Con decreto ministeriale n. 41968/2025 del 20 gennaio 2026, su istanza del sig. Giuseppe Nicola Chiarappa, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di fuochi artificiali di IV e V categoria nell'opificio sito in Contrada San Rocco - via Vicinale San Rocco - San Severo (FG), in nome e per conto della «Piroluce S.r.l.», gli articoli pirotecnici denominati «batteria sanseverese e risposte Chiarappa» (massa attiva g 376,65), «batteria di risposte Chiarappa» (massa attiva g 118,50) e «risposta Chiarappa» (massa attiva g 3,95), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria gruppo «C» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |