Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2026 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026
Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani».


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 18 febbraio 2026

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'art. 9, che disciplina le funzioni della Conferenza unificata;
Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed e' definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;
al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;
Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;
Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:
l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni delle province autonome;
l'art. 1, comma 594, il quale prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;
Visto l'atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025;
Vista la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa proposta per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;
Vista la nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025;
Vista la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, in vista della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della medesima Conferenza;
Vista la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, nel corso della quale:
il rappresentante del coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preannunciato l'invio di un documento, recante integrazioni di carattere formale alle proposte emendative precedentemente trasmesse con la citata comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 dicembre 2025;
il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha preso atto di quanto rappresentato dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando che le proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento;
il rappresentante dell'ANCI ha chiesto chiarimenti in merito all'art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131;
Rilevato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza unificata, e' stato rinviato su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per ulteriori approfondimenti;
Preso atto del dibattito svoltosi, nel corso delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo schema di decreto in oggetto, non iscritto all'ordine del giorno delle medesime sedute;
Vista la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso:
la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2 dello schema di decreto in esame, rappresentando che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da piu' parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata, unitamente all'elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati forniti dall'ISTAT;
lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l'iscrizione dello schema di decreto in oggetto, nonche' del predetto accordo, all'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;
Vista la nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame;
Considerato che, nella seduta del 5 febbraio 2026, e' stata sancita la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep. atti n. 14/CU del 5 febbraio 2026) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani»;
Preso atto che, come riportato dalla stessa Conferenza unificata nel citato atto di mancata intesa:
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;
l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze non ha formulato osservazioni;
Considerato che, nella medesima seduta del 5 febbraio 2026, la Conferenza unificata ha altresi' sancito un accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI (rep. atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026), ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani;
Tenuto conto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative utili alla composizione, mediante riunioni tecniche e incontri dedicati di approfondimento del provvedimento, al fine di pervenire all'intesa in sede di Conferenza unificata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto e' iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;
Atteso che, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 5 febbraio 2026, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno comunque concordato all'unanimita' sulla non decorrenza dei termini previsti dal predetto decreto legislativo n. 281 del 1997;
Rilevato che il decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani e la contestuale definizione dell'elenco dei comuni montani rappresenta presupposto indispensabile per la compiuta attuazione della legge n. 131 del 2025 e per la ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinata agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;
Vista la nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 5 dicembre 2025 prot. n. 3578-P-05/12/2025 con la quale si invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Calderoli
 
Allegato

Regolamento recante i criteri per la classificazione
dei comuni montani

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44, secondo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art. 17, comma 3;
Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;
Considerato che il medesimo art. 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo e' definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;
Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;
Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;
Visto l'art. 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani.
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare:
l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;
l'art. 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;
Considerato che il medesimo art. 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalita' di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'art. 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'art. 2, comma 1, dispone incentivi per la natalita' nei comuni montani;
Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025;
Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane;
Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica;
Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da piu' parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata;
Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate;
Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;
Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimita', hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997;
Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che puo' intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ......... e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .........;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

Art. 2.

Criteri per la classificazione dei comuni montani

1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Art. 3.

Elenco dei comuni montani

1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come montani si applica l'art. 2, comma 1, quinto e sesto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico