Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 19 gennaio 2026
Semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione. (Ordinanza n. 57/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare:
l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilita' speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei Presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;
l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;
l'art. 20-quinquies, che istituisce il Fondo per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 20-bis delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2.500 milioni di euro assegnato alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, confluiscano sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario;
l'art. 20-octies che, al comma 2, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 65/2025 che, tra l'altro, ha superato la precedente impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale, accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-ter, comma 7, prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di «piani speciali» articolati secondo le diverse tipologie di interventi di ricostruzione pubblica, riconducendo l'attivita' del Commissario straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie previste, oggi definisce quale «Piano speciale di ricostruzione» l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis, anche finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e finanziati nei limiti delle risorse stanziate allo scopo;
l'art. 20-octies, comma 4, che dispone che sono parte integrante del «Piano speciale di ricostruzione» la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie;
l'art. 20-novies che individua i soggetti attuatori del «Piano speciale di ricostruzione» e disciplina i rapporti intercorrenti tra essi e il Commissario straordinario;
l'art. 20-novies.1 che ha previsto l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalita' di predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi euro 1.000 milioni da ripartire nelle annualita' dal 2027 al 2038, affidandone il coordinamento dell'esecuzione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualita' di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
l'art. 20-decies, che prevede l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica;
Vista la decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro 378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, di cui 328.827.512,72 confluiti nella contabilita' speciale del Commissario straordinario;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui all'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, assegnato alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario;
Dato atto che sono confluite, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro 6.123.241,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo di euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze extra), e per un importo pari ad euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 8.107.796,66;
Dato atto che con la determinazione n. 106 del 21 maggio 2024 del Commissario straordinario e' stato adottato il piano distributivo delle donazioni, senza vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 6.099.197,56;
Dato atto che le erogazioni liberali per un importo di euro 1.984.555,00 sono vincolate per volonta' dei soggetti donanti ai seguenti interventi:
euro 824.555,00 - rispristino e ristrutturazione della Scuola dell'infanzia «Camerini-Tassinari», ubicata nel Comune di Castel Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 1° dicembre 2023;
euro 370.000,00 - rispristino della Scuola secondaria di I grado «G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n. 1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023;
euro 790.000,00 - ricostruzione del ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23 agosto 2023 e successiva accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024;
Dato atto altresi', degli ulteriori accordi sottoscritti fra il Commissario straordinario, gli enti beneficiari interessati e i soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che confluiranno sulla contabilita' speciale del Commissario solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalita' indicate come di seguito:
Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 137.365,40 destinato alla ricostruzione del Ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta fondazione prot. n. 1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n. 1879 del 9 maggio 2024;
Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna importo massimo euro 200.000,00 destinati alla ricostruzione del Ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 65 del 29 marzo 2024;
Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 362.634,60 destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, n. 1077 del 2 aprile 2024 e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024;
Dato atto che, in forza delle richiamate modifiche normative apportate al comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, dal decreto-legge n. 65/2025, le attivita' propedeutiche all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con la quale era stata adottata la versione preliminare del piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, ai sensi del previgente art. 20-octies, comma 2, lettera c), ora abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo «Piano speciale di ricostruzione» composto dall'insieme degli interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato art. 20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attivita' di panificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili, rientrano e permangono nel perimetro di responsabilita' delle autorita' e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo individuati dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito di competenza della gestione commissariale;
Viste le ordinanze commissariali nn. 1, 2 e 3, registrate dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli nn. 2342, 2343 e 2344, con le quali il Commissario straordinario pro tempore ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023, poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita';
Vista l'ordinanza commissariale n. 30, registrata alla Corte dei conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il Commissario straordinario pro tempore, in prosecuzione della precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a sub-commissario della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al territorio di propria competenza, in sostituzione del Presidente della medesima regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento europeo;
Viste le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli nn. 525, 526 e 527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha provveduto, ai sensi del novellato art. 20-ter, comma 9, all'epoca vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai sub-commissari - Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita';
Viste le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i processi di ricostruzione pubblica, individuando i relativi interventi urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario pro tempore ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;
l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Toscana e della Regione Marche;
l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 15, recante le modalita' di finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023;
l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprieta' pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia;
l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalita' per la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalita' di finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche;
l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;
l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi essenziali;
l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza;
l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori interventi urgenti di ricostruzione;
le ordinanze commissariali n. 35, registrata dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, relativa alla disciplina delle modalita' di attuazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, in prosecuzione delle attivita' avviate con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023, e, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2026 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza;
Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi di cui trattasi e del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne legittimavano l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, n. 19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati presupposti e' rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi, nell'ambito delle attivita' volte all'ottenimento dei previsti contributi finanziari;
Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762, recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica;
l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4-I2.1a del PNRR;
l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante «Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo»;
Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformita' a quanto previsto dal novellato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi «per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis», ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attivita' qualora «finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi», anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;
Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, cosi' come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto che, per quanto sopra, le risorse stanziate per interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi euro 2.928.827.512,72 (di cui euro 2.500.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 61/2023, euro 328.827.512,72 provenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, euro 100.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 65/2025) oltre euro 8.107.796,66 relativi alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione confluite nella contabilita' speciale del Commissario straordinario ed ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad altre donazioni vincolate non ancora confluite sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario;
Dato atto che nei limiti delle risorse stanziate allo scopo sono stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis;
Ritenuto di provvedere a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato «Piano speciale di ricostruzione», tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche gia' programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attivita' di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di riparto definito con determina n. 106/2024;
Ritenuto al fine di delineare un quadro complessivo degli interventi, di inserire nell'ambito dell'elenco di cui al «Piano speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui all'ordinanza n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui e' stato definito, in accordo all'art. 20-decies del decreto-legge n. 61/2023, nella versione ratione tempore vigente, il piano delle attivita' connesse alla piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile;
Ritenuto di dover includere nel «Piano speciale di ricostruzione», al fine di armonizzare il quadro complessivo degli interventi, anche gli interventi finanziati, interamente o in quota parte, con le risorse derivanti dalle erogazioni liberali;
Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;
Considerato che il monitoraggio dello stato di attuazione fisico e finanziario degli interventi disciplinati dalle suindicate ordinanze commissariali ha evidenziato criticita' procedurali, riferite, in particolare, alla coerenza delle somme richieste a finanziamento, derivanti dalle prime e sommarie valutazione dei quadri esigenziali tecnico-economici effettuate nell'immediatezza degli eventi emergenziali, con gli importi degli interventi ridefiniti ed aggiornati sulla base dello sviluppo delle attivita' di progettazione;
Ritenuto di dover, pertanto, provvedere, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente interessati, a rimodulare gli interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato, al fine di garantire la continuita' e l'attuazione degli stessi in relazione alla priorita' dei fabbisogni essenziali dei territori e alla necessita' di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione commissariale;
Ritenuto di provvedere al primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) accogliendo le proposte dei sub-commissari limitatamente alle cosiddette «rimodulazioni a saldo zero», che non comportano variazioni nell'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario;
Considerato che il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino puo' essere aggiornato e rimodulato, ai sensi dell'art. 20-decies, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 61/2023, cosi' come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, e che, pertanto, a seguito della ricognizione degli ulteriori fabbisogni effettuata dal Commissario straordinario, con nota protocollo n. 4424 dell'8 agosto 2025, i sub-commissari, per i rispettivi ambiti regionali di competenza, hanno riscontrato con le note acquisite al protocollo della struttura ai nn. 5007 del 21 agosto 2025, 7796 del 18 novembre 2025 (Emilia-Romagna), 5787 del 23 settembre 2025 (Toscana) e 6404 del 13 ottobre 2025 (Marche);
Considerato che, e' necessaria un'azione coordinata e un quadro di riferimento unitario per garantire la massima efficacia e celerita' nel proseguimento degli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumita' e ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite;
Ritenuto di dover, pertanto, integrare il programma di interventi di ricostruzione pubblica di cui al «Piano speciale di ricostruzione» con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata, avente efficacia a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di dover, altresi', ridefinire le modalita' di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformita', in attuazione a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 6, del decreto-legge n. 61/2023;
Viste le comunicazioni in data 25 settembre 2025, con le quali il Commissario straordinario ha impartito ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualita' di sub-commissari specifiche indicazioni in ordine alle attivita' di rimodulazione e programmazione degli interventi afferenti all'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione»;
Preso atto delle proposte di rimodulazione/integrazione degli interventi del «Piano speciale di ricostruzione» trasmesse dai sub-commissari territorialmente competenti delle Regioni Emilia-Romagna (prot. nn. 5587 del 17 settembre 2025, 7796 del 18 novembre 2025 e 8456 del 4 dicembre 2025) Marche (prot. n. 5536 del 16 settembre 2025) e Toscana (prot. nn. 5510 del 15 settembre 2025, 5739 del 23 settembre 2025 e 7418 del 7 novembre 2025), in ragione delle rispettive valutazioni di priorita' e in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 65/2025;
Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nonche' della disciplina derogatoria unitaria e aggiornata e dell'aggiornamento delle modalita' di erogazione dei contributi, in coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61/2023, e' stato costituito apposito tavolo tecnico tematico in materia di ricostruzione pubblica, coordinato dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, e composto, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, riunitosi da ultimo in data 2 dicembre 2025;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025 al n. 0002433, mediante il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65/2025;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65/2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, in corso di registrazione, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, gia' conferito con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio Curcio;
Rilevato che, ai fini di assicurare la trasparenza, la tracciabilita' e il coordinamento unitario degli interventi di ricostruzione pubblica, si rende necessario predisporre un quadro organico e aggiornato delle opere finanziate, funzionale alla corretta rendicontazione verso le istituzioni nazionali e comunitarie, alla piena integrazione con la programmazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al monitoraggio delle attivita' di competenza dei soggetti attuatori e dei sub-commissari territorialmente competenti;
Ravvisata la necessita' di implementare la capacita' di monitoraggio degli interventi urgenti approvati con le richiamate ordinanze commissariali raccogliendo tutti i dati disponibili in un sistema informativo mediante il quale provvedere al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023;
Ritenuto in applicazione dei principi di economicita' ed efficacia, di individuare quale strumento maggiormente idoneo per il conseguimento delle finalita' suindicate, la piattaforma informatica centralizzata gia' in uso da parte di tutti gli enti territoriali e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di interventi pubblici post emergenziali sul territorio della Regione Emilia-Romagna che, per le finalita' suesposte, ha espresso la propria disponibilita', in forza della crescente integrazione tra l'attivita' commissariale e le attivita' dei sub-commissari alla ricostruzione a livello regionale, prevista dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, a provvedere all'implementazione necessaria della richiamata piattaforma;
Vista la nota del 4 dicembre 2025, prot. n. 8480, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha trasmesso la proposta tecnica delle necessarie attivita' di revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, in coerenza con quanto premesso, fornendo anche la quantificazione del contributo finanziario richiesto allo scopo di assicurare la necessaria tempestivita' nell'esecuzione delle predette attivita';
Dato atto che, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, saranno definite le modalita' con le quali integrare nella citata piattaforma anche i dati relativi agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi alle medesime regioni, anche mediante interoperabilita' con analoghi sistemi eventualmente in uso nelle citate regioni;
Rilevato che l'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre 2025 tra l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario;
Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 8684 dell'11 dicembre 2025:
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
il Ministero della cultura;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9101 del 19 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Marche acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9175 del 23 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9227 del 23 dicembre 2025;

Dispone:

Art. 1

Piano speciale di ricostruzione

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformita' a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65/2025, e' adottato il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che costituisce la ricognizione e raccolta, in unico elenco, di tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubblici ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, oltre che la ricorrenza di tutti i requisiti previsti, e che sono stati recepiti, programmati e finanziati con le ordinanze commissariali richiamate in premessa, adottate ai sensi della normativa vigente pro tempore. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0) di cui all'allegato A costituisce, inoltre, il presupposto tecnico necessario per la definizione delle disposizioni necessarie per semplificare e uniformare le procedure di attuazione, monitoraggio, erogazione dei contributi, rendicontazione e controllo contenute nelle diverse ordinanze commissariali richiamate in premessa, allineandole al contesto normativo di riferimento aggiornato, al fine di ottimizzare la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dal decreto-legge n. 61/2023 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2

Primo aggiornamento del
Piano speciale di ricostruzione

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformita' a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65/2025, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente competenti in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, contenute nelle tabelle di cui agli allegati B1 e B2, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, recanti le rimodulazioni relative all'anagrafica degli interventi (B1) e agli importi dei contributi assegnati (B2), senza variazione in aumento dell'importo complessivamente finanziato dall'insieme delle ordinanze commissariali richiamate in premessa, degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e' adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) di cui all'allegato «C» parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella citata (versione 0) le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e rettifiche di cui agli allegati B1 e B2.
 
Art. 3
Successivi aggiornamenti e monitoraggio periodico dell'attuazione del
Piano speciale di ricostruzione

1. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, sara' oggetto di successive e periodiche rimodulazioni, al fine di recepire, nel limite delle risorse allo scopo stanziate, le proposte di rimodulazione degli interventi ricompresi nel piano e la programmazione di ulteriori interventi sulla base delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente competenti, in accordo ai criteri che saranno definiti congiuntamente nell'ambito della cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61/2023.
2. I sub-commissari provvedono alla trasmissione con cadenza almeno bimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza, delle eventuali proposte di rimodulazione e integrazione finanziaria valutate in ordine di priorita', e corredate dall'attestazione della sussistenza delle condizioni di urgenza e di nesso di causalita' con gli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, del decreto-legge n. 61/2023.
3. Il Commissario straordinario, avvalendosi della struttura di supporto e dei sub-commissari territorialmente competenti, assicura il costante monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61/2023, i Presidenti delle regioni interessate, nella loro qualita' di sub-commissari, provvedono, nei territori di rispettiva competenza, con cadenza trimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza, al monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, fisico e finanziario degli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni, in conformita' ai requisiti di restituzione dei dati che saranno definiti con successiva comunicazione del Commissario straordinario.
5. I soggetti attuatori degli interventi finanziati con i contributi a valere sulla contabilita' speciale del Commissario, forniscono ai sub-commissari le informazioni richieste atte ad attestare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione», ai sensi di quanto previsto al comma precedente e secondo le modalita' che saranno definite.
 
Art. 4
Disciplina derogatoria per l'attuazione degli interventi del Piano
speciale di ricostruzione

1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni ed integrazioni dello stesso, impregiudicata la validita' delle disposizioni derogatorie contenute nelle precedenti ordinanze commissariali che continuano ad avere efficacia per gli interventi finanziati dalle stesse, e' adottata la seguente disciplina derogatoria unitaria e aggiornata, applicabile a tutti gli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. I soggetti attuatori degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) e nelle successive rimodulazioni, finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, possono provvedere, all'attuazione dei suddetti interventi in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a. legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni, 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita' degli interventi in argomento.
Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;
b. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
c. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;
d. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, per le quali, al fine di procedere con l'esecuzione degli interventi in argomento, e' possibile prevedere che:
i. qualora i soggetti attuatori degli interventi siano individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere b) e d), e 2-ter del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, si prevede, in espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che l'ente territoriale titolare della potesta' espropriativa, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione di terreni privati, possa delegare agli indicati soggetti attuatori, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi in ogni atto del procedimento espropriativo;
ii. l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori;
iii. in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilita' e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;
iv. per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' provvisoria di occupazione o di espropriazione e' determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data dell'evento di riferimento che ha procurato i danneggiamenti;
v. avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente;
e. legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di consentire, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, di imputare, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, le spese relative a interventi urgenti su strade vicinali, al fine di garantirne la percorribilita' in sicurezza, quando la funzione delle stesse sia correlata al ripristino dei danni derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali;
f. decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuita' con gli interventi gia' avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;
g. decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;
h. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, prevedendo ai fini dell'approvazione dei progetti forme di semplificazione procedurale tali per cui le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il Commissario straordinario alla ricostruzione, il Ministero della cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025;
i. decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione procedurale per gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il Commissario straordinario alla ricostruzione, il Ministero della cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025.
3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori e la struttura commissariale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 100/2023 (come integrato con decreto-legge n. 65/2025, convertito in legge n. 101/2025) e che afferiscono alla ricostruzione pubblica, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
a. art. 15, comma 2 e allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario e nelle condizioni ivi previste, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) anche tra i dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, e non solo tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero il significativo incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dal contesto emergenziale, deve risultare da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori, nonche' se riferita alle attivita' direttamente svolte dalla struttura commissariale ai fini dell'attuazione del presente «Piano speciale di ricostruzione», agli atti della medesima struttura;
b. art. 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;
c. art. 37 e allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
d. articoli 41, 50, 52 e allegato I.13, allo scopo di:
i. autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
ii. consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' stabilite dalla presente ordinanza;
e. art. 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;
f. articoli 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50 e' consentita e riferita ai seguenti casi:
i. per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
ii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
iii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
iv. per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione;
g. art. 41, comma 4 e allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
h. art. 43, comma 1 e allegato I.9, concernente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione), al fine di garantire la massima celerita' nello sviluppo delle progettazioni degli interventi;
i. art. 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
j. articoli 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
k. articoli 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
l. art. 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi in trattazione. Tale deroga, se necessario, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
m. art. 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;
n. art. 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilita' di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purche' in servizio;
o. art. 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;
p. art. 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
q. art. 34, comma 2, dell'allegato I.7, consentendo la possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00, I.V.A. esclusa.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita' degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Per i soli interventi la cui esecuzione risulti affidata mediante contratti attuativi discendenti da accordi quadro aggiudicati in vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, per la realizzazione degli interventi in trattazione, i soggetti attuatori possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
a. art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
b. art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali, la cui movimentazione ricada nell'ambito degli interventi previsti nella presente ordinanza, nel territorio dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a. codice civile, art. 941, limitatamente ai materiali derivanti dagli eventi alluvionali a seguito del crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, i quali, ove ritenuto necessario da parte dell'autorita' idraulica, potranno essere utilizzati per gli interventi di ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, al fine di garantirne le piu' celeri modalita';
b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184, 184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213, 214 e 216, come esplicitato ai punti sotto-elencati, al fine di assicurare, per le residue operazioni a farsi, continuita' con gli interventi gia' realizzati nell'immediato post-emergenza (in virtu' dell'impianto derogatorio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023 del Capo Dipartimento della protezione civile e delle conseguenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023, n. 125 del 28 luglio 2023, n. 170 del 16 novembre 2023, n. 125 del 19 settembre 2024, n. 144 dell'8 ottobre 2024, n. 148 del 20 ottobre 2024 e n. 160 del 7 novembre 2024) e celerita' delle operazioni, ai fini della pubblica e privata incolumita', come nelle previsioni dell'art. 20-decies, art. 1, comma 1 e 2, punto 2), lettera b), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
i. articoli 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo, del recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attivita' di caratterizzazione e di cessazione della qualita' di rifiuto, salvaguardando anche il principio di massimizzare il riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui all'art. 20-decies, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023. Tali deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza della straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con potenziali rischi per l'ambiente e per l'incolumita' privata e pubblica, garantendo il carattere di celerita' delle operazioni di rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 61/2023;
ii. articoli 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185 «esclusione dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito temporaneo prima della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e di cui all'ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 125 del 19 settembre 2024, punto 4), al fine di procedere celermente alla loro raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali modalita' di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023 e dall'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di scongiurare la permanenza della straordinaria quantita' di materiali e di rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita' dei centri urbani, delle aree urbanizzate e delle attivita' produttive, con potenziali rischi all'incolumita' pubblica e privata;
iii. art. 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto», confermando le modalita' peculiari di cessazione della qualifica di rifiuto gia' disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del Commissario straordinario alla ricostruzione oppure quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di rafforzare ogni predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione ambientale;
iv. art. 188, «responsabilita' della gestione dei rifiuti», attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando quanto gia' disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e all'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 125 del 19 settembre 2024, punto 1). Tale deroga garantisce necessaria continuita' agli adempimenti amministrativi posti in essere dai comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione che possa inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;
v. articoli 188-bis, «sistema di tracciabilita' dei rifiuti», 190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un sistema di tracciabilita' dedicato, come specificato al successivo art. 6, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia' posti in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 7) e all'ordinanza n. 144 dell'8 ottobre 2024, punto 7), ad esclusione delle attivita' di trattamento in impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita';
vi. articoli 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti», 209 «rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214 «determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero», consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti, l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);
c. legge regionale Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 13, comma 1», al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e destinati a discarica;
d. legge regionale Regione Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attivita' estrattive, articoli 11, 12 e 13», al fine di consentire l'impiego dei materiali, caratterizzati secondo il protocollo stabilito da ARPAE, in allegato «B» alla ordinanza n. 17/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, con lo scopo di favorire il reimpiego degli stessi.
Il materiale in oggetto, in esito alle attivita' di caratterizzazione, potra' essere utilizzato nei lavori di cui all'ordinanza del Presidente della giunta Regione dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b), tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di autorizzazione all'attivita' estrattiva;
e. decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata.
 
