Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 gennaio 2026
Recepimento della direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 9, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012 in base al quale «al fine di assicurare la massima diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario»;
Visto il decreto 1° febbraio 2013, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto la «Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia», adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione e della ricerca, di attuazione dell'art. 8, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione e della ricerca, 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2014, con il quale e' stato modificato il citato decreto n. 39 del 2013 e disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS e provveda alla conseguente comunicazione alla Commissione europea;
Visto il decreto n. 44 del 12 febbraio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale e' stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018, recante «Modalita' attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica» e, in particolare, l'art. 20;
Vista la direttiva 2023/2661/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
Considerata la necessita', ai fini del recepimento della predetta direttiva 2023/2661/UE, di modificare il decreto 1° febbraio 2013, n. 39, provvedendo ad una nuova stesura dell'atto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento delle tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli, alla gestione del traffico e della mobilita', ai fini del recepimento della direttiva 2023/2661/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione di tali sistemi.
 
Allegato A

Informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarita' della circolazione stradale.
a) Informazioni infrastrutturali:
a1) (Caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno la responsabilita' e l'onere di mantenere le informazioni pubblicate continuativamente aggiornate e di rendere disponibili sul web tutte le informazioni attinenti all'infrastruttura di propria competenza (quali, ad esempio: profilo altimetrico, caratteristiche del tracciato, caratteristiche della sezione stradale, limiti di massa e sagoma, velocita' di progetto, limiti di velocita' imposti, capacita' oraria di ciascun arco, costo chilometrico del pedaggio per tipo di veicolo, presenza di rilevatori di velocita' fissi);
a2) (Modifiche permanenti alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche permanenti delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali); di previsione di esercizio (in fase realizzativa) e di esercizio;
a3) (Modifiche provvisorie alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche provvisorie delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali) e di previsione di conclusione attivita' (in fase realizzativa);
a4) (Nodi logistici). Gli enti gestori dei nodi logistici (gomma - gomma; gomma - ferro; gomma - acqua; gomma - aria) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le modifiche permanenti o provvisorie delle caratteristiche dei nodi (quali, ad esempio: categorie di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione; tariffe; modalita' di pagamento; sistemi di prenotazione). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura;
a5) (Parcheggi sicuri). Gli enti gestori di parcheggi a pagamento sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche dei parcheggi (quali, ad esempio: totale posti, posti disponibili, categoria di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma, eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione, tariffe, modalita' di pagamento, sistemi di prenotazione, tecnologie e sistemi di sorveglianza, orari di controllo). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura.
a6) (Stazioni di rifornimento carburante e di servizio). Gli enti gestori di stazioni di rifornimento carburante su rete autostradale, statale, e regionale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche delle stazioni: orari di apertura/chiusura, disponibilita' di carburanti, prezzi in euro dei carburanti in modalita' servito e in modalita' self service. Gli enti gestori di stazioni di servizio su rete autostradale sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web il tasso di occupazione della stazione.
a7) (Zone a traffico limitato). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari devono rendere pubbliche ed aggiornare sul web le eventuali modifiche provvisorie o permanenti alle zone a traffico limitato, ed in particolare: posizione delle sezioni di rilevazione; categorie di mezzi ammessi; limiti di massa; limiti di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione/livelli di emissione; orari di attivazione/disattivazione di eventuali varchi di accesso.
b) Dati sul traffico e sulla regolarita' della circolazione stradale:
b1) (Eventi di traffico). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono comunicare tempestivamente e continuativamente al CCISS, per via telematica e mediante protocollo DATEX II, tutti gli eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza e la regolarita' della circolazione, intercettati sulla rete stradale di propria competenza con indicazione dell'estensione dell'evento (coordinate dei punti d'inizio e fine) e del posizionamento puntuale sul data base delle localita', certificato secondo le modalita' definite al comma 3, lettera b). Gli enti in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX d'interscambio devono connettere a titolo gratuito per via telematica detto nodo con il nodo DATEX II del CCISS. Gli enti non in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX II possono utilizzare a titolo gratuito il sistema informativo nazionale di infomobilita' del CCISS accessibile tramite connessione telematica. Nelle more dell'attuazione del presente comma, l'ANAS, le societa' concessionarie di autostrade, gli enti proprietari delle strade e tutti gli enti in grado di fornire informazioni di mobilita' stradale, sono tenuti a prestare la propria collaborazione al funzionamento del CCISS.
b2) (Livelli di servizio delle infrastrutture). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono pubblicare sul web, tempestivamente e continuativamente, le informazioni attinenti ai livelli di servizio, espressi in termini di percentuale di occupazione dell'infrastruttura, specializzati per unita' di tempo, sulle strade di propria competenza ricomprese nel data base delle localita' in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti.
b3) (Flussi di traffico e velocita' media). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono pubblicare in tempo reale i dati, opportunamente depurati degli elementi in contrasto con la necessaria tutela del diritto di privacy, provenienti da tutte le fonti automatiche installate sull'infrastruttura e sui veicoli su queste transitanti (Zone a traffico limitato, sistemi di rilevazione automatica della velocita', tecnologie per la sicurezza in galleria e sui ponti, sensori di misura, dati di traffico in entrata ed in uscita dalle barriere di pedaggio, dati di traffico in entrata/uscita dai nodi logistici telecamere, unita' telematiche di bordo). In particolare, gli enti proprietari delle strade e i concessionari forniscono, per ogni arco orientato del grafo in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti, il valore di flusso veicolare in tempo reale e la velocita' media.
 
Allegato B

I servizi ITS per l'informazione e la mobilita' destinati ai passeggeri devono essere realizzati in accordo ai seguenti aspetti.
a) Servizi digitali di mobilita' multimodale: sulla base della disponibilita' e accessibilita' di dati esistenti e accurati sul traffico e sulla mobilita' multimodale utilizzati dai fornitori di servizi ITS per i servizi digitali di mobilita' multimodale, fatte salve le esigenze di sicurezza e gestionali dei trasporti; dell'agevolazione dello scambio elettronico transfrontaliero di dati tra le autorita' pubbliche interessate e i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS in particolare attraverso interfacce standardizzate; dell'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorita' pubbliche competenti e dei soggetti interessati, dei dati disponibili sul traffico e sulla mobilita' multimodale utilizzati per i servizi digitali di mobilita' multimodale; dell'aggiornamento tempestivo delle informazioni sulla mobilita' multimodale e, se del caso, sulla prenotazione e l'acquisto di servizi di trasporto da parte dei fornitori di servizi ITS.
b) Servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale: sulla base della disponibilita' e accessibilita' di dati stradali e sul traffico esistenti e accurati, anche in tempo reale, utilizzati dai fornitori di servizi ITS e da altri soggetti interessati del settore per le informazioni in tempo reale sul traffico e per l'uso in carte digitali, fatte salve le esigenze di sicurezza e di gestione dei trasporti; dell'agevolazione dello scambio elettronico transfrontaliero di dati tra le autorita' pubbliche competenti, i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS, nonche' del riscontro sulla qualita' dei dati; dell'aggiornamento tempestivo dei dati disponibili sulle strade e sul traffico utilizzati per le informazioni sul traffico in tempo reale da parte delle autorita' pubbliche competenti e dei soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo delle informazioni in tempo reale sul traffico fornite agli utenti della strada e ad altri soggetti interessati del settore da parte dei fornitori di servizi ITS.
c) Specifiche per i servizi digitali di mobilita' multimodale e i servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale: sulla base della disponibilita' e accessibilita', per i fornitori di servizi ITS, di dati esistenti sulle strade e sul traffico (ossia i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati) raccolti dalle autorita' pubbliche interessate e/o dal settore privato; dell'agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le autorita' pubbliche interessate, i fornitori di servizi ITS e altri soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorita' pubbliche interessate e/o, se del caso, del settore privato, dei dati sulle strade e sul traffico (ossia i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati); dell'aggiornamento tempestivo, dei servizi e delle applicazioni ITS che utilizzano questi dati da parte dei fornitori di servizi ITS.
d) Requisiti necessari per le carte digitali: sulla base della disponibilita' e accessibilita', per i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi, di dati esistenti sulle strade, sul traffico nonche' di viaggio e sull'infrastruttura multimodale rilevanti, compresi i nodi di accesso individuati, utilizzati per la cartografia digitale; dell'agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le autorita' pubbliche interessate e i soggetti interessati e i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi del settore privato; dell'aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e sul traffico per la cartografia digitale da parte delle autorita' pubbliche interessate e dei soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo delle carte digitali da parte dei produttori di carte digitali e dei fornitori di servizi.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
1. «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS» (Intelligent Transport Systems): tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilita';
2. «applicazione ITS»: strumento applicativo per l'utilizzo degli ITS;
3. «servizio ITS», fornitura di un servizio basato su applicazioni ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficacia e l'efficienza dei trasporti, la mobilita' sostenibile o il comfort, o di facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilita';
