| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 18 dicembre 2025 |
| Recepimento della direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di rapportazione navale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Vista la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; Vista la Convenzione internazionale di Nairobi per la rimozione dei relitti, fatta a Nairobi il 18 maggio 2007; Vista la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, concernente attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 modifica l'allegato I, punto 4, lettera X, della direttiva 2002/59/CE, concernente le informazioni che le navi devono fornire alle autorita' attraverso i pertinenti sistemi di rapportazione, prevedendo, al fine di soddisfare l'evoluzione delle esigenze operative e di sicurezza, l'inclusione in detto allegato di nuove informazioni, nello specifico sui certificati di assicurazione, considerate essenziali per garantire la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente e una risposta efficace alle emergenze; Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei; Ritenuto necessario adeguare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche di ordine tecnico introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
1. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X e' sostituita dalla seguente: «X -Informazioni varie: caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda; status di navigazione; uno o piu' certificati di assicurazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111; il certificato assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504; il certificato assicurativo di cui all'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2010, n. 19; il certificato assicurativo di cui all'art. 12 della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.». |
| | Art. 2 Diposizioni finali e finanziarie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2025
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 111 |
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