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I tenuto a fini privati non commerciali» (reg. 2016/429, art. 4, punto 11).
Animale da allevamento: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli (art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).
Allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno o piu' animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento (art. 2 decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134).
Collezioni faunistiche: stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con la finalita' dell'esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (decreto ministeriale 7 marzo 2023, Allegato 1, punto 12).
Colonia felina: un gruppo di gatti non di proprieta' che vivono in liberta' e frequentano abitualmente lo stesso luogo, tutelato e gestito ai sensi della legge n. 281/1991 e delle leggi regionali in materia.
Rifugio per animali: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati (regolamento delegato UE 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, art. 2.8, e decreto ministeriale 7 marzo 2023, Allegato 1, punto 16 e punto 12, comma 3, lettera c).
Stabilimento: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali (decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e reg. 2016/429 art. 4, punto 27).

Capitolo 5
Obiettivi del Servizio nazionale della protezione civile in ordine
alle attivita' di soccorso e assistenza agli animali

A seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Servizio nazionale della protezione civile concorre al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) gestione degli animali rinvenuti in ambito di soccorso tecnico urgente (SAR) e degli animali presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza;
2) ricongiungimento degli animali da compagnia dispersi con i proprietari;
3) continuita' o ripristino dell'assistenza veterinaria nelle aree interessate dagli eventi di cui sopra;
4) tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di evacuazione preventiva delle stesse;
5) tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia:
animali da compagnia al seguito della popolazione in caso di allontanamento dall'area interessata;
animali da compagnia al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza;
6) gestione degli animali vaganti, delle colonie feline, degli stabilimenti che detengono animali;
7) raccolta, riconoscimento e smaltimento degli animali morti.

