Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 31 dicembre 2025
Strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara nel Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 56/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare:
l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
l'art. 20-ter, comma 1, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di ricostruzione pubblica e privata nei territori di cui sopra;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilita' speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate», al punto 2), «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economicoproduttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turisticoricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;
l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle Regioni interessate in qualita' di subcommissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;
l'art. 20-quinquies, che, al comma 4, stabilisce che «al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis» sulla quale sono disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata;
l'art. 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli «interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti», individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che puo' integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica, da disciplinare mediante ordinanze;
l'art. 20-sexies, che nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, all'art. 1, comma 1, lettera f-bis) dispone che «ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o piu' con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, provvede a: [...] f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del subcommissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
l'art. 20-octies, comma 4, che stabilisce che «tra le attivita' cui il Commissario straordinario e' chiamato a svolgere nell'ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilita' di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalita' di individuare «con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita', all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari»;
l'art. 20-decies, che disciplina la «gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» rinviando alla redazione di un apposito piano che «puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'art. 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» e dispone, infine, che «le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'art. 20-ter, comma 1-bis del medesimo decreto-legge»;
Dato atto che le richiamate disposizioni e, in particolare, quelle contenute negli articoli 20-sexies, in materia di ricostruzione privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticita' particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferente ai due distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;
Viste le ordinanze commissariali adottate per disciplinare l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i diversi profili;
Vista la propria determina del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento delle situazioni di particolare complessita' per le quali potrebbe richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali, acquisite le richieste designazioni, e' stata costituita la prevista Commissione tecnica straordinaria per l'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, definendone una composizione variabile, comprensiva di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di competenza dell'ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la commissione sara' chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell'ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticita' rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l'individuazione della soluzione alle criticita' segnalate e si e' provveduto, in particolare:
all'individuazione dei rappresentanti permanenti in seno alla citata commissione designati, rispettivamente dal sub-commissario - Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti;
all'individuazione del proprio rappresentante permanente, con funzioni di coordinatore della citata commissione e del relativo sostituto;
alla disciplina delle modalita' di funzionamento della commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna, assicurando, al riguardo, la massima agilita' operativa;
Dato atto che alla citata commissione tecnica straordinaria sono affidati i seguenti compiti:
a) l'analisi delle specificita' dei contesti per i quali viene richiesto il suo intervento, sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo ed operativo, alla luce della normativa ordinaria vigente e del quadro derogatorio gia' disciplinato con le ordinanze commissariali adottate;
b) l'analisi, in particolare, delle problematiche specifiche rilevate in relazione al processo di ricostruzione con riferimento alle misure di ricostruzione pubblica e a quelle di ricostruzione privata vigenti;
c) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attivita' anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;
d) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attivita' anche esperti di cui all'art. 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta;
e) la formulazione di proposte al Commissario straordinario per la soluzione delle citate criticita' che tengano conto dei profili tecnici, giuridico-amministrativi e operativi in questione, comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche a carattere derogatorio, rispetto alle procedure vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata, compatibili con il contesto normativo delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;
f) la segnalazione, in casi particolari, della necessita' di ulteriori interventi di rango normativo qualora la soluzione alle criticita' rilevate necessiti di spingersi oltre le facolta' e i poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario dalla legislazione vigente;
Dato atto che la commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della richiamata determina di costituzione, «completa l'esame dei casi specifici che le vengono sottoposti, nella composizione integrata dai necessari rappresentanti speciali e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di quarantacinque giorni e puo' svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e piu' celere conseguimento degli obiettivi prefissati» comunicando al Commissario straordinario, in forma scritta, mediante una relazione esplicativa, le risultanze dei propri lavori, eventualmente «formulate in modalita' progressiva, per step successivi, anche relativi a singoli profili di interesse» e che il termine di quarantacinque giorni «puo' essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione»;
Vista la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025, con la quale il sindaco del Comune di Bagnacavallo, in Provincia di Ravenna, ha richiesto l'attivazione della citata commissione tecnica straordinaria in relazione alle particolari criticita' connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione di Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese di settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le tematiche da porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle demolizioni, l'organizzazione del «cantiere unico» per le demolizioni ed il ripristino dei servizi;
Vista la propria determina del 3 settembre 2025 con la quale, all'esito della richiamata richiesta del sindaco del Comune di Bagnacavallo, la commissione tecnica straordinaria costituita in data 31 agosto 2025 e' stata integrata provvedendosi all'individuazione dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle criticita' rilevate in relazione al contesto territoriale della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, designati, rispettivamente, dal Comune di Bagnacavallo e dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna e, si e' stabilito che il termine di quarantacinque giorni per la conclusione delle attivita' decorresse dalla data di pubblicazione della medesima determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data 3 settembre 2025;
Dato atto che, su richiesta della Commissione formulata dal suo coordinatore in data 13 ottobre 2025, il termine per la conclusione dei lavori relativamente al caso di specie e' stato prorogato fino al 3 novembre 2025, giusta nota prot. n. 6637 del 17 ottobre 2025;
Dato atto che la commissione tecnica straordinaria ha svolto i compiti assegnati effettuando cinque sedute e un sopralluogo in sito, provvedendo, a conclusione delle proprie attivita', a redigere la prevista relazione esplicativa contenente le relative risultanze, unanimemente condivisa e sottoscritta da tutti i rappresentanti designati in seno alla commissione;
Vista la relazione esplicativa che la commissione tecnica straordinaria ha redatto e approvato all'unanimita' dei suoi componenti e ha trasmesso con nota acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 7313 del 5 novembre 2025, a conclusione dei propri lavori, contenente una proposta di strategia di intervento che prevede, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'area dell'intervento e la sua suddivisione in ambiti e per la classificazione degli edifici interessati in ragione delle rispettive condizioni, nonche' l'individuazione delle misure operative attivabili per ciascuna classe di edifici e delle deroghe specifiche necessarie per la realizzazione di tali misure, individuando, altresi', i soggetti titolari delle diverse attivita' da porre in essere;
Considerato che la peculiare situazione in cui versa il borgo di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali di cui trattasi, configura i presupposti per l'adozione di misure speciali in materia di ricostruzione pubblica e privata, in conformita' al combinato disposto degli articoli 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
Dato atto che la proposta operativa unanimemente formulata dalla commissione tecnica straordinaria e' stata illustrata alla popolazione interessata in data 18 dicembre 2025;
Ritenuto che la proposta operativa di cui sopra sia, pertanto, recepibile e che si debba, conseguentemente, incardinarla in apposita ordinanza speciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;
Preso atto della proposta di integrazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione, assunta agli atti con prot. n. 8455 del 4 dicembre 2025, espressione della valutazione di priorita' del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua qualita' di sub-commissario territorialmente competente, in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2025;
Dato atto che all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;
Sentito il sindaco del Comune di Bagnacavallo, con nota acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. 9124 del 20 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9178 del 23/12/2025;

Dispone:

Art. 1
Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato
della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo
1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20-ter, comma 8, dell'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e dell'art. 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, per le ragioni illustrate in premessa, dato atto della condivisione espressa dai rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessati e degli esiti dell'incontro con la popolazione coinvolta, e' approvata la strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata, contenuta nella relazione conclusiva della commissione tecnica straordinaria di cui in premessa, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che prevede, tra l'altro:
a) la volonta', anticipata dall'amministrazione comunale di Bagnacavallo, di provvedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e delle specifiche contenute nella proposta operativa in allegato A:
i. alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza nell'ambito delle attivita' di protezione civile post-emergenza gia' finanziati, con il decreto n. 161 del 15 luglio 2025 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 992 dell'8 maggio 2023 per euro 350.000,00 (cod. TR 19944 - CUP:C32D25000050001) rubricati come «Interventi provvisionali nella frazione di Traversara per primi interventi di messa in sicurezza dell'area e ripristino della fruizione delle abitazioni agibili»;
ii. alla realizzazione di un intervento complessivo di bonifica ambientale delle aree esterne, per la rimozione della vegetazione infestante e dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dei provvedimenti in materia adottati dal Presidente della Giunta regionale, entro il limite massimo di euro 725.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attivita' di cui al richiamato art. 20-decies del medesimo decreto-legge;
iii. all'attuazione di un piano per il cantiere unico delle demolizioni da attuare nella frazione di Traversara a cura dell'amministrazione comunale di 9 Bagnacavallo, rinviando alla fase attuativa l'individuazione di dettaglio degli immobili su cui intervenire e delle relative modalita' esperite le necessarie intese con i proprietari o gli aventi titolo, entro il limite massimo di euro 660.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attivita' di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023;
iv. nell'ambito dell'intervento di ricostruzione integrata del nucleo urbano di Traversara gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali, al riassetto urbanistico dell'area, anche mediante la localizzazione di opere pubbliche e tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti tecnici specifici necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, ai sensi del punto 3) della lettera a), del comma 1 dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, entro il limite massimo di euro 1.450.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023;
b) il rinvio alle ordinarie procedure di ricostruzione privata e di delocalizzazione disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 14/2023 e n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni, oltre che alle specifiche facolta' derogatorie di cui al successivo art. 2, per la richiesta dei contributi di ricostruzione privata e la realizzazione degli interventi conseguenti a cura dei proprietari o aventi titolo degli edifici ubicati nell'area di intervento della frazione di Traversara del Comune di Bagnacavallo.
2. Tutti i soggetti responsabili potranno provvedere all'attuazione delle iniziative di competenza nei termini specificati nella relazione in allegato A, in forza delle disposizioni vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata e delle ulteriori disposizioni specifiche contenute nella presente ordinanza commissariale.
3. In assenza di accordo con i proprietari interessati o qualora gli immobili interferenti con il piano di riassetto urbanistico e con il progetto dell'opera pubblica non abbiano le condizioni per accedere al riconoscimento dei contributi per la demolizione e ricostruzione in sito, per l'attuazione del piano e la realizzazione delle opere pubbliche si procedera', in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), punto iv. del comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 con applicazione del quadro derogatorio gia' previsto dalle ordinanze commissariali per le procedure espropriative.
 
Art. 2
Disposizioni derogatorie speciali per l'attuazione delle misure
integrate di ricostruzione pubblica e privata contenute nella
strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di
Traversara in Comune di Bagnacavallo di cui all'art. 1
1. Allo scopo di favorire l'efficace e rapida attuazione della strategia di intervento di cui all'art. 1, che prevede interventi a regia pubblica in sostituzione di parte dei processi di ricostruzione privata, per l'attuazione delle misure integrate di ricostruzione pubblica e privata di cui alla presente ordinanza, i soggetti responsabili provvedono nel quadro della regolazione e delle disposizioni derogatorie gia' previste nelle vigenti ordinanze commissariali adottate ai fini della rispettiva disciplina, nonche':
a. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 53/2025, dando atto che la commissione tecnica straordinaria, anche in assenza di istanza da parte del soggetto beneficiario e di richiesta da parte dell'amministrazione comunale, esperiti i necessari approfondimenti istruttori ha 10 espresso parere favorevole circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 53/2025 per gli immobili di seguito elencati:

===================================================================== | | | N. ORDINANZA DI | | DATI CATASTALI | INDIRIZZO | SGOMBERO | +=============+=================+=================+=================+ |Foglio 66 | | | n. 52 del | |Mappale 125 |subalterni 1 e 2 | via Torri, 33 | 26/09/2024 | +-------------+-----------------+-----------------+-----------------+ |Foglio 66 | | | | |Mappale 122 |subalterni 1 e 2 | | | +-------------+-----------------+ + | |Foglio 66 | | | n. 44 del | |Mappale 121 |subalterno 1 | via Torri, 29 | 25/09/2024 | +-------------+-----------------+ + | |Foglio 66 | | | | |Mappale 412 | | | | +-------------+-----------------+-----------------+-----------------+ |Foglio 78 | | | n. 71 del | |Mappale 275 |subalterni 1 e 2 | via Torri, 39 | 28/09/2024 | +-------------+-----------------+-----------------+-----------------+ |Foglio 78 | | | n. 72 del | |Mappale 13 |subalterno 1 | via Torri, 37 | 28/09/2024 | +-------------+-----------------+-----------------+-----------------+

b. in caso di delocalizzazione, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di ripristino e ricostruzione pubblica consistenti nella completa demolizione degli immobili da delocalizzare e nella riqualificazione delle aree di sedime da acquisire al demanio comunale, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 53/2025, prevedendo la possibilita', previo assenso della proprieta', di procedere all'immediata acquisizione delle aree di sedime, previa assegnazione, da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della proprieta', di un termine congruo per la successiva presentazione dell'istanza di contributo per la delocalizzazione medesima;
c. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale e igienico/sanitaria dell'area, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo la possibilita', per le proprieta' interessate, di poter richiedere che l'amministrazione comunale provveda alla demolizione del proprio immobile nell'ambito di un cantiere unico per le demolizioni, acquisendo il diritto a presentare successivamente la richiesta di contributo per la ricostruzione entro un termine congruo, con i massimali previsti e previa decurtazione della quota parte di contributo riconosciuta per la demolizione dell'immobile, in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge n. 61 del 2023 e parzialmente derogando a quanto previsto dal comma 3-ter del medesimo articolo;
d. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, per garantire l'accelerazione dei processi e non gravare la proprieta' di ulteriori oneri, in considerazione dell'attivita' tecnica svolta dalla Commissione e degli ulteriori approfondimenti tecnici che saranno sviluppati dall'amministrazione comunale nel dare seguito alle urgenti attivita' di messa in sicurezza, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo che sia ammissibile la demolizione e ricostruzione in sito, anche in assenza di una perizia da parte di professionista abilitato, per:
i. gli edifici classificati con codice colore arancione e rosso, nell'ambito della proposta conclusiva della commissione, senza ulteriori formalita';
ii. gli altri edifici, sulla base delle valutazioni specifiche che saranno effettuate dall'amministrazione comunale nell'ambito delle attivita' finalizzate alla progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, con particolare e specifico riferimento alle effettive condizioni di fattibilita', anche operativa e logistica, degli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisionali e agli esiti degli approfondimenti tecnici e di indagine che saranno effettuati sull'area;
e. nell'ambito del progetto di riassetto urbanistico del nucleo urbano danneggiato della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, la previsione della realizzazione di opere pubbliche interferenti con i fabbricati per i quali sussistono le condizioni per procedere alla demolizione e ricostruzione in sito, configurandosi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 53/2025, il verificarsi delle condizioni per l'accesso ai percorsi di delocalizzazione di cui alla citata ordinanza, correlata al verificarsi delle seguenti condizioni:
i. adozione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato art. 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3), e del progetto dell'opera pubblica, la cui approvazione costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
ii. conferma, in linea tecnica, della valutazione di priorita' di detto progetto da parte del sub-commissario territorialmente competente ai fini dell'inserimento in apposita ordinanza di ricostruzione pubblica dell'opera pubblica di cui trattasi;
iii. individuazione di opportune modalita' per acquisire il consenso dei proprietari degli immobili interessati, anche mediante la promozione di idonee forme di partecipazione della popolazione, ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Il termine di cui al punto i) potra' essere prorogato per un massimo di due mesi su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.
Ai fini dell'approvazione del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato art. 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3), considerato il carattere di specialita' e urgenza del processo integrato di ricostruzione pubblica e privata in oggetto, si prevedere la riduzione dei termini di deposito e pubblicazione del piano adottato da sessanta a trenta giorni, in deroga al termine ordinario di cui agli articoli 45, 53 e 60 della legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3

Integrazione del Piano speciale di ricostruzione
di cui all'art. 20-octies, comma 2

1. Il Piano speciale di ricostruzione (PSR) di cui all'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 e' integrato dagli interventi specificati nella tabella in allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi da attuarsi dall'amministrazione comunale di Bagnacavallo di cui alla presente ordinanza speciale alla presente ordinanza e' assicurata:
a. quanto a complessivi euro 2.175.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione pubblica e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;
b. quanto a complessivi euro 660.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 e disponibili nella medesima contabilita' speciale.
2. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza speciale e relative alle istanze di contributo che potranno essere avanzate dai proprietari o dagli aventi titolo in relazione ai 27 edifici ubicati nell'ambito ell'area di intervento nella frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, e' assicurata a valere sulle risorse disponibili per le misure di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 1 del 2023 e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del medesimo decreto-legge.
 
Art. 5

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Allegato «A» - Relazione esplicativa a conclusione dei lavori della commissione tecnica straordinaria per gli interventi nel nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo;
Allegato «B» - Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione.
Roma, 31 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 161

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2026