4. «fornitori di servizi ITS»: fornitore pubblico o privato di servizi ITS;
5. «utente ITS»: utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti dei servizi di trasporto collettivo e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte, gli operatori del trasporto e della logistica e gli operatori di servizi di emergenza;
6. «utenti della strada vulnerabili»: utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonche' motociclisti e persone con disabilita' o con capacita' di orientamento o mobilita' ridotte;
7. «dispositivo nomade»: dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che puo' essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e le operazioni di trasporto;
8. «piattaforma»: unita' installata a bordo ovvero esterna, che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS;
9. «architettura»: progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante;
10. «interfaccia»: impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire;
11. «compatibilita'»: capacita' generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche;
12. «continuita' dei servizi»: capacita' di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto europee indipendentemente dalla modalita' di trasporto;
13. «interoperabilita'», capacita' dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze, consentendo la continuita' dei servizi ITS;
14. «intermodalita'»: integrazione fra diverse modalita' che induce a considerare il trasporto medesimo non piu' come somma di attivita' distinte ed autonome dei diversi vettori interessati ma come un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione;
15. «dati stradali», dati sulle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi e le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari nonche' le infrastrutture di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi;
16. «dati sul traffico e sulla mobilita'»: dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale;
17. «dati di viaggio»: dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio;
18. «specifica»: misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente;
19. «nodo DATEX»: piattaforma informativa di scambio dati di traffico basata su standard DATEX;
20. «scatola telematica»: dispositivo di bordo dotato di ricevitore EGNOS/GPS e connessione per la trasmissione dati;
21. «IPIT»: Indice pubblico delle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico;
22. «flotte regolamentate»: insieme di veicoli soggetti a disciplina comune, quali, ad esempio, bus turistici e veicoli adibiti a trasporto collettivo;
23. «sistema e-call»: sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli;
24. «CCISS»: Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale;
25. «RDS»: Radio Data System;
26. «TMC»: Traffic Message Channel;
27. «EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay System»: Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione;
28. «sistemi di trasporto intelligenti cooperativi» o «C-ITS» (Cooperative-ITS), sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio;
29. «servizio C-ITS», servizio ITS fornito attraverso C-ITS;
30. «CCAM», (Cooperative Connnected and Automated Mobility) Mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata;
31. «disponibilita' dei dati», esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
32. «punto di accesso nazionale», interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto di accesso unico ai dati;
33. «accessibilita' dei dati», la possibilita' di chiedere e ottenere dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
34. «servizio digitale di mobilita' multimodale», servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l'ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilita' o tariffe per piu' di un modo di trasporto, che puo' comprendere caratteristiche che consentono l'effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l'emissione di biglietti;
35. «informazioni di base», informazioni nell'ambito di applicazione del presente decreto che sono state ritenute pertinenti per informare gli utenti della strada e degli ITS, in particolare da parte delle autorita' stradali qualora siano responsabili di tali informazioni;
36. «strada principale», una strada situata al di fuori delle aree urbane, designata da uno Stato membro, che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, e che non e' classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada.
 
Art. 3

Settori d'intervento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nell'ambito dei settori di intervento ivi individuati, costituiscono obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, dei sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) Settore prioritario I: servizi ITS per l'informazione e la mobilita';
b) Settore prioritario II: servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico;
c) Settore prioritario III: servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti;
d) Settore prioritario IV: servizi ITS per la mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata.
2. Le specifiche ed i principi dei settori prioritari individuati al precedente comma sono definite nell'allegato I e nell'allegato II alla direttiva 2661/2023/UE, annessi al presente decreto.
 
Art. 4

Requisiti per la diffusione degli ITS

1. La progettazione e la realizzazione degli ITS, allo scopo di garantirne la massima diffusione, devono soddisfare i seguenti requisiti e principi:
a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l'efficienza energetica dei vettori e la sicurezza degli utenti della strada;
b) assicurare l'intermodalita' e l'interoperabilita', anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, al fine di garantire che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacita' di condivisione di informazioni e dati;
c) promuovere la parita' di accesso, non impedendo o discriminando l'accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da parte di utenti della strada vulnerabili;
d) offrire proporzionali livelli di qualita' e diffusione dei servizi tenendo conto delle specificita' locali, regionali e nazionali;
e) sostenere il miglior utilizzo delle infrastrutture nazionali e delle reti esistenti, tenendo conto delle differenze intrinseche delle caratteristiche delle reti di trasporto, in particolare delle dimensioni dei volumi del traffico e delle condizioni meteorologiche sulle strade;
f) garantire la retrocompatibilita' delle soluzioni adottate, assicurando la capacita' dei sistemi ITS di operare con sistemi esistenti e che abbiano finalita' comuni, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie;
g) assicurare la qualita' della sincronizzazione e del posizionamento, utilizzando servizi di navigazione satellitare integrati da tecnologie che offrano livelli equivalenti di precisione nelle zone d'ombra ai fini delle applicazioni e dei servizi;
h) rispettare la coerenza, la compatibilita' e l'interoperabilita' dei servizi ITS nazionali rispetto a quelli garantiti a livello comunitario;
i) accelerare lo sviluppo degli ITS;
j) essere efficienti in termini di costi, ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi.
 
Art. 5

Azioni per favorire lo sviluppo
degli ITS sul territorio nazionale

1. Al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove:
a) l'elaborazione e l'utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione degli ITS, allo scopo di conseguire l'interoperabilita' e la coerenza degli ITS nazionali con gli analoghi sistemi in ambito comunitario;
b) l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti (quali, ad esempio: sensori, telecamere, pannelli a messaggio variabile, informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni atmosferiche, sistemi di gestione delle emergenze e di sicurezza delle strade, pagamento automatico del pedaggio, tracciamento delle merci pericolose);
c) il migliore utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione V2V (veicolo-veicolo) e V2I (veicolo-infrastruttura);
d) la costituzione di un osservatorio dei progetti ITS di ricerca e strutturali sia europei che nazionali, al fine di valutarne i benefici, monitorare il settore ed agevolare la predisposizione del report triennale alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2023/2661/UE;
e) l'integrazione e la cooperazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare attenzione alle interfacce tra le diverse modalita' di trasporto, in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilita' delle stesse;
f) l'utilizzo dei sistemi satellitari per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con la normativa europea;
g) la disponibilita' senza indugio dei dati corrispondenti alle informazioni di base create o aggiornate alla data indicata nella terza colonna dell'allegato III alla direttiva 2023/2661/UE, annesso al presente decreto, o successivamente a tale data;
h) salvo se altrimenti disposto nel predetto allegato III, altri dati corrispondenti a tutte le informazioni di base esistenti, creati o aggiornati prima della data indicata nella quarta colonna di tale allegato sono resi disponibili senza indugio dopo tale data;
i) la disponibilita' dei servizi ITS di cui all'allegato IV alla direttiva 2023/2661/UE, annesso al presente decreto, secondo la copertura geografica entro le date corrispondenti di cui a tale allegato.
j) l'utilizzo di metodologie integranti tecniche di intelligenza artificiale per il continuo miglioramento dei servizi ITS.
2. Le funzioni di cui alla lettera d) del precedente comma, sono attribuite, per quanto di competenza, all'Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018.
 