Art. 5
Modalita' di richiesta ed erogazione dei contributi concessi per la
ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione
1. In attuazione a quanto previsto al comma 6 dell'art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 2025, n. 101, le richieste di concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica, le relative richieste di erogazione, a titolo di acconto, stato di avanzamento dei lavori (SAL) o saldo, anche in unica soluzione, e la rendicontazione, a cura dei soggetti attuatori individuati all'art. 20-novies, delle risorse finanziarie relative agli interventi ricompresi nell'ambito del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) e nelle successive rimodulazioni, di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, avviene, a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario della determina di cui al comma 13 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle fattispecie in deroga, specificatamente previste ai commi 16 e 17, si applicano a tutti gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ancorche' gia' avviati, ad eccezione delle istanze gia' trasmesse e in corso di istruttoria, che sono esitate secondo le procedure originariamente previste, salvo espressa richiesta di restituzione e sostituzione da parte del soggetto attuatore, nonche' in quelli contenuti nelle successive rimodulazioni del citato piano. Dalla data indicata al comma 1, le disposizioni in materia contenute nelle precedenti ordinanze commissariali richiamate in premessa cessano di avere efficacia, ferme restando le eccezioni previste al primo periodo.
3. Il soggetto attuatore puo' richiedere l'erogazione dei contributi concessi, in relazione alle spese sostenute per ciascun intervento ricompreso nel «Piano speciale di ricostruzione» in un'unica soluzione a saldo oppure in piu' soluzioni con le seguenti modalita':
a) richiesta di un acconto nella misura del 40% dell'importo del contributo assegnato, alla concessione del medesimo;
b) richiesta di una seconda erogazione, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 40% dell'importo del contributo assegnato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% del primo acconto;
c) richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato, a seguito dell'effettivo pagamento di tutte le spese previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte le obbligazioni giuridiche per forniture, servizi e lavori perfezionate per l'esecuzione dell'intervento, comprese le spese per espropri, incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso.
In alternativa, qualora il soggetto attuatore non abbia gia' provveduto al pagamento di tutte le spese previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, ma le stesse siano state esattamente quantificate cosi' come desumibili dai certificati di conformita'/regolare esecuzione e collaudo di tutte le obbligazioni giuridiche per servizi, forniture e lavori perfezionate e concluse per l'esecuzione dell'intervento, compreso le spese per gli espropri, gli incentivi per le funzioni tecniche e gli ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso, potra' avanzare:
d) richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato, in relazione alle spese quantificate come sopra e non ancora liquidate, a condizione che venga certificato uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% degli acconti ricevuti;
e) integrazione della richiesta di saldo finale di cui alla lettera d) con comunicazione di avvenuto pagamento e quietanza di tutte le fatture e spese connesse all'attuazione dell'intervento oggetto di rendicontazione da effettuare entro novanta giorni dall'erogazione della rata di saldo. Il mancato adempimento, entro i termini fissati, comporta la sospensione di ogni ulteriore pagamento dovuto, al medesimo soggetto attuatore, anche se riferito ad interventi di ricostruzione pubblica diversi rispetto a quello oggetto di rendicontazione;
f) per interventi gia' in parte liquidati in acconto o SAL alla data di pubblicazione della determina di cui al comma 13 della presente ordinanza, e' possibile procedere con:
richiesta di una seconda erogazione nel limite massimo dell'80% dell'importo finanziato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% dell'importo gia' ricevuto.
Possono essere esclusi dalla rendicontazione della rata di saldo solo gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia ancora stabilito i criteri per il riparto. Il relativo importo, da quantificare nel quadro economico a consuntivo di cui alla richiesta di saldo finale, sara' erogato al soggetto attuatore solo a seguito di comunicazione di avvenuto pagamento degli stessi.
L'importo dell'incentivo e' riconosciuto nella misura massima dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, mentre, il restante 20% non puo' essere corrisposto ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023.
4. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie assegnate relativamente ai contributi concessi il soggetto attuatore e' tenuto a dichiarare:
a) la sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, il danno subito e l'intervento oggetto del contributo, limitatamente agli interventi da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze n. 6/2023, n. 19/2024 e n. 28/2024 e successive modifiche e integrazioni, atteso che per le altre tipologie di interventi urgenti, la valutazione della sussistenza del nesso di causalita' e degli ulteriori requisiti previsti risulta avvenuta in sede di predisposizione dell'ordinanza commissariale nella quale l'intervento urgente e' stato inserito;
b) la proprieta' del bene oggetto di intervento, oppure la titolarita' alla realizzazione dell'opera, anche in forza di apposita convenzione, delega e/o disposizione normativa;
c) il proprio status fiscale in materia di I.V.A.;
d) che l'intervento non sia gia' ricompreso nei piani o rimodulazioni approvati da parte del Dipartimento della protezione civile;
e) la sussistenza di altre fonti di finanziamento, pubbliche e/o private, eventualmente destinate al cofinanziamento dell'intervento, quantificandole puntualmente, ai fini della determinazione dell'entita' del contributo erogabile ai sensi del successivo comma 9;
f) che le spese rendicontate non sono state oggetto di duplice rimborso a valere su fonti di finanziamento pubbliche (nazionali o europee);
g) se il bene oggetto del contributo, alla data degli eventi calamitosi, risultava, o meno, coperto da polizza assicurativa. In caso affermativo, occorre specificare intestatario e numero della polizza e, qualora gia' noti, nella richiesta di erogazione del contributo vanno, altresi', dichiarati:
1. la data di apertura del sinistro;
2. l'indennizzo eventualmente percepito con riferimento al bene oggetto di contributo. Nei casi di indennizzo cumulativo relativo ad una pluralita' di beni coperti dalla medesima polizza assicurativa, deve essere imputato al bene oggetto di contributo, l'indennizzo pro-quota corrispondente al danneggiamento denunciato, cosi' come desumibile dalla denuncia di sinistro e dagli atti istruttori/endoprocedimentali di riconoscimento dell'indennizzo stesso; cio' ai fini della determinazione del contributo effettivamente erogabile ai sensi del successivo comma 7;
h) il rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle procedure di appalto, (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti e, in generale, i beneficiari finali dei pagamenti);
i) che le spese sostenute sono direttamente collegate e funzionali all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzato alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, per il quale e' stato concesso il contributo;
l) l'assenza di contenziosi in atto di qualsiasi natura inerenti all'intervento finanziato, ovvero, se esistenti, i relativi estremi e le informazioni disponibili sullo stato del relativo procedimento, attestando, in tale caso, che le risorse finanziarie assegnate saranno comunque utilizzate solo per le voci ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi.
5. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento sia diverso dal soggetto attuatore:
a) le dichiarazioni di cui al comma 4, lettere a), d), e), f), g) dovranno essere rese dal soggetto beneficiario e trasmesse alla struttura di supporto del Commissario dal soggetto attuatore;
b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, il soggetto attuatore dovra' acquisire dal soggetto beneficiario la dichiarazione dell'avvenuta presa in consegna senza riserve delle opere realizzate dal soggetto attuatore.
6. Qualora la quantificazione dell'eventuale indennizzo assicurativo di cui al punto 2) della lettera g) del comma 4 venga comunicata al soggetto attuatore successivamente alla data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, la prevista dichiarazione, per la parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo percepito deve essere effettuata alla struttura commissariale tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dalla corresponsione dell'indennizzo. Qualora l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal soggetto beneficiario dell'opera, quest'ultimo e' tenuto alla comunicazione di cui al paragrafo precedente anche nei confronti del soggetto attuatore.
7. Qualora il bene oggetto di contributo sia coperto da polizza assicurativa, per il quale sia stato corrisposto un indennizzo, la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sara' liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratto l'indennizzo assicurativo.
8. Nel caso in cui l'indennizzo venga percepito successivamente alla erogazione del saldo dell'intervento, il soggetto attuatore, o il soggetto beneficiario nei casi in cui non attui direttamente l'intervento, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla struttura del Commissario straordinario, cosi' come previsto al comma 6, provvedendo alla restituzione dell'indennizzo percepito per il bene oggetto di contributo.
9. Qualora per la realizzazione dell'intervento per cui viene richiesto l'erogazione del contributo sia stato dichiarato un co-finanziamento ai sensi della lettera e) del comma 4, derivante:
a. da altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private (ad esclusione dei cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore), la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sara' liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratti i cofinanziamenti dichiarati;
b. da risorse proprie del soggetto attuatore, la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sara' liquidata, nei limiti del contributo concesso; il co-finanziamento, con risorse proprie, dichiarato e' finalizzato alla copertura dei costi dell'intervento solo per la quota eccedente il contributo concesso.
10. Il soggetto attuatore, qualora non dovesse dare corso all'attuazione di un intervento inserito nel «Piano speciale di ricostruzione», e' tenuto a comunicarlo tempestivamente al Commissario straordinario, motivando la relativa rinuncia al contributo, onde consentire il definanziamento dell'intervento, in una successiva rimodulazione del piano, e lo svincolo delle risorse programmate. In caso di rinuncia al completamento di un intervento le eventuali spese gia' sostenute restano a carico del soggetto attuatore, che contestualmente dovra' provvedere anche alla restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto.
11. Il contributo concesso copre i costi che rappresentano un onere effettivo per il soggetto attuatore. L'I.V.A. corrisposta ai fornitori di beni e servizi o agli affidatari di opere o lavori, per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Commissario straordinario, e' considerata spesa non ammissibile al finanziamento se e' detraibile per il soggetto attuatore, secondo quanto dallo stesso dichiarato con riferimento al comma 4, lettera c), del presente articolo. In ogni caso il finanziamento non e' soggetto al regime dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 in quanto lo stesso e' riconosciuto a titolo di contributo, totale o parziale, per i costi sostenuti dal soggetto attuatore per finalita' di interesse generale.