Capitolo 6
Azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi

Le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente devono essere modulate tenendo conto dei diversi scenari di rischio e del possibile impatto sulle popolazioni di animali domestici, anche detenuti in strutture di accoglienza pubbliche e private, nonche' nei rifugi, santuari e centri di recupero per la fauna selvatica.
Di seguito si riportano le azioni da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al Capitolo 5. Le azioni sono suddivise in due fasi: 1. fase preparatoria (ordinaria, in assenza di evento - Allegato 2), 2. fase di gestione dell'emergenza (evento previsto, in atto o avvenuto - Allegato 3). 6.1 Gestione degli animali rinvenuti in ambito di soccorso tecnico
urgente (SAR) e degli animali presenti nelle zone soggette a misure
restrittive per ragioni di sicurezza
Fase preparatoria:
pianificazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco della gestione degli animali nell'ambito di attivita' SAR;
identificazione di strutture e personale per il trasporto, il ricovero, la custodia e l'assistenza veterinaria agli animali feriti;
definizione di un protocollo con le associazioni per la tutela e la presa in carico degli animali rinvenuti nell'ambito di attivita' SAR o per la gestione degli stessi in zone soggette a misure restrittive.
Fase di gestione dell'emergenza:
gestione animali feriti o incolumi rinvenuti nel corso di attivita' SAR: messa in sicurezza, trasporto, assistenza veterinaria, eventuale ricovero;
gestione di animali vaganti presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza: alimentazione, eventuale cattura per delocalizzazione, trasporto, ricovero. 6.2 Ricongiungimento degli animali da compagnia dispersi con i
proprietari
Fase preparatoria:
individuazione dei soggetti che possono concorrere all'attivita';
definizione di strumenti informativi per la gestione degli animali dispersi (sito web, social media, altro).
Fase di gestione dell'emergenza:
lettura microchip, segnalamento, descrizione dell'animale, documentazione per immagine;
gestione delle informazioni di cui sopra;
allestimento di stalli temporanei degli animali o trasferimento in strutture precedentemente individuate. 6.3 Continuita' o ripristino dell'assistenza veterinaria nelle aree
interessate dagli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018
Fase preparatoria:
definizione di un protocollo operativo per l'impiego di medici veterinari di Servizi veterinari regionali diversi da quello coinvolto nell'evento emergenziale e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
ricognizione dei medici veterinari liberi professionisti appartenenti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni no profit di protezione animale;
censimento delle strutture veterinarie ed eventuale definizione di protocolli con l'ordine provinciale per l'attivazione dei medici veterinari liberi professionisti in situazione di emergenza;
censimento delle strutture e attrezzature sanitarie, mezzi di trasporto, presidi mobili e/o campali delle associazioni di volontariato;
definizione di protocolli con i Dipartimenti di scienze medico-veterinarie delle Universita' per l'utilizzo in situazione di emergenza degli ospedali veterinari universitari didattici (OVUD) e per l'attivazione del personale in situazione di emergenza.
Fase di gestione dell'emergenza:
supporto logistico per assicurare la continuita' operativa dei servizi veterinari pubblici;
interventi per assicurare il mantenimento/ripristino dell'assistenza veterinaria privata;
invio di personale/presidi per l'assistenza veterinaria;
integrazione del personale dei servizi veterinari pubblici con personale da altre regioni/province autonome;
gestione dell'approvvigionamento di farmaci ad uso veterinario. 6.4 Tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento
in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di
evacuazione preventiva delle stesse
Fase preparatoria:
mappatura delle aziende zootecniche e delle strutture atte ad ospitare animali da allevamento, divise per specie e indirizzo produttivo, sulla base della Banca dati nazionale (BDN);
censimento dei mezzi adatti al trasporto di animali vivi (specie, capacita', disponibilita');
definizione con le organizzazioni di categoria di programmi per l'identificazione e la riduzione delle vulnerabilita' in relazione ai rischi presenti;
valutazione di fattibilita' di piani di allontanamento preventivo degli animali;
eventuale acquisizione di moduli temporanei per il ricovero degli animali e la raccolta e conservazione del prodotto.
Fase di gestione dell'emergenza:
raccolta e recupero degli animali;
verifica dello stato di salute e di benessere degli animali, assistenza veterinaria agli animali feriti;
verifica dell'idoneita' delle strutture di ricovero in relazione alle condizioni di salute e benessere degli animali;
A valle delle azioni sopra menzionate, previa valutazione:
supporto all'alimentazione/ approvvigionamento di acqua;
identificazione e verifica delle strutture e delle aree di ricovero alternative;
eventuale realizzazione di strutture di ricovero temporanee;
trasporto e stabulazione in caso di allontanamento.
Ad integrazione delle succitate misure, gli enti coinvolti, con la collaborazione delle organizzazioni di categoria, possono adottare ulteriori misure finalizzate a garantire la continuita' produttiva del settore zootecnico. 6.5 Tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia
6.5.1 Tutela degli animali da compagnia al seguito della popolazione in caso di allontanamento dall'area interessata
Fase preparatoria:
acquisizione di informazioni sulla presenza di animali da compagnia presenti sul territorio di interesse;
censimento delle strutture ricettive che possono ospitare animali;
informazione preventiva alla popolazione sulle modalita' di allontanamento con animali al seguito.
Fase di gestione dell'emergenza:
informazione alla popolazione sulle indicazioni relative alla gestione degli animali al seguito;
censimento speditivo degli animali da compagnia al seguito della popolazione in fase di allontanamento;
supporto al trasporto degli animali;
identificazione di strutture o aree idonee e di misure finalizzate all'accoglienza di animali da compagnia a destinazione.
6.5.2 Tutela del benessere degli animali da compagnia al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza
Fase preparatoria:
identificazione di aree di ricovero alternative per gli animali da compagnia;
progettazione delle aree per animali all'interno delle aree di accoglienza;
definizione di un protocollo con le associazioni per la tutela degli animali per l'eventuale gestione degli animali collocati nelle aree di accoglienza.
Fase di gestione dell'emergenza:
allestimento e gestione di aree specifiche per gli animali da compagnia;
censimento degli animali da compagnia presenti nelle aree di accoglienza;
organizzazione di un presidio di valutazione degli animali sotto il profilo etologico e sanitario;
eventuale supporto per assistenza veterinaria;
informazione agli ospiti sulle regole connesse alla presenza di animali nell'area;
gestione delle problematiche connesse alla convivenza degli ospiti delle aree di accoglienza con gli animali da compagnia, sinantropici e selvatici ivi presenti. 6.6 Gestione degli animali vaganti, delle colonie feline, degli
stabilimenti che detengono animali
Fase preparatoria:
censimento delle strutture che ospitano animali (specie, capacita');
verifica dei piani di evacuazione delle strutture, quando applicabile;
predisposizione di piani di gestione delle colonie feline in relazione a situazioni di emergenza;
identificazione di eventuali ricoveri alternativi.
Fase di gestione dell'emergenza:
verifica delle condizioni delle strutture e degli animali;
trasporto e ricovero degli animali in caso di necessita';
gestione delle colonie feline (mantenimento, allontanamento) sul territorio in relazione allo scenario di rischio. 6.7 Raccolta, riconoscimento e smaltimento degli animali morti
Fase preparatoria:
pianificazione dell'attivita' con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
censimento impianti e mezzi di trasporto autorizzati allo smaltimento di animali morti e sottoprodotti di origine animale;
identificazione di aree per l'eventuale interramento di animali.
Fase di gestione dell'emergenza:
coordinamento raccolta, trasporto e smaltimento degli animali morti: attivazione risorse, attivazione dell'eventuale concorso di strutture operative, supporto al coordinamento comunale di protezione civile;
informazione al pubblico generale e alle categorie interessate in relazione all'attivita' di smaltimento degli animali morti.

