Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 8 ottobre 2025
Determinazione degli importi per l'attivita' di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal 12 novembre 2022;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce le «Norme in materia ambientale»;
Visto l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», che ha introdotto la Parte VI-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006 definendo la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal medesimo decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;
Visto l'art. 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce le prescrizioni che possono essere impartite al fine di eliminare la contravvenzione accertata;
Visto l'art. 318-quater del medesimo decreto che definisce le modalita' per la verifica dell'adempimento;
Visto l'art. 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto al predetto art. 318-ter, il comma 4-bis, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti «gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attivita' di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;
Visto l'art. 26-bis, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge che ha sostituito il comma 2 del summenzionato art. 318-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che «gli importi di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita' di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti»;
Ritenuto di individuare gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita' di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2016 e di definire gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione di tali importi, di cui all'art. 318-quater, comma 2, del suddetto decreto;
Ritenuto, altresi', opportuno individuare le modalita' operative di versamento delle somme, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, che sono previste, ai fini dell'estinzione del reato, dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quando risulta l'adempimento della prescrizione, e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota MEF - GAB - Prot. 25620 del 10 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita' previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il presente decreto definisce altresi' gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma 1, nonche' le modalita' operative di versamento delle somme di cui all'art. 318-quater, comma 2, destinate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Allegato 1
Importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita'
di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n.
152 del 2006

Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per l'attivita' di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.


===============================================================
| Cod. | Prestazione | Costo prestazione |
+=========+===========================+=======================+
| |Attivita' di asseverazione | |
| a | tecnica | euro 255,00 |
+---------+---------------------------+-----------------------+
| | Redazione della | |
| b | prescrizione rilasciata | euro 322,00 |
+---------+---------------------------+-----------------------+
| |Verifica della prescrizione| |
| |(ammissioni a pagamento per| |
| | condotta esaurita e | |
| | adempimento spontaneo - | |
| | prescrizioni ora per | |
| c | allora) | euro 92,00 |
+---------+---------------------------+-----------------------+

Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per garantire le varie attivita' di prescrizione e asseverazione.
Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.
Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale percentuale e' stabilita nel 10 per cento nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).
Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli importi per le attivita' previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
 
Art. 2

Importi a carico del contravventore

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita' di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell'allegato 1 del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui all'allegato 1 sono versati all'ente accertatore secondo le modalita' indicate nel verbale di ammissione a pagamento.
 
Art. 3

Obblighi a carico dell'ente accertatore

1. Qualora l'attivita' di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche per conto dell'ente specializzato stesso.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha svolto l'attivita' di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attivita' svolta, entro quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalita' per il pagamento.
3. L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo relativo alle attivita' proprie e dell'ente specializzato di cui al comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.
 
Art. 4
Modalita' operative di versamento allo Stato degli importi delle
sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.
2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento e' la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3458