Art. 6

Servizi ITS per l'informazione
e la mobilita' (Settore prioritario I)

1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS accesso ad informazioni affidabili e regolarmente aggiornate sul traffico e sulla mobilita' ed il loro interscambio tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico a livello nazionale e locale, il presente decreto definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per sviluppare i servizi, assicurandone le caratteristiche di tempestivita', coerenza, qualita' e trasparenza.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte ai soggetti di seguito indicati, che devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata:
a) enti proprietari delle strade, gestori e concessionari;
b) gestori di nodi logistici;
c) gestori di aree di parcheggio, di aree di sosta e di servizio;
d) agenzie della mobilita' e aziende di trasporto pubblico locale;
e) aziende di trasporto marittimo e gestori di aeroporti;
f) enti delegati alla gestione dei servizi di mobilita'.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili della correttezza e della veridicita' delle informazioni presenti nelle banche dati di loro competenza, del mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e della continuita' del processo di produzione e diffusione dei dati. L'assicurazione della qualita' dei dati e' fornita dai produttori dei dati stessi che provvedono a definire e rendere pubblici i livelli standard di qualita' per le informazioni ed i dati resi disponibili e per le attivita' di manutenzione della rete di rilevamento, nel rispetto delle norme tecniche e procedurali vigenti conformemente alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono tenuti, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/490 a:
a) rendere disponibili i dati statici sulla mobilita' multimodale attraverso l'uso dello standard NeTEx (UNI CEN/TS 16614) nella sua profilazione italiana riguardo la topologia della rete di trasporto, ed accessibilita', gli orari, e le caratteristiche del servizio di trasporto pubblico, la dotazione dei sistemi elettronici delle flotte di veicoli, i parcheggi e le aree di sosta. Devono essere rese disponibili anche le informazioni relative alla tariffazione del servizio TPL, i punti di vendita digitali ed i prodotti tariffari. Per la mobilita' in sharing analogamente devono essere rese disponibili le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli della flotta, stazioni di ricarica, stazioni di presa e rilascio veicoli.
b) rendere disponibili i dati dinamici sulla mobilita' multimodale attraverso l'uso dello standard SIRI (UNI CEN/TS 15531) nella sua profilazione italiana, in particolare per cio' che attiene ai flussi dinamici di dati contenenti la posizione dei veicoli, la previsione di arrivo alle fermate, gli eventi di perturbazione del servizio. Per la mobilita' in sharing devono essere rese disponibili la posizione in tempo reale dei veicoli, il loro stato, l'occupazione dei parcheggi.
c) rendere disponibili i dati statici, storici e osservati sulla mobilita' multimodale attraverso l'uso del protocollo OpRa (Operating Raw data and statistics exchange - CEN/TR 17370:2019) per il calcolo degli indicatori prestazionali dei servizi di mobilita'.
5. I dati di cui al precedente comma 4 devono essere resi disponibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite interoperabilita' diretta, garantendo anche l'accesso in tempo reale ai dati stessi.
6. Al fine di assicurare la diffusione universale e gratuita delle informazioni di base sul traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, attraverso il CCISS, rende disponibili sul web le informazioni di seguito indicate. Per garantire la cooperazione con i sistemi di gestione delle sale operative delle Forze di polizia, le stesse informazioni sono rese disponibili anche mediante interfaccia operativa.
a) Il Data Dictionary degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX II;
b) il Data Base delle localita' per lo standard IEC N63106 RDS (Radio Data System) - TMC (Traffic Message Channel), ovvero altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti dall'adozione di nuovi standard, provvedendo con cadenza semestrale, al processo di certificazione dello stesso Data Base;
c) i dati di traffico in tempo reale sull'intera rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale.
7. Costituisce condizione preliminare necessaria per l'accesso ai finanziamenti specifici per la diffusione delle tecnologie ITS l'esistenza di un sistema di assicurazione della qualita', strutturato con apposite sezioni nelle quali sono descritte le procedure per il rilevamento dei dati, i criteri di accesso e gli standard qualitativi offerti, al fine consentire agli organi preposti la verifica periodica per accertare il rispetto degli standard di qualita' dichiarati.
8. I dati ottenuti tramite dispositivi di misura e di controllo utilizzati per attivita' sanzionatorie o di esazione devono essere resi disponibili esclusivamente in forma anonima.
9. Le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto disciplinano l'aggiornamento delle informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarita' della circolazione stradale.
10. I servizi ITS per le informazioni e la mobilita' dei passeggeri devono essere realizzati secondo le disposizioni previste nell'allegato B al presente decreto.
 
Art. 7

Servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione
del traffico (Settore Prioritario II)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, destinate a conseguire i seguenti obiettivi:
a) favorire l'uso degli ITS per la gestione delle flotte per il trasporto multimodale dei passeggeri e per la localizzazione e il tracciamento dei mezzi adibiti al trasporto multimodale di merci, con particolare riguardo alle merci pericolose;
b) favorire in ambito regionale e nazionale l'adozione di sistemi che permettano la prenotazione ed il pagamento integrato dei servizi di mobilita', in ambito locale, regionale e nazionale, in modo interoperabile anche con servizi sharing, sosta e taxi;
c) favorire da parte degli enti locali la creazione di Data Base per la gestione delle flotte regolamentate (quali, ad esempio: bus turistici, veicoli per la logistica urbana, trasporto collettivo) e veicoli autorizzati che accedono alle zone a traffico limitato, con particolare riferimento ai processi di accreditamento dei veicoli;
d) consolidare da parte degli enti locali l'utilizzo di sistemi che individuino automaticamente la classe di emissioni "Euro" dei veicoli per il trasporto di merci e/o la data di loro immatricolazione, in modo da consentire l'immediata applicazione di differenziali per servizi in ambito urbano, riconosciuti da appositi strumenti normativi;
e) assicurare, da parte dei proprietari e dei gestori delle infrastrutture, l'utilizzo di flussi ed interfacce standardizzate per l'utilizzo di dati e informazioni sul transito dei veicoli e delle merci, con particolare riguardo alle merci pericolose, all'interno dei confini nazionali, regionali ed urbani;
f) costituire un sistema nazionale, interfacciabile a livello europeo, di coordinamento dei centri e delle centrali operative di controllo del traffico passeggeri e merci, in modo da garantire la continuita' dei servizi di gestione e informazione sull'intera rete nazionale e lungo i confini;
g) favorire la diffusione di piattaforme integrate di gestione e controllo del traffico e della mobilita' nelle aree metropolitane, nonche' di sistemi di gestione della domanda (ZTL, parcheggi);
h) favorire da parte degli enti locali la creazione delle condizioni abilitanti per la Smart Mobility nelle citta', attraverso lo sviluppo di:
politiche per favorire la mobilita' sostenibile a basso impatto ambientale;
sistemi di mobilita' sostenibile come car sharing, bike sharing, car pooling;
servizi sostenibili di logistica urbana;
i) favorire la creazione, presso i nodi logistici, di piattaforme telematiche, armonizzate e coerenti con la Piattaforma logistica nazionale, per lo scambio di dati, informazioni e documenti tra operatori, al fine di migliorare, semplificare e velocizzare tutti i processi operativi ed amministrativi nel ciclo complesso del trasporto intermodale;
2. I servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico devono essere realizzati in accordo ai seguenti criteri:
a) potenziare e armonizzare i servizi di gestione del traffico e degli incidenti, in base a:
disponibilita' ed accessibilita' dei dati sulle strade e sul traffico e dei dati su incidenti ed altri eventi;
agevolare lo scambio informatico transfrontaliero di dati, compresi i dati sugli incidenti con il coinvolgimento di veicoli adibiti al trasporto delle merci, tra centri di gestione del traffico, centri di informazione sul traffico, tra i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS, in particolare attraverso interfacce standardizzate;
aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e sul traffico e dei dati su incidenti ed altri eventi;
armonizzazione, interoperabilita' ed accessibilita' dei dati con altre iniziative miranti a sostenere la multimodalita', l'integrazione dei modi di trasporto e l'agevolazione del trasferimento modale sulla rete di trasporto europea;
b) sostenere lo sviluppo di servizi accurati di gestione della mobilita' da parte delle autorita' di trasporto pubblico in base a:
disponibilita' ed accessibilita', in formato standardizzato dei dati sulle strade, sulla mobilita' multimodale e sul traffico;
agevolazione dello scambio informatico transfrontaliero di dati tra le autorita' pubbliche, i soggetti interessati ed i fornitori di servizi ITS;
aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e dei dati sulla mobilita' multimodale e sul traffico;
c) realizzazione di applicazioni ITS per la logistica del trasporto merci, in particolare finalizzate alla localizzazione ed al tracciamento delle merci e ad altri servizi connessi all'intermodalita'.
 
Art. 8

Servizi ITS per la sicurezza stradale
e dei trasporti (Settore prioritario III)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, destinate a conseguire i seguenti obiettivi:
a) favorire la diffusione di sistemi di monitoraggio dello stato dell'infrastruttura stradale, anche ai fini dell'ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e dell'apprestamento di idonee e tempestive misure atte a migliorare la fruibilita', in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura stessa;
b) garantire il miglioramento delle condizioni di accesso alle aree di parcheggio e di sosta per i veicoli commerciali, anche attraverso l'implementazione dei servizi di informazione e di prenotazione mediante soluzioni ITS, tra cui dispositivi mobili e veicolari con funzionalita' di comunicazione e di localizzazione;
c) garantire il costante miglioramento dei sistemi di controllo nel settore dell'autotrasporto al fine di verificarne il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, anche attraverso l'implementazione del sistema telematico integrato per il controllo dell'autotrasporto;
d) al fine del miglioramento della sicurezza stradale, favorire l'implementazione di sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni per il mancato rispetto dei limiti di velocita', per la mancata assicurazione e revisione del veicolo, per il rilevamento dell'uso del cellulare alla guida, del mancato rispetto degli attraversamenti pedonali, ecc.;
e) favorire la diffusione a tutti gli utenti di «informazioni universali sul traffico» connesse alla sicurezza stradale, dei dati sugli incidenti ed altri eventi e condizioni e l'uso di strumenti per rilevare o individuare eventi e condizioni relativi alla sicurezza stradale, nonche' la definizione e l'utilizzo di definizioni standardizzate degli eventi;
f) definire le misure necessarie per favorire la sicurezza degli utenti della strada per quanto riguarda l'interfaccia uomo-macchina e l'utilizzo di dispositivi nomadi, compresi i telefoni cellulari, come ausilio per la guida e/o le operazioni di trasporto, nonche' le misure necessarie per aumentare la sicurezza e il comfort degli utenti vulnerabili della strada.
 
Art. 9

Servizi ITS per la mobilita' cooperativa, connessa
e automatizzata (Settore prioritario IV)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, rivolte a conseguire i seguenti obiettivi:
a) definizione delle specifiche tecniche per lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, in particolare per sostenere la "mobilita' cooperativa connessa ed automatizzata" (CCAM) nello scambio di dati o di informazioni tra veicoli, tra infrastrutture e veicoli e infrastrutture;
b) adozione di un formato standard di messaggio per lo scambio di dati e di informazioni tra il veicolo e l'infrastruttura;
c) definizione di un'infrastruttura di comunicazione precisa ed affidabile per lo scambio di dati o di informazioni tra veicoli, tra infrastrutture e tra veicoli e infrastrutture nonche' uso di una procedura di standardizzazione per l'adozione delle rispettive architetture;
d) definizione e validazione, d'intesa con l'Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, delle specifiche tecniche per i servizi C-ITS di informazione e allerta che favoriscano la consapevolezza degli utenti dei trasporti sulle situazioni di traffico imminenti e di servizi C-ITS e che consentano ai veicoli di affrontare scenari di traffico complessi, anche con guida automatizzata;
e) definizione delle specifiche tecniche per favorire l'uso della mobilita' autonoma, aggiornando i processi di approvazione per l'uso delle diverse tipologie di veicolo su strade pubbliche, nonche' disciplinando i processi di omologazione e degli aspetti assicurativi;
f) implementazione dell'infrastruttura del numero unico di emergenza europeo 112, ed estensione a tale infrastruttura delle funzionalita' aggiuntive necessarie per la e-call, favorendo l'istallazione a bordo di altre categorie di veicoli (quali automezzi pesanti, autobus, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli) del dispositivo e-call.
 
Art. 10

Disposizioni sulla tutela della vita privata,
la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali, nel quadro di funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS, avviene nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento. In particolare, i dati personali sono protetti contro utilizzi impropri, compresi l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita, e sono trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. Il trattamento dei dati ITS dovra' essere effettuato in linea con i vigenti requisiti GDPR.
2. I dati personali sono trattati solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni, dei servizi e delle azioni ITS al fine di garantire la sicurezza stradale e una migliore gestione del traffico, della mobilita' o degli incidenti.
3. Qualora l'anonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e le finalita' del trattamento dei dati possano essere conseguite con dati anonimizzati, sono utilizzati dati anonimizzati.
4. Qualora l'anonimizzazione non sia tecnicamente realizzabile o le finalita' del trattamento dei dati non possano essere conseguite con dati anonimizzati, i dati sono pseudoanonimizzati, a condizione che la pseudonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e che le finalita' del trattamento dei dati possano essere conseguite utilizzando dati pseudoanonimizzati.
 
Art. 11

Disposizioni in materia di responsabilita'

1. Alle disposizioni di cui al presente decreto riguardanti la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS previsti nelle specifiche adottate dalla Commissione europea, si applicano, in tema di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, le previsioni di cui al vigente quadro comunitario e nazionale di riferimento, anche relativamente alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 
Art. 12

Relazioni e Piano di azione ITS nazionale

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica con cadenza triennale, d'intesa con gli altri ministeri competenti e con l'Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, alla Commissione europea la relazione sull'attuazione della direttiva 2661/2023UE, nonche' sulle attivita' e sui progetti nazionali principali riguardanti i settori prioritari e la disponibilita' dei dati e dei servizi di cui agli allegati III e IV della direttiva.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta il nuovo Piano nazionale di azione sugli ITS con orizzonte temporale quinquennale, anche in base ai risultati del programma di lavoro della Commissione europea.
 
Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023 e dei suoi allegati ed alla normativa vigente in materia.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 1° febbraio 2013, n. 39 ed il successivo decreto di modifica del 12 dicembre 2013 avente ad oggetto la «Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'istruzione e della ricerca.
Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 232