Capitolo 7 Struttura di coordinamento ai diversi livelli territoriali per
l'attuazione degli interventi

7.1 Inquadramento generale
Le attivita' di soccorso e assistenza agli animali descritti dalle presenti indicazioni operative interessano le competenze di soggetti diversi, pubblici e privati. Il coordinamento degli interventi deve tenere conto di tali specifiche competenze in ordine ad assicurare il conseguimento degli obiettivi.
In particolare:
l'assistenza per gli animali al seguito della popolazione soggetta ad evacuazione o allontanamento deve essere integrata nel quadro piu' generale dell'assistenza alla popolazione;
la definizione e installazione di moduli per il ricovero degli animali da allevamento non puo' prescindere da un coordinamento stretto, a livello locale, regionale e centrale, con le funzioni di supporto competenti in materia di strutture temporanee, censimento danni, erogazione dei servizi essenziali e interventi post-emergenza.
Cio' premesso, si deve considerare la necessita' prioritaria di assicurare la prevenzione delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, la tutela della salute e del benessere degli animali, la prevenzione del randagismo, l'igiene delle produzioni zootecniche. Per tali finalita', e per il coordinamento generale degli interventi, l'Autorita' di protezione civile si avvale del Servizio veterinario territoriale, nell'ambito della funzione di supporto «Sanita', assistenza sociale e veterinaria» di cui al decreto inerente ai «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi» del 2001, citato in premessa.
7.2 Livello comunale
Le attivita' di soccorso e assistenza agli animali di cui al Capitolo 2 delle presenti indicazioni operative sono integrate nei Piani comunali di protezione civile, e fanno capo alla funzione di supporto «Sanita', assistenza sociale e veterinaria» dei centri operativi comunali di protezione civile.
Il comune garantisce un primo intervento e l'assistenza diretta sul campo, in coordinamento con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
Il centro operativo comunale segnala al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio eventuali criticita' connesse all'evento previsto o in corso. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio opera in stretto coordinamento con la struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla condivisione di dati e informazioni sulla presenza di animali da compagnia e da allevamento sul territorio comunale e alle misure e le risorse necessarie ad assicurare la tutela della salute e del benessere degli animali in seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
Il comune assicura il coinvolgimento delle associazioni locali per la tutela degli animali, degli allevatori e di altri soggetti interessati per la pianificazione e attuazione degli interventi previsti.
La pianificazione sanitaria a livello comunale prevede le modalita' di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio.
7.3 Livello provinciale/Citta' metropolitana
A livello provinciale, il coordinamento delle attivita' di soccorso e assistenza agli animali nell'ambito del Centro coordinamento soccorsi e' affidato al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, con il concorso delle strutture operative statali e regionali di protezione civile. Alle attivita' concorrono anche le associazioni di volontariato per la tutela e protezione degli animali tramite specifici protocolli di intesa con i Servizi veterinari e/o la regione.
Il concorso del Servizio sanitario alle attivita' di pianificazione e' assicurato dalla regione, che definisce gli obiettivi e l'articolazione dell'organizzazione sanitaria nell'ambito dei centri di coordinamento e indica alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo i rappresentanti del servizio sanitario regionale che saranno presenti nei Centri di coordinamento dei soccorsi (CCS) dal momento della loro attivazione. Tale pianificazione avra' come contenuti minimi quelli previsti nell'allegato tecnico della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021, al paragrafo 2.4.2, lettera g.
7.4 Livello regionale
La regione assicura il concorso coordinato delle risorse umane e materiali di competenza alle attivita' di soccorso e assistenza agli animali.
A tale scopo, la regione individua la struttura regionale competente per il coordinamento delle attivita' di pianificazione e di gestione dell'emergenza per gli aspetti di soccorso e assistenza agli animali. All'interno di detta struttura puo' essere identificato un coordinatore delle attivita' sopra citate. La struttura regionale individuata assicura la partecipazione di tutti i soggetti concorrenti alle azioni previste dalle presenti indicazioni operative, sia in fase di pianificazione, sia in fase di gestione dell'emergenza, in stretto coordinamento con il referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, e con il responsabile del Servizio veterinario regionale di cui al decreto legislativo n. 13/2022, art. 4.
I piani regionali di protezione civile sono integrati con piani di settore sulle attivita' di soccorso e assistenza agli animali promossi e coordinati dalla struttura regionale individuata e dall'eventuale coordinatore in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del consiglio dei ministri, recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali» del 30 aprile 2021.
La regione si puo' avvalere delle competenze e risorse dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, tramite uno specifico protocollo operativo, per l'acquisizione e l'aggiornamento di dati e informazioni sulle aziende zootecniche ed altre strutture con animali presenti sul territorio, per attivita' di sorveglianza epidemiologica e per la definizione delle misure di tutela della salute e del benessere degli animali in relazione alle caratteristiche delle specie allevate e del territorio.
7.5 Livello centrale
In seguito alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 1/2018 e successive modificazioni e integrazioni, Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi in emergenza nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile e, se attivata, della Direzione comando e controllo (DiComaC), organizzata per funzioni di supporto.
Nell'ambito del coordinamento centrale, la competente direzione generale del Ministero della salute, anche avvalendosi dei centri di referenza e del competente dipartimento dell'Istituto superiore di sanita', valuta la rispondenza delle misure adottate con le norme e i principi generali di tutela della salute e il benessere degli animali.
Per la pianificazione e l'attuazione delle attivita' di cui alle presenti indicazioni operative, il Dipartimento della protezione civile istituisce un Tavolo di coordinamento, dedicato alle attivita' di soccorso e assistenza agli animali, cui partecipano il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF), la Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, rappresentanti delle strutture regionali di protezione civile, dei servizi veterinari e dei servizi agricoltura delle regioni coinvolte, il Centro di referenza nazionale per le emergenze non epidemiche e gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.
Il Tavolo di coordinamento puo' essere ampliato con il concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, dei Carabinieri forestali, del Comitato nazionale del volontariato, delle organizzazioni per la tutela degli animali (anche sulla base di specifici protocolli di intesa), delle associazioni di categoria interessate, di esperti provenienti dalle universita' e dagli enti di ricerca.
7.6 Definizione dei soggetti responsabili e concorrenti
Le azioni previste dalle presenti indicazioni operative sono assicurate da soggetti competenti in ordinario.
In situazioni di emergenza concorrono alle azioni sopra menzionate altri soggetti pubblici e privati.
In allegato e' rappresentato lo schema dei livelli di coordinamento, dei soggetti responsabili e concorrenti per gli obiettivi e le azioni di cui alle presenti indicazioni operative, in fase preparatoria (Allegato 2) e in fase di gestione dell'emergenza (Allegato 3).

Capitolo 8
Definizione delle risorse umane e materiali

Ai diversi livelli territoriali deve essere acquisito il quadro della capacita' operativa per l'attuazione degli interventi contemplati dalle presenti indicazioni operative.
A questo scopo, e' necessario che in fase preparatoria l'Autorita' di protezione civile disponga delle informazioni rilevanti sulle risorse umane, materiali e logistiche impiegabili per le attivita' di soccorso e assistenza agli animali.
Specifici protocolli possono essere previsti per l'impiego di personale veterinario appartenente alle strutture universitarie e alle associazioni di volontariato.
Strutture per l'assistenza veterinaria e il trasporto e ricovero temporaneo di animali da compagnia e da reddito possono essere integrate nelle colonne mobili regionali di protezione civile. A titolo indicativo si riportano, nello schema seguente, i profili di personale e le tipologie di strutture che possono concorrere al conseguimento degli obiettivi indicati dalle presenti indicazioni operative.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Clausola di salvaguardia

1. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro attribuite dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' delle presenti indicazioni.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto verra' pubblicato nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano