Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 22
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» e, in particolare, l'articolo 1-ter;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»;
Vista la legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente puo' prevedere che le concessioni per le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante:
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000
sono trasferite alle province autonome le funzioni statali
in materia di concessione del servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da
realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la
delimitazione dei relativi ambiti territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in
deroga a quanto previsto dall'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle
province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono
trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a.
ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti
alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi
compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione
e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa
concessione rilasciata dalla provincia competente in
conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di
distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei
servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in
vigore del presente articolo. Fino al rilascio della
concessione le predette imprese continuano comunque ad
esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia
elettrica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al
comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia
competente per territorio sulla base di gare da indire non
oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo
quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel
rispetto degli obblighi comunitari e dei principi
desumibili dal presente decreto per il rilascio delle
concessioni idroelettriche. In alternativa alla procedura
di affidamento mediante gara, la provincia autonoma
competente puo' prevedere che le concessioni per le
attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli
ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della
procedura stabilita dall'art. 1, commi 50, 51, 52 e 53,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi
indicati. Alle funzioni previste dall'art. 1, comma 52,
della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di
ciascuna provincia autonoma in base al relativo
ordinamento, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei
piani straordinari di investimento.
4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui
all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa'
sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione
dell'energia elettrica, ne assicura la separazione
contabile ed amministrativa.
5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le
province succedono allo Stato nei rapporti giuridici
inerenti le funzioni trasferite.
Relativamente al trasferimento alle province degli
archivi e dei documenti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, comma 4.».
- Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463,
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico,
di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni
a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di
energia elettrica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 289 del 10 dicembre 1999.
- Si riporta il testo dei commi 50, 51, 52 e 53,
dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024:
«50. Al fine di migliorare la sicurezza,
l'affidabilita' e l'efficienza della rete di distribuzione
dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e
conseguire tempestivamente gli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e
dall'Unione europea per il 2050, nonche' per assicurare
interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e
della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione
dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione
illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa
intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i
termini e le modalita' per la presentazione, da parte dei
concessionari del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica, di piani straordinari di investimento
pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e
dell'affidabilita' del servizio ai fini dell'adattamento
dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacita' di integrare la
generazione distribuita, in particolare da fonti
rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di
rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di
affidabilita', l'aumento della domanda connesso alla
transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia
elettrica;
d) aumento della flessibilita' del sistema di
distribuzione, ai fini di un piu' efficace perseguimento
delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c), anche
attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino
l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a
pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non
discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio,
funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle
infrastrutture di rete.
51. Con il decreto di cui al comma 50 sono altresi'
definiti i termini e le modalita' per la valutazione e
l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai
sensi del comma 52, e sono stabiliti i criteri per la
determinazione degli oneri che i concessionari del servizio
di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a
versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo
comma 52. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati
dall'ARERA nel capitale investito ai fini del
riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione
attraverso l'applicazione del tasso definito per gli
investimenti nella distribuzione elettrica.
52. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e
delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i
piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in
caso di esito positivo della valutazione, li approva.
L'approvazione dei piani straordinari di investimento
comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in
coerenza con la durata degli investimenti previsti dai
medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a
venti anni.
53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi
da 50 a 52 sono destinate prioritariamente alla riduzione
dei costi energetici delle utenze domestiche e non
domestiche.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come
modificato dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione Visto, il Guardasigilli: Nordio