Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2026, n. 20
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 49, 50, e 51;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2015» e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 942;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-sexies;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 aprile 2025;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito in data, rispettivamente, 7 aprile 2025 e 14 aprile 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 giugno 2025 e del 23 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I vice Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra soggetti in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonche' della produzione normativa.»;
c) all'articolo 9, comma 2, al primo periodo: la parola «sei» e' sostituita dalla seguente «nove» e la parola «una» e' sostituita dalla seguente «due»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «dal Ministro all'atto della nomina» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta
invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante. «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) abrogata;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) abrogata;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- Si riportano gli articoli 49, 50 e 51 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi
scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di
istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale; promozione del merito e valutazione
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del
servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.
Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di
cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale
generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi
i capi dei dipartimenti.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del n. 136 13 giugno 2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Si riportano gli articoli 14 e 14-bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 31 ottobre 2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante: «Misure urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
- Si riporta il comma 345, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
di personale di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
individuato in 190 unita', inclusive della dotazione
relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020, e' convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 12.
- Si riporta il comma 942, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«942. Al fine di assicurare l'esercizio delle
maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse
anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali
europei, la vigente dotazione organica del predetto
Ministero e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di
livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei
conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al
primo periodo sono destinate alla struttura di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni
dirigenziali non generali di cui al presente comma si
provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a indire le
relative procedure.
- Si riporta l'articolo 64, comma 6-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - Omissis.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, ovvero ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, si provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo
Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di
organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre
posizioni dirigenziali di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Nelle
more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione ai
sensi del primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di
livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero
di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo
svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca
per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Per le medesime finalita' la
dotazione finanziaria per gli uffici di diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno
2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di
euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). -
1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di
Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "E' istituito il
Ministero dell'istruzione, cui" sono sostituite dalle
seguenti: "Al Ministero dell'istruzione e del merito";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) all'articolo 50, comma 1:
1) le parole: "Ministero dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e del
merito" e le parole "Ministro dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione e del
merito";
2) le parole: "valutazione dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "promozione del
merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei
servizi medesimi nel territorio nazionale";
3) le parole: "supporto alla realizzazione di
esperienze formative finalizzate all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto
alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla
valorizzazione del merito e all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti";
c) all'articolo 51, comma 1, la parola:
"venticinque" e' sostituita dalla seguente: "ventotto";
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'istruzione e del
merito";
e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole:
"congiuntamente con il Ministero dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione e del merito".
3. Le denominazioni "Ministro dell'istruzione e del
merito" e "Ministero dell'istruzione e del merito"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni "Ministro dell'istruzione" e "Ministero
dell'istruzione".
3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di
assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici
di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo
periodo, dopo le parole: «con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,» sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite
dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai
sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di
1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per
l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 167, recante: «Regolamento
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 ottobre 2023, n. 208, recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2023.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2024, n. 185, recante: «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione
e del merito», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 5 dicembre 2024.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 11 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167:
«Art. 3 (Ufficio di gabinetto). - 1. Il Capo di
gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e
assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' di gestione dei Dipartimenti e
delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre
alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui
conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza
e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di
valutazione della performance. Inoltre, avvalendosi degli
Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a), b), d) ed e), assicura la
progettazione da parte delle strutture competenti di
progetti strategici in relazione alle priorita' politiche
anche di rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli
obiettivi raggiunti da detti progetti.
2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, professori universitari, nonche'
tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da
svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e
alle esperienze maturate.
3. Il Capo di gabinetto puo' nominare fino a tre vice
Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice
Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei
soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra
personale estraneo alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici e alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto supporta il Capo di
gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di
quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il
Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari
appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non
inferiore a consigliere di legazione, che assiste il
Ministro nelle iniziative in ambito internazionale ed
europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero.
Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la
partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e
dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi
di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero
in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
6. All'Ufficio di gabinetto e' assegnato un dirigente
di livello dirigenziale generale, a supporto del Capo di
gabinetto, con funzioni di studio, ricerca, analisi e
progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e'
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
«Art. 5 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo provvede allo studio e alla definizione della
attivita' normativa nelle materie di competenza del
Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della
elaborazione normativa, dei competenti Dipartimenti e delle
direzioni generali, garantendo la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte,
l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della
regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione
regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con
le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata,
con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali in
relazione al contenzioso internazionale, europeo e
costituzionale; cura gli adempimenti relativi al
contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di
propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari
di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il
seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza
giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal
Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati
dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra
professori universitari in materie giuridiche e avvocati
del libero foro iscritti al relativo albo professionale da
almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della produzione normativa.
3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9,
il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice
Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di
gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo,
fra soggetti in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa, nonche' della produzione normativa.».
«Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
Uffici di diretta collaborazione e' stabilito
complessivamente in centotrenta unita'. Entro tale limite,
il Ministro, con proprio provvedimento, individua i
dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta
collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i
dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni
pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al
comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero
di nove unita' di personale di livello dirigenziale non
generale e due di livello generale. I relativi incarichi
sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica
dirigenziale fa parte del contingente complessivo del
personale con qualifica dirigenziale del Ministero
dell'istruzione.
3. Il Ministro puo' individuare collaboratori
estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato in numero non superiore a venti.
4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o
consulenti di alta professionalita' o specializzazione
nelle materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, di management e di analisi e
definizione delle politiche pubbliche, desumibili da
specifici attestati culturali e professionali, in numero
non superiore a quindici.
5. La durata massima degli incarichi di cui ai commi
3 e 4 e' limitata alla permanenza in carica del Ministro
che ne ha disposto la nomina, ferma restando la
possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e
comunque, in caso di incarichi su proposta del
Sottosegretario di Stato, non puo' essere superiore alla
permanenza in carica del Sottosegretario di Stato
proponente. Le posizioni di cui ai commi 3 e 4 sono da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al
comma 1.
6. Le posizioni di Capo di gabinetto, Capo
dell'Ufficio legislativo, Capo dell'Ufficio stampa, Capo
della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del
Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro,
Consigliere diplomatico e dei Capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato sono da intendersi aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 1.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori
ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei
limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
8. L'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e'
disposta con provvedimento del Capo di gabinetto.».
«Art. 11 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. L'organismo indipendente di valutazione
della performance, di seguito OIV, svolge in piena
autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo'
accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita'
ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari
degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni
necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV
riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
3. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro ai
sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. Ai componenti
dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico
determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alla complessita' della struttura organizzativa
dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse
indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
4. Al Presidente dell'OIV e' corrisposto l'emolumento
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le posizioni dei componenti dell'OIV sono da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui
all'articolo 9, comma 1.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 237