Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 24 dicembre 2025
Criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Viste le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle correttive, integrative e di attuazione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonche' all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce il comma 2-bis all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, all'art. 2, commi 1 e 2, e' stato ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in base al quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2023, ed in particolare, l'art. 2, «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, approvata con decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;
Vista la direttiva dipartimentale approvata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) n. 93 del 7 aprile 2025, con cui e' stata delegata la gestione delle risorse finanziarie, nell'ambito di alcuni programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali ai direttori generali del DiSS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2025, concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque al dott. Giuseppe Travia, registrato dalla Corte dei conti in data 29 maggio 2025 al n. 1712;
Vista la direttiva di III livello della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque per l'anno 2025 approvata con decreto direttoriale n. 149 del 4 giugno 2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, recante «Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;
Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerata la necessita' di avviare la predisposizione delle procedure connesse alla programmazione degli interventi finalizzati a favorire il riuso delle acque affinate;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;
Visti l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014 e l'art. 23, comma 7, lettera m), del decreto legislativo n. 47 del 2020 che hanno autorizzato l'istituzione del capitolo 7648 PG 01;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di destinazione di una quota almeno pari al 40 per cento dei programmi di spesa in conto capitale al Mezzogiorno;
Visto il decreto n. 381 del 30 ottobre 2024, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti il 9 dicembre 2024 al n. 4287, con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha ripartito i proventi delle aste di competenza dell'anno 2023 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, unitamente agli interessi maturati, pari a euro 3.546.464.276,59;
Vista la nota prot. n. 237142 del 23 dicembre 2024 con il quale il Dipartimento energia ha fornito elementi utili alla riassegnazione delle risorse del predetto decreto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che, a seguito del predetto decreto del 30 ottobre 2024, n. 381, sono stati riassegnati nello stato di previsione di questo Ministero euro 60.000.000,00 sul capitolo 7648 «spese per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» - PG1 «fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 12 «Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico» - Azione 2 «Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato» - Cdr 13, cosi' ripartiti:
esercizio finanziario 2025: euro 12.000.000,00;
esercizio finanziario 2026: euro 24.000.000,00;
esercizio finanziario 2027: euro 24.000.000,00;
Vista la nota prot. n. 149574 del 6 agosto 2025 con la quale il Dipartimento sviluppo sostenibile ha proposto al competente Ufficio centrale di bilancio di modificare la denominazione del piano gestionale 01 del capitolo 7648 da «Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» a «Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate» al fine di rendere la denominazione del Piano gestionale piu' rispondente alla natura degli interventi che verranno finanziati;

Decreta:

Art. 1
Riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore
della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate, con l'intento specifico di incentivare le misure in grado di favorire il riuso delle acque reflue, che rientra nella definizione di servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'ammontare delle risorse e' riportato nell'art. 2, comma 2 e i relativi criteri di riparto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli enti beneficiari delle risorse sono le regioni.
2. Per consentire una programmazione di interventi pluriennale di valenza significativa, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono ripartite tra le regioni per annualita' secondo le quote di cui all'allegato 1.
3. Le regioni, sulla base delle specifiche che saranno fornite successivamente al presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avviano la raccolta delle proposte di intervento pervenute dai gestori del servizio idrico integrato, eseguono la fase istruttoria e stipulano uno o piu' accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per ciascuno intervento sono individuati il relativo Codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma, il soggetto attuatore ed eventuali risorse aggiuntive.
4. Negli accordi di cui al comma 3 sono definite le necessarie specifiche, anche tecniche, e individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento.
5. Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, per ciascuna regione, all'invio dei predetti accordi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Le eventuali risorse, messe a disposizione per ciascuna regione secondo la tabella di riparto di cui all'allegato 1, che, entro l'anno di riferimento, non confluiscono nella programmazione di interventi e, dunque, nella stipula dei relativi accordi di cui al comma 3, sono ripartite, secondo le annualita' di finanziamento, tra le restanti regioni, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1 rideterminati non considerando la regione interessata o le regioni interessate.
 
Allegato 1 Criteri di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2025-2027.

L'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, assegna al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il compito di curare l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» in alcune aree del Mezzogiorno.
La norma stabilisce che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, in assenza di criteri di riparto/indicatori di attribuzione gia' individuati alla data dell'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante, sia disposto in modo da destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia una quota di risorse «non inferiore al 40% delle risorse allocabili» - cd. Clausola del «40%» (ex «34%»).
Il riparto tiene conto, altresi', della superficie territoriale con peso del 35% e della popolazione residente con peso del 65% di ogni regione, sulla base dei valori indicati nell'ultimo censimento ISTAT disponibile (2024).
I fondi stanziati sono 12 milioni di euro per l'anno 2025, 24 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027. I fondi, ripartiti per regione, per ciascuno dei tre anni di programmazione, sono riportati in tabella 1.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Fonti di finanziamento

1. Il programma di interventi e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate, allocate sul capitolo 7648, piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a seguito del decreto interministeriale n. 381 del 30 ottobre 2024 che ha ripartito i proventi delle aste di competenza dell'anno 2023 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e' pari a 60 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, gli enti beneficiari possono avvalersi di altre fonti di finanziamento disponibili a titolo di cofinanziamento. Tali fonti devono essere indicate negli accordi di cui all'art. 1, comma 3. Eventuali variazioni del quadro finanziario di progetto sono consentite purche' opportunamente motivate, nel rispetto del contributo massimo, come da allegato 1, destinato ad ogni singola regione per ciascuna annualita', a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione generale USSA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. L'impiego delle risorse economiche di cui al comma 2 e' monitorato dagli enti beneficiari attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante i codici identificativi dell'opera (CUP) e, ove applicabile, della gara (CIG) ai quali ogni intervento deve essere associato.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 207