| Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
| DECRETO 29 dicembre 2025 |
| Riparto delle risorse volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. |
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IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto dell'autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita'; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, e' stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella seduta del 28 dicembre 2023; Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «e' strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; Visti, inoltre, il citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 -2027»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 221, della precitata legge n. 207 che prevede che «Al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»; Tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni in materia di formazione professionale e che, pertanto, le stesse provvedono alla pianificazione e all'organizzazione dei servizi di orientamento e formazione al lavoro, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio; Ritenuto, di conseguenza, di procedere con il presente a ripartire, tra le regioni le risorse assegnate dal precitato art. 1, comma 221, pari a 3 milioni di euro, sulla base del citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che, in particolare, al secondo periodo prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale siano ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del decreto n. 93/2013; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione; Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 nonche' del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 - n. 2803, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali; Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto; Ritenuto di provvedere a ripartire la somma di euro 3.000.000,00, di euro secondo la tabella, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, in attuazione dell'art. 1, comma 221, della citata legge n. 207 del 2024 al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse; Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 221, della legge n. 207 del 2024, che prevede un incremento del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le suddette risorse finanziarie per l'anno 2025. |
| | Tabella Riparto delle risorse per la formazione (Art. 1, comma 221, legge n. 207 del 2024)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Modalita' di trasferimento
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica. 2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella tabella parte integrante del presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del citato art. 1, comma 221, della legge n. 207 del 2024. |
| | Art. 3
Adempimenti delle regioni e del Governo
1. Le regioni presentano al Dipartimento per le pari opportunita' entro il 31 marzo 2026 una relazione sulla realizzazione degli interventi e sull'avanzamento finanziario delle risorse di cui al presente decreto. 2. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui dell'art. 1, comma 221, della legge n. 207 del 2024. 3. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. 4. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, agli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto. 5. Entro il 30 novembre 2027, le regioni trasmettono una relazione sulla realizzazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto. 6. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nella relazione di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo. 7. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2027, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilita' delle amministrazioni interessate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 8. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo. |
| | Art. 4
Efficacia
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2025
Il Ministro: Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 396 |
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