12. Qualora, in relazione ad un intervento previsto nel «Piano speciale di ricostruzione», intervenga una variazione di soggetto attuatore, il soggetto uscente e' tenuto a procedere alla quantificazione e alla comunicazione, al Commissario straordinario e al soggetto subentrante, delle spese imputabili al quadro economico dell'intervento, gia' sostenute e/o ancora da sostenere in relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Contestualmente, dovra' provvedere alla restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto ed eccedenti le spese effettivamente sostenute nella qualita' di soggetto attuatore pro tempore. La presa d'atto della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti attuatori pro tempore avverra' mediante apposita determina del Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con ordinanza.
13. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il soggetto attuatore interessato, sotto la propria esclusiva responsabilita', e' tenuto a presentare apposita istanza. La modulistica e relative modalita' di compilazione e trasmissione saranno disciplinate con apposita determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61/2023.
14. La struttura del Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, procede alla verifica di completezza della stessa e alla valutazione di coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenuti. Qualora in sede istruttoria, vengano riscontrate criticita', la medesima struttura puo' richiedere al soggetto attuatore la trasmissione di documentazione integrativa, atta a chiarire o comprovare le dichiarazioni rese. All'esito positivo delle verifiche, il Commissario straordinario dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'adozione del relativo decreto di liquidazione.
15. La struttura di supporto del Commissario straordinario, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute e a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, provvede al trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria unica ovvero sui conti correnti bancari o postali comunicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi al momento della presentazione della relativa richiesta di erogazione del contributo.
16. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi le modalita' di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti stabilite dall'ordinanza commissariale n. 32/2024.
17. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per le attivita' disciplinate dalle specifiche convenzioni sottoscritte con il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-novies, commi 2-ter, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 61/2023, trovano applicazione le previsioni in materia di erogazione dei finanziamenti e modalita' di rendicontazione contenute nelle medesime convenzioni, che prevalgono sul presente testo. Le disposizioni del presente articolo restano, in ogni caso, applicabili limitatamente agli ambiti non disciplinati o non in contrasto con quanto previsto nelle citate convenzioni.
18. Le economie derivanti dai ribassi d'asta restano nella disponibilita' del soggetto attuatore, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, e possono essere destinate al medesimo intervento o ad ulteriori lavorazioni strettamente connesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023.
19. Le eventuali modifiche ai contratti in corso di esecuzione saranno assunte dal soggetto attuatore sulla base della propria regolamentazione interna, nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 120 rubricato «modifica dei contratti in corso di esecuzione». Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione non sono sottoposte all'approvazione della struttura del Commissario straordinario, ma soggette a semplice comunicazione.
20. In sede di rendicontazione finale le eventuali minori spese, al netto degli importi dovuti a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ed eventualmente non erogati, accertate rispetto all'importo del contributo concesso restano nella disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario e potranno essere riassegnate, con successiva ordinanza, al finanziamento di nuovi interventi coerenti con le finalita' del «Piano speciale di ricostruzione».
21. In relazione alle spese effettivamente sostenute ed oggetto di rimborso, i soggetti attuatori dovranno conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento, quietanze, ecc.), su supporti informatici adeguati e tali da garantire la completa tracciabilita', per un periodo di tempo non inferiore ai termini di conservazione previsti dal codice civile e dalle norme fiscali e amministrative vigenti, nonche' dalle norme specifiche per gli interventi a rendicontazione FSUE (regolamento (CE) 2012/2002 e successive modifiche e integrazioni) e PNRR (decreto-legge n. 77/2021, regolamento UE n. 2021/241). Quanto sopra anche al fine di poter corrispondere alle successive esigenze di controllo a campione ovvero ad eventuali richieste di esibizione da parte degli organi di controllo nazionali e comunitari nell'ambito delle specifiche procedure previste.
22. Qualora il soggetto attuatore, percepisca, a qualsiasi titolo, somme a titolo di indennizzo, finanziamenti o rimborsi eccedenti l'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, riconducibili agli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e finanziati mediante le risorse accreditate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, decreto-legge n. 61/2023, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Commissario straordinario ed a restituire l'importo non dovuto.
23. Per gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione», individuati con appositi atti e comunicazioni del Commissario straordinario e finanziati anche mediante ulteriori strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e il Fondo di solidarieta' dell'Unione europea - FSUE), i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dei processi di rendicontazione e delle relative procedure di controllo specificatamente previsti da tali strumenti. A tal fine, essi si impegnano a fornire al Commissario straordinario e agli enti competenti tutta la documentazione e le attestazioni necessarie, nel rispetto delle forme e delle tempistiche prescritte per la rendicontazione delle relative risorse. Resta fermo che l'erogazione delle risorse da parte del Commissario straordinario avviene secondo le modalita' e i termini disciplinati nel presente articolo, e resta subordinata alla verifica dell'effettivo adempimento da parte del soggetto attuatore degli eventuali ulteriori oneri rendicontativi.
 
Art. 6

Attivita' di controllo e verifica

1. Gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» e finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui all'art. 4 della presente ordinanza;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.
2. Il Commissario straordinario procedera' all'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai soggetti attuatori.
3. In caso di controllo, il soggetto attuatore, e per le parti di competenza il soggetto beneficiario qualora non coincida con il soggetto attuatore, sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiamata nelle dichiarazioni rese per la rendicontazione del contributo, nonche' tutta l'ulteriore documentazione in tali atti richiamata e/o correlata. Il controllo potra' prevedere anche l'effettuazione di uno o piu' sopralluoghi in sito.
4. Le modalita' di effettuazione dei controlli, la definizione delle percentuali di controllo, i criteri di campionamento, le tipologie e le tempistiche di controllo, nonche' l'individuazione della struttura deputata saranno definiti con determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023.
5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformita' delle disposizioni vigenti in materia di controlli, le disposizioni in materia degli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2023, degli articoli 5, 6 e 7 delle ordinanze commissariali nn. 8, 12, 13, 15 e 16/2023, degli articoli 9, 10 e 11 dell'ordinanza commissariale n. 17/2024, dell'art. 2 delle ordinanze commissariali nn. 19 e 28/2024, degli articoli 5 e 6 delle ordinanze commissariali nn. 24 e 26/2024, dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 33/2024, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 35/2024, nonche' dell'art. 5 delle ordinanze commissariali nn. 43 e 45/2025, sono abrogate e cessano di produrre effetti dalla data di pubblicazione presente ordinanza sul sito istituzionale della struttura commissariale. Restano fermi gli effetti delle attivita' gia' svolte alla medesima data.
6. Al fine di implementare la capacita' di monitoraggio degli interventi urgenti approvati con le ordinanze commissariali richiamate in premessa e ricompresi, in forza della presente ordinanza, nel Piano speciale di ricostruzione di cui ai documenti allegati, convogliando tutti i dati disponibili in un sistema informativo mediante il quale provvedere al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione dei predetti interventi urgenti di ricostruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, in applicazione dei principi di economicita' ed efficacia, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto attuatore individuato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nella sua qualita' di sub-commissario, provvede all'adeguamento e all'implementazione della piattaforma informatica centralizzata gia' in uso da parte di tutti gli enti territoriali e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di interventi pubblici post emergenziali sul territorio regionale, con le modalita' e nei termini illustrati nella proposta tecnica richiamata in premessa. In ragione della crescente integrazione tra l'attivita' commissariale e le attivita' dei sub-commissari alla ricostruzione a livello regionale, prevista dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, la struttura di supporto del Commissario assicura un contributo finanziario destinato alla realizzazione di moduli specifici, finalizzati al piu' rapido soddisfacimento delle esigenze evidenziate nella citata proposta tecnica, da realizzarsi nell'ambito della suindicata attivita' di revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, nel limite massimo complessivo di euro 720.000,00 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale e da erogarsi in una o piu' soluzioni, su richiesta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle esigenze di sviluppo dei diversi moduli. A conclusione degli interventi di cui al presente comma, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, trasmette al Commissario straordinario la rendicontazione completa delle attivita' svolte e finanziate con le risorse indicate.
7. Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, le modalita' con le quali integrare nella citata piattaforma anche i dati relativi agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi alle medesime regioni, mediante interoperabilita' con analoghi sistemi eventualmente in uso nelle citate regioni.
 
Art. 7

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17
del 5 febbraio 2024

1. All'art. 11 «Tempi di completamento degli interventi e riconoscimento degli oneri», comma 2 e 4, la data «31 dicembre 2025» e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026», al comma 3, la data «31 ottobre 2025» e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026».
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto regolamento).
3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), avente carattere ricognitivo e di rimodulazione senza variazione in aumento dell'importo complessivo dei contributi erogati, e' riconosciuta nel limite massimo attestato dalle ordinanze richiamate in premessa, a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61/2023.
 
Art. 10

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Allegato «A» Piano speciale di ricostruzione - versione 0, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Allegati «B1 e B2» Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione - versione 0, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Allegato «C» Primo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione - versione 1, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Roma, 19 gennaio 2026

Il Commissario straordinario: Curcio

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2026
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 299