Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia, soggetto che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
 
Allegato

Disciplinare di produzione
della IGP «Arancia Rossa di Sicilia»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata ai frutti delle varieta' pigmentate che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Descrizione e caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata ai frutti delle seguenti varieta':
Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso M403, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Scire', Tarocchino, Tarocco Gallo M128, Tarocco Gallo Nucellare C898, Tarocco Gallo V.C.R., Tarocco Fondaconovo VCR, Tarocco Gabella M230, Tarocco Ippolito M2016, Tarocco Lempso Nuc. C5787, Tarocco Meli Nucellare C8158, Tarocco Messina Nucellare C1635, Tarocco Messina rotondo nuc. C 2014, Tarocco Rosso V.C.R., Tarocco Rosso M55, Tarocco S. Alfio M509, Tarocco Sciara Nucellare C1882, Tarocco Scire' M11, Tarocco Scire' Nucellare D2062, Tarocco Scire' Nucellare D2071, Tarocco Scire' V.C.R., Tarocco Tapi, Tarocco TDV, Vigo;
Moro, con le seguenti cultivar: Moro, Moro di Lentini M45, Moro Nucellare 58-8D-1;
Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato M308, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscuna' Nucellare 58-52F-1, Sanguinello S.S.A. Nucellare 66-SSA-12;
coltivate in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel successivo art. 3.
«L'Arancia Rossa di Sicilia» e' caratterizzata dalla presenza di antociani e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar del Gruppo Tarocco:
diametro minimo: mm 73/84;
calibro minimo: 5;
e' ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;
forma: globosa, sferica o ovata con base piu' o meno prominente, («Muso» lungo o corto);
colore della buccia: arancio neutro con parti colorate di un rosso granato piu' o meno intenso con superficie molto liscia, secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
polpa: di colore ambrato con presenza di screziature rosse piu' o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
contenuto minimo di succo: ≥ al 30% del peso del frutto;
colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10 gradi brix;
«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar del Gruppo Moro:
diametro minimo: mm 67/76;
calibro minimo: 7;
e' ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;
forma: globosa, sferica o ovata;
colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso vinose piu' intense su un lato del frutto, secondo la zona e l'epoca della raccolta;
polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula;
contenuto minimo di succo: ≥ al 30% del peso del frutto;
colore del succo: sanguigno piu' o meno intenso per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani) nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9 gradi brix;
«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar Gruppo Sanguinello:
diametro minimo: mm 67/76;
calibro minimo: 7;
e' ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;
forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscuna'», sferica o ovata;
colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosse piu' o meno intense con superficie leggermente rugosa, secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
polpa: di colore ambrato con screziature rosse piu' o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
contenuto minimo di succo: ≥ al 30% del peso del frutto;
colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani) nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9 gradi brix.
L'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» puo' inoltre essere immessa al consumo come prodotto fresco con l'indicazione «da spremuta» in confezioni meglio indicate all'art. 8 nei calibri compresi tra il calibro successivo al minimo ed il calibro 10 di ogni cultivar. Dal calibro 11 in poi la produzione va destinata esclusivamente all'industria.
L'intera produzione puo' comunque essere destinata per l'ottenimento di succhi, spremute e per uso industriale. Ogni altro requisito associato alle singole varieta' rimane invariato.

 
Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» comprende il territorio ben definito della Sicilia orientale le cui condizioni pedoclimatiche sono idonee alla biosintesi degli antociani che determinano la pigmentazione dei frutti ed e' cosi' individuato:
Provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia;
Provincia di Siracusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini con la Frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino e Sortino;
Provincia di Enna - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali e colturali degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» devono essere atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, anche se coadiuvati da mezzi meccanici, devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densita' di impianto massima consentita e' di 1.111 piante per ettaro.
I portainnesti idonei sono i seguenti: Citrange troyer, Citrange carrizo, Poncirus trifoliata (arancio trifogliato), F6P12, F14 P37, Forner Alcaide 517, citrumelo Swingle, mandarino Cleopatra, Forner Alcaide 5, citrange C35, C 54 (Carpenter), C 57 (FURR), Limone Volkameriano, Bitters C22, arancio Amaro, esenti da virosi e dotati da alta stabilita' genetica.
L'impalcatura delle branche deve essere effettuata ad almeno 25-30 cm dalla linea di innesto. Le operazioni colturali e le modalita' di raccolta, devono essere quelle generalmente utilizzate, il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.
La produzione unitaria massima consentita di «Arancia Rossa di Sicilia» e' fissata in quintali 450 per ettaro per tutte le cultivar dei Gruppi Tarocco, Moro, Sanguinello.
E' fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

 
Art. 6.
Legame con la zona geografica
Specificita' della zona geografica
Il territorio di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» e' caratterizzato da alta insolazione diurna, rigide temperature notturne, dovute alle corrrenti provenienti dal massiccio vulcanico dell'Etna, e da una modesta quantita' di precipitazioni. In quest'area le cultivar Tarocco, Moro e Sanguinello con tutti i vari cloni hanno trovato le condizioni ottimali per una produzione di qualita'. Specificita' del prodotto
L'«Arancia Rossa di Sicilia» si distingue per la dolcezza e l'intensita' cromatica dell'epicarpo e della polpa. Particolarmente apprezzata e' la polpa con screziature rosse piu' o meno intense, che con la spremitura da' origine ad un succo dal colore rosso sanguigno. Legame causale tra la zona geografica e la qualita' specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto
La coltivazione degli agrumi in Sicilia e' antichissima e ne abbiamo notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si e' andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.
Infatti per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole e al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensita' cromatica dell'epicarpo. Le varieta' Tarocco, Moro e Sanguinello nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione «Arancia Rossa di Sicilia».
L'«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varieta' di arancia coltivate in altri climi e territori non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che hanno resa famosa l'«Arancia Rossa di Sicilia».

 
Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito negli art. 39 e 40 del regolamento (UE) 2024/1143.

 
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

L'Arancia Rossa di Sicilia deve essere immessa al consumo confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo e con bollino riportante il logo piu' avanti descritto:
figurante su almeno l'80 % dei frutti in apposite confezioni monostrato sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello;
figurante su almeno il 50% dei frutti in apposite confezioni bistrato sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello.
E' consentito l'uso di una velina riportante il logo della indicazione geografica protetta nella misura massima del 20% dei frutti in sostituzione degli equivalenti frutti riportanti il bollino.
Il prodotto sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello puo' essere immesso al consumo in apposite retine, borse girsac, contenitori a due o piu' frutti e similari. Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili. Il peso di queste confezioni non deve superare 1,5 Kg.
Il prodotto sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello puo' essere immesso al consumo mediante e-commerce, vendita on-line, vendita a gruppi di acquisto in commercio in cartoni chiusi. Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili. Il peso di queste confezioni non potra' essere inferiore a 3 kg.
Il prodotto compreso tra il calibro 6 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Tarocco, tra il calibro 8 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Moro e tra il calibro 8 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Sanguinello puo' essere immesso al consumo in apposite retine, borse girsac, contenitori riportanti sulla confezione la dicitura «da spremuta».
Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili.
Il peso di queste confezioni non potra' essere inferiore a 2 kg.
Il prodotto puo' essere immesso al consumo in imballaggi di vario tipo a partire dal calibro 6 per le cultivar del Gruppo Tarocco, dal calibro 8 per le cultivar del Gruppo Moro e dal calibro 8 per le cultivar del Gruppo Sanguinello alla rinfusa senza bollinatura. Le confezioni devono essere chiuse e/o sigillate con film trasparente e/o microforato anche per il canale Ho.Re.Ca. e le mense di ogni tipo. Le confezioni debbono riportare in etichetta la dicitura: «da spremuta».
Le arance destinate alla trasformazione devono essere trasferite all'industria in bins, cassette e contenitori vari sui quali devono essere indicate le varieta'. Sui documenti di viaggio del mezzo di trasporto deve evincersi in maniera chiara che si tratti di Arancia Rossa di Sicilia IGP.
Le confezioni, i tipi ed i materiali di confezionamento autorizzati sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo IGP. E' vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: tipo, fine, extra, superiore, selezionato, scelto, e similari.
E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. E' consentito per intero includere il nome della varieta', tra quelle elencate all'art. 2.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.
Debbono inoltre comparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti. In aggiunta possono essere riportati i dati relativi al B.N.D.O.O. del confezionatore e eventuale distributore (nome o ragione sociale).
Il logo della denominazione «Arancia Rossa di Sicilia IGP» e' rappresentato da un cerchio distintivo, con un'ampia circonferenza di colore rosso che racchiude il cuore del marchio. Al centro, spicca la sigla «IGP», scritta in caratteri neri audaci, posizionata sotto un'elegante stilizzazione di due foglioline verdi che simboleggiano l'origine naturale del prodotto. Lungo il bordo rosso, il nome della denominazione, «ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP», scritto in bianco, crea un design armonioso e facilmente leggibile che comunica in modo diretto e pulito la certificazione del prodotto.
Per garantire la massima versatilita' e leggibilita' su diversi sfondi e applicazioni, il logo e' disponibile anche in una versione monocromatica in positivo e negativo, mantenendo la sua forte identita' visiva.
Quando il logo viene applicato su uno sfondo rosso, per esaltarne la visibilita' e il contrasto, viene aggiunto un bordo bianco esterno che ne delinea ulteriormente la forma.

Parte di provvedimento in formato grafico

Informazioni tecniche:
font: Outfit ExtraBold;
colori:
rosso - Pantone 180 C / 180 U - CMYK 17/9978/7 - RGB C11b30;
verde - Pantone 3288 C / 3288 U - CMYK 85/20/91/5 - RGB 008945;
bianco - Pantone // - CMYK 0/0/0/0 - RGB ffffff;
nero - Pantone Black 6 C / Black 6 U - CMYK 0/0/0/100 - RGB 000000.
Sulle confezioni, etichette, etc. dove e' presente il logo della indicazione geografica protetta deve essere anche inserito il simbolo europeo della IGP.