Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2026
Definizione delle modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 240, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, della citata legge n. 240 del 2021, il quale prevede che le persone fisiche possano dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, effettuate a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
Visto il secondo periodo del citato comma 2 dell'art. 14 della legge n. 240 del 2021, che demanda l'individuazione delle modalita' per la deduzione a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate
a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»

1. Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalle persone fisiche a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», nonche' degli enti e opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», contenente la causale dell'erogazione liberale;
b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;
c) in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» su appositi stampati predisposti e numerati da detta Associazione e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. La quietanza puo' essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla medesima.
2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Vice Ministro: Leo