Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2026, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2026

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
299 del 27 dicembre 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 DICEMBRE 2025, N. 196

All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «spettano, gli» sono sostituite dalle seguenti: «spettano gli» e le parole: «lett. a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i compensi» sono inserite le seguenti: «dei componenti»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento e' determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni per la validita' delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista). - 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto».