| Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| DECRETO 9 febbraio 2026 |
| Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica, 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025, e' pari a + 8%, come da consultazione del sito web Camera di commercio Pistoia-Prato relativo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; Visto il decreto interdirigenziale del 14 novembre 2024, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri euro 3,70; b) fino a 12 chilometri euro 6,75; c) fino a 18 chilometri euro 9,33; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri euro 0,98; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46; c) oltre i 20 chilometri euro 3,70. |
| | Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2026
Il Capo del Dipartimento Di Domenico Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta |
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